§ 2.4.59 - L.R. 23 novembre 2006, n. 24.
Istituzione della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:23/11/2006
Numero:24


Sommario
Art.  1. Istituzione e finalità.
Art. 2.  Organizzazione e funzionamento della Scuola.
Art. 3.  Organi della Scuola.
Art. 4.  Funzioni e compiti del consiglio di programmazione e indirizzo
Art. 5.  Funzioni e compiti del presidente.
Art. 6.  Funzioni e compiti del direttore.
Art. 7.  Funzioni e compiti del comitato tecnico consultivo.
Art. 8.  Collegio dei revisori.
Art. 9.  Dotazioni strumentali della Scuola.
Art. 10.  Risorse finanziarie.
Art. 11.  Qualificazione dell’operatore di polizia locale ed idoneità alle funzioni.
Art. 12.  Formazione permanente.
Art. 13.  Abrogazioni.
Art. 14.  Norma finale.
Art. 15.  Norma finanziaria.


§ 2.4.59 - L.R. 23 novembre 2006, n. 24. [1]

Istituzione della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale.

(B.U. 28 novembre 2006, n. 103).

 

Art. 1. Istituzione e finalità.

     1. È istituita la Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale.

     2. La Scuola è strutturata come agenzia, ente di diritto pubblico strumentale, preposta alla formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione in materia di sicurezza e polizia locale, quale espressione della cooperazione tra Regione ed enti locali.

     3. La Scuola realizza un sistema flessibile di formazione di base e permanente, in conformità alle esigenze degli enti locali e alla funzione di coordinamento regionale.

     4. La Scuola persegue i seguenti obiettivi:

     a) formazione di base;

     b) formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione per operatori di polizia locale in servizio, nonché formazione specifica per i tutor e formazione dei formatori;

     c) attuazione di ogni altra iniziativa formativa, di documentazione, di ricerca, comunicazione e informazione, anche a carattere divulgativo e culturale;

     d) consulenza e supporto in materia di sicurezza e polizia locale a favore della Regione e degli enti locali;

     e) [organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile nel territorio della Regione, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali] [2];

     f) [promozione di studi, ricerche ed iniziative in materia di formazione e informazione per la protezione civile] [3].

     5. Agli effetti della presente legge, per operatori di polizia locale si intendono tutti gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia degli enti locali.

 

     Art. 2. Organizzazione e funzionamento della Scuola.

     1. La struttura della Scuola, la sede, le modalità di funzionamento degli organi, il compenso dei componenti, l’articolazione dei corsi e delle altre attività, i rapporti con gli enti locali e altri soggetti istituzionali, i criteri generali di ammissione e per il riconoscimento di attività formative e di aggiornamento svolte da soggetti terzi, sono disciplinati da apposito provvedimento emanato dalla Giunta regionale entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

     2. La Scuola, per lo svolgimento dei propri compiti, può avvalersi previa stipula di apposite convenzioni, di personale della Regione e degli enti locali ovvero di personale con particolare professionalità, assunto con contratto di diritto privato.

     3. Sulla base di specifiche convenzioni, alle attività formative possono partecipare anche operatori privati del settore di vigilanza o di altri settori.

 

     Art. 3. Organi della Scuola.

     1. Sono organi della Scuola:

     a) il consiglio di programmazione e indirizzo, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, formato da nove componenti designati:

     1) uno dalla Giunta regionale;

     2) tre dal Consiglio regionale, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza;

     3) uno dall’Associazione regionale comuni del Veneto (ANCIVENETO);

     4) uno dall’Unione regionale delle province del Veneto (URPV);

     5) uno dall’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) del Veneto;

     6) un comandante ed un operatore eletti tra i componenti del comitato tecnico consultivo;

     b) il presidente, eletto dal consiglio di programmazione e indirizzo al suo interno tra i componenti di designazione regionale;

     c) il direttore, designato dalla Giunta regionale e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;

     d) il comitato tecnico consultivo formato da cinque componenti esperti, designati e nominati come indicato all’articolo 7;

     e) il collegio dei revisori dei conti formato da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio regionale.

     2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la scelta e le modalità di designazione dei componenti degli organi di cui al comma 1 e la disciplina del contratto di lavoro del direttore.

     3. Il consiglio di programmazione e indirizzo, il comitato tecnico consultivo e il collegio dei revisori dei conti, rimangono in carica per la durata della legislatura regionale.

     4. Per le designazioni dei componenti di nomina regionale non si applicano le procedure relative alle proposte di candidatura previste dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni.

 

     Art. 4. Funzioni e compiti del consiglio di programmazione e indirizzo

     1. Il consiglio di programmazione e indirizzo:

     a) approva gli indirizzi programmatici della Scuola;

     b) approva il piano annuale delle attività formative della Scuola, determinato anche sulla base del fabbisogno degli enti locali e secondo le previsioni del bilancio annuale;

     c) approva i bilanci, preventivo e consuntivo, nonché la relazione annuale sull’attività svolta;

     d) nomina il comitato tecnico consultivo.

     2. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all’articolo 2 disciplina il funzionamento del consiglio di programmazione e indirizzo.

 

     Art. 5. Funzioni e compiti del presidente.

     1. Il presidente coordina l’attività del consiglio di programmazione e indirizzo, convoca le sedute e redige l’ordine del giorno, cura i rapporti tra Consiglio e direttore.

 

     Art. 6. Funzioni e compiti del direttore.

     1. Sono competenze del direttore:

     a) la rappresentanza legale della Scuola;

     b) la predisposizione del piano annuale delle attività della Scuola e dei programmi didattici, in conformità ai criteri previsti dal provvedimento regionale di cui all’articolo 2, comma 1;

     c) assicurare il regolare funzionamento didattico e istituzionale, secondo le finalità stabilite dalla presente legge e dal provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1;

     d) la predisposizione dei bilanci, preventivo e consuntivo, e della relazione annuale sull’attività;

     e) adottare ogni ulteriore atto necessario alla gestione e alle funzioni istituzionali della Scuola, anche derivanti da esigenze straordinarie per situazioni di emergenza, compresa la stipulazione dei contratti di prestazione d’opera e di lavoro secondo direttive definite dalla Giunta regionale col provvedimento di cui all’articolo 2 comma 1.

     2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato sulla base del provvedimento di cui all’articolo 3 comma 2.

     3. Al direttore è attribuita una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore al trattamento economico corrisposto ai segretari regionali.

     4. L’incarico di direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti regionali, determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

 

     Art. 7. Funzioni e compiti del comitato tecnico consultivo.

     1. È istituito un comitato tecnico consultivo con compiti di consulenza e proposta di progetti per il miglioramento della qualità formativa e del servizio di polizia locale, che collabora con il direttore.

     2. Il comitato è formato da cinque componenti di cui tre dirigenti in servizio con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo dirigenziale nell’ambito della polizia locale e due operatori in servizio con almeno otto anni di anzianità nella polizia locale.

     3. I componenti vengono scelti dal consiglio di programmazione e indirizzo della Scuola tra quelli indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della polizia locale nel Veneto. Ciascuna categoria può indicare al massimo un comandante e un operatore.

     4. Il comitato opera collegialmente con la presenza di almeno tre componenti.

     5. Il comitato può prevedere, per particolari esigenze, la partecipazione di esperti, tecnici, consulenti o altri soggetti competenti negli ambiti di attività della Scuola.

 

     Art. 8. Collegio dei revisori.

     1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 “Attuazione della direttiva n. 85/253/CEE relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili” e successive modificazioni.

     2. Il presidente è eletto dal collegio tra i propri componenti effettivi nella prima riunione.

     3. Le modalità di esercizio delle funzioni di controllo e di verifica contabile sul funzionamento della Scuola da parte del collegio dei revisori, nonché le indennità spettanti ai componenti del collegio sono stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 9. Dotazioni strumentali della Scuola.

     1. Entro sei mesi dalla nomina del direttore, la Giunta regionale assegna alla Scuola beni immobili, mobili e attrezzature di proprietà regionale, strumentali all’esercizio delle funzioni e delle attività attribuite dalla presente legge, unitamente alle risorse finanziarie.

     2. Gli enti locali concorrono economicamente, al funzionamento della Scuola, mediante assegnazioni di risorse finanziarie ed eventualmente patrimoniali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate.

 

     Art. 10. Risorse finanziarie.

     1. Le risorse della Scuola regionale veneta di polizia locale sono costituite da:

     a) somme destinate dal bilancio regionale per la istituzione e il funzionamento;

     b) somme assegnate dagli enti locali in relazione alle convenzioni stipulate;

     c) eventuali contributi provenienti da progetti dell’Unione europea, dallo Stato, da altri enti o organismi;

     d) contributi straordinari regionali per specifiche attività eventualmente assegnate;

     e) partecipazioni economiche dirette degli utenti dei corsi organizzati;

     f) entrate derivanti dalla propria attività, da lasciti o donazioni.

 

     Art. 11. Qualificazione dell’operatore di polizia locale ed idoneità alle funzioni.

     1. La Scuola organizza corsi preparatori teorico-pratici con esame finale, per il conseguimento della qualifica professionale alle funzioni di comando, di ufficiale intermedio e di agente di polizia locale.

     2. Le modalità di svolgimento dei corsi ed i criteri di selezione sono individuati nel piano annuale formativo della Scuola.

     3. La qualifica conseguita a seguito della valutazione finale positiva costituisce titolo da valutarsi nei concorsi e nelle selezioni pubbliche per l’accesso presso gli enti locali alle funzioni di polizia locale.

     4. Coloro che superano i concorsi, durante il periodo di prova, frequentano un tirocinio teorico-pratico specifico per ciascun ente locale, seguiti da un tutor indicato dall’ente stesso. I contenuti formativi e organizzativi del tirocinio sono concordati tra la Scuola di polizia locale e lo stesso ente locale.

 

     Art. 12. Formazione permanente.

     1. La Regione, al fine di assicurare un adeguato livello di professionalità del personale in servizio nella polizia locale e per contribuire all’onere di formazione permanente gravante sugli enti locali, attraverso la Scuola organizza, promuove e collabora a corsi di aggiornamento, riqualificazione e specializzazione.

     2. Gli enti locali garantiscono agli operatori di polizia locale la formazione permanente, in particolare favorendo e agevolando la frequenza dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola.

     3. La Scuola, previe apposite convenzioni con gli enti locali interessati, può organizzare l’attività formativa anche in forma decentrata e per specifiche necessità.

 

     Art. 13. Abrogazioni.

     1. È abrogato il Titolo III della legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 “Norme in materia di polizia locale” a decorrere dal 1° gennaio 2008.

 

     Art. 14. Norma finale.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.

     2. In sede di prima applicazione la Giunta regionale e il Consiglio regionale nominano gli organi della Scuola entro il 31 dicembre 2007.

 

     Art. 15. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2007 e 2008, si provvede utilizzando le risorse allocate sull’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 1 “Interventi contro la criminalità”, del bilancio pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell’upb U0015 “Prevenzione e lotta alla criminalità” viene aumentato di euro 1.000.000,00 per sola competenza in ognuno degli esercizi 2007 e 2008.


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 5 aprile 2013, n. 3.

[2] Lettera abrogata dall'art. 21 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1.

[3] Lettera abrogata dall'art. 21 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1.