Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.2 energia elettrica |
Data: | 18/03/1965 |
Numero: | 342 |
Sommario |
Art. 1. L'organizzazione centrale dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è articolata in servizi; l'Ente è territorialmente organizzato in Compartimenti, suddivisi eventualmente in distretti, [...] |
Art. 2. Gli atti relativi al trasferimento delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, sono ad ogni effetto validi ed efficaci allorchè siano compiuti nei [...] |
Art. 3. Con decreti del Ministro per l'industria ed il commercio sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica delle imprese non [...] |
Art. 4. Il trasferimento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, è disposto anche per le imprese non gestite da enti cooperativi a carattere mutualistico, [...] |
Art. 5. A decorrere dal 1° gennaio 1963, i risultati di gestione delle imprese di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, trasferite ai sensi della legge 6 [...] |
Art. 6. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, si applicano alle imprese il cui trasferimento sia comunque disposto dopo il periodo di un anno dalla [...] |
Art. 7. Alle riunioni del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, allorquando si trattano argomenti che interessano direttamente le Regioni a Statuto speciale, sono [...] |
Art. 8. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, è sostituito dal seguente: |
Art. 9. (Omissis) |
Art. 10. Spetta al Comitato dei Ministri previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 di: |
Art. 11. Con l'osservanza delle direttive di cui al n. 1) dell'art. 10 e con il rispetto degli obblighi derivanti dai titoli di concessione, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha il potere di [...] |
Art. 12. Nei casi di idraulicità inferiore alla media ovvero di indisponibilità di grandi impianti di produzione, trasporto e trasformazione ed ogni qual volta si verifichino altri eventi eccezionali che [...] |
Art. 13. Le disposizioni e le richieste di cui agli articoli 11 e 12 sono comunicate dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica al Ministero dell'industria e del commercio. |
Art. 14. Qualora l'impresa non soggetta a trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non osservi le disposizioni o non adempia alle richieste di cui agli articoli [...] |
Art. 15. Con l'osservanza delle direttive di cui al n. 2) dell'art. 10 l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, con deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione, soggette all'approvazione del [...] |
Art. 16. I prezzi delle forniture di energia di cui agli articoli 12 e 15 e quelli relativi agli scambi di energia che intervengono fra l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e gli enti ed imprese nel [...] |
Art. 17. |
Art. 18. |
Art. 19. Gli enti ed imprese di cui all'art. 10, devono comunicare all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, a richiesta dello stesso, le caratteristiche tecniche dei loro impianti di produzione, di [...] |
Art. 20. E' fatto divieto agli enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica di effettuare importazioni, esportazioni e scambi di energia elettrica, nonchè vettoriamenti sui propri [...] |
Art. 21. Dopo il secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, deve aggiungersi il seguente comma: |
§ 40.2.24 - D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342. [1]
Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.
(G.U. 26 aprile 1965, n. 104).
L'organizzazione centrale dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è articolata in servizi; l'Ente è territorialmente organizzato in Compartimenti, suddivisi eventualmente in distretti, esercizi distrettuali e zone.
Gli organi centrali e territoriali dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e le rispettive competenze sono stabilite dallo statuto dell'Ente.
Gli atti relativi al trasferimento delle imprese di cui al
Con decreti del Ministro per l'industria ed il commercio sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica delle imprese non soggette a trasferimento ai sensi delle lettere a) e b) del n. 6 dell'art. 4 della
I decreti di cui al comma precedente debbono essere emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese, per le quali, alla data stessa, sia già stato emanato l'atto di riconoscimento previsto dall'art. 12 del
Per i trasferimenti di cui al presente articolo l'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei riguardi degli impianti necessari per il trasporto dell'energia elettrica nell'ambito dei consorzi e delle consociazioni di imprese di cui alla lettera a) del n. 6 dell'art. 4 della
Il trasferimento di cui all'art. 3 del
A decorrere dal 1° gennaio 1963, i risultati di gestione delle imprese di cui all'art. 1 del
Per le imprese di cui al n. 4 dell'art. 5 della
Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della
I risultati di gestione delle imprese suddette sono di pertinenza dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento.
Alle riunioni del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della
L'art. 1 del
(Omissis).
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
Le concessioni e le autorizzazioni provvisorie rilasciate a enti e imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica per le quali, alla data del presente decreto non siano ancora stati iniziati i lavori di costruzione degli impianti, cessano di avere efficacia. La disposizione non si applica agli enti ed imprese che siano stati autorizzati ad esercitare le attività di cui all'art. 1 della
(Omissis) [5].
Le autorizzazioni per l'impianto degli elettrodotti da costruirsi da parte dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica sono accordate:
a) dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, per gli elettrodotti la cui tensione normale di esercizio è uguale o superiore a 120.000 Volt;
b) dal provveditore regionale alle Opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico amministrativo, per gli elettrodotti la cui tensione è inferiore a 120.000 Volt.
Gli stessi organi autorizzano, in via provvisoria, nei casi di urgenza, l'inizio delle costruzioni degli elettrodotti di cui sopra.
I decreti di autorizzazione degli elettrodotti da costruirsi da parte dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza delle opere relative agli elettrodotti medesimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della
I decreti di autorizzazione in via provvisoria di cui all'art. 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, hanno anche essi efficacia di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza.
Gli elettrodotti da costruirsi da parte dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica a tensione uguale o superiore a 220.000 Volt sono inamovibili e ad essi non si applicano le disposizioni del quarto, quinto e sesto comma dell'art. 122 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.
(Omissis) [6].
Spetta al Comitato dei Ministri previsto dal secondo comma dell'art. 1 della
1) dare le direttive per il coordinamento e per l'esercizio delle attività elettriche di enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, allo scopo di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di utilità generale;
2) dare le direttive per il ritiro da parte dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'energia eccedente il fabbisogno prodotta dagli enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;
3) stabilire le tariffe-limite per la determinazione con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, in caso di mancati accordi fra l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e gli interessati, del prezzo delle forniture all'Ente Nazionale dell'Energia eccedente il fabbisogno prodotta dagli enti ed imprese suddetti, del prezzo dell'energia prodotta dagli stessi su richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi dell'art. 12 e dei prezzi relativi agli scambi di energia di cui all'art. 11.
Con l'osservanza delle direttive di cui al n. 1) dell'art. 10 e con il rispetto degli obblighi derivanti dai titoli di concessione, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha il potere di impartire agli enti ed imprese di cui all'articolo medesimo disposizioni per l'utilizzazione coordinata dei serbatoi, delle centrali di produzione e delle linee di trasporto, per il coordinamento dei programmi di manutenzione degli impianti, per eliminare carenze nel servizio elettrico, per soddisfare i fabbisogni dell'utenza, e comunque per conseguire, nel normale esercizio, la più razionale ed economica utilizzazione degli impianti dei suddetti enti ed imprese.
Con l'osservanza delle direttive suddette, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha altresì la facoltà di disporre, ove sia tecnicamente possibile, il funzionamento in parallelo degli impianti di produzione degli enti ed imprese esercenti attività elettriche con gli impianti dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica stesso, fissandone le modalità, e di coordinare il collegamento delle reti di trasporto e le relative protezioni.
Nei casi di idraulicità inferiore alla media ovvero di indisponibilità di grandi impianti di produzione, trasporto e trasformazione ed ogni qual volta si verifichino altri eventi eccezionali che diminuiscano le disponibilità di energia elettrica necessaria all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica per soddisfare le esigenze dell'utenza, l'Ente nazionale, con l'osservanza delle direttive di cui al n. 1) dell'art. 10 ha facoltà di richiedere agli enti ed imprese di cui all'articolo medesimo di produrre energia elettrica per proprio conto utilizzando, compatibilmente con le caratteristiche tecniche degli impianti generatori, eventuali disponibilità di potenza degli impianti stessi.
L'energia prodotta su richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica non è calcolata ai fini dell'applicazione dei numeri 6 e 8 dell'art. 4 della
Le disposizioni e le richieste di cui agli articoli 11 e 12 sono comunicate dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica al Ministero dell'industria e del commercio.
Il Ministro per l'industria ed il commercio può per gravi motivi, sospendere l'esecuzione delle disposizioni suddette; sentito il Comitato dei Ministri, il Ministro per l'industria ed il commercio può revocare le disposizioni stesse.
Il provvedimento di sospensione, di cui al comma precedente, perde efficacia dopo sessanta giorni dalla sua comunicazione all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.
Qualora l'impresa non soggetta a trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della
Con l'osservanza delle direttive di cui al n. 2) dell'art. 10 l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, con deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione, soggette all'approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio, stabilisce, ai sensi del n. 2 dell'art. 2 della
In attuazione delle deliberazioni adottate, la suddetta energia è ritirata dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, su tempestiva segnalazione degli enti ed imprese, compatibilmente con le possibilità di ritiro dell'energia.
I prezzi delle forniture di energia di cui agli articoli 12 e 15 e quelli relativi agli scambi di energia che intervengono fra l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e gli enti ed imprese nel funzionamento in parallelo degli impianti sono determinati di intesa fra l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e gli interessati. In caso di mancato accordo, il prezzo è determinato con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio nei limiti delle tariffe stabilite dal Comitato dei Ministri ai sensi del n. 3) dell'art. 10.
[Le imprese di cui all'art. 4, n. 8, della
Qualora l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, entro il termine di sessanta giorni, non esprima un motivato diniego, la richiesta si intende accolta.]
[Le domande presentate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica per concessioni relative a derivazioni idroelettriche e le domande di autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta, nonchè di teletrasmissione al servizio degli impianti stessi, sono comunicate in copia all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dalle Amministrazioni competenti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni.
Entro trenta giorni l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica comunica alle suddette Amministrazioni le sue osservazioni, indicando le condizioni cui, a suo avviso, le concessioni e le autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, ai fini del coordinamento delle attività elettriche.]
Gli enti ed imprese di cui all'art. 10, devono comunicare all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, a richiesta dello stesso, le caratteristiche tecniche dei loro impianti di produzione, di trasporto, di trasformazione e di distribuzione, nonché, con le modalità e la periodicità stabilite dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, i dati relativi alla produzione ed ai fabbisogni di energia elettrica, alle eventuali eccedenze rispetto ai fabbisogni, alle riserve di energia idroelettrica immagazzinata nei serbatoi, ai trasporti di energia, alle punte massime e minime dei carichi, alle temporanee indisponibilità del macchinario e delle linee di trasporto, alle zone di distribuzione, agli acquisti e vendite di energia, e le altre notizie tecniche richieste dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai fini del coordinamento delle attività elettriche.
Devono altresì comunicare all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli uffici delegati a ricevere le disposizioni, e le richieste di cui agli articoli 11 e 12.
E' fatto divieto agli enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica di effettuare importazioni, esportazioni e scambi di energia elettrica, nonchè vettoriamenti sui propri elettrodotti, oppure diversioni a mezzo di propri impianti, per conto di terzi, ad eccezione di vettoriamenti effettuati per conto e su disposizione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.
Le autorizzazioni ad importare ed esportare energia elettrica, rilasciate ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
Le condizioni di carattere economico per i vettoriamenti effettuati dagli enti ed imprese suddetti per conto dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica sono determinate d'intesa fra le parti e in caso di mancato accordo sono stabilite dal Ministro per l'industria ed il commercio.
Dopo il secondo comma dell'art. 13 del
(Omissis).
[1] Abrogato dall'art. 24 del
[2] Comma abrogato dall'art. 12 del
[3] Comma abrogato dall'art. 12 del
[4] Comma abrogato dall'art. 12 del
[5] Comma abrogato dall'art. 12 del
[6] Comma abrogato dall'art. 12 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 6 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 6 del