Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.5 risparmio energetico |
Data: | 17/03/1980 |
Numero: | 68 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di realizzare nella stagione invernale 1979-80, una politica di risparmio mediante un uso più razionale dell'energia, l'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e [...] |
Art. 2. 1. Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche così individuate: |
Art. 3. 1. L'esercizio degli impianti di cui all'art. 1e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi sono consentiti nei seguenti periodi e nelle seguenti misure massime: |
Art. 4. 1. Gli impianti di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria possono restare accesi anche durante l'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5. Tali impianti non [...] |
Art. 5. 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, il presidente della Giunta regionale e, nel territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, i presidenti delle Giunte provinciali di Trento e [...] |
Art. 6. 1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il sindaco rende nota la zona climatica in cui è inserito il comune, il periodo di accensione degli impianti e le ore [...] |
Art. 7. 1. Entro il 15 luglio 1980 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferirà al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al capo I del presente decreto e [...] |
Art. 8. 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare le somme necessarie a compensare il maggior onere derivante dalla necessità di assicurare, fino al [...] |
Art. 9. 1. Resta confermata l'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, di cui al D.L. 12 novembre 1979, n. 574, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1979, [...] |
Art. 10. |
Art. 11. 1. Spetta ai comuni assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al capo I del presente decreto. |
Art. 12. 1. Il rimborso spese spettante ai membri del Comitato tecnico permanente dell'energia e il rimborso spese spettante ai membri della Commissione per la sicurezza nucleare, nominati dal Ministro [...] |
Art. 13. 1. La copertura dell'onere di complessive lire 157 miliardi, derivante dall'applicazione dei precedenti artt. 8e 9negli anni finanziari 1979 e 1980, è assicurata mediante utilizzazione di una [...] |
Art. 14. 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fissa ogni anno il contingente minimo di carburante da riservare [...] |
Art. 15. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del D.L. 14 settembre 1979, n. 438, del D.L. 12 novembre 1979, n. 574, e del [...] |
Art. 16. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 40.5.5 - D.L. 17 marzo 1980, n. 68. [1]
Disposizioni sui consumi energetici. [2]
(G.U. 19 marzo 1980, n. 77).
CAPO I
DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
1. Al fine di realizzare nella stagione invernale 1979-80, una politica di risparmio mediante un uso più razionale dell'energia, l'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore installati negli edifici di cui all'art. 3, del
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ricovero o cura di minori e anziani;
b) agli edifici classificati nella cat. E3 del
c) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, per quanto concerne la durata giornaliera di attivazione degli impianti, agli edifici classificati, nelle cat. E2 ed E5 del succitato
4. Su iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro degli affari esteri promuove le opportune intese con le rappresentanze diplomatiche e le organizzazioni internazionali allo scopo di limitare i consumi energetici.
1. Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche così individuate:
zona A: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno non superiore a 600;
zona B: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
zona C: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
zona D: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
zona E: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
zona F: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.
2. Il valore di gradi-giorno che individua la zona climatica di appartenenza di ogni comune è riportato nella tabella allegata.
3. Per i comuni non indicati nella tabella si adotta, con la procedura di cui all'art. 2 del D.M. 10 marzo 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 36 del 6 febbraio 1978, il valore del comune riportato sulla tabella che sia più vicino in linea d'aria e sullo stesso versante, rettificato in aumento o in diminuzione di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno. Qualora la differenza di livello non superi i 100 metri, non si apporta alcuna rettifica al valore del comune di riferimento.
1. L'esercizio degli impianti di cui all'art. 1e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi sono consentiti nei seguenti periodi e nelle seguenti misure massime:
zona A: dal 1° dicembre al 15 marzo: ore 6 giornaliere;
zona B: dal 1° dicembre al 31 marzo: ore 8 giornaliere;
zona C: dal 15 novembre al 31 marzo: ore 10 giornaliere;
zona D: dal 1° novembre al 15 aprile: ore 12 giornaliere;
zona E: dal 15 ottobre al 15 aprile: ore 14 giornaliere;
zona F: nessuna limitazione.
2. + consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.
3. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
1. Gli impianti di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria possono restare accesi anche durante l'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5. Tali impianti non possono essere messi in funzione se non provvisti di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla
2. Negli impianti di riscaldamento con produzione congiunta di acqua calda, la disciplina di cui ai precedenti articoli va riferita esclusivamente alla sezione di impianto che riguarda il riscaldamento degli ambienti.
3. Le centrali termiche di riscaldamento, senza produzione combinata, a servizio di uno o più edifici a mezzo di circuito primario, possono restare in funzione anche nell'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5 al solo scopo di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste dal secondo comma dell'art. 1 per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, nonché per mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.
4. Negli impianti riscaldati con calore proveniente da produzione combinata di elettricità e calore in forma di acqua calda, surriscaldata od a vapore, l'interruzione oraria non è mai richiesta nemmeno per la sezione di impianto che riguarda il riscaldamento ambientale sempre che le centrali di scambio termico dei singoli edifici (sottocentrali) siano provviste di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla
5. Gli impianti alimentati con gas combustibile distribuito da reti possono rimanere in servizio ininterrottamente senza interruzione giornaliera, purché corredati da apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, il presidente della Giunta regionale e, nel territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, i presidenti delle Giunte provinciali di Trento e Bolzano, su proposta del sindaco, sentito il prefetto competente per territorio, possono aumentare i periodi di durata e le ore di esercizio degli impianti di riscaldamento, sia per i centri abitati sia per i singoli immobili. Il provvedimento ha la validità stagionale.
2. Il sindaco, su conforme delibera, immediatamente esecutiva, della Giunta comunale, può altresì autorizzare, per un periodo non superiore a quindici giorni, la modificazione della durata e degli orari giornalieri di esercizio degli impianti di cui al primo comma dell'art. 1, per comprovate esigenze, ovvero per straordinarie situazioni climatiche.
1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il sindaco rende nota la zona climatica in cui è inserito il comune, il periodo di accensione degli impianti e le ore giornaliere di attivazione dei medesimi.
2. In tutti gli edifici di cui al primo comma dell'art. 1, l'amministratore e, dove questi manchi, gli utenti, sono tenuti ad esporre presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella contenente:
a) l'indicazione del periodo di cui al primo comma del presente articolo e dell'orario scelto ai sensi del terzo comma dell'art. 3;
b) le generalità e il domicilio del gestore dell'impianto o la denominazione della ditta incaricata della gestione del medesimo, ovvero dove questi manchino le generalità degli utenti.
3. Il gestore, ovvero, dove questo manchi, tutti gli utenti sono tenuti al rispetto dell'orario e del periodo scelto, nonché alla conservazione per almeno tre anni dei documenti relativi agli acquisti di gasolio effettuati dopo il 1° ottobre 1979.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire centomila a lire un milione, commisurata alla potenza dell'impianto. Alla stessa sanzione sono soggetti i fornitori che omettono o rifiutano di rilasciare la documentazione relativa agli acquisti di cui al terzo comma.
5. La sanzione amministrativa è applicata dal prefetto a seguito di rapporto degli organi di Polizia amministrativa del comune. I relativi proventi sono devoluti al comune anche al fine di provvedere alle maggiori spese derivanti dal servizio di vigilanza.
6. Si applicano gli artt. 4, 5, 6, 8 e 9 della
1. Entro il 15 luglio 1980 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferirà al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al capo I del presente decreto e formulerà le proposte relative al funzionamento degli impianti termici per il riscaldamento e il condizionamento degli edifici, nonché il fabbisogno del combustibile per la stagione invernale 1980-81.
CAPO II
INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE ENERGETICO
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare le somme necessarie a compensare il maggior onere derivante dalla necessità di assicurare, fino al limite di 50 miliardi, la completa copertura del fabbisogno di gasolio e, fino al limite di 7 miliardi, la completa copertura del fabbisogno di gas petrolio liquefatti mediante acquisti sul mercato internazionale.
2. Le somme sono erogate sulla base dei criteri e secondo le modalità fissati dal Comitato Interministeriale per i Prezzi relativamente alle maggiori importazioni di gasolio effettuate dopo il 15 settembre 1979 ed entro il 31 gennaio 1980 e alle importazioni di gas petrolio liquefatto effettuate dopo il 15 novembre 1979 ed entro il 31 marzo 1980. Limitatamente al gasolio, le somme stesse sono erogate alle sole imprese importatrici a ciò autorizzate che abbiano adempiuto all'impegno di aumentare del 15 per cento i quantitativi programmati per l'immissione in consumo di gasolio, assunto in occasione della deliberazione del Comitato Interministeriale per i Prezzi del 27 luglio 1979.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti resta confermata l'autorizzazione di spesa di complessivi 57 miliardi, di cui al
1. Resta confermata l'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, di cui al
1. L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonché negli ospedali e nelle case di cura, non sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla
2. Non sono altresì soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge di cui al comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, di potenza nominale non superiore a 500 kW, purché siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.
3. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.
CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
1. Spetta ai comuni assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al capo I del presente decreto.
2. Per accertare il rispetto degli orari e dei periodi di riscaldamento, nonché dell'avvenuta manutenzione degli impianti ai sensi della
3. Per l'adempimento delle finalità di cui al precedente comma, i comuni possono avvalersi anche dei servizi di prevenzione delle Unità Sanitarie Locali addetti ai controlli di sicurezza degli stessi impianti.
1. Il rimborso spese spettante ai membri del Comitato tecnico permanente dell'energia e il rimborso spese spettante ai membri della Commissione per la sicurezza nucleare, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con D.M. del 10 e del 13 agosto 1979 e con D.M. del 17 settembre 1979, sono determinate dallo stesso Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. La relativa spesa è imputata al cap. 3534 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1979.
1. La copertura dell'onere di complessive lire 157 miliardi, derivante dall'applicazione dei precedenti artt. 8e 9negli anni finanziari 1979 e 1980, è assicurata mediante utilizzazione di una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fissa ogni anno il contingente minimo di carburante da riservare all'esclusivo esercizio dell'attività agricola e della pesca.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
Comune Provin Quot Durata Grad |
cia a convenzionale i |
m.s. del periodo di gior |
l.m. riscaldamento no |
in giorni |
Agrigento - 230 120 970 |
Alassio Savona 5 150 1.02 |
0 |
Alessandria - 95 180 2.55 |
0 |
Amatrice Rieti 955 180 3.04 |
0 |
Ancona - 16 150 1.59 |
0 |
Aosta - 583 180 2.75 |
0 |
Arezzo - 296 170 1.95 |
0 |
Ariano Irpino Avelli 780 180 2.44 |
no 0 |
Atri Teramo 442 160 2.24 |
0 |
Auronzo Bellun 864 210 3.96 |
o 0 |
Avellino - 350 150 1.94 |
0 |
Bari - 5 120 1.10 |
0 |
Belluno - 383 195 3.00 |
0 |
Benevento - 135 120 1.71 |
0 |
Bergamo - 249 180 2.37 |
0 |
Bertinoro Forlì 220 160 2.15 |
0 |
Biella Vercel 420 180 2.67 |
li 0 |
Bologna - 55 180 2.17 |
0 |
Bolzano - 262 195 2.58 |
0 |
Bormio Sondri 1.22 200 3.31 |
o 5 0 |
Bressanone Bolzan 559 200 3.40 |
o 0 |
Cagliari - 4 120 920 |
Camerino Macera 671 180 2.38 |
ta 0 |
Caserta - 68 130 1.22 |
0 |
Catania - 10 120 690 |
Chieti - 330 160 2.00 |
0 |
Como - 201 180 2.40 |
0 |
Corleone Palerm 542 130 1.34 |
o 0 |
|
Cosenza - 237 130 1.02 |
0 |
Courmayeur Aosta 1.22 210 3.62 |
4 0 |
Crotone Catanz 8 120 930 |
aro |
Desenzano Bresci 66 160 2.13 |
a 0 |
Desulo Nuoro 891 160 2.25 |
0 |
Dobbiaco Bolzan 1.24 240 5.30 |
o 3 0 |
Edolo Bresci 699 190 2.76 |
a 0 |
Enna - 931 160 2.08 |
0 |
Fabriano Ancona 325 160 2.14 |
0 |
Firenze - 50 180 1.80 |
0 |
Floresta Messin 1.27 190 2.75 |
a 5 0 |
Foligno Perugi 234 150 1.75 |
a 0 |
Foggia - 76 120 1.38 |
0 |
Foppolo Bergam 1.50 240 5.10 |
o 8 0 |
Forlì - 34 160 1.96 |
0 |
Gallipoli Lecce 12 120 790 |
Genova - 19 120 1.24 |
0 |
Gorizia - 84 180 2.30 |
0 |
Iesi Ancona 97 150 1.58 |
0 |
Imperia - 22 120 1.12 |
0 |
Isola del Genova 298 160 2.37 |
Cantone 0 |
Ivrea Torino 245 180 2.31 |
0 |
Lacedonia Avelli 736 160 2.22 |
no 0 |
L'Aquila - 714 180 2.67 |
0 |
La Spezia - 3 150 1.39 |
0 |
Lecce - 51 120 1.03 |
0 |
Livorno - 3 120 1.36 |
0 |
Lucera Foggia 235 150 1.52 |
0 |
Macomer Nuoro 563 150 1.61 |
0 |
Melfi Potenz 531 160 1.80 |
a 0 |
|
Messina - 3 120 330 |
Milano - 121 180 2.34 |
0 |
Milazzo Messin 1 120 320 |
a |
Mineo Catani 511 150 1.43 |
a 0 |
Mores Sassar 366 130 1.35 |
i 0 |
Napoli - 10 130 880 |
Norcia Perugi 604 160 2.46 |
a 0 |
Ortisei Bolzan 1.23 210 3.99 |
o 4 0 |
Padova - 12 180 2.34 |
0 |
Palermo - 14 120 690 |
Pavullo nel Modena 682 180 2.75 |
Frignano 0 |
Perugia - 493 150 2.19 |
0 |
Pesaro - 11 150 2.03 |
0 |
Pescara - 4 150 1.60 |
0 |
Pescopagano Potenz 954 160 2.98 |
a 0 |
Piacenza - 61 180 2.54 |
0 |
Pienza Siena 491 160 2.23 |
0 |
Pisa - 5 150 1.38 |
0 |
Porretta Terme Bologn 349 180 2.60 |
a 0 |
Potenza - 819 150 2.50 |
0 |
Ravenna - 4 150 2.16 |
0 |
Recoaro Vicenz 450 180 2.96 |
a 0 |
Reggio Calabria - 15 120 380 |
Rieti - 405 160 2.20 |
0 |
Riposto Catani 7 120 400 |
a |
Roma - 20 150 1.44 |
0 |
Salò Bresci 75 160 2.42 |
a 0 |
Sassari - 225 120 1.18 |
0 |
Sestola Modena 1.02 180 3.29 |
0 0 |
Siena - 322 170 2.00 |
0 |
Siracusa - 17 105 620 |
Sondrio - 307 180 2.48 |
0 |
|
Taranto - 15 120 1.01 |
0 |
Tarvisio Udine 732 200 3.75 |
0 |
Teramo - 265 160 1.53 |
0 |
Torino - 239 180 2.57 |
0 |
Trento - 194 180 2.57 |
0 |
Treviso - 15 180 2.16 |
0 |
Trieste - 2 180 1.96 |
0 |
Tropea Catanz 61 120 550 |
aro |
Udine - 119 190 2.24 |
0 |
Urbino Pesaro 485 180 2.36 |
0 |
Venezia - 1 180 2.11 |
0 |
Verghereto Forlì 812 180 2.55 |
0 |
Verona - 59 150 2.05 |
0 |
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] L'efficacia degli articoli da 1 a 7, nonché dell'art. 11 del presente decreto è stata delimitata, per effetto dell'art. 1 del
[3] Comma così modificato dall'articolo unico della L. di conversione
[4] Articolo così sostituito dall'art. 20 della