Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 06/02/2004 |
Numero: | 122 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
§ 1.5.G97 – Decisione 6 febbraio 2004, n. 122. [1]
Decisione n. 2004/122/CE della Commissione recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi terzi. (Testo rilevante ai fini del SEE). [2]
(G.U.U.E. 7 febbraio 2004, n. L 36).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute degli uomini e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.
(2) La presenza dell'influenza aviaria è stata confermata in diversi paesi asiatici, tra cui Cambogia, Indonesia, Giappone, Laos, Pakistan, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Corea del Sud, Thailandia e Vietnam.
(3) Dal 3 febbraio 2004 in Vietnam e in Thailandia sono stati segnalati dodici casi di influenza aviaria nell'uomo, dovuti al contagio con il ceppo del virus della malattia, alcuni dei quali mortali.
(4) Le importazioni di pollame vivo e di ratiti vivi, comprese le uova da cova, che potrebbero comportare un rischio di introduzione della malattia nella Comunità, non sono autorizzate da nessuno dei paesi di cui sopra.
(5) La
(6) La
(7) La
(8) La
(9) Con la
(10) Conformemente al capitolo 14, sezione 1, parte B, dell'allegato I della
(11) La
(12) Per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, l'importazione nella Comunità di carni fresche di pollame provenienti da alcune parti del territorio della Repubblica popolare cinese era autorizzata, ma è stata successivamente sospesa con la
(13) Per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, l'importazione di uova destinate al consumo umano può essere autorizzata dalla Thailandia, dalla Repubblica popolare cinese e dalla Corea del Sud; nessuno di questi paesi ha tuttavia fornito tutte le garanzie sanitarie necessarie per consentire tali importazioni. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, nonché per motivi di polizia sanitaria, occorre pertanto vietare tali importazioni.
(14) Conformemente alla
(15) Conformemente alla
(16) Ai sensi della
(17) Tuttavia, tenuto conto delle condizioni eccezionali di evoluzione della malattia in diversi paesi asiatici e delle ripercussioni negative che i ceppi specifici del virus dell'influenza aviaria in questione potrebbero avere, a titolo di misura precauzionale supplementare, le importazioni nell'Unione europea di volatili diversi dal pollame nonché di uccelli da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari in provenienza da Cambogia, Indonesia, Giappone, Laos, Pakistan, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Corea del Sud, Thailandia e Vietnam sono state sospese dalla
(18) Al fine di consolidare le misure adottate in relazione all'influenza aviaria in Asia e di apportare le necessarie modifiche tecniche e giuridiche, occorre abrogare le decisioni 2004/84/CE e 2004/93/CE e adottare una nuova decisione.
(19) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1.
1. Gli Stati membri sospendono l'importazione dal territorio della Thailandia dei seguenti prodotti:
- carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento;
- preparazioni di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni delle suddette specie;
- alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti delle suddette specie;
- uova destinate al consumo umano e trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti contemplati dal presente articolo ottenuti da volatili macellati anteriormente al 1° gennaio 2004.
3. I certificati veterinari/documenti commerciali che scortano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 2 recano una delle diciture seguenti a seconda della categoria di cui trattasi:
«Carni fresche di pollame/Carni fresche di ratiti/Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/Carni fresche di selvaggina da penna d'allevamento/prodotto a base di carne costituito da o contenente carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/preparazione di carne costituita da o contenente carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/ alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento (A) ottenuti da volatili macellati anteriormente al 1° gennaio 2004 e in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, della
(A) Cancellare la dicitura non pertinente.»
4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, qualora la carne di tali specie abbia subito uno dei trattamenti specifici indicati ai punti B, C o D della parte IV dell'allegato alla
Art. 2.
Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Repubblica popolare cinese dei seguenti prodotti:
- carni fresche di pollame;
- preparazioni di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame;
- alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame;
- uova destinate al consumo umano e trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.
Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Malaysia dei seguenti prodotti:
- alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame;
- uova destinate al consumo umano e trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.
Art. 4.
1. Gli Stati membri sospendono l’importazione da Cambogia, Cina compresa Hong Kong, Corea del Nord, Indonesia, Kazakstan, Laos, Malaysia, Pakistan, Russia, Thailandia e Vietnam dei seguenti prodotti:
- piume e parti di piume non trasformate,
- “volatili vivi diversi dal pollame” definiti nella
2. Per quanto riguarda l'importazione di piume o parti di piume trasformate (escluse piume ornamentali trasformate, piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o in forma di partite inviate a privati per fini non industriali), un documento commerciale attestante che le piume sono state sottoposte a getto di vapore o ad altri metodi destinati ad impedire la propagazione di agenti patogeni scorta la partita.
Art. 5.
Le decisioni 2004/84/CE e 2004/93/CE sono abrogate.
Art. 6.
Gli Stati membri modificano le misure che applicano alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2005.
Art. 8.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] Decisione abrogata dall’art. 5 della
[2] Titolo così modificato dall’art. 1 della
[3] Articolo modificato dall’art. 1 della
[4] Paragrafo modificato dall’art. 1 della
[5] Articolo già modificato dall’art. 1 della