§ 88.6.16 - Legge 13 luglio 1984, n. 313.
Interventi straordinari per l'edilizia teatrale e cinematografica e per l'industria cinematografica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.6 teatro
Data:13/07/1984
Numero:313


Sommario
Art. 1.      Il fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, integrato con le leggi 17 febbraio 1982, n. 43, e 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente integrato per l'esercizio [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, istituita dall'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è istituito un fondo speciale straordinario di [...]
Art. 4.      All'onere di lire 41 miliardi derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al [...]


§ 88.6.16 - Legge 13 luglio 1984, n. 313. [1]

Interventi straordinari per l'edilizia teatrale e cinematografica e per l'industria cinematografica.

(G.U. 17 luglio 1984, n. 195).

 

     Art. 1.

     Il fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, integrato con le leggi 17 febbraio 1982, n. 43, e 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente integrato per l'esercizio 1984 di lire 30 miliardi mediante un conferimento di pari importo da parte dello Stato.

     Una quota sino al 40 per cento del conferimento di cui al precedente comma è riservata alla concessione di contributi in conto capitale e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato, secondo le modalità indicate agli articoli 1 e 2 della suddetta legge 23 luglio 1980, n. 378, per la effettuazione di opere di adeguamento delle sale cinematografiche di pubblico spettacolo alla normativa vigente in materia di sicurezza dei locali sulla base di prescrizioni dei competenti pubblici organi di controllo o di disposizioni di carattere generale di diretta applicazione.

     Il fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 376, 17 febbraio 1982, n. 43, e 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente integrato per le finalità indicate dall'articolo 2, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, di lire 4 miliardi per l'anno 1984, mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

     Il fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è integrato, per le finalità di cui al primo comma dello stesso articolo, di lire 2 miliardi per l'esercizio 1984; il contributo sugli interessi di cui al quinto comma dello stesso articolo 27 è aumentato al 6 per cento a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2. [2]

     Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito d'imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'articolo 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182.

 

          Art. 3.

     Presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, istituita dall'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è istituito un fondo speciale straordinario di lire 5 miliardi mediante un conferimento di pari importo da parte dello Stato per la corresponsione, anche in deroga a leggi vigenti, di contributi sugli interessi su mutui concessi, da istituti di credito, per il finanziamento di lavori di adeguamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo alla normativa vigente in materia di sicurezza, sulla base di prescrizioni dei competenti pubblici organi di controllo o di disposizioni di carattere generale di diretta applicazione. Sul medesimo fondo e nei limiti del 20 per cento di esso possono essere concessi contributi sugli interessi anche per il finanziamento di lavori di ammodernamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo.

     Il contributo di cui al precedente comma è pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto vigente al 1° gennaio dell'anno di stipula del mutuo, viene concesso per un periodo massimo di cinque anni dalla competente sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro ed è erogato dalla stessa entro i successivi sessanta giorni in un'unica soluzione.

     Con proprio decreto il Ministro del turismo e dello spettacolo fisserà i massimali di mutuo ammissibili per la concessione dei predetti contributi.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 41 miliardi derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti".

     All'onere di lire 3 miliardi e 500 milioni nell'anno 1984, di lire 7 miliardi nell'anno 1985 e di lire 3 miliardi e 500 milioni nell'anno 1986 derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986 al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per una proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l'art. 1 del D.L. 12 luglio 1986, n. 346, l'art. 8 del D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, l'art. 2 del D.L. 30 giugno 1989, n. 245, l'art. 3 della L. 27 dicembre 1989, n. 407, l'art. 10 della L. 29 dicembre 1990, n. 405 e l'art. 3 della L. 31 dicembre 1991, n. 415.