Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.6 teatro |
Data: | 13/07/1984 |
Numero: | 313 |
Sommario |
Art. 1. Il fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, integrato con le leggi 17 febbraio 1982, n. 43, e 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente integrato per l'esercizio [...] |
Art. 2. |
Art. 3. Presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, istituita dall'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è istituito un fondo speciale straordinario di [...] |
Art. 4. All'onere di lire 41 miliardi derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al [...] |
§ 88.6.16 - Legge 13 luglio 1984, n. 313. [1]
Interventi straordinari per l'edilizia teatrale e cinematografica e per l'industria cinematografica.
(G.U. 17 luglio 1984, n. 195).
Il fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della
Una quota sino al 40 per cento del conferimento di cui al precedente comma è riservata alla concessione di contributi in conto capitale e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato, secondo le modalità indicate agli articoli 1 e 2 della suddetta
Il fondo di intervento di cui all'articolo 2 della
Il fondo speciale di cui all'articolo 27 della
Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito d'imposta, con quelli previsti dalla
Presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, istituita dall'articolo 41 della
Il contributo di cui al precedente comma è pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto vigente al 1° gennaio dell'anno di stipula del mutuo, viene concesso per un periodo massimo di cinque anni dalla competente sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro ed è erogato dalla stessa entro i successivi sessanta giorni in un'unica soluzione.
Con proprio decreto il Ministro del turismo e dello spettacolo fisserà i massimali di mutuo ammissibili per la concessione dei predetti contributi.
All'onere di lire 41 miliardi derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti".
All'onere di lire 3 miliardi e 500 milioni nell'anno 1984, di lire 7 miliardi nell'anno 1985 e di lire 3 miliardi e 500 milioni nell'anno 1986 derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986 al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Per una proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l'art. 1 del