Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 14/12/2004 |
Numero: | 851 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.L5 – Decisione 14 dicembre 2004, n. 851.
Decisione n. 2004/851/CE della Commissione che modifica per la terza volta la decisione 2004/122/CE recante misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 15 dicembre 2004, n. L 368).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) Con la
(2) Il 19 agosto 2004 la Malaysia ha notificato la presenza di un focolaio di influenza aviaria, il che ha indotto la Commissione ad adottare la
(3) Alla luce della situazione sanitaria nella maggior parte dei paesi della regione e, in particolare, della persistenza dei focolai di influenza aviaria in Malaysia, Thailandia, Vietnam, Repubblica popolare cinese e Indonesia si impone un'ulteriore proroga delle misure di protezione in atto.
(4) Alcuni dei paesi suelencati non hanno segnalato recentemente nuovi focolai della malattia; di conseguenza occorre riconsiderare la loro situazione sanitaria relativamente all'influenza aviaria entro il dicembre 2004.
(5) La Malaysia peninsulare, la parte occidentale del paese, figura nell'elenco della decisione 94/85/CE della Commissione. Occorre pertanto limitare le importazioni di uova destinate al consumo umano, trofei di caccia non trattati, alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime per mangimi contenenti parti di pollame provenienti da questa regione della Malaysia.
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) all'articolo 3, dopo «Corea del Sud» va aggiunto «e dalla Malaysia»;
2) all'articolo 7, la data «15 dicembre 2004» è sostituita da «31 marzo 2005».
Gli Stati membri modificano le misure che applicano alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e ne garantiscono l'immediata pubblicazione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.