Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 06/10/2005 |
Numero: | 692 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
§ 1.5.N27 - Decisione 6 ottobre 2005, n. 692.
Decisione n. 2005/692/CE della Commissione recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 8 ottobre 2005, n. L 263).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.
(2) La
(3) La
(4) La
(5) È opportuno stabilire in un atto distinto norme specifiche per l’importazione dalla Russia di volatili diversi dal pollame, di animali da compagnia e di piume non trattate.
(6) La
(7) Per motivi di chiarezza e di trasparenza è opportuno abrogare la
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
1. Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Thailandia dei seguenti prodotti:
a) carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento;
b) preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni delle specie di cui alla lettera a);
c) alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti delle suddette specie;
d) uova per il consumo umano; nonché
e) trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.
[2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti contemplati dal presente articolo ottenuti da volatili macellati anteriormente al 1° gennaio 2004.] [1]
[3. I certificati veterinari/documenti commerciali che scortano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 2 recano una delle diciture seguenti a seconda della categoria di cui trattasi: «Carni fresche di pollame/Carni fresche di ratiti/Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/Carni fresche di selvaggina da penna d'allevamento/Prodotto a base di carne costituito da o contenente carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/Preparazione di carne costituita da o contenente carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/Alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento (A) ottenuti da volatili macellati anteriormente al 1° gennaio 2004 e in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, della
4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, qualora la carne di tali specie abbia subito uno dei trattamenti specifici indicati ai punti B, C o D della parte 4 dell'allegato II alla
Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Cina dei seguenti prodotti:
a) carni fresche di pollame;
b) preparazioni di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame;
c) alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame;
d) uova per il consumo umano; nonché
e) trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.
Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Malaysia dei seguenti prodotti:
a) alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame;
b) uova per il consumo umano; nonché
c) trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.
[1. Gli Stati membri sospendono l'importazione da Cambogia, Cina (compresa Hong Kong), Indonesia, Kazakistan, Laos, Malaysia, Mongolia, Corea del Nord, Pakistan, Thailandia e Vietnam dei seguenti prodotti:
a) piume e parti di piume non trasformate; nonché
b) volatili vivi diversi dal pollame, definiti all’articolo 1, terzo trattino, della
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri autorizzano l’importazione di piume e parti di piume non trasformate provenienti dalla Mongolia.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le importazioni di piume o parti di piume trasformate siano scortate da un documento commerciale attestante che le piume o parti di piume trasformate sono state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad impedire la propagazione di agenti patogeni.
Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.]
La
Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
La presente decisione si applica dal 1° ottobre 2005 al 31 dicembre 2007.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] Paragrafo abrogato dall'art. 1 della
[2] Paragrafo abrogato dall'art. 1 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[4] Articolo così modificato dall'art. 1 della