Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 25/02/1987 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, recante proroga del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, è convertito in legge con le seguenti modificazioni |
§ 98.1.26416 - Legge 25 febbraio 1987, n. 50.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, recante proroga del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia.
(G.U. 28 febbraio 1987, n. 49)
1. Il
All'art. 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, istituito con
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il quarto comma dell'art. 3 della
"Con deliberazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, i contingenti previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge, potranno essere modificati, quantitativamente e qualitativamente, anche con variazioni tra le due tabelle, entro i limiti del potenziale valore globale delle agevolazioni dell'anno di proposta di variazione, fermo restando, come valore minimo garantito, quello delle corrispondenti, potenziali agevolazioni globali alla data del 1° gennaio 1986. La variazione avrà decorrenza dal 1° luglio e sarà fatta con i dati acquisiti al 1° gennaio precedente. La deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero, che si esprimono entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione si intende approvata"".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.