Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 programmazione economica |
Data: | 27/12/2017 |
Numero: | 80 |
Sommario |
Art. 1. Ambiti di collaborazione e forme di intervento. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2000 |
Art. 2. Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 31/2000 |
Art. 3. Piano triennale. Abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 22/2002 |
Art. 4. Disposizione transitoria relativa al piano sanitario e sociale integrato regionale. Inserimento dell' articolo 142 novies nella l.r. 40/2005 |
Art. 5. Contenuti del PAER. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 14/2007 |
Art. 6. Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 53/2008 |
Art. 7. Modifiche al preambolo della l.r. 9/2010 |
Art. 8. Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2010 |
Art. 9. Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambiente e informazione al pubblico. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 9/2010 |
Art. 10. Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 9/2010 |
Art. 11. Procedure per l’approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale settoriale e locale e con gli atti della pianificazione territoriale. Modifiche all'articolo 10 della [...] |
Art. 12. Programmazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 21/2010 |
Art. 13. Sistema regionale dello spettacolo. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 21/2010 |
Art. 14. Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 48 della l.r. 21/2010 |
Art. 15. Promozione della riqualificazione urbanistica di aree industriali dismesse. Modifiche all'articolo 128 della l.r. 65/2014 |
Art. 16. Individuazione degli avvenimenti storici della Toscana risorgimentale. Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 69/2014 |
Art. 17. Ambiti di intervento. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 69/2014 |
Art. 18. Interventi diretti della Regione. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 69/2014 |
Art. 19. Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2015 |
Art. 20. Programmazione delle attività di promozione economica e turistica. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 22/2016 |
Art. 21. Indirizzi regionali. Modifiche all' articolo 6 bis della l.r. 22/2016 |
Art. 22. Programma operativo. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 22/2016 |
Art. 23. Finanziamento dell'Agenzia regionale di promozione turistica. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 22/2016 |
Art. 24. Entrata in vigore |
§ 6.2.75 - L.R. 27 dicembre 2017, n. 80.
Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 31/2000, 22/2002, 40/2005, 14/2007, 53/2008, 9/2010, 21/2010, 65/2014, 69/2014, 1/2015, 22/2016.
(B.U. 27 dicembre 2017, n. 56)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 46 dello Statuto;
Vista la
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Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali espresso nella seduta del 7 dicembre 2017;
Considerato quanto segue:
1. La presente legge rientra nel processo di razionalizzazione e semplificazione introdotto dal nuovo modello di programmazione regionale definito dalla
2. Al fine di attuare le strategie delineate con il programma regionale di sviluppo (PRS) 2016 – 2020, approvato con la risoluzione del Consiglio regionale 15 marzo 2017, n. 47, si è proceduto ad un complessivo riordino degli strumenti di programmazione con la
3. È necessario, inoltre, procedere alla modifica, a carattere manutentivo, di alcune norme al fine di realizzare un coordinamento interno alle stesse norme oggetto di modifica e, in alcuni casi, per adeguare la normativa regionale a quella nazionale;
4. È necessario, infine, prorogare il piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR), attuativo del PRS 2011-2015, fino all'approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, attuativo del PRS 2016 – 2020, inserendo una norma transitoria nella
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Ambiti di collaborazione e forme di intervento. Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della
Art. 2. Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività. Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
“Art. 3 Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività
1. La Regione e l'Istituto degli Innocenti stabiliscono le attività di comune interesse, in coerenza con le priorità d’intervento in materia di promozione e di sostegno dei servizi per l’infanzia e per l’adolescenza contenute negli strumenti di programmazione di settore di cui all’articolo 10 della
2. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione, determina le condizioni e le modalità di attuazione delle priorità di intervento di cui al comma 1, attraverso la stipula di accordi di collaborazione.”.
CAPO II
Modifiche alla
Art. 3. Piano triennale. Abrogazione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
CAPO III
Modifiche alla
Art. 4. Disposizione transitoria relativa al piano sanitario e sociale integrato regionale. Inserimento dell' articolo 142 novies nella
1. Dopo l'articolo 142 octies della
“Art. 142 novies. Disposizione transitoria relativa al piano sanitario e sociale integrato regionale
1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale 2012 – 2015, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale 5 novembre 2014, n. 91, è prorogato sino all’entrata in vigore del piano di cui agli articoli 18 e 19 della
CAPO IV
Modifiche alla
Art. 5. Contenuti del PAER. Modifiche all'articolo 3 della
1. Alla lettera d) quater del comma 2 dell'articolo 3 della
CAPO V
Modifiche alla
Art. 6. Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano. Modifiche all'articolo 21 della
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della
CAPO VI
Modifiche alla
Art. 7. Modifiche al preambolo della
1. Il punto 9 del preambolo della
“9. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente, di seguito denominato piano, si configura come piano intersettoriale ai sensi dell’articolo 10 della
2. Al punto 10 del preambolo della
3. Al punto 11 del preambolo della
Art. 8. Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 2 della
1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 2 della
“i bis) alla selezione delle tecniche di modellizzazione da utilizzare per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 22, comma 5, del d.lgs. 155/2010.”.
Art. 9. Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambiente e informazione al pubblico. Sostituzione dell'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
“Art. 7 Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambiente e informazione al pubblico
1. La Giunta regionale predispone, entro il 31 maggio di ciascun anno, un rapporto sulla qualità dell’aria ambiente, sulla base dei dati trasmessi dall’ARPAT che vengono acquisiti tramite la rete regionale di rilevamento e raccolti nel SIRA e sulla base dell'applicazione modellistica selezionata di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l).
2. La Regione ed i comuni, secondo quanto previsto dalla normativa statale e nel rispetto del
Art. 10. Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente. Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
2. Alla fine dell’alinea del comma 3 dell'articolo 9 della
3. Alla fine della lettera e) del comma 3 dell'articolo 9 della
Art. 11. Procedure per l’approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale settoriale e locale e con gli atti della pianificazione territoriale. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della
“1 bis. Gli aggiornamenti del piano relativi ai valori e alle prescrizioni tecniche di cui all’articolo 9, comma 3, lettere e) ed f), sono approvati con deliberazione della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.”.
3. Al comma 3 dell'articolo 10 della
CAPO VII
Modifiche alla
Art. 12. Programmazione. Modifiche all'articolo 4 della
1. Alla fine dell'alinea del comma 3 dell'articolo 4 della
2. Alla fine della lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della
Art. 13. Sistema regionale dello spettacolo. Modifiche all'articolo 35 della
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 35 della
Art. 14. Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 48 della
1. Il comma 4 dell'articolo 48 della
“4. Gli interventi di cui al capo III in materia di promozione della cultura contemporanea sono individuati dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con gli indirizzi e le tipologie di intervento definite dal PRS.”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 48 della
“4 bis. I criteri e le modalità di finanziamento degli interventi sono individuati dalle deliberazioni di cui all’articolo 4, comma 3.”.
CAPO VIII
Modifiche alla
Art. 15. Promozione della riqualificazione urbanistica di aree industriali dismesse. Modifiche all'articolo 128 della
1. Al comma 1 dell’articolo 128 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), le parole: “2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale)” sono sostituite dalle seguenti: “7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).”.
CAPO IX
Modifiche alla
Art. 16. Individuazione degli avvenimenti storici della Toscana risorgimentale. Abrogazione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
Art. 17. Ambiti di intervento. Modifiche all'articolo 4 della
1. La rubrica dell'articolo 4 della
2. Alla fine dell'alinea del comma 1 dell'articolo 4 della
3. Alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 4 della
4. Il comma 2 dell'articolo 4 della
“2. Gli interventi di cui al comma 1, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS), sono individuati dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 9 della
Art. 18. Interventi diretti della Regione. Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
CAPO X
Modifiche alla
Art. 19. Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 29 della
1. Al comma 1 ter dell'articolo 29 della
CAPO XI
Modifiche alla
Art. 20. Programmazione delle attività di promozione economica e turistica. Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
“Art. 3 Programmazione delle attività di promozione economica e turistica
1. La Regione definisce le strategie di intervento in materia di promozione economica e turistica nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all' articolo 7 della
2. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della
3. La nota di aggiornamento, di cui all'articolo 9 della
4. Gli ambiti delle attività di promozione economica e turistica le cui priorità sono contenute nel DEFR sono:
a) le attività di promozione turistica, la cui realizzazione è attribuita all’Agenzia regionale di promozione turistica di cui all’articolo 4;
b) le attività della Fondazione sistema Toscana inerenti alla promozione dell’immagine complessiva delle risorse produttive e turistiche, da recepire nel programma di attività di cui all’articolo 44 bis della
c) le iniziative proposte o realizzate da soggetti terzi, aventi carattere strategico nell’ambito delle politiche regionali;
d) le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d), svolte dalle competenti strutture della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione, con proprie deliberazioni definisce le modalità per l’attuazione degli interventi contenuti nella nota di aggiornamento al DEFR con riferimento agli ambiti di cui al comma 4, lettere c) e d) .”.
Art. 21. Indirizzi regionali. Modifiche all' articolo 6 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 6 bis della
Art. 22. Programma operativo. Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
Art. 23. Finanziamento dell'Agenzia regionale di promozione turistica. Modifiche all'articolo 16 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della
CAPO XII
Norme finali
Art. 24. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.