Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.1 questioni generali |
Data: | 29/01/2004 |
Numero: | 93 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 20.1.142 – Decisione 29 gennaio 2004, n. 93. [1]
Decisione n. 2004/93/CE della Commissione recante misure di protezione relative all'influenza aviaria in taluni paesi asiatici per quanto riguarda le importazioni di volatili diversi dal pollame. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 30 gennaio 2004, n. L 27).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute degli uomini e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.
(2) La presenza dell'influenza aviaria è stata confermata in diversi mercati asiatici, tra cui Cambogia, Giappone, Laos, Pakistan, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Corea del Sud, Thailandia e Vietnam.
(3) Per quanto riguarda l'Indonesia, l'evoluzione dell'influenza aviaria è ancora incerta.
(4) Non sono autorizzate le importazioni di pollame vivo e di uova da cova da nessuno dei paesi di cui sopra.
(5) La
(6) Ai sensi della
(7) Tuttavia, tenuto conto delle condizioni eccezionali di evoluzione della malattia in diversi paesi asiatici e delle ripercussioni negative che i ceppi specifici del virus dell'influenza aviaria in questione potrebbero avere, è opportuno sospendere le importazioni nell'Unione europea di volatili diversi dal pollame, nonché di uccelli da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari, in provenienza da Cambogia, Indonesia, Giappone, Laos, Pakistan, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Corea del Sud, Thailandia e Vietnam, onde fugare qualsiasi rischio di insorgenza della malattia nelle stazioni di quarantena sotto l'autorità degli Stati membri.
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Gli Stati membri sospendono immediatamente le importazioni di volatili vivi diversi dal pollame quali definiti dalla
Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] Decisione abrogata dall’art. 5 della