Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 28/12/2012 |
Numero: | 227 |
Sommario |
Art. 1. Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia |
Art. 2. Disposizioni in materia di personale |
Art. 3. Disposizioni in materia penale |
Art. 4. Disposizioni in materia contabile |
Art. 5. Iniziative di cooperazione allo sviluppo |
Art. 6. Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione |
Art. 7. Regime degli interventi |
Art. 8. Copertura finanziaria |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 34.2.66 - D.L. 28 dicembre 2012, n. 227. [1]
Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
(G.U. 28 dicembre 2012, n. 301)
Capo I
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
Art. 1. Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 426.617.379 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 1, comma 1, del
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 118.540.833 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 1, comma 2, del
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 52.496.423 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 3, del
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 223.505 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 4, del
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 14.191.716 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 5, del
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 848.666 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 1, comma 6, del
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 90.655 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 1, comma 7, del
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 194.206 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 1, comma 8, del
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 198.698 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 9, del
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 179.319 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 1, comma 10, del
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 33.952.376 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 1, comma 11, del
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 15.418.251 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 1, comma 12, del
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 6.928.064 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonchè alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, di cui all'articolo 1, comma 13, del
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 7.584.517 per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 16, del
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 285.282 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 1, comma 16-ter, del
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 128.026 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all'articolo 1, comma 17, del
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.900.524 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Niger, di cui alla
18. E' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 143.749.492 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa complessiva di euro 6.559.400 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 5.635.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano, euro 104.400 nei Balcani ed euro 20.000 nel Corno d'Africa.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 4.330.771 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 19, del
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.225.680 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 46.810 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 20, del
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 96.150 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 1, comma 21, del
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 850.767 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 1, comma 23, del
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 264.252 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 1, comma 24, del
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 4.613.612 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia per procedere al ripristino dell'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, per garantire la manutenzione ordinaria delle medesime unità navali e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2013, la spesa di euro 20.348 per la partecipazione di un magistrato alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, denominata EUJUST LEX-Iraq, di cui alla
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della
28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 812.668 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
29. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libiche effetti di vestiario e materiali di igiene.
30. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica di Gibuti n. 3 veicoli blindati leggeri, n. 10 semoventi M109 L, nonchè effetti di vestiario. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 1.100.000.
31. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica del Pakistan n. 500 veicoli M113.
32. Il Governo italiano è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello Stato d'Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori servizio.
Art. 2. Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della
2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della
3. L'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie di seguito specificate per il personale che partecipa alle missioni a fianco indicate:
a) sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, EUJUST LEX-Iraq, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonchè per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;
b) sulla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;
c) sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;
d) sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger e per le iniziative di addestramento e formazione delle Forze di polizia somale, dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale e per il Mali.
4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 11, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del
5. Al fine di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali:
a) ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A allegata al
b) il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3. Disposizioni in materia penale
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del
Art. 4. Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del
2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) all'articolo 312, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole «organizzazioni internazionali», è inserita la seguente: «anche»;
2) alla lettera a), le parole «costi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «relativi costi»;
b) all'articolo 2132, comma 1, primo periodo:
1) le parole «costi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «relativi costi»;
2) dopo le parole «organizzazioni internazionali», è inserita la seguente: «anche».
3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e, comunque, per il Ministero della difesa pari a euro 416.000.000 e per il Ministero degli affari esteri pari a euro 38.100.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1.
Capo II
Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
Art. 5. Iniziative di cooperazione allo sviluppo
1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e del Pakistan è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 15.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
2. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libia e Paesi ad essa limitrofi, Myanmar, Siria e Paesi ad essa limitrofi Somalia, Sudan, Sud Sudan, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonchè il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 20.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
3. Fatto salvo quanto previsto dalla
4. Fatto salvo quanto previsto dalla
Art. 6. Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 3.948.126 per gli interventi a sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto e per il contributo all'Unione per il Mediterraneo. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni del presente decreto [4].
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 700.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario DPA dell'ONU destinato al Middle East and North Africa e al Fondo fiduciario del Gruppo di Contatto per la lotta alla pirateria istituito presso l'ONU [5].
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 570.800 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonchè ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.450.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano, al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico, al fondo fiduciario NATO Bosnia II, destinato al ricollocamento del personale militare in esubero e al fondo fiduciario NATO Mauritania per la messa in sicurezza e distruzione di munizioni.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 3.039.323 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.
6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio del NATO Senior Civilian Representative nella regione occidentale/rappresentante del Ministero degli affari esteri a Herat, è autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 26.225
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 500.000 per l'erogazione del contributo italiano in favore dello Staff College con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 2.647.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2013 per l'attuazione della
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 16.257.366 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori bellici, nelle aree ad alto rischio e nei Paesi di conflitto e post-conflitto.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 444.654 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 4.528.501 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva nonchè per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualità e di euro 9.500.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 906.708 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre aree di crisi. Al predetto personale è corrisposta una indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del
14. E' autorizzato il rifinanziamento della
15. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della
16. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato Atlantico Italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla
Art. 7. Regime degli interventi
1. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni , ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.
2. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 5 e 6, al personale inviato in missione per le attività e le iniziative di cui ai medesimi articoli 5 e 6, incluso quello di cui all'articolo 16 della
3. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unità tecniche, di cui all'articolo 13 della
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui agli articoli 5 e 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del codice di cui al
5. Alle spese previste dagli articoli 5 e 6 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del
6. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonchè a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del
7. All'articolo 16, comma 1, della
8. L'articolo 15, comma 9, primo periodo, della
9. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5, nonchè degli stanziamenti residui di cui al comma 8 del presente articolo, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.
10. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 5, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della
11. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4, 5 e 6, della
Capo III
Disposizioni finali
Art. 8. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 6, commi 14 e 15, pari complessivamente a euro 935.471.703 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
(G.U. 28 dicembre 2012, n. 301)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
Art. 1. Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 426.617.379 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 1, comma 1, del
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 118.540.833 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 1, comma 2, del
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 52.496.423 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 3, del
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 223.505 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 4, del
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 14.191.716 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 5, del
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 848.666 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 1, comma 6, del
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 90.655 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 1, comma 7, del
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 194.206 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 1, comma 8, del
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 198.698 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 9, del
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 179.319 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 1, comma 10, del
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 33.952.376 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 1, comma 11, del
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 15.418.251 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 1, comma 12, del
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 6.928.064 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonchè alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, di cui all'articolo 1, comma 13, del
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 7.584.517 per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 16, del
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 285.282 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 1, comma 16-ter, del
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 128.026 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all'articolo 1, comma 17, del
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.900.524 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Niger, di cui alla
18. E' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 143.749.492 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa complessiva di euro 6.559.400 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 5.635.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano, euro 104.400 nei Balcani ed euro 20.000 nel Corno d'Africa.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 4.330.771 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 19, del
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.225.680 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 46.810 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 20, del
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 96.150 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 1, comma 21, del
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 850.767 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 1, comma 23, del
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 264.252 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 1, comma 24, del
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 4.613.612 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia per procedere al ripristino dell'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, per garantire la manutenzione ordinaria delle medesime unità navali e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2013, la spesa di euro 20.348 per la partecipazione di un magistrato alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, denominata EUJUST LEX-Iraq, di cui alla
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della
28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 812.668 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
29. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libiche effetti di vestiario e materiali di igiene.
30. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica di Gibuti n. 3 veicoli blindati leggeri, n. 10 semoventi M109 L, nonchè effetti di vestiario. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 1.100.000.
31. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica del Pakistan n. 500 veicoli M113.
32. Il Governo italiano è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello Stato d'Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori servizio.
Art. 2. Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della
2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della
3. L'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie di seguito specificate per il personale che partecipa alle missioni a fianco indicate:
a) sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, EUJAST LEX-Iraq, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonchè per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;
b) sulla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;
c) sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;
d) sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger e per le iniziative di addestramento e formazione delle Forze di polizia somale, dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale e per il Mali.
4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 11, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del
5. Al fine di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali:
a) ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A allegata al
b) il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3. Disposizioni in materia penale
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del
Art. 4. Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del
2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) all'articolo 312, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole «organizzazioni internazionali», è inserita la seguente: «anche»;
2) alla lettera a), le parole «costi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «relativi costi»;
b) all'articolo 2132, comma 1, primo periodo:
1) le parole «costi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «relativi costi»;
2) dopo le parole «organizzazioni internazionali», è inserita la seguente: «anche».
3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e, comunque, per il Ministero della difesa pari a euro 416.000.000 e per il Ministero degli affari esteri pari a euro 38.100.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1.
Capo II
Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
Art. 5. Iniziative di cooperazione allo sviluppo
1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e del Pakistan è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 15.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
2. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libia e Paesi ad essa limitrofi, Myanmar, Siria e Paesi ad essa limitrofi Somalia, Sudan, Sud Sudan, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonchè il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 20.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
3. Fatto salvo quanto previsto dalla
4. Fatto salvo quanto previsto dalla
Art. 6. Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 3.948.126 per gli interventi a sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto e per il contributo all'Unione per il Mediterraneo. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di vigenza del presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 700.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario DPA dell'ONU destinato al Middle East North Africa e al Fondo fiduciario del Gruppo di Contatto per la lotta alla pirateria istituito presso l'ONU.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 570.800 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonchè ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.450.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano, al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico, al fondo fiduciario NATO Bosnia II, destinato al ricollocamento del personale militare in esubero e al fondo fiduciario NATO Mauritania per la messa in sicurezza e distruzione di munizioni.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 3.039.323 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.
6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio del NATO Senior Civilian Representative nella regione occidentale/rappresentante del Ministero degli affari esteri a Herat, è autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 26.225
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 500.000 per l'erogazione del contributo italiano in favore dello Staff College con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 2.647.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2013 per l'attuazione della
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 16.257.366 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori bellici, nelle aree ad alto rischio e nei Paesi di conflitto e post-conflitto.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 444.654 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 4.528.501 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva nonchè per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualità e di euro 9.500.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 906.708 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre aree di crisi. Al predetto personale è corrisposta una indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del
14. E' autorizzato il rifinanziamento della
15. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della
16. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato Atlantico Italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla
Art. 7. Regime degli interventi
1. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni , ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.
2. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 5 e 6, al personale inviato in missione per le attività e le iniziative di cui ai medesimi articoli 5 e 6, incluso quello di cui all'articolo 16 della
3. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unità tecniche, di cui all'articolo 13 della
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui agli articoli 5 e 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del codice di cui al
5. Alle spese previste dagli articoli 5 e 6 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del
6. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonchè a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del
7. All'articolo 16, comma 1, della
8. L'articolo 15, comma 9, primo periodo, della
9. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5, nonchè degli stanziamenti residui di cui al comma 8 del presente articolo, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.
10. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 5, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della
11. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4, 5 e 6, della
Capo III
Disposizioni finali
Art. 8. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 6, commi 14 e 15, pari complessivamente a euro 935.471.703 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.