Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 23/01/2004 |
Numero: | 84 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.5.G81 – Decisione 23 gennaio 2004, n. 84. [1]
Decisione n. 2004/84/CE della Commissione recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Thailandia. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 24 gennaio 2004, n. L 17).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La Thailandia ha notificato la presenza di un focolaio di influenza aviaria nel pollame.
(2) Un caso di influenza aviaria nell'uomo, dovuto al contagio con il ceppo virale della malattia, è stato parimenti segnalato in Thailandia.
(3) A norma delle direttive 97/78/CE e 91/496/CEE devono essere adottate delle misure qualora, sul territorio di un paese terzo, si manifesti o si diffonda una malattia di cui alla
(4) Le importazioni di pollame vivo e di ratiti e loro uova da cova in provenienza dalla Thailandia non sono autorizzate; le importazioni di certi prodotti avicoli originari della Thailandia potrebbero tuttavia comportare un rischio di introduzione della malattia.
(5) Tenuto conto dei gravi rischi potenziali, occorre pertanto sospendere immediatamente le importazioni dalla Thailandia nella Comunità di carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, di preparazioni di carne di pollame e prodotti a base di carne di pollame costituiti o contenenti carni delle specie sopra indicate, di materiale grezzo utilizzato per la produzione di alimenti per animali da compagnia ottenuto da pollame macellato dopo il 1° gennaio 2004 nonché di uova destinate al consumo umano.
(6) La
(7) La presente decisione sarà riveduta alla riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevista per il 2-3 febbraio 2004,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Gli Stati membri vietano l'importazione dal territorio della Thailandia di carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, di prodotti a base di carne di pollame e di preparazioni di carne di pollame costituiti o contenenti carni delle specie sopra indicate, di materiale grezzo utilizzato per la produzione di alimenti per animali da compagnia e di uova destinate al consumo umano.
In deroga all'articolo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne di pollame qualora la carne di pollame contenuta in tali prodotti abbia subito uno dei trattamenti specifici indicati ai punti B, C o D della parte IV dell'allegato alla
1. In deroga all'articolo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, di prodotti a base di carne di pollame e di preparazioni di carne di pollame costituiti o contenenti carni delle specie sopra indicate ottenuti da volatili macellati anteriormente al 1° gennaio 2004.
2. I certificati veterinari che scortano le spedizioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 recano la seguente menzione, a seconda della specie di cui trattasi:
«Carni fresche di pollame/Carni fresche di ratiti/Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/Carni fresche di selvaggina da penna d'allevamento/prodotto a base di carne di pollame/preparazione a base di carne di pollame (A) in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della
(A) Cancellare le voci non pertinenti.»
Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] Decisione abrogata dall’art. 5 della