Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 08/03/2005 |
Numero: | 194 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.L79 – Decisione 8 marzo 2005, n. 194.
Decisione n. 2005/194/CE della Commissione che modifica per la quarta volta la decisione 2004/122/CE recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 10 marzo 2005, n. L 63).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Il Giappone e la Corea del Sud hanno presentato all'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) la relazione finale sulla situazione dell'influenza aviaria nel loro territorio e sui provvedimenti adottati per controllare la malattia. Il Giappone e la Corea del Sud hanno inoltre dichiarato i rispettivi paesi indenni dall'influenza aviaria e inviato alla Commissione informazioni sulla situazione zoosanitaria accompagnate dalla richiesta di modificare di conseguenza la
(3) Le condizioni per l'importazione dai paesi terzi di volatili diversi dal pollame sono stabilite dalla
(4) Tenuto conto delle condizioni di evoluzione della malattia in Cambogia, Cina, Indonesia, Laos, Malaysia, Pakistan, Thailandia e Vietnam occorre prolungare la durata delle misure di protezione relative a tali paesi di cui alla
(5) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Malaysia dei seguenti prodotti:
— alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame;
— uova destinate al consumo umano e trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.»;
2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 4
1. Gli Stati membri sospendono l'importazione da Cambogia, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Indonesia, Laos, Malaysia, Pakistan, Thailandia e Vietnam dei seguenti prodotti:
— piume e parti di piume non trasformate;
— “volatili vivi diversi dal pollame” definiti nella
3) all'articolo 7, la data del «31 marzo 2005» è sostituita dalla data del «30 settembre 2005».
Gli Stati membri modificano i provvedimenti applicati alle importazioni per renderli conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubblici nel modo adeguato i provvedimenti adottati. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.