§ 1.5.I36 – Decisione 20 agosto 2004, n. 606.
Decisione n. 2004/606/CE della Commissione che modifica per la seconda volta la decisione 2004/122/CE recante alcune misure di protezione contro [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:20/08/2004
Numero:606


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.I36 – Decisione 20 agosto 2004, n. 606.

Decisione n. 2004/606/CE della Commissione che modifica per la seconda volta la decisione 2004/122/CE recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 21 agosto 2004, n. L 273).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Con la decisione 2004/122/CE la Commissione ha adottato alcune misure protettive contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici, segnatamente in Cambogia, Indonesia, Giappone, Laos, Pakistan, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Corea del Sud, Thailandia e Vietnam.

     (2) Il 19 agosto 2004 la Malaysia ha dichiarato la presenza di un focolaio di influenza aviaria.

     (3) Data la situazione epidemiologica, le misure di cui all'articolo 4 della decisione 2004/122/CE debbono essere applicate anche alla Malaysia.

     (4) Le misure previste dalla presente decisione saranno riesaminate nel corso della prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     All'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2004/122/CE si aggiunge la «Malaysia» all'elenco dei paesi terzi.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri modificano conseguentemente le misure applicate alle importazioni in modo da adattarle alla presente decisione, le divulgano opportunamente e ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.