Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 11/10/2022 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Piano regionale per la transizione ecologica |
Art. 2. Finalità e contenuti del PRTE |
Art. 3. Attuazione, monitoraggio e valutazione del PRTE |
Art. 4. Partecipazione alle politiche e alle azioni della transizione ecologica |
Art. 5. Comitato scientifico per la transizione ecologica |
Art. 6. Norma transitoria |
Art. 7. Abrogazioni |
Art. 8. Clausola di neutralità finanziaria |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 5.1.179 - L.R. 11 ottobre 2022, n. 35.
Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica (PRTE).
(B.U. 19 ottobre 2022, n. 52)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), e l’articolo 11, dello Statuto;
Visto il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU denominato “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”;
Visto il
Vista la comunicazione COM(2019)640final della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’11 dicembre 2019 “Il Green deal europeo”;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r.20/2008);
Vista la
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72 (
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della
Viste le osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali espresse nella seduta del 12 aprile 2022;
Considerato quanto segue:
1. Il quadro di indirizzo programmatico internazionale, comunitario e nazionale sopra delineato, introduce nuovi obiettivi in tema di ambiente e sviluppo sostenibile;
2. Occorre aggiornare il quadro programmatico della Regione ai nuovi obiettivi di cui al precedente punto 1, volti a definire un percorso verso la transizione ecologica;
3. Occorre istituire il piano regionale per la transizione ecologica (PRTE), al fine di assicurare il coordinamento delle politiche e delle azioni dirette all’attuazione della transizione ecologica della Regione, anche in attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
4. L’articolo 11 dello Statuto stabilisce la competenza del Consiglio regionale ad approvare, quale rappresentante della comunità toscana e organo legislativo e di indirizzo politico e programmatico della Regione, gli atti della programmazione regionale generale e di settore, e quindi anche il PRTE;
5. Occorre definire le modalità di attuazione, monitoraggio e valutazione del PRTE, tenuto conto degli indicatori dell’Agenda 2030, nonché un sistema di contabilizzazione del bilancio emissivo della Regione in termini di gas climalteranti che tenga conto sia delle emissioni, sia degli assorbimenti;
6. È necessario assicurare la convergenza del contributo del mondo scientifico, della società civile, degli enti locali e di ogni livello istituzionale al fine di garantire l’attuazione della transizione ecologica;
7. È necessario procedere all’abrogazione della
8. Occorre garantire continuità all’azione amministrativa prevedendo con apposita disposizione transitoria che, nelle more dell’approvazione del nuovo PRTE, resta in vigore il PAER già approvato dalla Regione mediante la deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 10;
9. In ragione del fatto che il PRTE è individuato come lo strumento programmatico della Regione per l’attuazione delle politiche previste a livello nazionale dal PNRR, per il tema della transizione ecologica, è necessario prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge:
CAPO I
Piano regionale per la transizione ecologica
Art. 1. Piano regionale per la transizione ecologica
1. È istituito il piano regionale per la transizione ecologica, di seguito denominato “PRTE”.
2. Il PRTE costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo di cui all’articolo 7 della
3. Il PRTE ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell’articolo 10 della
Art. 2. Finalità e contenuti del PRTE
1. Il PRTE individua finalità, obiettivi, tempi di realizzazione ed indirizzi nei seguenti settori di intervento:
a) neutralità climatica;
b) economia verde, circolare e gestione dei rifiuti;
c) energia pulita ed efficienza energetica;
d) comunità energetiche rinnovabili;
e) ecosistemi e biodiversità;
f) inquinamenti, rischi ambientali e rischio sismico;
g) difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il PRTE, in attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui al comma 1, individua obiettivi specifici, tipologie di intervento settoriali ed intersettoriali e definisce il quadro delle risorse attivabili per i settori di cui al medesimo comma 1, con riferimento, in particolare, a quanto previsto:
a) dall’articolo 6 della
b) dall’articolo 12 della
c) dall’articolo 5 della
d) dall’articolo 25 della
e) dall’articolo 1 bis della
f) all’articolo 3, all’articolo 16 e all’articolo 18 della
3. Le politiche regionali di settore in materia di qualità dell’aria ambiente, di gestione dei rifiuti e bonifica, nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, sono definite, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali di cui al comma 1, nell’ambito, rispettivamente, del piano regionale per la qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 9 della
4. Nelle more dell’approvazione o dell’aggiornamento dei piani di settore di cui al comma 3, il PRTE può prevedere obiettivi specifici e tipologie di intervento nelle materie di riferimento, definendo il quadro delle risorse attivabili.
5. Il PRTE individua gli indicatori di impatto delle politiche in coerenza con quelli del programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto il 25 settembre 2015, dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, ed un sistema di contabilizzazione del bilancio emissivo della Regione in termini di gas climalteranti che tenga conto sia delle emissioni, sia degli assorbimenti.
6. Il PRTE assicura il coordinamento con il piano nazionale per la transizione ecologica e con il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla Missione 2 denominata “Rivoluzione verde e transizione ecologica”.
Art. 3. Attuazione, monitoraggio e valutazione del PRTE
1. Mediante deliberazioni annuali, la Giunta regionale provvede all’attuazione del PRTE in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.
2. Il monitoraggio e la valutazione sono assicurati ai sensi dell’articolo 10 della
CAPO II
Promozione della transizione ecologica
Art. 4. Partecipazione alle politiche e alle azioni della transizione ecologica
1. Al fine di favorire la transizione ecologica, la Regione riconosce quale strumento fondamentale la partecipazione e informazione dei cittadini, in forma singola e associata, quali attori fondamentali per produrre il necessario cambiamento delle modalità di produzione e consumo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove, sui temi inerenti alla transizione ecologica, anche attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 15 della
a) per il PRTE di cui all’articolo 1, nonché per i piani e i programmi di cui all’articolo 2, comma 3, la più ampia attività di consultazione e partecipazione;
b) il coordinamento e la gestione unitaria delle inchieste pubbliche di cui all’articolo 53 della
c) l’accesso alle informazioni ambientali, nel rispetto del principio di assicurare una migliore e più efficace tutela preventiva dell’ambiente in coerenza con la Convenzione di Aarhus ratificata dall’Italia con
Art. 5. Comitato scientifico per la transizione ecologica
1. Al fine di assicurare il coordinamento tra il PRTE e l’evoluzione del contesto scientifico internazionale nel campo della transizione ecologica, la Giunta regionale si avvale del Comitato scientifico per la transizione ecologica della Regione Toscana.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità organizzative del Comitato scientifico per la transizione ecologica di cui al comma 1.
3. Il Comitato scientifico per la transizione ecologica di cui al comma 1 svolge funzione propulsiva e consultiva rispetto alle fasi di formazione, attuazione e monitoraggio del PRTE, è coordinato dal direttore della direzione regionale competente o da un dirigente da lui delegato, ed è composto da esperti individuati tra i propri dipendenti, in ragione di uno per ciascuno, da parte dei seguenti enti: Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR), Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale (LaMMA). Fanno inoltre parte del Comitato, da un minimo di cinque ad un massimo di dieci esperti individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 2, tra persone che, per attività di ricerca, si siano distinte nei settori di cui all’articolo 2, comma 1.
4. Il Comitato scientifico per la transizione ecologica assicura, in particolare, un supporto scientifico:
a) in merito agli sviluppi delle tecnologie applicabili in materia di energia rinnovabile ed economia circolare, così da orientare l’azione regionale verso modelli di sviluppo sempre innovativi;
b) in materia di promozione delle comunità energetiche rinnovabili, quali strumenti fondamentali della transizione energetica, attraverso la formulazione di proposte che tengano conto del tema della povertà energetica e della necessità di favorire l’intervento propulsivo degli enti locali;
c) sui sistemi di monitoraggio volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica posti dal PRTE di cui all’articolo 2.
5. Ai componenti del Comitato scientifico per la transizione ecologica non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
CAPO III
Norme finali e transitorie
Art. 6. Norma transitoria
1. Fino all’approvazione del PRTE mantiene la sua efficacia il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) approvato dal Consiglio regionale con
Art. 7. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Art. 8. Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.