§ 1.5.M66 - Decisione 18 agosto 2005, n. 619.
Decisione n. 2005/619/CE della Commissione che modifica per la sesta volta la decisione 2004/122/CE recante alcune misure di protezione contro [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:18/08/2005
Numero:619


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.M66 - Decisione 18 agosto 2005, n. 619.

Decisione n. 2005/619/CE della Commissione che modifica per la sesta volta la decisione 2004/122/CE recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi asiatici. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 19 agosto 2005, n. L 214).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l’articolo 18, paragrafi 1 e 6,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l’articolo 22, paragrafi 1 e 6,

     considerando quanto segue:

      (1) La decisione 2004/122/CE della Commissione, del 6 febbraio 2004, recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi asiatici, è stata adottata in risposta alla comparsa di focolai di influenza aviaria in diversi paesi asiatici.

      (2) La decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l’importazione di volatili diversi dal pollame, stabilisce che gli Stati membri autorizzino le importazioni di volatili dai paesi terzi che figurano come membri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e dispone che detti volatili vengano sottoposti a quarantena e analisi al momento dell’ingresso nella Comunità.

      (3) Il 5 agosto 2005 la Russia ha confermato alla Commissione la comparsa sul suo territorio di un focolaio di influenza aviaria H5N1.

      (4) Il Kazakstan ha confermato all’UIE la comparsa di un focolaio di influenza aviaria H5, sebbene non sia ancora noto il tipo di neuraminidasi. Tuttavia, considerata la vicinanza con il focolaio comparso in Russia, si tratta probabilmente dello stesso ceppo.

      (5) Il Kazakstan e la Russia sono membri dell’UIE e di conseguenza, a norma della decisione 2000/666/CE, gli Stati membri sono tenuti ad accettare le importazioni dei volatili diversi dal pollame provenienti dai citati paesi. Tenuto conto della gravità delle potenziali conseguenze connesse al ceppo specifico del virus dell’influenza H5N1, lo stesso identificato in vari paesi asiatici, a titolo di misura cautelativa è opportuno sospendere le importazioni di tali volatili dal Kazakstan e dalla Russia.

      (6) In forza del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, è autorizzata l’importazione di piume e parti di piume non trasformate originarie del Kazakstan e della Russia. Considerato l’attuale andamento della malattia in Kazakstan ed in Russia, è opportuno sospendere tali importazioni.

      (7) L’articolo 4 della decisione 2004/122/CE sospende le importazioni di piume e parti di piume non trasformate e di volatili vivi diversi dal pollame originari di determinati paesi terzi, come definito nella decisione 2000/666/CE. A tutela della salute pubblica e degli animali è dunque opportuno aggiungere il Kazakstan e la Russia ai paesi terzi di cui all’articolo 4 della decisione 2004/122/CE.

      (8) La decisione 2004/122/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

      (9) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2004/122/CE è modificata come segue:

     1) nel titolo, le parole «recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi asiatici» sono sostituite da «recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi terzi»;

     2) l’articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

     «1. Gli Stati membri sospendono l’importazione da Cambogia, Cina compresa Hong Kong, Corea del Nord, Indonesia, Kazakstan, Laos, Malaysia, Pakistan, Russia, Thailandia e Vietnam dei seguenti prodotti:

     - piume e parti di piume non trasformate,

     - “volatili vivi diversi dal pollame” definiti nella decisione 2000/666/CE, articolo 1, terzo trattino, compresi gli uccelli a seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).»

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri modificano le misure applicate per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.