§ 20.1.142 – Decisione 29 gennaio 2004, n. 93.
Decisione n. 2004/93/CE della Commissione recante misure di protezione relative all'influenza aviaria in taluni paesi asiatici per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.1 questioni generali
Data:29/01/2004
Numero:93


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 20.1.142 – Decisione 29 gennaio 2004, n. 93. [1]

Decisione n. 2004/93/CE della Commissione recante misure di protezione relative all'influenza aviaria in taluni paesi asiatici per quanto riguarda le importazioni di volatili diversi dal pollame. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 gennaio 2004, n. L 27).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/ CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute degli uomini e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.

     (2) La presenza dell'influenza aviaria è stata confermata in diversi mercati asiatici, tra cui Cambogia, Giappone, Laos, Pakistan, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Corea del Sud, Thailandia e Vietnam.

     (3) Per quanto riguarda l'Indonesia, l'evoluzione dell'influenza aviaria è ancora incerta.

     (4) Non sono autorizzate le importazioni di pollame vivo e di uova da cova da nessuno dei paesi di cui sopra.

     (5) La decisione 2004/84/CE della Commissione ha sospeso le importazioni di carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, di preparazioni di carne di pollame e di prodotti a base di carne di pollame, di preparazioni a base di carne e di materiale grezzo utilizzato per la produzione di alimenti per animali di compagnia consistenti o contenenti carne delle suddette specie, nonché di uova per il consumo umano provenienti dalla Thailandia e destinate alla Comunità; le importazioni delle merci suelencate non sono autorizzate da nessuno dei paesi di cui sopra.

     (6) Ai sensi della decisione 2000/666/CE della Commissione, sono autorizzate le importazioni di volatili diversi dal pollame provenienti da tutti i paesi membri dell'UIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) e soggetti a garanzie in materia di polizia sanitaria stabilite dal paese di origine nonché a rigorose misure di quarantena successive all'importazione negli Stati membri, onde prevenire l'eventuale diffusione di malattie del pollame nei branchi comunitari.

     (7) Tuttavia, tenuto conto delle condizioni eccezionali di evoluzione della malattia in diversi paesi asiatici e delle ripercussioni negative che i ceppi specifici del virus dell'influenza aviaria in questione potrebbero avere, è opportuno sospendere le importazioni nell'Unione europea di volatili diversi dal pollame, nonché di uccelli da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari, in provenienza da Cambogia, Indonesia, Giappone, Laos, Pakistan, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Corea del Sud, Thailandia e Vietnam, onde fugare qualsiasi rischio di insorgenza della malattia nelle stazioni di quarantena sotto l'autorità degli Stati membri.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Gli Stati membri sospendono immediatamente le importazioni di volatili vivi diversi dal pollame quali definiti dalla decisione 2000/666/CE della Commissione in provenienza da Cambogia, Indonesia, Giappone, Laos, Pakistan, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Corea del Sud, Thailandia e Vietnam, nonché di uccelli da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


[1] Decisione abrogata dall’art. 5 della decisione n. 2004/122/CE.