§ 1.5.N21 - Decisione 29 settembre 2000, n. 609.
Decisione n. 2000/609/CE della Commissione che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/09/2000
Numero:609


Sommario
Art. 1.      Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di ratiti da allevamento provenienti dai paesi terzi o dalle parti di paesi terzi elencati nell'allegato I, a condizione che dette [...]
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 2.      Nell'allegato della decisione n. 94/85/CE è aggiunta, in ordine alfabetico del codice ISO, la seguente nuova riga:
Art. 3.      La presente decisione si applica alle spedizioni scortate da certificati effettuate a partire dal 1o ottobre 2000.
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.N21 - Decisione 29 settembre 2000, n. 609. [1]

Decisione n. 2000/609/CE della Commissione che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di ratiti d'allevamento e recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.C.E. 12 ottobre 2000, n. L 258)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 12, l'articolo 14, paragrafo 1 e l'articolo 14 bis,

     vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) I ratiti sono "volatili da cortile" ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 91/494/CEE, nonché "selvaggina d'allevamento" ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.

     (2) Le carni di ratiti possono essere importate dai paesi terzi se soddisfano almeno i requisiti di cui al capitolo III della direttiva 91/494/CEE e, conformemente all'allegato I, capitolo 11, della direttiva 92/118/CEE, i requisiti di cui al capitolo III della direttiva 91/495/CEE.

     (3) Per effetto della presente decisione, l'articolo 17 della direttiva 91/495/CEE diventerà obsoleto per le carni fresche di ratiti da allevamento.

     (4) Né la decisione 94/984/CE della Commissione, del 20 dicembre 1994, relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi, modificata da ultimo dalla decisione 2000/352/CE, né la decisione 97/219/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento, modificata da ultimo dalla decisione 2000/160/CE, si applicano alle carni di ratiti in quanto tali carni sono escluse dal campo d'applicazione di dette decisioni.

     (5) Occorre pertanto stabilire le pertinenti condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di carni di ratiti d'allevamento.

     (6) La decisione 96/659/CE della Commissione, del 22 novembre 1996, recante misure di protezione relative alla febbre emorragica del Congo e della Crimea, modificata da ultimo dalla decisione 97/183/CE, autorizza gli Stati membri ad importare carni di ratiti a condizione che siano fornite garanzie supplementari con riguardo alla febbre emorragica del Congo e della Crimea. Occorre prendere in considerazione tali garanzie.

     (7) La Repubblica ceca, Israele e la Svizzera non sono indenni dalla malattia di Newcastle, tuttavia per combattere la malattia di Newcastle applicano misure almeno equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 92/66/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia.

     (8) È pertanto opportuno permettere l'importazione di carni di ratiti da allevamento dai paesi suindicati.

     (9) Alcuni paesi terzi non sono indenni dalla malattia di Newcastle e non applicano misure almeno equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 92/66/CEE. Tuttavia dovrebbe essere loro concessa la possibilità di esportare nell'Unione europea carni fresche di ratiti a condizione che le misure da essi applicate per la lotta contro tale malattia offrano garanzie equivalenti, sotto il profilo sanitario, a quelle stabilite dal capitolo II della direttiva 91/494/CEE.

     (10) La Namibia, il Sudafrica e lo Zimbabwe hanno fornito le necessarie garanzie di cui sopra, che consentono di autorizzare le importazioni di carni di ratiti d'allevamento a determinate condizioni figuranti nel certificato di cui all'allegato II, parte 2, modello B, della presente decisione. Essi hanno inoltre presentato alla Commissione un soddisfacente piano di campionamento su base statistica, per sorvegliare la malattia di Newcastle negli allevamenti da cui provengono i ratiti macellati per essere esportati verso l'Unione europea.

     (11) Per la definizione delle condizioni d'importazione delle carni di ratiti da paesi terzi occorre tener conto della direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

     (12) Per la definizione delle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle importazioni di carni di ratiti occorre tener conto della direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE e della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.

     (13) Occorre stabilire un elenco dei paesi terzi autorizzati a utilizzare i certificati di importazione di carni di ratiti per pervenire ad una completa armonizzazione delle condizioni di importazione di tali carni.

     (14) L'elenco deve basarsi sull'elenco principale dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche, fissato dalla decisione 94/85/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 96/2/CE.

     (15) La Tunisia ha fornito le garanzie necessarie per poter essere inserita nell'elenco fissato dalla decisione 94/85/CE.

     (16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi alla procedura di notifica che figura nell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie.

     (17) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di ratiti da allevamento provenienti dai paesi terzi o dalle parti di paesi terzi elencati nell'allegato I, a condizione che dette carni soddisfino i requisiti del certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato II e siano scortate da tale certificato, debitamente compilato e firmato. Il certificato comprende la parte generale di cui all'allegato II, parte 1, e uno degli attestati sanitari specifici di cui all'allegato II, parte 2, a seconda del modello (A o B) indicato nell'allegato I.

 

     Art. 1 bis. [2]

     Gli Stati membri vegliano affinché le partite di carni di ratiti di allevamento destinate al consumo umano introdotte nel territorio della Comunità a destinazione di un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

     a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, iscritto all'allegato I della presente decisione, ai fini dell'importazione di carni fresche della specie interessata;

     b) soddisfano i pertinenti requisiti zoosanitari relativi alla specie interessata stabiliti nel certificato sanitario di cui alla parte 2, modello A o B, dell'allegato II;

     c) sono scortate da un certificato veterinario conforme al modello di cui all'allegato III, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;

     d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

 

     Art. 1 ter. [3]

     1. In deroga all'articolo 1 bis, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari indicati all'allegato della decisione 2001/881/CE, di partite spedite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

     a) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;

     b) ogni pagina dei documenti che scortano la partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE reca il timbro “SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA” apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero;

     c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

     d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

     2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.

     3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata.

 

     Art. 2.

     Nell'allegato della decisione n. 94/85/CE è aggiunta, in ordine alfabetico del codice ISO, la seguente nuova riga:

     (Omissis)

 

     Art. 3.

     La presente decisione si applica alle spedizioni scortate da certificati effettuate a partire dal 1o ottobre 2000.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [4]

Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui gli Stati membri

possono autorizzare l’importazione di carne fresca di ratite d’allevamento

 

Codice ISO

Paese

Parti del territorio

Modello di certificato da utilizzare (A o B)

AR

Argentina

 

A

AU

Australia

 

B

BG

Bulgaria

 

A

BR-1

Brasile

Gli Stati Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

A

BW

Botswana

 

B

CA

Canada

 

A

CH

Svizzera

 

A

CL

Cile

 

A

HR

Croazia

 

A

IL

Israele

 

A

NA

Namibia

 

B

NZ

Nuova Zelanda

 

A

RO

Romania

 

A

TH

Tailandia

 

A

TN

Tunisia

 

A

US

Stati Uniti d’America

 

A

UY

Uruguay

 

A

ZA

Sudafrica

 

B

ZW

Zimbabwe

 

 

 

ALLEGATO II [5]

 

     PARTE 1

     (Omissis)

 

     PARTE 2

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III [6]

 

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 24 della Decisione n. 2006/696/CE.

[2] Articolo inserito dall’art. 1 della decisione n. 2004/415/CE, con effetto dalla data indicata nell’art. 2. della stessa.

[3] Articolo aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 2004/415/CE.

[4] Allegato sostituito dall’art. 2 della decisione n. 2003/573/CE, modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, sostituito dall’art. 2 della decisione n. 2003/810/CE e dall’art. 6 della decisione n. 2004/118/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/804/CE.

[5] Allegato modificato dall’art. 1 della decisione n. 2000/782/CE.

[6] Allegato aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 2004/415/CE, con effetto dalla data indicata nell’art. 2. della stessa.