§ 1.5.H40 – Decisione 8 settembre 2000, n. 572.
Decisione n. 2000/572 della Commissione che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:08/09/2000
Numero:572


Sommario
Art. 1. 
Art. 4 bis. 
Art. 4 ter. 


§ 1.5.H40 – Decisione 8 settembre 2000, n. 572.

Decisione n. 2000/572 della Commissione che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi nella Comunità. (Testo rilevante ai fini del SEE). [1]

(G.U.C.E. 23 settembre 2000, n. L 240).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni, in particolare l'articolo 13,

     considerando quanto segue:

      (1) Le condizioni specifiche relative ai requisiti della direttiva 94/65/CE per l'importazione nella Comunità di carni macinate e preparazioni di carni devono figurare in un modello di certificato che stabilisca le condizioni sia sanitarie che di polizia sanitaria. Tali condizioni non possono essere meno rigorose di quelle previste agli articoli 3 e 5 della direttiva in parola.

      (2) La decisione 97/29/CE della Commissione stabilisce le condizioni sanitarie e il certificato sanitario per l'importazione da paesi terzi di carni macinate e preparazioni di carni.

      (3) Le condizioni di polizia sanitaria non sono state ancora stabilite.

      (4) Occorre stabilire un nuovo modello di certificato che definisca le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni.

      (5) La decisione 97/29/CE deve essere abrogata.

      (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1. [2]

     La presente decisione stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni.

 

Art. 2. [3]

      [L'importazione di carni macinate è subordinata alle seguenti condizioni:

     1) le carni devono essere state preparate nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 7 della direttiva 94/65/CE;

     2) devono provenire da uno stabilimento o da stabilimenti che offrano le garanzie di cui all'allegato I della direttiva 94/65/CE;

     3) devono essere state surgelate nel(i) laboratorio(i) di produzione d'origine.]

 

Art. 3.

     L'importazione di preparazioni di carni è subordinata alle seguenti condizioni:

     1) i prodotti devono essere stati preparati nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 94/65/CE;

     2) devono provenire da uno stabilimento o da stabilimenti che offrano le garanzie di cui all'allegato I della direttiva 94/65/CE;

     3) devono essere stati surgelati nel(i) laboratorio(i) di produzione d'origine.

 

Art. 4.

      [1. Ogni spedizione di carni macinate deve essere accompagnata da un certificato sanitario originale, numerato, compilato, firmato e datato, composto da un unico foglio e conforme al modello riportato nell'allegato I.] [4]

     2. Ogni spedizione di preparazioni di carni deve essere accompagnata da un certificato sanitario originale, numerato, compilato, firmato e datato, composto da un unico foglio e conforme al modello riportato nell'allegato II.

     3. I certificati devono essere redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di introduzione nella Comunità.

 

     Art. 4 bis. [5]

     Gli Stati membri provvedono affinché le partite di preparazioni di carni destinate al consumo umano, introdotte nel territorio della Comunità e destinate ad un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

     a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, iscritto all'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE ai fini dell'importazione di carni fresche della specie interessata, o all'allegato I della decisione 94/984/CE ai fini dell'importazione di carni fresche di pollame, ovvero all'allegato I della decisione 2000/585/CE ai fini dell'importazione di carni di coniglio e di carni di selvaggina;

     b) soddisfano i requisiti di salute animale specifici relativi alla specie interessata di cui al corrispondente certificato di polizia sanitaria redatto secondo il modello di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE ai fini dell'importazione di carni fresche della specie interessata, all'allegato I, sezione 1, della decisione 94/984/CE ai fini dell'importazione di carni di pollame o all'allegato III della decisione 2000/585/CE ai fini dell'importazione di carni di coniglio e di carni di selvaggina;

     c) sono scortate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato III, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;

     d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

 

     Art. 4 ter. [6]

     1. In deroga all'articolo 4 bis, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari preposti di cui all'allegato della decisione 2001/881/CE, di partite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

     a) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;

     b) ogni pagina dei documenti che scortano la partita, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, reca il timbro “SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA” apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero;

     c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

     d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

     2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.

     3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata.

 

Art. 5.

     La presente decisione si applica a partire dal 1° ottobre 2000.

 

Art. 6. [7]

     [1. La decisione 97/29/CE è abrogata alla data di cui all'articolo 5.

     2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni macinate e preparazioni di carni prodotte e certificate conformemente ai requisiti della decisione 97/29/CE nei 35 giorni successivi alla data di cui al paragrafo 1.]

 

Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

     ALLEGATO I [8]

      (Omissis)

 

 

     ALLEGATO II

      (Omissis)

 

     ALLEGATO III [9]

     Modello TRANSITO/MAGAZZINAGGIO

     (Omissis)

 


[1] Titolo così sostituito dall’art. 2 della decisione n. 2004/212/CE.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 2 della decisione n. 2004/212/CE.

[3] Articolo abrogato dall’art. 2 della decisione n. 2004/212/CE.

[4] Paragrafo abrogato dall’art. 2 della decisione n. 2004/212/CE.

[5] Articolo inserito dall’art. 1 della decisione n. 2004/437/CE.

[6] Articolo inserito dall’art. 1 della decisione n. 2004/437/CE.

[7] Articolo abrogato dall’art. 2 della decisione n. 2004/212/CE.

[8] Allegato abrogato dall’art. 2 della decisione n. 2004/212/CE.

[9] Allegato aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 2004/437/CE.