§ 4.3.42 - L.R. 30 ottobre 1998, n. 25.
Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:30/10/1998
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Trasporto pubblico locale.
Art. 3.  Servizi di trasporto ordinari, integrativi e sperimentali.
Art. 4.  Servizi di trasporto programmati e servizi autorizzati.
Art. 5.  Servizi di trasporto pubblico locale.
Art. 6.  Bacino.
Art. 7.  Funzioni della regione.
Art. 8.  Funzioni delle province.
Art. 9.  Funzioni dei comuni.
Art. 10.  Decorrenza del conferimento delle funzioni.
Art. 11.  Piano regionale dei trasporti.
Art. 12.  Procedura per la formazione del Piano regionale dei trasporti.
Art. 13.  Piano regionale del trasporto pubblico locale.
Art. 14.  Procedura per la formazione del Piano regionale del trasporto pubblico locale.
Art. 15.  Piani di bacino.
Art. 16.  Piano del trasporto pubblico urbano.
Art. 17.  Investimenti.
Art. 18.  Accordi di programma per investimenti.
Art. 19.  Unità di rete.
Art. 20.  Servizi minimi.
Art. 21.  Programmi triennali.
Art. 22.  Affidamento dei servizi.
Art. 22 bis.  Beni essenziali.
Art. 23.  Obblighi e tutela dell'affidatario dei servizi.
Art. 24.  Sanzioni, revoca e decadenza.
Art. 25.  Subentro di impresa al precedente affidatario.
Art. 26.  Subaffidamento dei servizi di trasporto.
Art. 27.  Tariffe.
Art. 28.  Servizi ferroviari.
Art. 29.  Servizi lacuali.
Art. 29 bis.  Servizi elicotteristici.
Art. 30.  Finalità e durata dei contratti di servizio.
Art. 31.  Contenuto dei contratti di servizio.
Art. 32.  Finanziamenti dei contratti di servizio.
Art. 32 bis.  Destinazione dei contributi.
Art. 33.  Vigilanza.
Art. 33 bis.  Libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale da parte delle forze dell’ordine.
Art. 34.  Assicurazione contro incendi e danneggiamenti.
Art. 35.  Interruzione di pubblico servizio.
Art. 36.  Iniziative di prevenzione.
Art. 37.  Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori.
Art. 37 bis.  Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori dei servizi ferroviari di interesse regionale.
Art. 38.  Funzioni amministrative.
Art. 39.  Pagamento.
Art. 40.  Destinatari delle somme introitate.
Art. 41.  Agenti accertatori.
Art. 42.  Requisiti degli agenti accertatori.
Art. 43.  Corsi d'idoneità.
Art. 44.  Obblighi degli affidatari.
Art. 45.  Osservatorio permanente della mobilità.
Art. 46.  Adeguamento del fondo di buonuscita.
Art. 47.  Norma finanziaria.
Art. 48.  Interventi sostitutivi.
Art. 49.  Norme transitorie.
Art. 49 bis.  Agevolazioni particolari.
Art. 50.  Abrogazione di leggi.


§ 4.3.42 - L.R. 30 ottobre 1998, n. 25.

Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale.

(B.U. 3 novembre 1998, n. 99).

 

CAPO I

Finalità e definizioni

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La Regione, in attuazione al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e in armonia con la normativa comunitaria, nonché con gli obiettivi di riequilibrio territoriale e socio-economico e con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1994, n. 43 recante principi sull'erogazione dei servizi pubblici, persegue lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto pubblico regionale e locale nell'ambito del proprio territorio, promuovendo, con il concorso degli enti locali, interventi volti al coordinamento delle modalità di trasporto ed alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture.

     2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione:

     a) conferisce agli enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà, economicità, efficienza, responsabilità, unicità ed omogeneità dell'amministrazione;

     b) finalizza l'utilizzazione dei finanziamenti disponibili al raggiungimento di un adeguato rapporto tra le risorse destinate all'esercizio e quelle destinate agli investimenti, ivi compresa l'introduzione di tecnologie avanzate;

     c) incentiva il miglioramento della mobilità urbana ed extraurbana avendo particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione, attraverso il riassetto e l'integrazione delle reti e dei modi di offerta di trasporto pubblico e la razionalizzazione del traffico privato, in modo da conseguire efficacia, efficienza ed economicità favorendo il trasporto collettivo rispetto a quello individuale;

     d) determina, con il concorso degli enti locali, il livello dei servizi quantitativamente e qualitativamente sufficienti a garantire la domanda di mobilità dei cittadini e le risorse finanziarie atte ad assicurare tale livello di servizi;

     e) incentiva il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto e introduce regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi, attraverso il ricorso a procedure concorsuali per la scelta dei gestori dei servizi o dei soci privati delle società che gestiscono i servizi;

     f) introduce contratti di servizio pubblico improntati a principi di economicità ed efficienza, idonei ad assicurare la completa corrispondenza tra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari;

     g) realizza l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto e favorisce la separazione tra i soggetti cui compete la programmazione e il finanziamento dei servizi e i soggetti incaricati della gestione;

     h) effettua il monitoraggio della mobilità regionale favorendo lo scambio di informazioni tra gli enti locali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico.

 

     Art. 2. Trasporto pubblico locale.

     1. Per trasporto pubblico locale si intendono i servizi svolti via terra, via acqua ed aerea, anche organizzati per l'integrazione dei vari sistemi di mobilità, e destinati al trasporto collettivo di persone o cose. Tali servizi sono effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e ad offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti.

 

     Art. 3. Servizi di trasporto ordinari, integrativi e sperimentali.

     1. I servizi di trasporto pubblico locale sono, in relazione alle esigenze di mobilità da soddisfare, classificati in:

     a) ordinari;

     b) integrativi;

     c) sperimentali.

     2. Sono servizi ordinari i servizi offerti alla generalità degli utenti a normali condizioni di trasporto.

     3. Sono servizi integrativi i servizi effettuati in zone a bassa densità abitativa, ovvero in territori a domanda debole, anche con l'utilizzazione di idonee tecnologie. In particolare si definiscono:

     a) servizi a domanda debole, i servizi che si svolgono in territori a domanda debole di trasporto, al fine di garantire comunque la mobilità. Tali servizi possono essere effettuati con modalità particolari da affidare nell'ambito delle procedure concorsuali adottate per l'intera rete ad imprese con i requisiti professionali idonei all'esercizio di autoservizi pubblici non di linea e ad imprese con i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;

     b) servizi montani, i servizi che si svolgono nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta di servizi di trasporto pubblico, programmati o di servizi di noleggio con conducente. Per tali servizi gli enti locali possono utilizzare veicoli adibiti ad uso proprio, con l'obbligo, per l'esercente, del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio di servizio pubblico non di linea o dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;

     c) servizi urbani con autovettura, i servizi che i comuni, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale nelle aree urbane, possono organizzare nell'ambito dell'unità di rete, e comunque su specifiche relazioni di traffico. I servizi urbani effettuati con autovettura, sono espletati da imprese munite dei requisiti per l'esercizio di servizio pubblico non di linea o servizi di trasporto persona su strada. L'espletamento di tali servizi non costituisce titolo per il rilascio di nuove licenze o autorizzazioni. Per il primo anno di istituzione tali servizi sono affidati in via prioritaria a soggetti già titolari di autoservizi pubblici non di linea;

     d) servizi temporanei, i servizi effettuati con autobus e finalizzati a soddisfare le esigenze di mobilità derivanti da eventi particolari, contingenti o straordinari, di durata definita e non superiore a un mese;

     e) servizi a chiamata, i servizi offerti a determinate fasce deboli dell'utenza o in fasce orarie a domanda debole, anche con l'uso di opportune tecnologie, svolti su percorsi fissi o variabili, con prenotazione di un numero limitato di persone al fine di soddisfare le esigenze di mobilità in intervalli prestabiliti della giornata o della settimana [1].

     4. Sono sperimentali i servizi effettuati con sistemi innovativi di trasporto e con sistemi che introducono l'utilizzazione di tecnologie evolute, ovvero i servizi finalizzati all'accertamento delle caratteristiche del traffico o all'adeguamento delle modalità di esercizio.

 

     Art. 4. Servizi di trasporto programmati e servizi autorizzati.

     1. Sono servizi programmati i servizi previsti dagli strumenti di programmazione indicati dalla presente legge.

     2. I servizi programmati, in relazione alle compensazioni degli obblighi di servizio, si suddividono in:

     a) servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, i cui costi sono a carico della Regione Veneto, definiti secondo la procedura prevista dall'articolo 20;

     b) servizi aggiuntivi che possono essere istituiti da province, comuni e comunità montane nell'ambito dell'unità di rete e in aggiunta a quelli minimi con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie, da portare a carico dei bilanci degli enti stessi, sono fissate mediante i contratti di servizio di cui agli articoli 30 e 31 [2].

     3. Sono servizi autorizzati i servizi esercitati tramite autorizzazione da imprese di trasporto in possesso dei requisiti di cui al DM 20 dicembre 1991, n. 448 e senza oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione.

     4. I servizi autorizzati si suddividono in:

     a) servizi atipici, regolati dalle vigenti norme di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46;

     b) servizi di gran turismo svolti allo scopo di collegare centri o località di interesse turistico per valorizzarne le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche, nel rispetto del divieto di sovrapposizione o interferenza di cui all'articolo 23, comma 2;

     c) servizi commerciali svolti a totale rischio economico del richiedente, che non risultino integrati in una unità di rete in relazione al livello di servizi minimi e nel rispetto del divieto di sovrapposizione o interferenza di cui all'articolo 23, comma 2.

     4 bis. L'ambito della laguna di Venezia è escluso dall'applicazione delle norme relative ai servizi autorizzati di cui ai commi 3 e 4, in considerazione delle peculiari caratteristiche locali che richiedono una specifica disciplina dei trasporti nelle vie d'acqua lagunari [3].

     4 ter. E' vietato alle imprese l’esercizio dei servizi autorizzati di cui ai commi 3 e 4 mediante l’utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici prima che siano trascorsi dodici anni dalla data di prima immatricolazione [4].

 

     Art. 5. Servizi di trasporto pubblico locale.

     1. I servizi di trasporto pubblico locale, si distinguono in urbani, extraurbani ed interregionali.

     2. Sono servizi urbani:

     a) i servizi che si svolgono interamente nell'ambito del territorio comunale;

     b) i servizi caratterizzati da alta frequenza di corse che collegano il territorio dei maggiori comuni con i centri abitati principali dei comuni di prima cintura, con i quali vi sia continuità di abitato. Tali servizi sono individuati dalle province nell'ambito dei Piani di bacino.

     3. Sono servizi extraurbani tutti i servizi non contemplati dal comma 2 e in particolare:

     a) i servizi la cui attività si sviluppa interamente all'interno di una unità di rete, così come definita dall'articolo 19, interessando il territorio di più comuni;

     b) i servizi che collegano, in via principale, una stazione ferroviaria, uno scalo portuale o aeroportuale, anche se si svolgono interamente nell'ambito del territorio di un comune;

     c) i servizi la cui attività interessa due o più unità di rete.

     4. Sono servizi interregionali i servizi che collegano il territorio della Regione Veneto con il territorio di una o più Regioni limitrofe.

 

     Art. 6. Bacino.

     1. Si definisce bacino l'unità territoriale di riferimento per l'esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione in materia di trasporto pubblico locale.

     2. Per i servizi del trasporto pubblico locale come definiti dall'articolo 5, i bacini coincidono con le circoscrizioni provinciali.

     3. I servizi di trasporto pubblico effettuati per ferrovia, per via aerea, per via marittima e per via lacuale, costituiscono bacini unici di competenza regionale, la cui pianificazione tiene conto dei servizi proposti dai singoli Piani di bacino provinciali al fine di garantire migliori livelli di integrazione dell'offerta ed economia di gestione.

 

CAPO II

Ripartizione delle funzioni

 

     Art. 7. Funzioni della regione.

     1. La Regione, in materia di trasporto pubblico locale:

     a) approva il Piano regionale del trasporto pubblico locale ed i relativi aggiornamenti, tenendo conto della programmazione degli enti locali, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico della Regione;

     b) definisce gli indirizzi per la pianificazione, in particolare per i piani di bacino, per i piani del trasporto pubblico urbano e per i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico;

     c) predispone la programmazione degli investimenti, raccordandola con quella dello Stato e degli enti locali;

     d) individua i servizi minimi, nonché i criteri e le modalità per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale in territori a domanda debole secondo la procedura prevista dall'articolo 20;

     e) stabilisce le tariffe dei servizi minimi anche allo scopo di realizzare l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto;

     f) provvede alla ripartizione, tra gli enti locali interessati, delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti medesimi;

     g) provvede ad organizzare, secondo le finalità e gli obiettivi della programmazione regionale, i servizi di trasporto pubblico locale su ferrovia in concessione a Ferrovie dello Stato spa e stipula il relativo contratto di servizio;

     h) svolge le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione, individuando i servizi riguardanti le ferrovie in concessione a soggetti diversi da Ferrovie dello Stato spa;

     i) stipula con il Ministero dei trasporti accordi di programma finalizzati alla definizione dei finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico delle ferrovie di cui alle lettere g) e h);

     l) introduce regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di propria competenza, stipulando i relativi contratti di servizio e provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti;

     m) approva un capitolato generale per l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale;

     n) esercita le funzioni amministrative relative ai servizi interregionali su strada che collegano il territorio di due o più province con il territorio di una regione contermine, salvo che gli stessi non siano assegnati ad una provincia;

     o) esercita le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto ferroviario, aereo, elicotteristico, marittimo e lacuale, interessanti il territorio regionale [5];

     p) svolge le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sulle attività conferite agli enti locali per effetto della presente legge e delle altre norme regionali in materia;

     q) assegna ed eroga le risorse finanziarie in relazione ai servizi minimi di cui all'articolo 20;

     r) istituisce l'Osservatorio permanente per la mobilità di cui all'articolo 45;

     s) svolge le funzioni di cui all'articolo 105, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernenti il rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

     t) svolge ogni altra funzione che richieda l'unitario esercizio a livello regionale.

     2. La Giunta regionale provvede allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 se non espressamente attribuite ad altri organi della Regione.

 

     Art. 8. Funzioni delle province.

     1. Le province, nell'ambito delle proprie competenze in materia di trasporti:

     a) predispongono, sulla base degli indirizzi della Regione, i Piani di bacino per pianificare il trasporto pubblico locale e assicurare la mobilità nell'ambito del territorio provinciale;

     b) individuano, nell'ambito dei Piani di bacino, i servizi urbani di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);

     c) stipulano accordi di programma per gli investimenti di cui all'articolo 18;

     d) predispongono proposte triennali per gli investimenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 21, comma 2;

     e) istituiscono eventuali servizi aggiuntivi nell'ambito dei servizi di cui al comma 2, lettere a) e b), con oneri finanziari a carico dei propri bilanci, stipulando i relativi contratti di servizio;

     f) stabiliscono le tariffe per i servizi aggiuntivi.

     2. È delegato alle province l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale. In particolare, sono delegate le funzioni riguardanti:

     a) i servizi extraurbani come individuati dall'articolo 5, comma 3. Nel caso in cui i servizi interessino il territorio di più province, le relative funzioni amministrative sono delegate alla provincia nel cui territorio il servizio si sviluppa in misura prevalente;

     b) i servizi interregionali che collegano il territorio di una provincia veneta con una Regione contermine e quelli eventualmente assegnati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera n);

     c) la irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e la previsione e l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;

     d) l'autorizzazione all'effettuazione dei servizi di gran turismo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), che abbiano origine nel proprio ambito territoriale;

     e) l'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di cui alle lettere a) e b);

     f) la stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi extraurbani ed interregionali minimi, di cui alle lettere a) e b) nonché l'autorizzazione all'effettuazione dei servizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) di propria competenza secondo i criteri indicati alla lettera a);

     g) l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi, di cui alle lettere a) e b);

     h) l'autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa, di cui al combinato disposto degli articoli 82 e 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 105, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; tale autorizzazione può essere rilasciata sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

     i) l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente;

     l) il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

     2 bis. Per l’esercizio delle funzioni delegate le province possono avvalersi di enti strumentali a totale partecipazione pubblica, istituiti secondo i principi previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cui possono essere trasferite direttamente le risorse finanziarie di cui alla lettera g) del comma 2 del presente articolo purché con le caratteristiche di cui alla lettera c) del comma 142 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) [6].

     3. Sono inoltre delegate le funzioni amministrative relative al personale dipendente dai soggetti affidatari di servizi di trasporto pubblico locale, concernenti:

     a) lo svolgimento delle competenze previste dal Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modificazioni;

     b) la vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

 

     Art. 9. Funzioni dei comuni.

     1. Spettano ai comuni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione, di assetto e utilizzazione del territorio, le funzioni amministrative riguardanti:

     a) i servizi urbani di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a);

     b) le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ivi compresi quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);

     c) la stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani minimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), nonché l'autorizzazione all'effettuazione dei servizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) di propria competenza;

     d) la predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano di cui all'articolo 16, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nell'ambito del territorio comunale, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale;

     e) la predisposizione di proposte triennali per gli investimenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 21, comma 2;

     f) la stipula di accordi di programma per gli investimenti di cui all'articolo 18;

     g) l'autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa, di cui al combinato disposto degli articoli 82 e 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 105, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; tale autorizzazione può essere rilasciata sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

     h) l'adozione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente;

     i) l'istituzione di eventuali servizi di trasporto aggiuntivi, con oneri finanziari a carico dei propri bilanci, stipulando i relativi contratti di servizio;

     l) la determinazione delle tariffe dei servizi aggiuntivi;

     m) la irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e la previsione e l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;

     n) il settore del trasporto lagunare, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

     2. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative riguardanti:

     a) l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie a far fronte agli obblighi derivanti dai contratti di servizio relativi ai servizi di trasporto urbano minimi;

     b) il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità dei servizi di trasporto urbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

     c) la vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

     2 bis. Per l’esercizio delle funzioni delegate i Comuni possono avvalersi di enti strumentali a totale partecipazione pubblica, istituiti secondo i principi previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cui possono essere trasferite direttamente le risorse finanziarie di cui alla lettera g) del comma 2 del presente articolo purché con le caratteristiche di cui alla lettera c) del comma 142 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” [7].

 

     Art. 10. Decorrenza del conferimento delle funzioni.

     1. Fatte salve le funzioni già esercitate in base alla legislazione precedente, le funzioni trasferite o delegate ai sensi degli articoli 8 e 9 sono conferite a province e comuni entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO III

Piano regionale dei trasporti e attività di programmazione regionale

 

     Art. 11. Piano regionale dei trasporti.

     1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione, approva il Piano regionale dei trasporti e provvede al suo periodico aggiornamento, quale strumento finalizzato alla previsione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle diverse forme di mobilità relative a persone e merci che si svolgono sul territorio regionale e dei fabbisogni infrastrutturali delle diverse forme di mobilità, assicurando una rete di trasporto che privilegi l'integrazione tra le varie modalità e favorendo in particolare quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.

     2. Il Piano regionale dei trasporti distingue le componenti della mobilità originate all'interno e all'esterno del territorio regionale, considerando altresì il quadro di riferimento infrastrutturale relativo alle previsioni e indirizzi espressi a livello nazionale e comunitario nonché dagli enti locali.

     3. L'attività di programmazione e di pianificazione nel campo dei trasporti si svolge in armonia con le altre forme di programmazione e di pianificazione esercitate dalla Regione in campo economico, territoriale e ambientale e in coerenza con la pianificazione nazionale e comunitaria.

 

     Art. 12. Procedura per la formazione del Piano regionale dei trasporti.

     1. Il Piano regionale dei trasporti è adottato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione di cui all'articolo 45, comma 6, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge [8].

     2. Il Presidente della Giunta regionale, entro i trenta giorni successivi, dispone la pubblicazione del provvedimento di adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione, dando indicazioni sulle modalità di accesso e consultazione dei relativi elaborati.

     3. Entro sessanta giorni dalla data pubblicazione, le province, i comuni, le comunità montane, le organizzazioni e associazioni economiche e sociali possono presentare alla Giunta regionale osservazioni e proposte.

     4. La Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il Piano adottato con le eventuali proposte di integrazione e di modifica e con le osservazioni pervenute corredate dal proprio parere.

     5. Il Piano regionale dei trasporti è approvato con provvedimento del Consiglio regionale.

     6. Le modifiche del Piano regionale dei trasporti che abbiano carattere meramente operativo e che non alterino i contenuti sostanziali della programmazione degli interventi negli specifici settori previsti dal Piano medesimo, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

     6 bis. Ai fini di una tempestiva progettazione della rete stradale, entro il 31 marzo 2001, la Giunta regionale trasmette, al Consiglio regionale per l'approvazione, il Piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria trasferita ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 [9].

 

     Art. 13. Piano regionale del trasporto pubblico locale.

     1. La Regione redige il Piano regionale del trasporto pubblico locale in coerenza con gli indirizzi del Piano regionale dei trasporti allo scopo di garantire un efficace uso delle risorse erogate per il trasporto pubblico locale e un'efficiente organizzazione dei relativi servizi, e al fine di:

     a) fornire una organizzazione regionale del trasporto pubblico locale finalizzata a realizzare sull'intera rete condizioni di accessibilità, economicità, sicurezza, qualità e ridotto impatto ambientale;

     b) assicurare nell'azione amministrativa la coerenza tra gli interventi a breve termine e gli obiettivi di medio e lungo termine;

     c) garantire il coordinamento di tutti i livelli di pianificazione dei trasporti, con particolare riferimento ai Piani di bacino e ai Piani del trasporto pubblico urbano dei comuni;

     d) disporre che l'attività del settore trasporto pubblico locale sia prioritariamente orientata a raggiungere risultati di maggiore integrazione tra le diverse modalità di trasporto, sia pubbliche che private, di decongestionamento del traffico nelle aree critiche, di riduzione dei tempi di percorrenza, di abbattimento dell'inquinamento ambientale, di riduzione delle sovrapposizioni;

     d bis) promuovere le iniziative degli affidatari dei servizi finalizzate all’implementazione congiunta, anche tra diversi bacini, di sistemi tariffari integrati, anche mediante piattaforme M.a.a.S. (Mobility as a Service) [10].

 

     Art. 14. Procedura per la formazione del Piano regionale del trasporto pubblico locale.

     1. Il Piano regionale del trasporto pubblico locale è adottato dalla Giunta regionale, tenendo conto dei Piani di bacino di cui all'articolo 15 [11].

     2. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di adozione, dispone la pubblicazione del relativo provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, dando indicazione circa le modalità di accesso e consultazione dei relativi elaborati.

     3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, le province, i comuni, le Comunità Montane, le associazioni e le organizzazioni economiche e sociali possono presentare alla Giunta regionale osservazioni e proposte.

     4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di adozione, trasmette al Consiglio regionale il piano adottato con le eventuali proposte di integrazione e di modifica e con le osservazioni pervenute corredate dal proprio parere.

     5. Il Piano regionale del trasporto pubblico locale è approvato con provvedimento del Consiglio regionale.

     6. Le modifiche del Piano regionale del trasporto pubblico locale, che abbiano carattere meramente operativo e che non alterino i contenuti sostanziali della programmazione degli interventi negli specifici settori previsti dal piano medesimo, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 15. Piani di bacino.

     1. I Piani di bacino costituiscono lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale nell'ambito della mobilità di livello provinciale e di essi tiene conto la Regione in sede di adozione e approvazione del Piano regionale del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 14.

     2. Le province adottano il piano di bacino che deve in particolare assicurare:

     a) la connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico contenute nel piano territoriale provinciale;

     b) una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale;

     c) il progressivo superamento delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;

     d) il decongestionamento e il miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane, anche attraverso forme di integrazione tra servizi urbani ed extraurbani.

     3. Ciascun Piano di bacino è adottato, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla provincia competente per territorio, che provvede a darvi adeguata pubblicità, ed è approvato dalla Giunta regionale [12].

     4. In sede di adozione dei Piani di bacino, le province si conformano a un documento di indirizzi per la pianificazione del trasporto pubblico locale, approvato dalla Giunta regionale sentiti gli enti locali interessati.

     5. I Piani di bacino sono aggiornati almeno ogni sei anni con la medesima procedura stabilita per l'approvazione.

 

     Art. 16. Piano del trasporto pubblico urbano.

     1. I comuni obbligati, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla redazione del Piano urbano del traffico, nell'ambito delle azioni di razionalizzazione del traffico urbano, sono tenuti a specificare le misure volte a migliorare l'efficienza del trasporto pubblico locale.

     2. Le misure di cui al comma 1 definite Piani del trasporto pubblico urbano possono essere adottate anche da comuni non obbligati alla redazione del Piano urbano del traffico.

     3. I Piani di trasporto pubblico urbano da adottarsi entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge tengono conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale nel documento di cui all'articolo 15, comma 4, e costituiscono parte integrante dei rispettivi Piani di bacino [13].

     4. La Regione, nell'ambito delle direttive del Piano regionale per il trasporto pubblico locale o dei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 21, può disporre misure incentivanti per le azioni locali che favoriscano l'utilizzazione del mezzo pubblico.

     5. La Regione individua azioni prioritarie a sostegno dei Piani di trasporto pubblico urbano, anche differenziate per i diversi ambiti del territorio regionale.

 

CAPO IV

Programmazione degli investimenti

 

     Art. 17. Investimenti.

     1. La Regione al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale, contribuisce con appositi fondi di bilancio, mediante risorse proprie e dello Stato, al sostegno degli investimenti nel settore finalizzati:

     a) all'ammodernamento e al potenziamento dei mezzi;

     b) alla costruzione e all'ammodernamento delle relative infrastrutture complementari;

     c) al trasporto delle categorie deboli dell'utenza;

     c bis) alle tecnologie per la realizzazione dell'integrazione tariffaria [14].

     2. I contributi regionali sono destinati:

     a) all'acquisto di mezzi di trasporto di persone nonché alla costruzione e all'ammodernamento delle relative infrastrutture, autostazioni, poli di interscambio, impianti fissi e officine-deposito con relative attrezzature e sedi;

     b) alla costruzione e all'ammodernamento di natanti per il trasporto di persone per via d'acqua interna, lagunare, fluviale e lacuale, nonché alla costruzione e all'ammodernamento delle relative infrastrutture, impianti fissi e officine-deposito con relative attrezzature e sedi [15];

     c) all'acquisto di apparecchiature di controllo e per l'integrazione tariffaria [16].

 

     Art. 18. Accordi di programma per investimenti.

     1. Nell'ambito del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale individua programmi di intervento per investimenti finanziati sia con il concorso dello Stato, sia con esclusive risorse proprie.

     2. Per gli investimenti da realizzare con il concorso dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

     3. Per gli investimenti da realizzare con risorse proprie, la Giunta regionale autorizza il Presidente alla stipula di accordi di programma con le province e i comuni interessati, individuando:

     a) le opere da realizzare, le tecnologie ed i mezzi di trasporto da acquisire [17];

     b) i tempi di realizzazione del programma di investimenti;

     c) i soggetti coinvolti, i loro compiti ed i loro obblighi;

     d) le risorse necessarie, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi;

     e) il periodo di validità;

     f) le limitazioni all'uso diverso dei mezzi di trasporto pubblico dal servizio di linea.

     4. In particolare, tra gli obblighi da porre a carico dei soggetti beneficiari dei contributi, deve essere previsto il divieto di alienazione o destinazione definitiva ad uso diverso dei mezzi di trasporto pubblico acquistati con il contributo regionale, prima che siano trascorsi dalla data di prima immatricolazione dodici anni per i mezzi rotabili e venti anni per i natanti e i rotabili ferroviari. Deve altresì essere prescritto il divieto di alienazione o di destinazione delle opere realizzate con il contributo regionale ad uso diverso da quello del servizio di trasporto pubblico, prima che siano trascorsi venti anni dalla data di collaudo dei lavori nonché il divieto di alienazione o di destinazione ad uso diverso delle tecnologie oggetto di contributo regionale, prima che siano trascorsi otto anni dalla concessione del medesimo [18].

     4 bis. Sono consentiti i trasferimenti dei beni di cui al comma 3, lettera a) ad enti locali o a società che abbiano per oggetto la gestione della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di mobilità, fermo restando il vincolo di destinazione di cui al comma 4 [19].

     5. Nel caso di cessazione di attività ovvero nel caso di cambiamento, per qualsiasi motivo, del soggetto affidatario, è posto a carico del beneficiario dei contributi l'obbligo di trasferire la proprietà o il godimento dei beni mobili ed immobili acquistati con il concorso finanziario regionale al soggetto subentrante, che ha l'obbligo di destinarli al servizio del trasporto pubblico locale per un periodo corrispondente alla durata residua del cespite, così come stabilita dal comma 4. I beni sono ceduti a prezzo di mercato al netto dei contributi in conto capitale per gli investimenti non ammortizzati. Il beneficiario deve comunicare alla struttura regionale competente in materia di mobilità l’avvenuto trasferimento o la messa in disponibilità dei beni finanziati [20].

     6. In ogni altro caso di anticipata alienazione dei beni il soggetto beneficiario dei contributi deve restituire all'ente erogante le somme assegnate in misura proporzionale al valore dei beni vincolati.

     7. In caso di mancato accordo tra le parti, la decisione circa la stima dei beni trasferiti in proprietà o in godimento ai sensi del comma 5 è devoluta ad un collegio arbitrale formato da un rappresentante dell'ente affidante, che lo presiede, da un rappresentante del soggetto cessante e da un rappresentante del soggetto subentrante.

     8. I contributi per investimenti dovranno essere iscritti nei bilanci aziendali secondo le norme vigenti.

     9. Durante la gestione del servizio non possono essere ceduti dall'affidatario, senza il preventivo consenso dell'ente che ha provveduto alla loro assegnazione i contributi accordati a qualunque titolo.

     10. Senza il preventivo consenso dell'ente di cui al comma 9, in nessun caso può essere altresì impedito all'affidatario del servizio l'uso degli impianti e delle vetture adibite al servizio stesso, né può l'affidatario effettuarne l'alienazione, fatti salvi i provvedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria o del Prefetto.

     11. La vigilanza sugli accordi di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazione ed integrazioni, da un collegio formato da un rappresentante della Regione, che lo presiede, da un rappresentante del soggetto beneficiario e da un rappresentante della provincia o del comune.

     11 bis. Nel caso di scissione societaria ai sensi dell'articolo 35, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni, o negli altri casi previsti dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni, le società titolari delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali possono essere destinatarie dei contributi per gli investimenti previsti dal presente articolo e sono sottoposte agli stessi obblighi e vincoli previsti per i soggetti beneficiari [21].

 

CAPO V

Organizzazione dei servizi di trasporto

 

     Art. 19. Unità di rete.

     1. Il territorio regionale, ai fini dell'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, è suddiviso in unità di rete.

     2. Si definisce unità di rete di trasporto pubblico locale un insieme di linee tra loro connesse funzionalmente ai fini di una maggiore economia ed efficienza di gestione e di un miglior grado di integrazione modale, nonché per il raggiungimento del rapporto tra ricavi e costi dello 0,35.

     3. L'unità di rete, individuata dai programmi triennali dei servizi di cui all'articolo 21, costituisce, di norma, l'entità da porre a base delle offerte nell'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi.

 

     Art. 20. Servizi minimi.

     1. La Regione, d'intesa con le province ed i comuni, determina il livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale con oneri a carico del bilancio regionale.

     2. I servizi, di cui al comma 1, sono individuati sulla base delle esigenze di mobilità, tenendo conto:

     a) dell'integrazione fra le reti di trasporto;

     b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;

     c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

     d) della necessità di ridurre la congestione e l'inquinamento;

     e) delle necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria.

     3. Allo scopo di assicurare la mobilità urbana ed extraurbana nelle aree a domanda debole, la Regione, nella ripartizione delle risorse finanziarie relative ai servizi minimi, tiene conto, ai fini del conseguimento del rapporto 0,35 tra ricavi e costi a partire dal 1 gennaio 2000, dei minori introiti che si possono verificare in tali aree.

     4. Il livello dei servizi minimi può essere individuato anche prima della definitiva approvazione del Piano regionale del trasporto pubblico locale sulla base del documento di indirizzi di cui all'articolo 15, comma 4.

     5. Nella definizione dei servizi minimi la Regione e gli enti locali, fermo restando l'obiettivo di realizzare livelli di servizi integrati equamente distribuiti sul territorio regionale, garantiscono il trasporto pubblico in aree economicamente e territorialmente svantaggiate, in particolare per le isole e la montagna, e promuovono l'utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico ai fini del contenimento dell'inquinamento e della congestione del traffico.

     6. Per raggiungere l'intesa, di cui al comma 1, la Giunta regionale convoca conferenze di servizi. Ove non venga raggiunta l'intesa la determinazione del livello dei servizi minimi è deliberata dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 21. Programmi triennali.

     1. L'organizzazione dei servizi del trasporto pubblico locale è finalizzata alla realizzazione di principi di economicità e di efficienza, da conseguire anche mediante l'integrazione modale dei servizi stessi.

     2. Al fine di disciplinare il trasporto pubblico locale e di definire i servizi minimi di cui all'articolo 20, la Giunta regionale, previa intesa con le province e i comuni interessati, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché le associazioni regionali dei consumatori, approva programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, che individuano:

     a) le unità di rete e l'organizzazione dei servizi;

     b) l'integrazione modale e tariffaria;

     c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti;

     d) le modalità di determinazione delle tariffe;

     e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;

     f) il sistema di monitoraggio dei servizi;

     g) i criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale.

     3. Qualora non venga raggiunta l'intesa, di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede all'individuazione delle unità di rete con propria deliberazione.

     4. Il primo programma triennale è approvato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge [22].

 

     Art. 22. Affidamento dei servizi.

     1. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nell'affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, la regione, le province ed i comuni, in base alla rispettiva competenza attribuita ai sensi della presente legge, fanno ricorso a procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi o dei soci privati delle società che gestiscono i servizi, in conformità alla normativa comunitaria e statale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste.

     1 bis. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o attraverso procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate. Tale esclusione non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi già espletati dai soggetti stessi. Alle procedure concorsuali ed al successivo affidamento sono ammesse imprese idonee tra cui società di capitali, anche consortili, e società costituite informa cooperativa ed in forma consortile. Alle suddette procedure concorsuali ed al successivo affidamento sono ammesse anche associazioni temporanee di impresa (A TI) costituite da imprese idonee, senza obbligatorietà in caso di aggiudicazione, della trasformazione dell'ATI in società di capitali o in forma consortile [23].

     1 ter. Qualora si verifichi il caso in cui l'ente competente, ai sensi degli articoli 8 e 9, allo svolgimento delle procedure concorsuali, sia proprietario o comproprietario di un'impresa in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, o abbia comunque partecipazione, in qualsiasi forma, nella impresa medesima, la competenza allo svolgimento delle procedure concorsuali stesse è attribuita alla Regione. In tal caso la Regione, previo accordo con l’ente competente, provvede allo svolgimento delle procedure concorsuali anche per gli eventuali servizi aggiuntivi [24].

     2. In attuazione di quanto previsto al comma 1:

     a) per quanto riguarda la scelta del gestore dei servizi si applica la vigente normativa nazionale e comunitaria e per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, si applica il criterio di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

     a bis) le riunioni di impresa di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che possiedono la totalità dei requisiti previsti dal bando di gara possono associare al raggruppamento o indicare come consorziate esecutrici anche altre imprese in possesso dei requisiti in misura inferiore al 20 per cento [25]

     b) per la scelta dei soci privati di maggioranza o di minoranza delle società miste si applica, in ogni caso, il procedimento di confronto concorrenziale previsto dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533;

     c) i bandi relativi alle procedure concorsuali attribuiscono titolo preferenziale a quanti sono in possesso di certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9000.

     3. [26].

     4. Nel caso di trasformazione, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2000, delle aziende speciali e dei consorzi che attualmente sono affidatari dei servizi nella Regione, in società di capitali o in cooperative a responsabilità limitata anche tra i dipendenti, ovvero, nel caso di frazionamento societario per esigenze funzionali o di gestione, i servizi sono affidati direttamente alle società derivanti dalla trasformazione, mediante la stipula dei relativi contratti di servizio, fino al 31 dicembre 2003 [27].

     4 bis. L'ente locale titolare dei servizi esercitati dalla società derivante dalla trasformazione di cui al comma 4, può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni dalla data di costituzione della società [28].

     4 ter. Entro il 30 giugno 2001 gli enti competenti, ai sensi degli articoli 8 e 9, individuano le quote di servizio e i servizi speciali esercitati dalle società di cui al comma 4 del presente articolo 22 che possono essere gestiti in modo più economico a seguito del loro affidamento a terzi mediante procedura concorsuale, anche autorizzando l'Istituto del subaffidamento di cui all'articolo 26. Il complesso dei servizi affidati o subaffidati ai sensi del presente comma, non può essere inferiore al cinque per cento né superiore al venti per cento della percorrenza preventiva dei servizi di trasporto pubblico locale. L'obbligo dell'ente competente, in adempimento del comma 3 bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422/1997 così come modificato dal decreto legislativo n. 400/1999, si intende assolto qualora l'azienda affidataria provveda ad subaffidare almeno il cinque per cento dei servizi minimi entro il 30 giugno 2001 [29].

     5. Qualora la trasformazione non avvenga entro il 31 dicembre 2000, provvede il Sindaco o il Presidente della Provincia entro i successivi tre mesi [30].

     6. In caso di ulteriore inerzia, la Regione procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui al comma 2 [31].

 

     Art. 22 bis. Beni essenziali. [32]

     1. I bandi di gara relativi alle procedure concorsuali di cui all’articolo 22 individuano i beni essenziali di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 che devono essere messi a disposizione del gestore subentrante. I bandi di gara stabiliscono le modalità e le condizioni di trasferimento dei beni essenziali, ivi compresi il prezzo di cessione o di locazione.

     2. I beni essenziali oggetto di contribuzione regionale sono ceduti in proprietà o in locazione al netto delle quote di contributo in conto capitale determinate in misura proporzionale alla durata residua del cespite ai sensi dell’articolo 18, comma 4.

     3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, in relazione alla specificità di alcune categorie di beni, i bandi di gara possono stabilire che il prezzo di cessione o locazione dei beni essenziali da trasferire sia definito mediante accordo tra proprietario e aggiudicatario della gara. In caso di mancato accordo tra le parti, si applica la procedura di cui al comma 7 dell’articolo 18.

 

     Art. 23. Obblighi e tutela dell'affidatario dei servizi.

     1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all'articolo 30. In particolare l'affidatario è tenuto a:

     a) effettuare il servizio come previsto dal contratto;

     b) garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;

     c) utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;

     d) garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione all'utenza;

     e) fornire all'ente affidante e alla Regione i dati ritenuti necessari e richiesti dagli enti stessi, utilizzando anche i supporti informatici;

     f) adottare la carta dei servizi del settore trasporti.

     2. È vietata l'effettuazione di servizi di trasporto passeggeri da parte di terzi in sovrapposizione o interferenza con i servizi affidati ai sensi della presente legge.

     3. Chiunque contravviene alla norma di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire 5.000.000.

 

     Art. 24. Sanzioni, revoca e decadenza.

     1. L'ente affidante applica le sanzioni previste dall'articolo 31, comma 1, lettera m), in presenza delle infrazioni specificamente previste nel contratto di servizio.

     2. L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento, con atto motivato, in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete di servizi o di una parte di essa, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio.

     3. L'affidatario incorre nella decadenza dall'affidamento in presenza delle irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio ed in ogni caso comporta la decadenza, la reiterata violazione degli obblighi previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere o) e q).

 

     Art. 25. Subentro di impresa al precedente affidatario.

     1. In tutti i casi di subentro di un'impresa al precedente affidatario si applicano le seguenti disposizioni:

     a) all'affidatario che cessa il servizio non spetta alcun indennizzo. Lo stesso trattamento è previsto nel caso di mancato rinnovo o di decadenza dal contratto ovvero dall'affidamento;

     b) il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato secondo i principi dell’articolo 2112 del codice civile per quanto attiene all’applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del subentro [33];

     c) i beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio acquistati con il concorso finanziario della Regione o degli enti locali sono ceduti all'impresa subentrante ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 5.

 

     Art. 26. Subaffidamento dei servizi di trasporto.

     1. È consentito il subaffidamento dei servizi, allo scopo di realizzare economia nei costi dei servizi di trasporto previsti dalla presente legge.

     2. L'affidatario dei servizi di cui al comma 1, sulla base di quanto stabilito nel bando di gara, può applicare l'istituto del subaffidamento dei servizi ad altra impresa, entro il limite massimo del venti per cento dei servizi affidati, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 22. Esperite le procedure anzidette per la scelta del subaffidatario, si procede alla stipula di un contratto tra affidatario ed il subaffidatario, fermo restando che l'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio nei confronti dell'Ente affidante [34].

     3. L'impresa subaffidataria deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone ed in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità e la qualità del servizio e il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, pena la decadenza dal subaffidamento.

     4. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il subaffidamento, senza alcun obbligo di indennizzo da parte dell'ente affidante.

 

CAPO VI

Tariffe

 

     Art. 27. Tariffe.

     1. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, stabilisce i criteri della politica tariffaria dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi di integrazione tra le diverse modalità di trasporto, tenuto conto del costo dei servizi, a fronte degli obblighi di servizio, e della necessità di assicurare dall'1 gennaio 2000 il conseguimento del rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi al netto del costo delle infrastrutture.

     2. Le tariffe sono determinate dalla Giunta regionale prima della stipulazione dei contratti relativi ai servizi minimi.

     3. L'aggiornamento delle tariffe può essere effettuato con cadenza annuale, tenuto conto dell'eventuale tasso d'inflazione, di variazioni significative del costo medio di produzione del servizio, del conseguimento della concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato.

     4. Per gli obblighi di natura tariffaria si tiene conto di quanto disposto dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969 come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, nonché di quanto disposto dalla delibera CIPE 24 aprile 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1996, n. 118.

 

CAPO VII

Organizzazione dei servizi ferroviari e lacuali

 

     Art. 28. Servizi ferroviari.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione di una società di capitali per la gestione delle ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla Ferrovie dello Stato spa. Per la scelta dell'eventuale socio privato di maggioranza o di minoranza si applica, in ogni caso, il procedimento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533.

     2. Alla società costituita ai sensi del comma 1, sono conferiti i beni, gli impianti e le infrastrutture trasferiti a titolo gratuito alla Regione dallo Stato, nonché le risorse finanziarie previste dall'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

     3. La Società di cui al comma 2 potrà assumere partecipazioni in società aventi per fine statutario la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali.

     4. Le disposizioni della direttiva n. 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, si applicano anche al settore dei trasporti regionali e locali.

 

     Art. 29. Servizi lacuali.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma con le Regioni e la provincia autonoma interessate per la organizzazione della gestione della navigazione per i Laghi Maggiore, di Como e di Garda.

     2. Per la gestione dei servizi di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a costituire una società di capitali con le Regioni e la provincia autonoma interessate. Per la scelta dell'eventuale socio privato di maggioranza o di minoranza si applica il procedimento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533.

 

     Art. 29 bis. Servizi elicotteristici. [35]

     1. La Regione svolge compiti di regolamentazione dei servizi elicotteristici, promuovendo la loro utilizzazione a fini sociali e turistici.

     2. La Regione individua i soggetti gestori dei servizi di cui al comma 1 con le modalità di cui agli articoli 22, 30 e 31 per quanto compatibili.

 

CAPO VIII

Contratti di servizio

 

     Art. 30. Finalità e durata dei contratti di servizio.

     1. I contratti di servizio stipulati a seguito delle procedure concorsuali hanno durata non superiore a nove anni. Gli enti affidanti stipulano i contratti di servizio con le aziende aggiudicatarie, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali svolte sulla base di un capitolato generale, approvato dalla Giunta regionale [36].

     2. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza tra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e tenuto conto del mancato introito derivante dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie. L'eventuale mancato introito sarà compensato a consuntivo. I contratti di servizio devono possedere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e devono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, che, al netto dei costi di infrastruttura, dovrà raggiungere almeno lo 0,35 a partire dal 1 gennaio 2000, salvo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3.

     3. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2, gli enti affidanti possono provvedere alla ristrutturazione o riduzione della rete, individuando la rete dei servizi minimi anche per i servizi in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. I servizi urbani ed extraurbani in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003, a condizione che vengano riconosciuti come servizi minimi. Per essi si procede alla stipula di contratto di servizio con l'attuale affidatario, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2003. I servizi aggiuntivi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2003 [37].

     4 bis. Il subaffidamento dei servizi prorogati ai sensi del comma 4, è consentito per le medesime finalità e con le medesime procedure concorsuali di cui all'articolo 26 [38].

     5. Con decorrenza 1 gennaio 2004, l'affidamento di tutti i servizi, compresi quelli svolti in base ad atti di affidamento emessi prima della entrata in vigore della presente legge, anche con scadenza successiva al 31 dicembre 2003, è effettuato mediante esperimento di apposite procedure concorsuali da svolgersi a norma della presente legge [39].

     6. Agli oneri previsti dai contratti di servizio e posti a carico degli enti contraenti devono corrispondere risorse finanziarie effettivamente disponibili a pena di nullità dei contratti di servizio medesimi.

     7. La Giunta regionale autorizza la direzione regionale competente a sottoscrivere i contratti di servizio di propria competenza per l'intero periodo di validità con assunzione delle relative obbligazioni per il medesimo periodo. Il bilancio annuale e quello pluriennale assicurano la copertura finanziaria per le obbligazioni che vengono a scadenza nei rispettivi esercizi finanziari.

     8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai finanziamenti che la Regione assicura agli enti locali per la stipula dei rispettivi contratti di servizio.

     9. Per i servizi ferroviari, i contratti di servizio sono stipulati almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validità. Per gli altri servizi i contratti sono, stipulati almeno due mesi prima dell'inizio del periodo di validità.

     10. I contratti di servizio devono essere predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 14, comma 2, del Regolamento 1191/69/CEE, così come modificato dal Regolamento 1893/91/CEE, nonché nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994.

 

     Art. 31. Contenuto dei contratti di servizio.

     1. I contratti di servizio devono contenere:

     a) il periodo di validità;

     b) l'oggetto del contratto;

     c) le caratteristiche dei servizi offerti e il relativo programma analitico di esercizio;

     d) i casi in cui è possibile apportare variazioni al programma;

     e) l'obbligo del soggetto affidatario di utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio;

     f) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati, nonché in termini di regolarità e di affidabilità dei servizi, di puntualità delle corse, di comunicazioni all'utenza, di rispetto per l'ambiente e di carta dei servizi del settore trasporti;

     g) la struttura tariffaria adottata;

     h) gli importi dovuti, dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria, per le prestazioni oggetto del contratto, tenuto conto anche degli obblighi di servizio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti;

     i) l'obbligo di fornire rendicontazione annuale;

     j) i casi di revisione degli importi dovuti dall'ente affidante e i limiti percentuali entro cui può ritenersi ammessa la revisione;

     k) le modalità per le modifiche dei contratti successivi alla conclusione degli stessi, anche al fine di tener conto di mutamenti e circostanze imprevedibili;

     l) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria del servizio;

     m) le sanzioni per l'inosservanza del contratto nonché le ipotesi di risoluzione del contratto;

     n) la ridefinizione dei rapporti, relativamente ai lavoratori dipendenti e al capitale investito dall'affidatario, in caso di notevole discontinuità nell'entità dei servizi durante il periodo di validità del contratto di servizio;

     o) l'obbligo di applicare, per le singole tipologie di servizio, i rispettivi contratti collettivi di lavoro;

     p) la disciplina da applicare nel caso di subaffidamento dei servizi;

     q) l'obbligo di assicurare la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;

     r) l'obbligo di provvedere, per le aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale per una percorrenza complessiva superiore ad un milione di chilometri, alla certificazione dei bilanci;

     s) l'obbligo, per le società di gestione e per soggetti affidatari di servizi di trasporto pubblico locale che svolgano anche altre attività, di tenere la contabilità separata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento 1893/91/CEE;

     t) l'obbligo del soggetto affidatario di fornire i dati su supporto cartaceo e/o informatico;

     u) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte dell'ente affidante;

     v) le procedure da osservare in caso di controversie.

 

     Art. 32. Finanziamenti dei contratti di servizio.

     1. La Giunta regionale assegna annualmente agli enti affidanti i finanziamenti destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con gli affidatari dei servizi minimi di trasporto pubblico locale.

     2. Il Dirigente della struttura regionale competente provvede a corrispondere direttamente agli affidatari i contributi per i servizi minimi di competenza regionale.

     3. L'onere complessivo risultante dai contratti di servizio relativi a tutti i servizi minimi corrisponde allo stanziamento complessivo che la Regione iscrive nel proprio bilancio di previsione.

     4. L'erogazione dei finanziamenti agli enti locali è effettuata dal Dirigente della struttura regionale competente in rate mensili anticipate.

 

     Art. 32 bis. Destinazione dei contributi. [40]

     1. I contributi erogati a ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 49 ed i contributi erogati ai sensi dell'articolo 32, sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dai contratti di lavoro del personale dipendente, in quota percentuale pari all'incidenza del costo del personale dipendente sul totale dei costi aziendali imputabili ai servizi di trasporto pubblico locale, risultante dal bilancio consuntivo aziendale.

     2. Il rapporto tra il costo del personale dipendente, comprensivo degli accantonamenti per oneri previsti dai contratti collettivi di lavoro e/o da leggi nazionali e/o regionali, ed il totale dei costi aziendali imputabili ai servizi di trasporto pubblico locale deve essere certificato, a consuntivo, dal presidente del collegio dei revisori della società interessata o da società di certificazione o revisori contabili abilitati ai sensi della normativa vigente.

 

CAPO IX

Vigilanza e sanzioni

 

     Art. 33. Vigilanza.

     1. Hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale senza oneri per la Regione:

     a) i dipendenti regionali in servizio di vigilanza e di controllo, dotati di apposita tessera di servizio;

     b) i dipendenti provinciali e comunali in servizio di vigilanza e di controllo sulla rete di propria competenza, dotati di apposita tessera di servizio.

     2. I dipendenti di cui al comma 1, lettere a) e b), hanno facoltà di chiedere in visione i documenti relativi all'esercizio del servizio e hanno libero accesso alle rimesse ed officine degli affidatari.

     3. Ogni affidatario di servizi di trasporto pubblico locale è tenuto a fornire alla Regione e agli enti locali competenti tutti i dati e le informazioni concernenti i servizi, entro i termini indicati nella richiesta; in caso di mancata ottemperanza è sospesa l'erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

 

     Art. 33 bis. Libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale da parte delle forze dell’ordine. [41]

     1. Per la circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale di cui all’articolo 2, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all’arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, alla polizia penitenziaria, al corpo della guardia di finanza, al corpo forestale dello Stato, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale utilizzano la tessera di riconoscimento rilasciata dai rispettivi comandi che consente il trasporto anche dei relativi veicoli di servizio. Per gli appartenenti alla polizia municipale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell’ambito del territorio comunale. [42]

     2. Nel caso di presenza di barriere connesse all’introduzione della bigliettazione automatica, le aziende esercenti i servizi ovvero i soggetti gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano agli interessati, a richiesta dei rispettivi comandi, i titoli di libera circolazione.

     3. In caso di circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale da parte dei soggetti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 49, comma 7, e non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto.

 

     Art. 34. Assicurazione contro incendi e danneggiamenti.

     1. Oltre agli oneri per le assicurazioni obbligatorie, stabilite nella normativa vigente, gli affidatari di servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a provvedere alle assicurazioni contro gli incendi e danneggiamenti.

 

     Art. 35. Interruzione di pubblico servizio.

     1. In caso di interruzione di servizio di trasporto pubblico, fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, gli enti affidanti possono adottare d'ufficio a carico dell'affidatario del servizio stesso tutte le misure necessarie alla sua tempestiva ripresa.

     2. Qualora l'interruzione dipenda da pubbliche calamità o comunque da cause di forza maggiore, la Giunta regionale può corrispondere agli enti affidanti contributi sulla spesa necessaria al ripristino del servizio entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti con legge di bilancio.

 

     Art. 36. Iniziative di prevenzione.

     1. Gli enti affidanti e i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale promuovono iniziative volte a prevenire e disincentivare i fenomeni di evasione dal pagamento dei titoli di viaggio.

 

     Art. 37. Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori. [43]

     1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale, ad esclusione dei servizi ferroviari di interesse regionale disciplinati dall’articolo 37 bis, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

     2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, la violazione degli obblighi indicati al comma 1 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 oltre al pagamento della tariffa ordinaria in vigore, per il trasporto urbano, ovvero al pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato, fino alla località di destinazione che l’utente dichiara di voler raggiugere, per il trasporto extraurbano.

     3. Qualora il titolare di abbonamento nominativo cartaceo, elettronico o su altro supporto non sia in grado di esibire detto titolo, può presentare l’abbonamento entro i successivi quindici giorni presso qualunque biglietteria indicata dal gestore o può dimostrarne il possesso attraverso procedure informatizzate individuate dal gestore stesso. Nel caso di mancata esibizione dell’abbonamento o nel caso in cui sia esibito un abbonamento regolarizzato successivamente all’accertamento è applicata la sanzione di cui al comma 2.

     4. Il titolo di viaggio valido per più di una corsa, già convalidato all’inizio del viaggio, è convalidato ad ogni cambio di mezzo, entro l’orario consentito dal medesimo titolo di viaggio. Ugualmente l’abbonamento nominativo è convalidato all’inizio del viaggio e ad ogni cambio di mezzo.

 

     Art. 37 bis. Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori dei servizi ferroviari di interesse regionale. [44]

     1. Gli utenti dei servizi ferroviari di interesse regionale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, ad obliterarlo e convalidarlo all’inizio del viaggio in conformità a quanto previsto dal presente articolo, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori di cui all’articolo 71 del DPR 11 luglio 1980, n. 753, e successive modificazioni.

     2. La violazione degli obblighi previsti dal comma 1, fatto salvo quanto previsto dai commi da 4 a 8, comporta:

     a) il pagamento della tariffa ordinaria in vigore per la classe di viaggio occupata dal trasgressore, calcolata dalla stazione di origine, per il percorso già effettuato, fino alla stazione di destinazione dichiarata dal viaggiatore;

     b) la sanzione amministrativa di:

     1) euro 30,00 se pagata immediatamente nelle mani degli agenti accertatori all’atto della contestazione ovvero entro i successivi dieci giorni presso le stazioni ferroviarie abilitate o secondo le altre modalità previste dal gestore;

     2) euro 150,00 se pagata dopo il sessantesimo giorno dalla contestazione.

     3. Resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta, entro sessanta giorni dalla contestazione, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.

     4. Le sanzioni e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche all’utente titolare di abbonamento nominativo che non sia in grado di esibirlo all’agente accertatore al momento della richiesta, ovvero entro i successivi quindici giorni, presso una qualsiasi biglietteria del soggetto gestore, purché l’abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento [45].

     5. Il viaggiatore sprovvisto di biglietto, che sale su un treno regionale ed avvisa il personale di bordo all’atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva, è ammesso alla regolarizzazione con il pagamento del biglietto a bordo del treno, limitatamente al percorso servito dal treno stesso, corrispondendo una maggiorazione pari a euro 5,00.

     6. In deroga al comma 5, il viaggiatore sprovvisto di biglietto, che sale su un treno regionale da una stazione o una fermata sita nel territorio della Regione del Veneto ed avvisa il personale di bordo all’atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva, corrisponde il solo prezzo del biglietto, senza applicazione di alcuna maggiorazione, nel caso in cui si verifichino tutte le condizioni seguenti:

     a) biglietteria di stazione chiusa o stazione priva di biglietteria;

     b) assenza o mancato funzionamento delle emettitrici automatiche di biglietti;

     c) chiusura o assenza di punti vendita alternativi di titoli di viaggio situati nel raggio di 300 metri e raggiungibili a piedi.

     7. Il viaggiatore in possesso del titolo di viaggio non convalidato, che sale su un treno regionale, non è soggetto a sanzione amministrativa se in alternativa:

     a) richiede al personale di bordo la convalida del titolo di viaggio all’atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva;

     b) procede, subito dopo la salita, all’auto-convalida scrivendo sul titolo di viaggio a penna, in modo chiaro e leggibile, la stazione di partenza, la data e l’ora e strappando lo stesso in modo che non sia più possibile riutilizzarlo.

     8. Ai viaggiatori con capacità motoria ridotta, derivante da causa fisica anche temporanea, o psichica, non si applica la maggiorazione di cui al comma 5 qualora all’atto dell’accertamento l’incapacità risulti evidente ovvero sia prodotta adeguata certificazione entro i successivi quindici giorni presso una qualsiasi biglietteria del soggetto gestore.

     9. L’importo delle sanzioni è aggiornato periodicamente dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

     10. Il soggetto gestore provvede a dare adeguata pubblicità alle modalità di acquisto e convalida dei titoli di viaggio, alle sanzioni applicabili e ad ogni altra informazione utile per l’utente del servizio. Dette informazioni sono esposte, all’interno delle stazioni ferroviarie e dei treni, almeno in lingua italiana ed inglese.

     11. I proventi relativi alle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dal soggetto affidatario dei servizi ferroviari di interesse regionale e costituiscono un apposito fondo destinato esclusivamente ad investimenti non previsti dal contratto stipulato tra Regione e soggetto gestore e funzionali al miglioramento della qualità del servizio offerto e del benessere degli utenti; le risorse di tale fondo sono impiegate secondo un piano di investimenti definito annualmente dal soggetto gestore in accordo con la Giunta regionale.

     12. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina dettata dal DPR 11 luglio 1980, n. 753.

 

     Art. 38. Funzioni amministrative.

     1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate all'articolo 37 sono esercitate rispettivamente dalla Regione, dalla provincia o dal comune in ragione della competenza in materia di trasporto pubblico locale.

     2. Per il procedimento di accertamento della violazione e di determinazione e irrogazione delle sanzioni ai trasgressori si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 39. Pagamento.

     1. Il pagamento delle somme, dovute per le violazioni di cui alla presente legge, può essere effettuato nella misura minima indicata al comma 2 dell'articolo 37 immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione, ovvero entro i successivi cinque giorni nella sede del soggetto affidatario del servizio di trasporto pubblico o anche a mezzo di versamento in conto corrente postale. Resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [46].

 

     Art. 40. Destinatari delle somme introitate.

     1. Gli affidatari di servizi di trasporto pubblico locale introitano l'intero importo delle pene pecuniarie riscosse, provvedendo ad iscrivere le somme nel bilancio di esercizio come proventi del traffico e con obbligo di rendicontazione separata.

     2. Nel caso in cui il pagamento delle somme non sia avvenuto con le modalità previste all'articolo 39 gli enti competenti di cui all'articolo 38 trattengono il trenta per cento dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse al fine di coprire le spese per l'esercizio dell'attività svolta.

     3. Gli affidatari di servizi di trasporto pubblico locale impiegano parte dei proventi relativi alle sanzioni per attività idonee a migliorare le informazioni relative al servizio e ai punti vendita.

 

     Art. 41. Agenti accertatori.

     1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui all'articolo 37 provvede il personale dipendente degli affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché, e con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 comma 1 e comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, delle società che detengono le partecipazioni dei medesimi affidatari in possesso della relativa autorizzazione. Gli stessi gestori del servizio possono affidare il controllo, l’accertamento e la contestazione delle stesse violazioni anche a guardie particolari giurate allo scopo autorizzate, secondo le modalità di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” [47].

     2. Le funzioni amministrative relative al rilascio

dell'autorizzazione, di cui al comma 1, sono delegate alla provincia nel cui territorio rientra in parte prevalente l'unità di rete.

     3. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della provincia competente.

     4. Gli agenti accertatori, di cui al comma 1, possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.

     5. Gli agenti accertatori, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, hanno la qualifica di agente di polizia amministrativa.

 

     Art. 42. Requisiti degli agenti accertatori.

     1. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 41 per poter essere incaricati dell'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 devono essere in possesso dei seguenti requisiti [48]:

     a) non aver subito condanna per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

     b) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

     c) aver frequentato con esito favorevole il corso di idoneità di cui all'articolo 43.

 

     Art. 43. Corsi d'idoneità.

     1. La provincia competente organizza di norma ogni anno un corso di preparazione per l'esercizio delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni commesse da utenti del trasporto pubblico locale.

     2. Il corso comprende l'insegnamento della normativa in materia di sanzioni amministrative e delle necessarie nozioni di diritto e procedura penale.

     3. Alla fine del corso i partecipanti devono sostenere con esito favorevole una prova d'esame per l'accertamento dell'idoneità.

 

     Art. 44. Obblighi degli affidatari.

     1. Gli affidatari di servizi di trasporto pubblico locale forniscono alla Giunta regionale nonché alle amministrazioni provinciali e comunali richiedenti ogni informazione sull'esercizio delle funzioni in materia di accertamento e contestazione delle violazioni sui mezzi di trasporto.

 

CAPO X

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 45. Osservatorio permanente della mobilità.

     1. Al fine di tenere sotto costante controllo l'evoluzione della mobilità regionale e in particolare le reti di trasporto e le relative infrastrutture, la qualità e il livello dei servizi, l'efficacia ed efficienza delle aziende di trasporto, la sicurezza e l'impatto del sistema dei trasporti sul territorio e sull'ambiente, è istituito presso la Segreteria regionale competente in materia di infrastrutture e mobilità, l'Osservatorio permanente della mobilità [49].

     2. L'Osservatorio costituisce sostegno della programmazione della Regione e degli enti locali nel campo del trasporto, elemento di supporto per il monitoraggio dei servizi di trasporto, strumento di diffusione delle informazioni.

     3. L'Osservatorio provvede a definire le grandezze da monitorare, le modalità di rilievo e il relativo livello di dettaglio, le procedure per la raccolta ed elaborazione delle informazioni dai soggetti operanti nel settore della mobilità. L'Osservatorio della mobilità provvede, inoltre, a individuazione dei modelli più efficaci per la rappresentazione dello stato della mobilità regionale mediante l'uso di appropriati sistemi informatizzati, nonché a promuovere ed effettuare indagini sistematiche o finalizzate, anche avvalendosi di Istituti universitari o di altri soggetti specializzati nel settore.

     4. L'Osservatorio predispone rapporti periodici in cui vengono riportate le rappresentazioni aggiornate dello stato della mobilità della Regione e delle sue tendenze evolutive, l'analisi dei costi dei diversi modi di trasporto nonché l'efficacia dei servizi offerti.

     4 bis. I rapporti periodici previsti dal comma 4, sono trasmessi alla competente Commissione consiliare [50].

     5. Le province, i comuni e gli affidatari dei servizi di trasporto locale sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste dall'Osservatorio.

     6. Le informazioni elaborate dall'Osservatorio, al fine della verifica dell'attività di pianificazione, programmazione e amministrazione, sono sottoposte periodicamente all'attenzione di una apposita Commissione, con funzione propositiva e consultiva, formata da:

     a) l'Assessore regionale alle politiche della mobilità, con funzioni di Presidente;

     b) il Segretario regionale competente in materia di infrastrutture e mobilità [51];

     c) un rappresentante designato dell'Unione Regionale Province Venete;

     d) un rappresentante designato dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani regionale;

     e) un rappresentante designato dai soggetti gestori dei servizi ferroviari regionali e locali;

     f) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito regionale;

     g) un rappresentante della Confederazione Italiana Servizi Pubblici e Enti Locali;

     h) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Autolinee in Concessione;

     i) un rappresentante designato dalle associazioni regionali degli utenti o consumatori;

     l) un rappresentante designato dalle associazioni regionali dei portatori di handicap ed invalidi;

     m) un rappresentante per ciascuna delle associazioni degli artigiani del settore maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

     7. La Commissione di cui al comma 6 è insediata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, quando sono pervenute al medesimo la maggioranza delle designazioni di cui alle lettere da c) a m).

     8. La Commissione di cui al comma 6 dura in carica quanto la legislatura.

 

     Art. 46. Adeguamento del fondo di buonuscita.

     1. Sono a carico della Regione i maggiori oneri necessari per l'adeguamento del fondo di buonuscita al 31 dicembre 1977 per il personale dipendente dagli affidatari dei servizi di linea, derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale intervenuto presso il Ministero del lavoro il 4 giugno 1975 e integrato il 23 novembre 1977. A tal fine, per ciascun agente, si considera a carico degli affidatari una somma pari a sei mensilità, calcolate in relazione alla qualifica e alla retribuzione spettante al 31 dicembre 1977 in base al contratto ANAC, proporzionalmente ridotta in rapporto al periodo che deve trascorrere per il raggiungimento del limite massimo di età [52].

     2. Sono a carico della Regione i maggiori oneri necessari per l'adeguamento del fondo di buonuscita al 31 dicembre 1980 per il personale dipendente da aziende esercenti autoservizi sostitutivi di filoferrotramvie. A tal fine è a carico delle aziende, per ciascun agente, una somma pari all'accantonamento riconosciuto in sede di erogazione delle sovvenzioni di esercizio a suo tempo concesse dalla Regione in conformità alla legge 2 agosto 1952, n. 1221.

     3. All'erogazione delle somme accantonate, si provvede con decreto del Dirigente della struttura regionale competente, entro sei mesi dalla conferma della data di avvenuto collocamento a riposo del dipendente interessato.

 

     Art. 47. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione di un Fondo regionale trasporti, alimentato con le risorse finanziarie trasferite ai sensi degli articoli 12 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e con risorse proprie della Regione.

     2. Il Fondo regionale trasporti evidenzia separatamente, per ogni modalità di trasporto, le risorse destinate al finanziamento dei servizi e quelle destinate al finanziamento degli investimenti.

     3. Relativamente al finanziamento dei servizi ed all’espletamento delle relative funzioni strumentali, il Fondo si articola nei seguenti capitoli di spesa concernenti [53]:

     a) interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi ferroviari di cui all'articolo 28 della presente legge e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, agli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali attribuite alla Regione ai sensi del comma 1, lettera l), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1 [54];

     b) interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari di cui agli articoli 20 e 32, agli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali attribuite alla Regione ai sensi del comma 1 ter, dell'articolo 22 e del comma 1, lettere l) e n), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione  modale  e  tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1 [55];

     c) interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi lacuali di cui all'articolo 29, agli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali attribuiti alla Regione ai sensi del comma 1, lettera l), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1 [56];

     d) interventi per far fronte al ripristino dei servizi di trasporto pubblico locale interrotti a causa di pubbliche calamità o a causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 35;

     e) interventi per l'adeguamento del fondo di buonuscita per i dipendenti da aziende di trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 46;

     f) interventi per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 49, comma 1;

     g) interventi per far fronte agli oneri sostenuti dagli enti locali a seguito della delega delle funzioni di cui agli articoli 8, 9 e 10.

     4. Relativamente al finanziamento degli investimenti, il Fondo si articola nei seguenti capitoli di spesa concernenti:

     a) interventi per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile della rete dei servizi ferroviari;

     b) interventi per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile della rete dei servizi minimi automobilistici e lagunari di cui agli articoli 17 e 18;

     c) interventi per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile della rete dei servizi lacuali di cui all'articolo 29;

     d) interventi per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile da destinare ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistici e lagunari ai sensi del titolo V della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54;

     d bis) interventi finalizzati a promuovere e realizzare le iniziative di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d bis) [57].

     5. Per l'anno 1998 si fa fronte agli oneri di cui al comma 3, lettere d), e), f), utilizzando le somme già stanziate rispettivamente ai capitoli di spesa nn. 45740, 45760 e 45772.

     6. Per gli oneri di cui alla lettera g) del comma 3 si fa riferimento, per le spese derivanti dalla delega di funzioni agli enti locali, alle somme già stanziate sul capitolo n. 4100 nonché alla partita n. 1 "Fondo regionale per le funzioni delegate" del Fondo globale spese correnti (capitolo n. 80210), in ragione di lire 200.000.000.

     7. Per gli oneri di cui al comma 4, lettera d) si fa riferimento alle somme già stanziate ai capitoli nn. 45775, 45777 e 45789.

     8. Per gli esercizi successivi, la spesa occorrente per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio, fermo restando che il finanziamento degli interventi di cui al comma 3, lettere a) e c) e al comma 4, lettere a) e c) è subordinato all'effettivo trasferimento delle risorse previste dagli articoli 12 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

 

     Art. 48. Interventi sostitutivi.

     1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle attività delegate agli enti locali, in caso di mancato svolgimento delle stesse o in caso di mancato rispetto di termini stabiliti dalla presente legge, la Giunta regionale provvede a diffidare l'ente delegato, fissando un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta.

 

     Art. 49. Norme transitorie.

     1. Sino alla attivazione delle procedure di cui all'articolo 32, l'assegnazione dei contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinata dal titolo III della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, con le modalità di cui al comma 2 [58].

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi di cui al comma 1 sono erogati in acconto con decreto del dirigente regionale della Direzione regionale competente, in rate mensili anticipate [59].

     3. Sino all'attivazione delle procedure di cui al capo IV, l'assegnazione dei contributi in conto investimenti è disciplinata dal titolo V della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54.

     4. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione del documento di indirizzi per la pianificazione del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 15, comma 4, la Giunta regionale provvede alla individuazione delle Unità di rete e dei relativi servizi minimi, d'intesa con gli enti locali interessati, tenuto conto delle percorrenze chilometriche approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Qualora non venga raggiunta l'intesa, di cui al comma 4, la Giunta regionale provvede all'individuazione con propria deliberazione.

     6. Ai procedimenti amministrativi in corso si continuano ad applicare le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     7. Sino all'entrata in vigore della nuova legge in materia di agevolazioni tariffarie si applica quanto disposto dai commi da 3 a 11 dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 19.

 

     Art. 49 bis. Agevolazioni particolari. [60]

     1. Sono esenti dal pagamento della tariffa i bambini e le bambine fino al compimento dei quattro anni di età.

 

     Art. 50. Abrogazione di leggi.

     1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49, sono abrogate la legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge regionale 2 agosto 1994, n. 35.


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[3] Comma inserito dall’art. 8 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[4] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 3 aprile 2009, n. 11.

[5] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[6] Comma inserito dall’art. 31 della L.R. 3 febbraio 2006, n. 2.

[7] Comma aggiunto dall’art. 31 della L.R. 3 febbraio 2006, n. 2.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[9] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5.

[10] Lettera inserita dall'art. 14 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 34.

[11] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[12] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[13] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[15] Lettera così modificata dall’art. 2 della L.R. 26 novembre 2004, n. 30.

[16] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[17] Lettera così modificata dall'art. 25 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

[18] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

[19] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

[20] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

[21] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[22] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[23] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4 e così modificato dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16.

[24] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4 e così modificato dall'art. 26 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

[25] Lettera aggiunta dall’art. 3 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16.

[26] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[27] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[28] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2001, n. 8.

[29] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[30] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[31] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[32] Articolo inserito dall'art. 27 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

[33] Lettera così modificata dall'art. 28 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

[34] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[35] Articolo introdotto dall'art. 12 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[36] Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

[37] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[38] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[39] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[40] Articolo inserito dall'art 14 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[41] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 26 novembre 2004, n. 24.

[42] Comma già modificato dall’art. 10 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8 e dall’art. 1 della L.R. 2 dicembre 2005, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 10 agosto 2006, n. 18.

[43] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[44] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 2 dicembre 2010, n. 26.

[45] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[46] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[47] Comma già modificato dall'art. 31 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 2024, n. 1.

[48] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 gennaio 2024, n. 1.

[49] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[50] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[51] Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[52] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16.

[53] Alinea così modificato dall’art. 11 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[54] Lettera così modificata dall’art. 11 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[55] Lettera così modificata dall’art. 11 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[56] Lettera così modificata dall’art. 11 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[57] Lettera inserita dall'art. 14 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 34.

[58] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L.R. 26 novembre 2004, n. 30.

[59] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4.

[60] Articolo inserito dall'art. 59 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.