§ 40.2.18 - D.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36.
Norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:04/02/1963
Numero:36


Sommario
Art. 1.      Sono considerate esercenti in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai fini dell'applicazione del n. 1) dell'art. 4 della [...]
Art. 2.      Per le imprese menzionate nel precedente art. 1 il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili, i rapporti giuridici e quanto altro attiene alla gestione dell'impresa. Il [...]
Art. 3.      Sono considerati beni destinati all'esercizio dell'attività elettrica gli impianti, i beni mobili ed immobili destinati all'attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre [...]
Art. 4.      Per le imprese che non esercitano una via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei decreti previsti dal n. 10) dell'art. 4 [...]
Art. 5.      Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'art. 4, n. 10), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, i legali rappresentanti delle imprese [...]
Art. 6.      I legali rappresentanti delle imprese esercenti le attività di cui al n. 1) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono, all'atto della consegna dei beni, dare notizia dei rapporti giuridici [...]
Art. 7.      Il Ministro per l'industria ed il commercio può richiedere alle imprese esercenti le attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, gli inventari dei beni al 31 [...]
Art. 8.      Le norme previste nei precedenti articoli si applicano agli Enti pubblici di cui al n. 4) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
Art. 9.      Le imprese assoggettate a trasferimento in cui l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha partecipazione sono trasferite all'Enel in conformità delle norme previste nei precedenti articoli.
Art. 10. 
Art. 11.      Nel caso in cui gli Enti locali indicati nel n. 5) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, richiedono il trasferimento delle imprese all'Enel, oppure avendo richiesta la concessione [...]
Art. 12.      Le imprese di cui alle lettere a) e b) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono richiedere, nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al [...]
Art. 13. 
Art. 14.      Per le centrali a recupero di cui al n. 7) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la domanda di autorizzazione, diretta al Comitato dei Ministri e contenente la specifica indicazione [...]


§ 40.2.18 - D.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36.

Norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche.

(G.U. 9 febbraio 1963, n. 37).

 

Art. 1.

     Sono considerate esercenti in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai fini dell'applicazione del n. 1) dell'art. 4 della stessa legge:

     1) le imprese costituite in forma di società che hanno secondo l'atto costruttivo e lo statuto vigenti alla data del 31 dicembre 1961 per oggetto sociale esclusivamente le attività previste al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

     2) le imprese in qualsiasi forma costituite non contemplate al precedente n. 1) per le quali si verificano almeno due delle seguenti condizioni:

     a) che il valore dei beni destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia superiore alla metà del valore di tutti i beni, secondo le risultanze del bilancio al 31 dicembre 1961;

     b) che il ricavo lordo delle attività previste dal primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia superiore alla metà del ricavo lordo totale secondo le risultanze del bilancio al 31 dicembre 1961;

     c) che il personale adibito alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia superiore al terzo del personale totale alla data del 31 dicembre 1961.

     Per le imprese non tenute alla formazione del bilancio, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, i dati di cui alle lettere a) e b) possono desumersi dalle scritture contabili ed in mancanza da altri elementi.

 

     Art. 2.

     Per le imprese menzionate nel precedente art. 1 il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili, i rapporti giuridici e quanto altro attiene alla gestione dell'impresa. Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti dal n. 10) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

     Dalla detta data i legali rappresentanti delle imprese assoggettate a trasferimento assumono le funzioni di custodi di tutti i beni dell'impresa stessa con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione per la gestione dell'impresa.

     La consegna dei beni deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione, ai legali rappresentanti dell'impresa, del provvedimento di nomina dell'amministratore provvisorio. La comunicazione è effettuata a cura del prefetto della Provincia in cui ha sede l'impresa predetta con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna.

     La consegna è eseguita con l'intervento dell'intendente di finanza della Provincia ove ha sede l'impresa o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, il quale provvede alla redazione del relativo verbale e può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

     Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti dell'impresa non si presentino per effettuarla, l'amministratore provvisorio dell'impresa chiede al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'impresa la nomina di un curatore nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione in possesso.

 

     Art. 3.

     Sono considerati beni destinati all'esercizio dell'attività elettrica gli impianti, i beni mobili ed immobili destinati all'attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, compresi gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle attività predette.

     L'amministratore provvisorio dell'impresa esercita i poteri di gestione secondo le direttive dell'Enel e può compiere gli atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione dello stesso.

     L'amministratore provvisorio riferisce, inoltre, nel più breve tempo possibile all'Enel su tutte le questioni relative ai beni diversi da quelli previsti al primo comma del presente articolo e che possono ritenersi soggetti a restituzione.

     Lo stesso amministratore provvisorio comunica ai legali rappresentanti dell'impresa i beni che non sono ritenuti dopo le decisioni adottate dall'Enel. Con lo stesso atto invita i legali rappresentanti predetti a riprendere in consegna i beni. La consegna deve effettuarsi con la procedura prevista nel quarto comma del precedente art. 2.

     L'amministratore provvisorio, previa determinazione dell'ente, non prende in consegna le partecipazioni in società diverse da quelle per cui l'Enel può essere autorizzato a parteciparvi ai sensi del settimo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e i complessi di beni organizzati per attività non elettriche.

     Nel caso che gli aventi diritto non prendano in consegna i beni non ritenuti, il presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede dell'impresa, su richiesta dell'amministratore provvisorio, nomina un curatore al quale sono affidati i beni stessi e che ne curerà l'amministrazione in nome e per conto degli aventi diritto, i quali sono tenuti a sopportarne tutti gli oneri.

 

     Art. 4.

     Per le imprese che non esercitano una via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei decreti previsti dal n. 10) dell'art. 4 della legge citata sono indicati i complessi di beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche da trasferire all'Enel ed i relativi rapporti giuridici.

     Per quanto non espressamente previsto nei decreti sopra menzionati relativamente alle modalità di trasferimento si applicano le norme del presente decreto.

 

     Art. 5.

     Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'art. 4, n. 10), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, i legali rappresentanti delle imprese comunque assoggettate a trasferimento debbono consegnare all'Enel o all'amministratore provvisorio dell'impresa tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici. Debbono inoltre porre a disposizione dell'Enel o dell'amministratore provvisorio dell'impresa i libri e le scritture obbligatorie e facoltative da essi tenuti.

     In caso di inadempimento il prefetto della Provincia in cui ha sede legale l'impresa dispone, con proprio decreto, l'esecuzione coattiva degli adempimenti previsti nel comma precedente, stabilendone le modalità.

     Le imprese assoggettate a trasferimento sono obbligate a conservare i libri e le scritture di cui al primo comma per dieci anni dal trasferimento.

 

     Art. 6.

     I legali rappresentanti delle imprese esercenti le attività di cui al n. 1) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono, all'atto della consegna dei beni, dare notizia dei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti alla gestione delle imprese, indicando specificamente al rappresentante dell'Enel tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

     Qualora le predette indicazioni non vengano fatte oppure risultino inesatte od incomplete le imprese sono tenute a risarcire l'Enel dei danni conseguenti.

 

     Art. 7.

     Il Ministro per l'industria ed il commercio può richiedere alle imprese esercenti le attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, gli inventari dei beni al 31 dicembre 1962.

     I detti inventari debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio entro 20 giorni dalla richiesta a cura dei legali rappresentanti delle imprese.

     Il Ministro per l'industria ed il commercio può disporre ispezioni presso le imprese che esercitano l'attività di cui al comma primo dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per compiere accertamenti sulle attività delle imprese stesse e su quant'altro necessario ai fini della applicazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dei relativi decreti delegati.

     Le imprese sono tenute a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione i libri sociali e tutti i documenti contabili.

     In caso di rifiuto si applica la disposizione dell'art. 5, secondo comma.

 

     Art. 8.

     Le norme previste nei precedenti articoli si applicano agli Enti pubblici di cui al n. 4) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

     La nomina degli amministratori straordinari per la gestione degli Enti predetti è effettuata ai sensi del secondo comma del n. 4) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

     Il decreto di soppressione degli Enti pubblici che esercitano in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'art. 1 è emanato su richiesta del Ministro per l'industria ed il commercio dal Ministro che ha la vigilanza sull'Ente, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Il riordinamento degli Enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette è disposto con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro avente la vigilanza sull'Ente, sentito il Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 9.

     Le imprese assoggettate a trasferimento in cui l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha partecipazione sono trasferite all'Enel in conformità delle norme previste nei precedenti articoli.

     Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le altre norme previste dall'ultimo comma dell'art. 4, n. 4), della legge stessa.

 

     Art. 10. [1]

 

     Art. 11.

     Nel caso in cui gli Enti locali indicati nel n. 5) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, richiedono il trasferimento delle imprese all'Enel, oppure avendo richiesta la concessione non la ottengono, oppure lasciano decorrere il biennio dalla data di entrata in vigore della legge predetta senza richiedere la concessione o il trasferimento, quest'ultimo, qualora sia decorso il termine di cui all'art. 4, n. 10), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è disposto con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio secondo le disposizioni contenute nei numeri 1) e 2) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

 

     Art. 12.

     Le imprese di cui alle lettere a) e b) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono richiedere, nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministro per l'industria ed il commercio il riconoscimento delle condizioni ivi previste.

 

     Art. 13. [2]

 

 

     Art. 14.

     Per le centrali a recupero di cui al n. 7) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la domanda di autorizzazione, diretta al Comitato dei Ministri e contenente la specifica indicazione delle esigenze tecniche, deve essere presentata al Ministero dell'industria e del commercio.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 21 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[2] Articolo modificato dal D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 e ora abrogato dall'art. 20 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.