Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.2 energia elettrica |
Data: | 04/02/1963 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. Sono considerate esercenti in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai fini dell'applicazione del n. 1) dell'art. 4 della [...] |
Art. 2. Per le imprese menzionate nel precedente art. 1 il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili, i rapporti giuridici e quanto altro attiene alla gestione dell'impresa. Il [...] |
Art. 3. Sono considerati beni destinati all'esercizio dell'attività elettrica gli impianti, i beni mobili ed immobili destinati all'attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre [...] |
Art. 4. Per le imprese che non esercitano una via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei decreti previsti dal n. 10) dell'art. 4 [...] |
Art. 5. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'art. 4, n. 10), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, i legali rappresentanti delle imprese [...] |
Art. 6. I legali rappresentanti delle imprese esercenti le attività di cui al n. 1) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono, all'atto della consegna dei beni, dare notizia dei rapporti giuridici [...] |
Art. 7. Il Ministro per l'industria ed il commercio può richiedere alle imprese esercenti le attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, gli inventari dei beni al 31 [...] |
Art. 8. Le norme previste nei precedenti articoli si applicano agli Enti pubblici di cui al n. 4) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. |
Art. 9. Le imprese assoggettate a trasferimento in cui l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha partecipazione sono trasferite all'Enel in conformità delle norme previste nei precedenti articoli. |
Art. 10. |
Art. 11. Nel caso in cui gli Enti locali indicati nel n. 5) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, richiedono il trasferimento delle imprese all'Enel, oppure avendo richiesta la concessione [...] |
Art. 12. Le imprese di cui alle lettere a) e b) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono richiedere, nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al [...] |
Art. 13. |
Art. 14. Per le centrali a recupero di cui al n. 7) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la domanda di autorizzazione, diretta al Comitato dei Ministri e contenente la specifica indicazione [...] |
§ 40.2.18 - D.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36.
Norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche.
(G.U. 9 febbraio 1963, n. 37).
Sono considerate esercenti in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1 della
1) le imprese costituite in forma di società che hanno secondo l'atto costruttivo e lo statuto vigenti alla data del 31 dicembre 1961 per oggetto sociale esclusivamente le attività previste al primo comma dell'art. 1 della
2) le imprese in qualsiasi forma costituite non contemplate al precedente n. 1) per le quali si verificano almeno due delle seguenti condizioni:
a) che il valore dei beni destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della
b) che il ricavo lordo delle attività previste dal primo comma dell'art. 1 della
c) che il personale adibito alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della
Per le imprese non tenute alla formazione del bilancio, ai sensi della
Per le imprese menzionate nel precedente art. 1 il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili, i rapporti giuridici e quanto altro attiene alla gestione dell'impresa. Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti dal n. 10) dell'articolo 4 della
Dalla detta data i legali rappresentanti delle imprese assoggettate a trasferimento assumono le funzioni di custodi di tutti i beni dell'impresa stessa con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione per la gestione dell'impresa.
La consegna dei beni deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione, ai legali rappresentanti dell'impresa, del provvedimento di nomina dell'amministratore provvisorio. La comunicazione è effettuata a cura del prefetto della Provincia in cui ha sede l'impresa predetta con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna.
La consegna è eseguita con l'intervento dell'intendente di finanza della Provincia ove ha sede l'impresa o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, il quale provvede alla redazione del relativo verbale e può richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti dell'impresa non si presentino per effettuarla, l'amministratore provvisorio dell'impresa chiede al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'impresa la nomina di un curatore nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione in possesso.
Sono considerati beni destinati all'esercizio dell'attività elettrica gli impianti, i beni mobili ed immobili destinati all'attività di cui al primo comma dell'art. 1 della
L'amministratore provvisorio dell'impresa esercita i poteri di gestione secondo le direttive dell'Enel e può compiere gli atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione dello stesso.
L'amministratore provvisorio riferisce, inoltre, nel più breve tempo possibile all'Enel su tutte le questioni relative ai beni diversi da quelli previsti al primo comma del presente articolo e che possono ritenersi soggetti a restituzione.
Lo stesso amministratore provvisorio comunica ai legali rappresentanti dell'impresa i beni che non sono ritenuti dopo le decisioni adottate dall'Enel. Con lo stesso atto invita i legali rappresentanti predetti a riprendere in consegna i beni. La consegna deve effettuarsi con la procedura prevista nel quarto comma del precedente art. 2.
L'amministratore provvisorio, previa determinazione dell'ente, non prende in consegna le partecipazioni in società diverse da quelle per cui l'Enel può essere autorizzato a parteciparvi ai sensi del settimo comma dell'art. 1 della
Nel caso che gli aventi diritto non prendano in consegna i beni non ritenuti, il presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede dell'impresa, su richiesta dell'amministratore provvisorio, nomina un curatore al quale sono affidati i beni stessi e che ne curerà l'amministrazione in nome e per conto degli aventi diritto, i quali sono tenuti a sopportarne tutti gli oneri.
Per le imprese che non esercitano una via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1 della
Per quanto non espressamente previsto nei decreti sopra menzionati relativamente alle modalità di trasferimento si applicano le norme del presente decreto.
Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'art. 4, n. 10), della
In caso di inadempimento il prefetto della Provincia in cui ha sede legale l'impresa dispone, con proprio decreto, l'esecuzione coattiva degli adempimenti previsti nel comma precedente, stabilendone le modalità.
Le imprese assoggettate a trasferimento sono obbligate a conservare i libri e le scritture di cui al primo comma per dieci anni dal trasferimento.
I legali rappresentanti delle imprese esercenti le attività di cui al n. 1) della
Qualora le predette indicazioni non vengano fatte oppure risultino inesatte od incomplete le imprese sono tenute a risarcire l'Enel dei danni conseguenti.
Il Ministro per l'industria ed il commercio può richiedere alle imprese esercenti le attività di cui al primo comma dell'art. 1 della
I detti inventari debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio entro 20 giorni dalla richiesta a cura dei legali rappresentanti delle imprese.
Il Ministro per l'industria ed il commercio può disporre ispezioni presso le imprese che esercitano l'attività di cui al comma primo dell'art. 1 della
Le imprese sono tenute a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione i libri sociali e tutti i documenti contabili.
In caso di rifiuto si applica la disposizione dell'art. 5, secondo comma.
Le norme previste nei precedenti articoli si applicano agli Enti pubblici di cui al n. 4) dell'art. 4 della
La nomina degli amministratori straordinari per la gestione degli Enti predetti è effettuata ai sensi del secondo comma del n. 4) dell'art. 4 della
Il decreto di soppressione degli Enti pubblici che esercitano in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'art. 1 è emanato su richiesta del Ministro per l'industria ed il commercio dal Ministro che ha la vigilanza sull'Ente, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il riordinamento degli Enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette è disposto con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2 della
Le imprese assoggettate a trasferimento in cui l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha partecipazione sono trasferite all'Enel in conformità delle norme previste nei precedenti articoli.
Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 2 della
Nel caso in cui gli Enti locali indicati nel n. 5) dell'art. 4 della
Le imprese di cui alle lettere a) e b) del n. 6) dell'art. 4 della
Per le centrali a recupero di cui al n. 7) dell'art. 4 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[2] Articolo modificato dal