Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 turismo e industria alberghiera |
Data: | 08/08/2019 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Piano regionale di sviluppo del cicloturismo. |
Art. 3. Iniziative attuative. |
Art. 4. Principio della concertazione. |
Art. 5. Gestione dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto. |
Art. 6. Punti di sosta e di ristoro. |
Art. 7. Modifiche dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni, per la definizione delle dotazioni e dei servizi [...] |
Art. 8. Formazione operatori del settore cicloturistico. |
Art. 9. Elenco regionale. |
Art. 10. Disposizioni transitorie. |
Art. 11. Abrogazioni. |
Art. 12. Norma finanziaria. |
§ 3.10.74 - L.R. 8 agosto 2019, n. 35.
Promozione del cicloturismo e istituzione del logo "Venice bike lands".
(B.U. 9 agosto 2019, n. 89)
Art. 1. Finalità.
1. La Regione del Veneto, anche in attuazione e in coerenza con quanto previsto dalla
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove iniziative per la valorizzazione di percorsi cicloturistici e per lo sviluppo di nuovi prodotti turistici in bicicletta ai sensi dell’articolo 4 della
Art. 2. Piano regionale di sviluppo del cicloturismo.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, nell’ambito della programmazione regionale di cui al Titolo I, Capo II, della
2. Il Piano regionale di sviluppo del cicloturismo, aggiornato a cadenza periodica in coordinamento con gli indirizzi strategici del Programma regionale per il turismo di cui all’articolo 6 della
3. Il Piano regionale di sviluppo del cicloturismo in particolare:
a) promuove il sistema cicloturistico veneto, denominato “Venice bike system”, quale sistema a rete di percorsi attrezzati per ciclisti, anche in collegamento con la rete cicloturistica europea, nazionale e interregionale;
b) favorisce l’offerta nelle strutture ricettive alberghiere, all’aperto o complementari, di specifici servizi diretti ai cicloturisti e nelle strutture delle attività turistiche connesse al settore primario;
c) promuove la individuazione di itinerari di viaggio che valorizzino anche i centri minori e le strade locali;
d) promuove l’individuazione ed il riconoscimento degli itinerari ciclistici di importanza anche nazionale ed internazionale che attraversano il territorio del Veneto e siano caratterizzati dalla presenza delle Grandi salite che abbiano costituito e tuttora costituiscano patrimonio della storia del ciclismo in Veneto, titolando ciascuna Grande salita ad un personaggio legato alla tradizione ciclistica veneta;
e) dispone la creazione di un’applicazione web regionale che dia accesso ad ogni informazione utile ai ciclisti che vogliano conoscere e percorrere gli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui alla lettera d), assumendo i dati dal Registro regionale di cui all’articolo 3, comma 3;
f) promuove la realizzazione di percorsi cicloturistici, in particolare nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di Ville venete e di antichi borghi rurali e montani, anche con riferimento a itinerari enogastronomici;
g) promuove accordi o convenzioni tra la Regione e i gestori del trasporto ferroviario o su gomma, per favorire e agevolare nel sistema di interscambio la mobilità dei cicloturisti ed il trasporto delle loro attrezzature, anche con l’introduzione di specifiche clausole nei relativi contratti di servizio e di programma.
Art. 3. Iniziative attuative.
1. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le caratteristiche tecniche dei percorsi cicloturistici, i limiti di utilizzazione anche in relazione all’utilizzo plurimo della sentieristica per equidi e trekking, nonché le condizioni per l’adozione, la localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i percorsi cicloturistici del territorio regionale, ivi compresa la segnaletica relativa agli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d).
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad istituire, e successivamente ad aggiornare, sentiti gli enti competenti, la Federazione ciclistica Italiana (FCI) e le associazioni maggiormente rappresentative del cicloturismo, il Registro regionale dei percorsi cicloturistici del Veneto, al quale possono essere iscritti i percorsi cicloturistici che rispettano i requisiti definiti ai sensi del comma 1.
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad istituire, ed in seguito periodicamente ad aggiornare, sentiti gli enti locali interessati e la Federazione ciclistica Italiana (FCI), il Registro regionale degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), definendone per ciascuno la mappatura, la località di partenza e quella di arrivo, la lunghezza del percorso, le sue caratteristiche, le pendenze ed ogni altro dato tecnico la cui conoscenza sia necessaria al ciclista.
Art. 4. Principio della concertazione.
1. La Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette, nella individuazione dei percorsi cicloturistici, nella realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali in materia di cicloturismo, sono tenuti a sentire le associazioni maggiormente rappresentative del cicloturismo aventi competenza territoriale nei comuni o ambiti territoriali interessati ai percorsi cicloturistici o alle attività cicloturistiche.
Art. 5. Gestione dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto.
1. La funzione di soggetto gestore di percorso cicloturistico o di un sistema integrato di percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d) è svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali:
a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea;
b) dai Consorzi di gestione dei percorsi cicloturistici, costituiti su base volontaria fra i soggetti di cui alla lettera a), le associazioni maggiormente rappresentative del settore cicloturistico, e gli altri portatori di interesse con riferimento al territorio del percorso cicloturistico o del sistema integrato di percorsi cicloturistici.
2. Ai soggetti gestori dei percorsi cicloturistici, di un sistema integrato di percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d) competono:
a) l’obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi cicloturistici esistenti e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d) per una fruizione in sicurezza da parte dei frequentatori;
b) la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), finalizzate allo sviluppo del cicloturismo e del ciclismo in Veneto.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione dei percorsi cicloturistici, sulla base dei seguenti criteri generali:
a) non perseguimento di fini di lucro;
b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dal percorso cicloturistico o dal sistema integrato di percorsi cicloturistici.
Art. 6. Punti di sosta e di ristoro.
1. Lungo i percorsi cicloturistici e gli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d) sono utilizzabili, in quanto opportunamente attrezzati per la realizzazione di specifici punti di sosta e di ristoro, per il riparo e la sicurezza dei cicloturisti e ciclisti e per servizi di riparazione ed assistenza al mezzo:
a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda agricola;
b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione del Veneto, delle province o della Città metropolitana di Venezia, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), possono essere concessi in uso alle associazioni rappresentative del settore cicloturistico e ciclistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l’utilizzo o l’adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l’individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.
4. Ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 12 bis della
Art. 7. Modifiche dell’articolo 31 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 31 della
“3 bis. La Giunta regionale definisce le dotazioni ed i servizi delle strutture ricettive per il cicloturismo, individuando i requisiti obbligatori al fine dell’utilizzazione della parola “bike”, in aggiunta o in sostituzione alle denominazioni per le strutture ricettive alberghiere, all’aperto e complementari ai sensi dell’articolo 29.”.
“3 ter. E’ istituito il logo “Venice bike lands”. La Giunta regionale stabilisce il modello regionale della simbologia del logo nonché le modalità, i criteri e le condizioni per l’utilizzo del logo da parte delle strutture ricettive per il cicloturismo, delle attività turistiche connesse al settore primario e di qualsiasi altra attività connessa al settore “bike”.”.
Art. 8. Formazione operatori del settore cicloturistico.
1. La Regione promuove la formazione degli operatori del settore turistico nelle materie disciplinate dalla presente legge ed, in particolare, di coloro che accompagnano singoli o gruppi in itinerari cicloturistici, anche avvalendosi del CONI e degli enti di promozione sportiva dallo stesso riconosciuti, nonché di coloro che svolgono servizi per la manutenzione e custodia delle biciclette.
2. I programmi dei corsi per la formazione di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale e i relativi percorsi formativi sono inseriti negli atti di programmazione in materia di formazione professionale anche finanziati con fondi europei.
3. La Giunta regionale riconosce i corsi di formazione professionale di cui al comma 2 organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della
Art. 9. Elenco regionale.
1. Al fine di garantire un’adeguata informazione al turista, è istituito l’elenco regionale degli accompagnatori cicloturistici.
2. L’elenco è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. All’elenco sono iscritti, su richiesta degli interessati, coloro che hanno partecipato ai corsi di cui all’articolo 8 e, in distinte sezioni, coloro che hanno ottenuto le attestazioni di cui agli articoli 7 ed 8 della
3. L’elenco ha esclusivamente funzioni informative e conoscitive. L’iscrizione nell’elenco non è condizione per l’esercizio dell’attività.
Art. 10. Disposizioni transitorie.
1. In prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, il Piano regionale di sviluppo del cicloturismo è approvato entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 11. Abrogazioni.
1. Dalla entrata in vigore della presente legge è abrogato l’articolo 20 della
Art. 12. Norma finanziaria.
1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e contestuale riduzione per pari importo, nei due esercizi, delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.
2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte:
a) quanto ad euro 180.000,00 mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”;
b) quanto ad euro 20.000,00 mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 02 “Formazione professionale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021 sono ridotte di euro 200.000,00 nell’esercizio 2019.