§ 4.1.215 - D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R.
Regolamento Forestale della Toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:08/08/2003
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Aree boscate
Art. 3.  Caratteristiche delle aree di cui all'articolo 3, comma 5 della legge forestale
Art. 4.  Cauzioni a garanzia
Art. 5.  Pubblicità degli atti degli enti locali competenti di cui all'articolo 39, comma 6 della legge forestale
Art. 6.  Domanda di autorizzazione e dichiarazione
Art. 7.  Autorizzazione e dichiarazione
Art. 8.  Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione per i tagli boschivi
Art. 8 bis.  Elenco delle ditte boschive
Art. 8 ter.  Tesserino di identificazione
Art. 8 quater.  Contenuti, modalità e criteri per l’implementazione della sezione del SIGAF dedicata alle comunità del bosco
Art. 9.  Ambito di applicazione
Art. 10.  Disposizioni generali per l'esecuzione dei tagli boschivi
Art. 11.  Epoca del taglio
Art. 12.  Tutela della biodiversità
Art. 12 bis.  Tagli finalizzati alla tutela e valorizzazione di singole piante arboree
Art. 13.  Modalità di esecuzione del taglio
Art. 14.  Allestimento ed esbosco dei prodotti
Art. 15.  Ramaglie e altri residui di lavorazione
Art. 16.  Potatura
Art. 17.  Conversione del bosco e sostituzione di specie
Art. 18.  Carbonizzazione e altre attività nei boschi
Art. 19.  Ambito di applicazione delle norme e definizioni
Art. 20.  Estensione delle tagliate
Art. 21.  Turni
Art. 22.  Tagli di utilizzazione dei cedui semplici
Art. 23.  Taglio dei boschi cedui semplici trattati a sterzo
Art. 24.  Taglio dei boschi cedui composti e intensamente matricinati
Art. 25.  Taglio dei boschi cedui invecchiati
Art. 26.  Taglio dei boschi cedui coniferati
Art. 27.  Tagli di diradamento nei boschi cedui
Art. 28.  Tagli di avviamento ad alto fusto dei boschi cedui
Art. 29.  Norme generali
Art. 30.  Tagli di diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee
Art. 31.  Turni delle fustaie coetanee
Art. 32.  Trattamento delle fustaie coetanee a tagli successivi
Art. 33.  Trattamento delle fustaie coetanee con tagli a buche o strisce
Art. 34.  Tagli per la trasformazione del trattamento coetaneo in trattamento disetaneo.
Art. 35.  Trattamento delle fustaie disetanee
Art. 36.  Trattamento delle fustaie su ceduo
Art. 37.  Tagli a raso di fustaie
Art. 38.  Norme generali
Art. 39.  Tagli nelle aree di pertinenza di elettrodotti
Art. 40.  Tagli nelle aree di pertinenza di altre reti di servizio pubblico
Art. 41.  Tagli nelle pertinenze della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti
Art. 42.  Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche
Art. 43.  Determinazione delle superfici territoriali ammesse annualmente al taglio
Art. 44.  Piano di gestione e piano dei tagli
Art. 45.  Opere permanenti
Art. 46.  Opere temporanee
Art. 47.  Sentieri o mulattiere
Art. 48.  Manutenzione delle opere
Art. 49.  Prevenzione e lotta ai parassiti animali e vegetali delle piante forestali
Art. 50.  Ricostituzione dei boschi degradati danneggiati o distrutti
Art. 51.  Boschi in situazioni speciali
Art. 52.  Castagneti da frutto
Art. 53.  Sugherete
Art. 54.  Impianti per arboricoltura da legno
Art. 55.  Ambito di applicazione
Art. 56.  Norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi
Art. 57.  Tutela delle aree di effettiva produzione di tartufi
Art. 57 bis.  Reimpiego nel ciclo colturale dei residui lignocellulosici
Art. 58.  Azioni a rischio d'incendio
Art. 59.  Aree soggette alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi
Art. 60.  Aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi
Art. 61.  Periodi a rischio di incendio
Art. 61 bis.  Realizzazione dei piani specifici di prevenzione AIB
Art. 61 ter.  Prescrizioni per la manutenzione degli interventi e delle opere dei piani specifici AIB
Art. 62.  Divieti
Art. 63.  Norme di prevenzione per l'accensione di fuochi
Art. 64.  Aree attrezzate per l'accensione di fuochi
Art. 65.  Accensione di carbonaie
Art. 66.  Abbruciamento di residui vegetali
Art. 67.  Altre azioni ed attività
Art. 68.  Deroghe
Art. 69.  Tutela dagli incendi in relazione alla trasformazione della destinazione d'uso dei terreni con interventi a carattere urbanisticoedilizio
Art. 70.  Ambito di applicazione
Art. 71.  Autorizzazione e dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico
Art. 72.  Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione e varianti in corso d'opera
Art. 73.  Ambito di applicazione delle norme tecniche generali
Art. 74.  Regimazione delle acque
Art. 75.  Indagini geologiche
Art. 76.  Scavi e riporti di terreno
Art. 77.  Materiali di risulta
Art. 78.  Realizzazione delle opere
Art. 79.  Trasformazione dei boschi
Art. 80.  Criteri e prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione dei boschi
Art. 80 bis.  Criteri per l’autorizzazione alla trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione oggetto di recupero a fini [...]
Art. 81.  Rimboschimento compensativo
Art. 82.  Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione
Art. 83.  Taglio e estirpazione di arbusti e cespugli
Art. 84.  Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree
Art. 85.  Asportazione di humus, terreno, cotico erboso e raccolta di foglie
Art. 86.  Esercizio e limitazione del pascolo
Art. 87.  Manutenzione e miglioramento dei pascoli
Art. 88.  Modalità di lavorazione dei terreni agrari
Art. 89.  Sistemazione idraulicoagraria e idraulicoforestale
Art. 90.  Condizioni di applicabilità per le opere e i movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
Art. 91.  Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
Art. 92.  Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
Art. 93.  Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione
Art. 94.  Opere connesse al taglio dei boschi
Art. 95.  Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione
Art. 96.  Trasformazione della destinazione d'uso dei terreni
Art. 97.  Condizioni di applicabilità per le opere e i movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
Art. 98.  Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
Art. 99.  Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
Art. 100.  Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione
Art. 101.  Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione
Art. 102.  Disposizioni transitorie


§ 4.1.215 - D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R. [1]

Regolamento Forestale della Toscana.

(B.U. 18 agosto 2003, n. 33).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;

Visto l'art. 125 della Costituzione, così come modificato dall'art. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge Forestale della Toscana";

Visto in particolare l'art. 39 della suddetta legge, che prevede l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del regolamento di attuazione denominato "Regolamento forestale";

Vista la legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 "Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana)";

Visto in particolare l'art. 64 della suddetta legge, ai sensi del quale il Regolamento Forestale entra in vigore il 1 gennaio 2004 e, da tale data, sostituisce il Regolamento di attuazione della L.R. 39/2000 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n. 44/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 829 del 04.08.2003 concernente "Regolamento Forestale della Toscana", acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della L.R. 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei Dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

EMANA

il seguente Regolamento:

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 e di seguito denominata legge forestale, disciplina quanto previsto dall'articolo 39 della citata legge.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei seguenti atti:

a) piani e regolamenti delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), da ultimo modificata dalla legge 23 marzo 2001, n. 93, ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), modificata dalla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ;

b) norme tecniche per l'attuazione delle forme di tutela, di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7. Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49);

c) misure adottate ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 56/2000 ;

d) indirizzi per l'individuazione, la ricostituzione e la tutela delle aree di collegamento ecologico funzionale definiti nel piano di indirizzo territoriale (PIT) ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), da ultimo modificato dall'articolo 18 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 30 ;

e) piani di bacino e di salvaguardia di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) aventi carattere vincolante.

3. Le procedure autorizzative previste dalla legge forestale e dal presente regolamento non si applicano alle attività svolte o autorizzate dall'autorità idraulica nell'area demaniale idrica.

4. Le opere e le attività disciplinate dal presente regolamento sono soggette alla valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione d'impatto ambientale), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, secondo le procedure indicate dalla suddetta legge.

5. I programmi e gli interventi disciplinati dal presente regolamento sono soggetti alla valutazione di incidenza nei casi previsti dall'articolo 15 della l.r. 56/2000, nonché nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 .

 

     Art. 2. Aree boscate

1. Ai fini dell'individuazione delle aree assimilate a bosco di cui all'articolo 3, comma 4 della legge forestale, nelle formazioni arboree ed arbustive, costituite da vegetazione forestale di cui all'allegato A della legge forestale, in cui la componente arborea non raggiunga la densità o la copertura di cui all'articolo 3, comma 1 della stessa legge, la copertura determinata dalla componente arborea si somma a quella della componente arbustiva al fine del raggiungimento della copertura minima del 40 per cento.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge forestale, la continuità della vegetazione forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri. Nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco la continuità deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione, quali le strade e le ferrovie, della larghezza mediamente non inferiore a 20 metri, indipendentemente dalla superficie ricadente all'interno del bosco. Gli elettrodotti e le altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce di vegetazione soggette a periodici interventi di contenimento e manutenzione ai fini del mantenimento in efficienza delle opere, non interrompono il bosco anche nel caso che detta fascia di vegetazione controllata abbia larghezza superiore a 20 metri.

3. Le infrastrutture ed aree che non interrompono la continuità della vegetazione forestale, di cui al comma 2, sono anch'esse soggette ai vincoli di cui all'articolo 37 della legge forestale ed alle autorizzazioni di cui all'articolo 42, comma 1 della legge stessa. Le suddette infrastrutture ed aree conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione ed in esse sono pertanto consentite, in conformità alla legge forestale ed al presente regolamento, le normali attività colturali o di uso e manutenzione.

4. Le aree boscate che ai sensi della pianificazione urbanistica sono utilizzate anche per destinazioni diverse da quella forestale, quali i campeggi e i parcheggi, fermi restando la loro destinazione e i vincoli esistenti sull'area, sono utilizzate in conformità alle norme indicate dai vigenti strumenti urbanistici.

5. Ai fini della determinazione del perimetro dei boschi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge forestale si considerano i segmenti di retta che uniscono il piede delle piante di margine, considerate arboree nell'allegato A della legge forestale, che siano poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo. Non concorrono alla determinazione del perimetro le piante che risultano escluse dai boschi ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge forestale o che facciano parte di formazioni lineari di larghezza inferiore a 20 metri.

6. Il perimetro delle aree assimilate a bosco coincide con la linea di confine che separa la vegetazione forestale arbustiva dalle altre qualità di coltura o insediamenti, oppure che separa la vegetazione forestale arbustiva avente copertura pari o superiore al 40 per cento da quella avente copertura inferiore. Qualora il suddetto limite non sia facilmente riscontrabile con analisi visiva, si procede alla valutazione del diverso grado di copertura per fasce di profondità pari a 20 metri.

 

     Art. 3. Caratteristiche delle aree di cui all'articolo 3, comma 5 della legge forestale

1. Le aree di cui articolo 3, comma 5 della legge forestale sono così definite:

a) "parchi urbani": le aree su cui sia presente vegetazione forestale, che siano destinate ad attività ricreative e sociali, pubbliche o ad uso pubblico e la cui destinazione a parco o verde pubblico risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti;
b) "giardini": aree a verde di pertinenza di edifici esistenti su cui sia presente anche vegetazione forestale ed aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

1) siano posti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;

2) siano individuabili per la presenza di specifiche opere di perimetrazione dell'area e l'area stessa abbia una superficie inferiore a 2000 metri quadrati;

3) siano delimitate da specifiche opere e presentino caratteristiche vegetazionali diverse dai boschi limitrofi e da quelle presenti in natura nella stessa zona, colturali e d'uso specifiche delle aree destinate ad attività ricreative;

c) "orti botanici": le collezioni di specie o varietà forestali destinate ad uso didattico o ricreativo;

d) "vivai": le aree agricole destinate all'attività vivaistica ed in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;

e) " impianti per arboricoltura da legno, noceti, noccioleti specializzati e altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche": gli impianti per arboricoltura da legno, in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di 15 anni e che soddisfano una delle seguenti condizioni:

1) costituiti con le procedure di cui all’articolo 54;

2) gli impianti già costituiti a seguito di contributi comunitari, nazionali e regionali e per i quali risulti dall'atto di concessione del contributo, o nelle norme relative all'assegnazione dello stesso, il vincolo di destinazione solo per il primo ciclo colturale;

3) i noceti, ciliegeti, noccioleti e pioppeti di impianto artificiale.

f) "formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni": le neoformazioni forestali insediatesi da meno di quindici anni in terreni abbandonati. Per destinazione a coltura agraria o a pascolo si deve considerare l'effettivo stato di coltura o destinazione indipendentemente dall'eventuale destinazione urbanistica vigente all'epoca dell'abbandono o successivamente allo stesso.

1 bis. Il proprietario può destinare a bosco i terreni coperti da vegetazione forestale di cui all’articolo 3, comma 5 della legge forestale, assoggettandoli alla relativa disciplina, previa dichiarazione all’ente competente.

 

     Art. 4. Cauzioni a garanzia

1. Nei casi previsti dalla legge forestale o dal presente regolamento, i depositi cauzionali a garanzia sono costituiti mediante depositi o titoli bancari vincolati o deposito infruttifero in contanti o mediante fidejussione bancaria o assicurativa vincolata a favore dell'ente competente ed estinguibili solo a seguito di specifica autorizzazione dell'ente stesso, secondo le disposizioni contenute nel provvedimento che ne richiede la costituzione.

2. Nel caso di depositi a garanzia connessi all'esecuzione delle opere di rimboschimento, la cauzione a garanzia comprende, anche con separato deposito cauzionale, le spese per le cure colturali successive all'impianto, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque anni.

3. Il deposito cauzionale non è richiesto in caso d'interventi realizzati da enti pubblici.

 

     Art. 5. Pubblicità degli atti degli enti locali competenti di cui all'articolo 39, comma 6 della legge forestale

1. Le disposizioni e le specifiche tecniche di cui all'articolo 12, comma 2, all'articolo 15, comma 3, all'articolo 55, comma 2, all'articolo 66, comma 6 e all'articolo 88, commi 3 e 4 sono approvate con specifico atto dall'ente locale competente e sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

2. Le disposizioni e le specifiche tecniche di cui all'articolo 11, commi 3 e 4 sono approvate con specifico atto dall'ente locale competente e sono pubblicizzate secondo le modalità ritenute idonee dal medesimo.

 

Titolo II

TUTELA DELL'AREA FORESTALE

 

Capo I

DISCIPLINA GENERALE

 

     Art. 6. Domanda di autorizzazione e dichiarazione

1. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni di cui ai capi II e III del presente titolo sono presentate, agli enti competenti ai sensi della legge forestale con le modalità stabilite nei relativi regolamenti.

1 bis. Le procedure e la modulistica di cui all'articolo 40 della l.r. 39/00 sono finalizzate all'utilizzo del sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) il cui utilizzo è obbligatorio ai sensi del comma 2 bis dello stesso articolo. A tal fine la Giunta regionale indica le necessarie norme tecniche per l'utilizzo del SIGAF. Il SIGAF fa parte ed è conforme alle disposizioni del sistema informativo regionale (SIR) di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

2. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione, salvo quanto previsto dal comma 5, sono presentate dai seguenti soggetti:

a) il proprietario;

b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso;

c) le persone fisiche o giuridiche acquirenti del soprassuolo boschivo purché delegate dai soggetti di cui alle lettere a) e b).

3. Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione di cui al comma 2 sono dichiarati il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente e il tecnico responsabile della direzione dei lavori nei casi di cui al comma 3 bis. Nel caso in cui i lavori siano affidati a più imprese devono essere comunicati i dati di tutte le imprese esecutrici e la suddivisione temporale o per fasi o per aree delle lavorazioni affidate a ciascuna di esse. Eventuali variazioni sono comunicate all’ente competente prima dell’accesso nel cantiere di lavoro del soggetto subentrante.

3 bis. Sono eseguiti sotto la direzione di un tecnico responsabile dei lavori i seguenti tagli:

a) tutti i tagli previsti alla sezione II che abbiano un’estensione superiore a 10 ettari accorpati;

b) i diradamenti nelle fustaie che abbiano un’estensione superiore a 10 ettari accorpati;

c) i rimanenti tagli previsti alla sezione III che abbiano un’estensione superiore a 1 ettaro.

4. Nei casi in cui è prevista la presentazione di piani o progetti di taglio, delle opere o dei lavori, nonché di perizie asseverate o giurate, gli elaborati devono essere redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

5. Le domande di autorizzazione di cui al capo IV del presente titolo relativo alla prevenzione degli incendi boschivi sono presentate dal soggetto responsabile dell'esecuzione dell'azione autorizzata agli enti competenti ai sensi della legge forestale.

 

     Art. 7. Autorizzazione e dichiarazione

1. Le autorizzazioni di cui ai capi II e III del presente titolo sono rilasciate entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda, fatta eccezione per le autorizzazioni nell'ambito dei parchi nazionali, regionali, provinciali e nelle riserve naturali, di cui all'art i colo 68 della legge forestale, per i quali i termini si conformano a quanto previsto dall'articolo 13 della l. 394/1991.

2. Nei casi in cui il presente regolamento prevede l'acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato al comma 1, salvo che entro tale termine non sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione.

3. Le dichiarazioni previste dai capi II e III del presente titolo sono presentate all'ente competente almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori. Entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione l'ente competente può comunicare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti.

3 bis. Le comunicazioni di cui al presente titolo devono pervenire all’ente competente prima dell’inizio dei lavori.

3 ter. Nei casi in cui i dati contenuti nella dichiarazione di cui al comma 3 sono asseverati da un tecnico abilitato secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti i lavori sono eseguibili dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte dell’ente competente.

4. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate, senza oneri istruttori a carico del richiedente, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso, facendo salvi i diritti dei terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti.

5. Qualora, durante l'esecuzione delle attività autorizzate, si verifichino fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'ente competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. I provvedimenti cautelativi si applicano anche alle attività soggette a dichiarazione o eseguibili senza alcun titolo autorizzativo.

 

     Art. 8. Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione per i tagli boschivi

1. Le autorizzazioni per tagli boschivi, comprese le eventuali opere connesse autorizzate contestualmente, hanno validità per l'anno silvano in corso e per i due anni silvani successivi. Per anno silvano si intende il periodo dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno seguente. Nell'autorizzazione può essere indicato un termine di validità inferiore.

2. Le dichiarazioni di taglio boschivo, hanno validità per l'anno silvano in cui viene presentata la dichiarazione e per quello successivo.

2 bis. Il titolare dell’autorizzazione o della dichiarazione comunica all’ente competente le superfici che sono state oggetto d’intervento e le quantità legnose, divise per specie ed assortimento, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza di ogni stagione silvana. La suddetta comunicazione può essere inviata anche in tutti gli altri casi previsti ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria di cui al regolamento (UE) del 20 ottobre 2010, n. 995/2010 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati). L’ente registra la comunicazione nel SIGAF.

2 ter. Prima della scadenza dell’atto autorizzativo, l’interessato può effettuare una comunicazione di fine lavori che determina la cessazione della validità dell’atto stesso.

 

     Art. 8 bis. Elenco delle ditte boschive

1. L’iscrizione nell’elenco delle ditte boschive di cui all’articolo 38 bis della legge è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) con attività prevalente o secondaria in materia di selvicoltura e attività connesse;

b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;

c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;

d) essere in possesso del tesserino di identificazione di cui all’articolo 47, comma 6 quinquies della legge forestale o avere alle proprie dipendenze personale in possesso di tesserino.

2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 il legale rappresentante dell’impresa presenta domanda all’ente sul cui territorio ha sede legale l’impresa. Le imprese che non hanno sede legale in Toscana presentano domanda ad uno degli enti competenti nel territorio della Toscana. Nella domanda il legale rappresentante dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il possesso dei requisiti di cui al comma 1. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata dall’ente competente al momento della presentazione della domanda di iscrizione e non comporta oneri amministrativi a carico dell’impresa. Alla domanda è allegato l’elenco del personale di cui al comma 1, lettera d) e nella stessa sono indicate le seguenti informazioni:

a) i tagli boschivi effettuati dalla ditta negli ultimi cinque anni specificando la localizzazione catastale dell’intervento, la superficie dell’intervento, la forma di governo, il trattamento del bosco e la tipologia di taglio, nonché la quantità e la tipologia di assortimenti legnosi ottenuti;

b) le macchine, le attrezzature e gli animali da soma nella disponibilità dell’impresa;

c) l’eventuale attuazione di percorsi formativi/addestrativi tecnico operativi inerenti l’attività selvicolturale e di sistemazione idraulico forestale, di sicurezza sui luoghi di lavoro e/o possesso di attestati di qualificazione professionale o di certificazione delle competenze;

d) le eventuali sanzioni amministrative contestate e le condanne penali pendenti e passate in giudicato negli ultimi cinque anni a carico dell’impresa o dei suoi rappresentanti legali per violazioni della legge forestale o della disciplina in materia di lavoro irregolare e sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) ogni altro dato ritenuto qualificante per l’impresa stessa.

3. L’ente competente iscrive l’impresa nell’elenco e riporta, con riferimento a ciascuna impresa iscritta, le informazioni di cui al comma 2, lettere a) b) c) ed e). L’eventuale mancata comunicazione delle informazioni è espressamente evidenziata nell’elenco.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese iscritte all’elenco trasmettono agli enti competenti una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 ed un aggiornamento delle informazioni di cui al comma 2.

5. Prima dell’accesso nel cantiere di lavoro di personale diverso da quello indicato in fase di domanda l’impresa deve aggiornare l’elenco degli operatori del comma 2.

6. Nei casi in cui, sia accertata la mancanza dei requisiti di cui al comma 1 si applica la cancellazione dell’impresa dall’elenco.

7. Nel caso in cui l’ente verifichi che le informazioni comunicate ai sensi del comma 2 non sono veritiere procede alla sospensione dell’impresa dall’elenco per un periodo da due a sei mesi.

8. Per i fini di cui ai commi 6 e 7 l’ente competente comunica il provvedimento all’impresa interessata e provvede alla registrazione sul SIGAF della sospensione o cancellazione.

9. A seguito della sospensione o cancellazione dall’elenco la ditta è tenuta all’immediata sospensione di tutti i lavori per i quali sia necessaria l’iscrizione, dandone comunicazione al titolare dell’autorizzazione o dichiarazione.

10. Nel caso in cui l’accertamento delle condizioni indicate al comma 6 e al comma 7 sia fatto da un ente diverso da quello indicato al comma 8 l’ente accertatore provvede a darne comunicazione all’ente competente.

 

     Art. 8 ter. Tesserino di identificazione

1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 6 quinquies della legge forestale il personale presente nella superficie oggetto di taglio e nelle superfici destinate alle opere connesse di cui al presente regolamento, deve essere munito di tesserino di identificazione ed esibirlo insieme a un documento d’identità in corso di validità a richiesta del personale dell’ente competente e degli altri organi di controllo.

2. La domanda per il rilascio del tesserino di identificazione è presentata dal legale rappresentante dell’impresa e attesta il possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione al registro delle imprese della CCIAA con attività prevalente o secondaria in materia di selvicoltura e attività connesse;

b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;

c) assolvimento degli obblighi, anche formativi, in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla normativa vigente.

3. La domanda, con allegata la dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, di possesso dei requisiti di cui al comma 2 contiene l'elenco del personale per il quale viene richiesto il rilascio del tesserino di identificazione con indicato per ciascun operatore nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, recapiti dell’interessato.

4. La domanda è presentata all’ente dove ha sede legale l’impresa. Le imprese che non hanno sede legale in Toscana presentano domanda ad uno degli enti competenti nel territorio della Toscana.

5. L’ente competente, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 2, registra la domanda sul SIGAF e consegna all’impresa i tesserini di riconoscimento precompilati sul SIGAF e contenenti nome, cognome, numero progressivo e nome della ditta.

6. L’impresa comunica la cessazione del rapporto di lavoro con i dipendenti muniti di tesserino di identificazione entro trenta giorni dall’avvenuta cessazione e provvede a riconsegnare il tesserino all’ente competente.

 

     Art. 8 quater. Contenuti, modalità e criteri per l’implementazione della sezione del SIGAF dedicata alle comunità del bosco

1. Per l’implementazione della sezione del SIGAF dedicata alla costituzione delle comunità del bosco, gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter della legge forestale adottano un avviso di manifestazione d’interesse finalizzato a individuare i soggetti pubblici o privati interessati alla gestione attiva dei loro terreni in forma associata.

2. I soggetti interessati all’inserimento di terreni nella sezione del SIGAF dedicata alla comunità del bosco devono essere proprietari o possessori degli stessi. I terreni per i quali viene richiesto l’inserimento devono essere aree boschive ai sensi dell’articolo 3 della legge forestale.

3. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter della legge forestale, a seguito della realizzazione della sezione del SIGAF dedicata alla comunità del bosco e dei successivi aggiornamenti ne danno opportuna pubblicità attraverso strumenti ritenuti idonei a garantire ampia ed effettiva conoscibilità dei terreni e promuovono forme d’incontro tra i proprietari dei terreni iscritti, le ditte boschive e in particolare i soggetti di cui all’articolo 18, comma 1 della legge forestale interessati alla gestione attiva del bosco mediante la costituzione della comunità del bosco.

4. La costituzione della comunità del bosco da parte dei soggetti di cui al comma 3 si realizza mediante convenzioni, contratti o altre forme associative.

5. Le ditte boschive che partecipano alla costituzione della comunità del bosco costituite nelle forme di cui al comma 4 devono essere iscritte nell’elenco regionale delle ditte boschive di cui all’articolo 38 bis della legge forestale e sono registrate nella sezione dedicata alle ditte boschive che operano nell’ambito della comunità del bosco.

 

Capo II

DISCIPLINA DEI TAGLI BOSCHIVI

 

Sezione I

NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

 

     Art. 9. Ambito di applicazione

1. La disciplina dei tagli boschivi comprende le norme relative all'esecuzione dei tagli ed alla pianificazione degli stessi, nonché le disposizioni relative alla rinnovazione, alla sostituzione di specie ed alla conversione dei boschi, in quanto strettamente connesse ai tagli boschivi stessi.

2. La disciplina di cui al presente capo si applica a tutti i tagli boschivi, con esclusione di quelli volti all'esecuzione di trasformazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 42 della legge forestale.

 

     Art. 10. Disposizioni generali per l'esecuzione dei tagli boschivi

1. L'attuazione di qualunque taglio boschivo, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinato, è subordinata ad autorizzazione, fatti salvi i casi per i quali il presente regolamento prevede la presentazione di dichiarazione e i casi di cui al comma 13.
2. I tagli boschivi devono essere eseguiti secondo le norme tecniche contenute nel presente regolamento e secondo quelle eventualmente indicate nei rispettivi atti autorizzativi, prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione o indicate nei piani di gestione o di taglio approvati e in corso di validità.

3. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al comma 2, fatte salve specifiche disposizioni contenute nelle autorizzazioni, qualora la superficie da sottoporre a taglio boschivo non si presenti omogenea rispetto alla composizione specifica ed alle forme di governo e trattamento, si considerano le caratteristiche d'insieme del soprassuolo, eccetto che si possano individuare all'interno di detta superficie aree aventi caratteristiche omogenee, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati.

4. I tagli dei boschi di alto fusto di cui alla sezione III sono soggetti ad autorizzazione fatta eccezione per i tagli di diradamento, eseguiti in conformità all'articolo 30, e per i tagli compresi in piani di gestione o dei tagli, approvati ed in corso di validità, per i quali è richiesta la dichiarazione.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al taglio l'ente competente può richiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere o da rilasciare o di aree di saggio dimostrative in numero e superficie proporzionali all’estensione della tagliata e all’eterogeneità del soprassuolo.

6. Al di fuori dei tagli previsti nei piani dei tagli o nei piani di gestione approvati, i tagli di utilizzazione delle fustaie che interessano superfici superiori a 3 ettari e i tagli a raso di cui all'articolo 37 sono autorizzati sulla base di un progetto di taglio, ferme restando le eventuali prescrizioni dettate in sede di autorizzazione.

7. I tagli dei boschi cedui di cui alla sezione II sono soggetti a dichiarazione, fatti salvi i casi in cui, nel presente regolamento, sia espressamente richiesta l'autorizzazione.

7 bis. I tagli per la valorizzazione di singole piante arboree sono soggetti ad autorizzazione nei casi specificati nell’articolo 12 bis.

8. Ai sensi dell'articolo 48, comma 5 della legge forestale e dell'articolo 64, comma 6 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"), a decorrere dal 1 gennaio 2005, l'attuazione di tagli boschivi in corpi aziendali che comprendono boschi di superficie accorpata superiore a 100 ettari è condizionata dall'approvazione di un piano dei tagli redatto in conformità all'articolo 44 del presente regolamento. Ai fini della determinazione della superficie di 100 ettari devono considerarsi i terreni boscati accorpati che sono nella disponibilità della stessa persona fisica o giuridica. L'accorpamento dei terreni boscati non è interrotto da distanze inferiori a 300 metri.

9. Nel periodo compreso tra la presentazione del piano dei tagli e la sua approvazione, l'attuazione di tagli boschivi nelle aziende interessate può essere autorizzata per la durata massima di un anno silvano. Per aziende che raggiungono il limite dei 100 ettari boscati accorpati dopo il 1 gennaio 2005, l'obbligo di cui all'articolo 48, comma 5 della legge forestale decorre dall'anno silvano successivo al raggiungimento del limite stesso.

9 bis. L’esenzione prevista dall’articolo 48, comma 5 della legge forestale, per i tagli effettuati su una superficie complessiva non superiore a 5 ettari per quinquennio, è calcolata con riferimento a gruppi di cinque anni silvani a partire dal 1° settembre 2010.

10. L'attuazione dei tagli boschivi previsti nei piani dei tagli o nei piani di gestione di foreste pubbliche o private, regolarmente approvati ed in corso di validità, è soggetta a dichiarazione. La dichiarazione ha validità per l’anno silvano in cui viene presentata e per quello successivo. La dichiarazione è presentata all’ente nel cui territorio ricade il taglio boschivo. I tagli sono eseguiti in conformità a quanto previsto e autorizzato dal piano. L'ente competente può dettare prescrizioni integrative qualora dopo l'approvazione del piano siano intervenute sostanziali variazione delle condizioni dei luoghi.

11. Per motivi di ricerca e sperimentazione possono essere autorizzati interventi in deroga alle norme tecniche previste dal presente titolo, previo parere tecnico del settore della Giunta regionale competente per materia.

12. Per tutta la durata delle operazioni di taglio e di esbosco, per i tagli soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime di 40 per 50 centimetri, riportante l'indicazione del tipo d'intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento.

12 bis. L’area di cantiere comprende le aree in cui sono autorizzati i lavori di taglio e relativo esbosco nonché tutte le opere connesse di cui alla sezione VI del presente capo, utilizzate per l’esecuzione dei lavori stessi.

13. Sono liberamente esercitabili dal proprietario o dal possessore della superficie boscata, purché non comportino riduzione di superficie boscata e, per i tagli di cui alle lettere b), c) e d), lo stesso proprietario o possessore non risultino titolari di altro titolo abilitativo per un taglio boschivo in corso di validità nell’anno silvano, i seguenti interventi:

a) il taglio delle piante secche, divelte o stroncate;

b) il taglio del ceduo, in soprassuoli di età superiore al turno minimo previsto dall'articolo 21 e inferiore a 36 anni, su superfici fino a 1.000 metri quadrati, effettuato nel rispetto dei limiti e delle modalità esecutive indicate agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24 e 26 ;

c) il taglio di avviamento all'alto fusto nei cedui, su superfici fino a 1.000 metri quadrati, effettuato nel rispetto dei limiti e delle modalità esecutive di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 ;

d) il taglio di diradamento, su superfici fino a 1.000 metri quadrati, effettuato nel rispetto dei limiti e delle modalità esecutive indicate agli articoli 12, 13, 14, 15, 27 e 30 .

14. I limiti di superficie di cui al comma 13 sono considerati, in ambito comunale, per ogni proprietà e per anno silvano.

15. Fatta salva diversa indicazione, la misura del diametro delle piante in piedi si intende effettuata a 1,30 metri da terra.

16. Ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia, durante tutte le operazioni di taglio e di esbosco devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare danni a persone o cose evitando, in particolare, di rilasciare piante pericolanti o instabili.

 

     Art. 11. Epoca del taglio

1. Sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno:

a) i tagli, le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei boschi di alto fusto e nelle fustaie transitorie;

b) il taglio dei cedui di faggio trattati a sterzo;

c) i diradamenti nei boschi cedui;

d) le operazioni colturali occorrenti per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto;

e) i tagli di riceppatura o di tramarratura nei boschi danneggiati da incendi, in cui si devono favorire interventi quanto più possibile tempestivi, al fine di favorire il ricaccio delle ceppaie danneggiate e di evitare danneggiamenti ai polloni di nuova emissione;

f) le potature nonché i tagli di manutenzione di cui alla sezione IV, fatti salvi gli specifici divieti indicati nella stessa sezione, con eccezione per gli interventi di urgenza.

2. Al fine di consentire il migliore sviluppo della rinnovazione agamica, di evitarne il danneggiamento durante le operazioni di esbosco, nonché di garantire il mantenimento della vigoria delle ceppaie, il taglio dei cedui, fatto salvo quanto previsto al comma 1, può essere effettuato nei seguenti periodi:

a) dal 1 ottobre al 31 marzo per i cedui posti ad altitudine inferiore a 400 metri nelle Province di Grosseto e Livorno;

b) dal 1 ottobre al 15 aprile per i cedui posti ad altitudine compresa tra 400 metri e 800 metri nelle Province di Grosseto e Livorno e per i cedui posti ad altitudine inferiore a 800 metri nelle altre province;

c) dal 15 settembre al 15 maggio per i cedui posti ad altitudine superiore a 800 metri;

d) dal 1 settembre al 30 giugno per i boschi puri o a prevalenza di robinia ovunque situati.

3. La comunità montana nei territori di propria competenza e la provincia nei restanti territori, in relazione all` andamento climatico stagionale, possono prorogare o anticipare il periodo di taglio per un massimo di quindici giorni anche limitatamente al solo periodo di esbosco di cui all'articolo 14, comma 6 o per le fasce altimetriche di cui al comma 2.

4. In relazione ai periodi riproduttivi della fauna e alla tutela degli habitat naturali e seminaturali, l'ente di cui al comma 3 può disporre ulteriori limitazioni all'epoca del taglio, sia dei boschi cedui che di quelli di alto fusto.

 

     Art. 12. Tutela della biodiversità

1. In occasione dei tagli boschivi devono essere preservate dal taglio le piante sporadiche delle seguenti specie, quando presenti con densità inferiore a venti piante ad ettaro per singola specie, e aventi diametro maggiore di 8 centimetri:

 

Acer sp.pl.

aceri

Cercis siliquastrum L.di Giuda

albero di Giuda

Fraxinus excelsior L.maggiore

frassino maggiore

Fraxinus oxycarpa Bieb. ex Wildossifillo

frassino ossifillo

Laburnum anagyroides Medicuslo

maggiociondolo

Malus sp.pl.

melastri

Prunus avium L.

ciliegio

Pyrus sp.pl.

perastri

Quercus suber L

sughera

Sorbus sp.pl

sorbi

Tilia sp.pl.

tigli

Ulmus sp.pl.

olmi

e, senza limitazione di diametro:

 

Ilex aquifolium L.

agrifoglio

Taxus baccata L.

tasso

 

2. L'elenco delle specie di cui al comma 1 può essere integrato dagli enti competenti ai sensi della legge forestale, in relazione a motivate esigenze di tutela delle specie sporadiche caratteristiche di particolari habitat vegetazionali.

3. In occasione dei tagli boschivi è consentito il dirado selettivo dei soggetti di minore sviluppo e peggiore conformazione, entro un massimo di un terzo dei soggetti presenti, ove tali piante siano presenti in gruppi della stessa specie.

4. In occasione dei tagli boschivi è consentito il taglio delle piante di cui al comma 1 per scadenti condizioni fitosanitarie o per raggiunta maturità, previa verifica della presenza di rinnovazione; con specifica autorizzazione è ammesso il taglio delle piante di cui al comma 1 per necessità di stabilità idrogeologica o per altre motivazioni particolari valutabili dall'ente competente.

5. Qualora le piante delle specie di cui al comma 1 siano presenti con densità di venti o più piante ad ettaro per singola specie, le stesse sono trattate con le modalità previste alle sezioni II e III al pari delle altre specie presenti.

6. In tutti i tagli di superficie uguale o superiore ad un ettaro, deve essere rilasciata almeno una pianta ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito per ogni ettaro di bosco tagliato. Gli esemplari da rilasciare sono quelli di maggior diametro presenti sulla superficie interessata dal taglio.

7. L'ente competente può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 6 in casi particolari e su motivata richiesta.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 non si applicano ai tagli a buche o a strisce di cui all'articolo 33, ai tagli a raso delle fustaie di cui all'articolo 37 e ai tagli di manutenzione di cui alla sezione IV.

 

     Art. 12 bis. Tagli finalizzati alla tutela e valorizzazione di singole piante arboree

1. Ai fini della tutela e valorizzazione di singole piante arboree si definiscono piante obiettivo quelle che vengono individuate e favorite nei rapporti rispetto alle piante concorrenti.

2. Le piante obiettivo sono scelte tra quelle più vigorose e meglio conformate delle specie da valorizzare.

3. Gli interventi per la tutela e valorizzazione delle piante obiettivo vengono effettuati a carico dei soggetti la cui proiezione della chioma è distante meno di 3 metri dalla proiezione della chioma delle piante obiettivo.

4. Le norme tecniche per l’esecuzione dei tagli a favore delle piante obiettivo integrano quelle riportate alle sezioni II e III del presente capo. In caso di prelievi superiori a quelli ivi previsti i tagli di cui al presente articolo sono soggetti ad autorizzazione e ad eventuale piano di coltura e/o deposito cauzionale per vincolare la destinazione del soprassuolo fino al termine del ciclo produttivo.

5. L’autorizzazione di cui al comma 4 può essere acquisita per silenzio assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell’autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi:

a) gli obiettivi di tutela e valorizzazione;

b) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto d’intervento;

c) la compatibilità idrogeologica ed ambientale dell’intervento;

d) i criteri d’identificazione delle piante obiettivo;

e) le tecniche idonee a garantire il migliore sviluppo delle piante obiettivo e del restante soprassuolo senza comprometterne la stabilità;

f) il piano dei tagli riferito alle piante obiettivo e al restante soprassuolo;

g) le modalità d’esbosco.

6. Tra un taglio e il successivo per la tutela e valorizzazione delle piante obiettivo deve intercorrere un tempo non inferiore a cinque anni. Gli interventi a carico del restante soprassuolo mantengono la loro naturale scadenza e devono essere effettuati in coincidenza dei tagli di cui al presente articolo.

 

     Art. 13. Modalità di esecuzione del taglio

1. In tutti i boschi, durante l'abbattimento devono essere evitati danni significativi al novellame od alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco.

2. Sono vietati il taglio cosiddetto "a saltamacchione" ed ogni altra forma di taglio volta al prelievo dei soli assortimenti commerciabili, o solo di alcuni di essi. E' fatto obbligo di procedere al taglio con uniformità, tagliando le piante o i polloni secchi o malati o stroncati e procedendo anche alla riceppatura o alla tramarratura delle ceppaie vecchie o deperenti, fatti salvi i seguenti casi:

a) rilascio di interi nuclei o aree di soprassuolo per motivi di ordine idrogeologico o ambientale;

b) rilascio delle piante nei casi prescritti, nonché delle eventuali matricinature più intensive rispetto alle densità minime previste;

c) rilasci volti all'avviamento a fustaia dei cedui.

3. Nei boschi cedui il taglio delle piante o polloni deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse.

c bis) i tagli finalizzati alla tutela e valorizzazione di singole piante arboree di cui all’articolo 12 bis.

4. Nei boschi cedui è vietato intervenire sulle ceppaie già oggetto di taglio dopo che sulle stesse sia già iniziata l'emissione dei nuovi polloni e, comunque, al di fuori dei periodi in cui è consentito il taglio.

5. Nei boschi cedui il taglio a sterzo il taglio dei polloni maturi deve essere effettuato evitando di danneggiare i polloni più giovani destinati a restare sulla ceppaia.

6. Nei boschi cedui il taglio delle matricine o delle piante di conifere, ove consentito, deve essere effettuato contemporaneamente a quello dei polloni.

6 bis. Nel caso in cui il taglio venga effettuato con l'utilizzo delle macchine abbattitrici o abbattitrici/allestitrici devono essere preventivamente segnalate, in modo che siano facilmente visibili dall'operatore del mezzo, le piante da abbattere o quelle da rilasciare.

7. Diverse modalità di taglio possono essere autorizzate o prescritte dall'ente competente in riferimento a particolari esigenze colturali, di conservazione o creazione di habitat per la fauna.

 

     Art. 14. Allestimento ed esbosco dei prodotti

1. L'esbosco dei prodotti legnosi deve compiersi attraverso strade, piste, teleferiche, condotte e canali di avvallamento.

2. Il rotolamento, lo strascico ed il concentramento con mezzi idonei sono consentiti solo dal letto di caduta alla più vicina strada, pista, condotta o canale mentre è vietato il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione, ed in particolare nelle superfici di bosco ceduo oggetto di taglio nei tre anni silvani precedenti e nei boschi di alto fusto dove sia già insediata la rinnovazione di qualunque specie, salvo l'uso della viabilità che attraversi tali aree, il caso di tagli eseguiti col metodo dei tagli successivi e specifiche prescrizioni che siano dettate in sede di autorizzazione.

3. Al termine di ogni anno silvano o, comunque, dei lavori di esbosco, la viabilità esistente utilizzata deve essere adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o di erosione. Nei casi in cui sia utilizzata viabilità pubblica o ad uso pubblico a fondo naturale non devono essere arrecati danni alla sede stradale e devono essere effettuati i lavori di manutenzione e ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità e di regimazione delle acque.

4. Restano fermi gli eventuali obblighi di rinsaldamento o ripristino di cui all'articolo 46

5. Durante tutte le operazioni di allestimento e di esbosco devono essere evitati danni significativi alle ceppaie nonché alle piante da seme e ai polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco.

6. Nei boschi cedui soggetti ai periodi di taglio di cui all'articolo 11, comma 2, gli assortimenti commerciabili devono essere asportati dalle tagliate, od almeno concentrati negli eventuali spazi vuoti da ceppaie, non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del periodo in cui è consentito il taglio di ceduazione. Entro la scadenza del titolo autorizzativo l'esbosco può avvenire tramite teleferiche, canalette, condotte o animali da soma purché non vengano danneggiati significativamente i ricacci delle ceppaie. L'esbosco del materiale concentrato lungo le piste o strade d'esbosco, anche temporanee, deve avvenire entro il 30 settembre successivo alla chiusura del periodo di taglio, fatto salvo per quello concentrato in imposti permanenti per il quale non ci sono scadenze.

7. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, le operazioni di esbosco devono compiersi non oltre l'anno silvano successivo a quello del taglio fatte salve disposizioni restrittive previste negli atti autorizzativi dell'ente competente per motivi di prevenzione fitosanitaria o dagli incendi boschivi.

7 bis. L’Ente competente al fine di evitare danni significativi al bosco e alla viabilità, può sospendere le operazioni di cui al presente articolo o prorogare i termini di cui al comma 6 e al comma 7 in relazione alle condizioni climatiche e allo stato di percorribilità della viabilità e dei terreni.

 

     Art. 15. Ramaglie e altri residui di lavorazione

1. Le ramaglie e gli altri residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o, in alternativa, lasciati in posto a condizione che:

a) siano distribuiti sul terreno depezzati, in modo da facilitare l'adesione al terreno stesso, o posti in cumuli o andane di ridotto volume e di altezza non superiore ad 1 metro;

b) siano collocati a distanza superiore a 15 metri da strade rotabili di uso pubblico, da ferrovie o da cesse, viali e fasce parafuoco;

c) non siano collocati all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti o canali;

d) i cumuli e le andane siano realizzati negli spazi liberi da ceppaie vitali tranne che nelle zone ove siano prevedibili danni ai ricacci causati dalla fauna selvatica ove i residui della lavorazione possono essere sistemati a protezione delle ceppaie tagliate;

e) ai fini della prevenzione degli incendi boschivi, ove possibile, nel taglio dei boschi cedui con rilascio di matricine e nel taglio delle fustaie di pino, i cumuli e le andane siano realizzati evitando il contatto con i fusti destinati a rimanere a dotazione del bosco.

2. La sramatura e le operazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate:

a) entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo in cui è consentito il taglio di ceduazione, nei boschi cedui soggetti ai periodi di taglio di cui all'articolo 11, comma 2;

b) entro sessanta giorni dalla data di esecuzione del taglio, nei casi di cui all'articolo 11, comma 1.

3. In aree particolarmente soggette al rischio d'incendi boschivi gli enti competenti ai sensi della legge forestale con specifico atto motivato, possono prevedere modalità e termini di rilascio della ramaglia e degli altri residui delle lavorazioni diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2.

4. E' vietato depositare, anche temporaneamente durante l'esecuzione dei lavori, residui di lavorazione o prodotti legnosi all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti. Nel caso di tagli condotti all'interno degli alvei ai fini della manutenzione delle sezioni idrauliche, il materiale di risulta può essere accatastato per il tempo strettamente necessario al concentramento del materiale da evacuare o da distruggere mediante abbruciamento sul posto.

5. Ai sensi dell'articolo 60, comma 3 della legge forestale, al termine delle operazioni di taglio e sgombero del legname le tagliate devono essere ripulite da qualsiasi genere di rifiuto abbandonato o depositato durante l'attività di taglio boschivo.

 

     Art. 16. Potatura

1. La potatura delle piante è liberamente esercitabile purché effettuata senza danneggiare le piante e con tecniche atte ad assicurare uno sviluppo equilibrato della chioma o finalizzate alla coltivazione per la produzione di frutti, semi o altro materiale di propagazione. In particolare, sulle piante di conifere la potatura deve essere effettuata rasente il colletto del ramo ed in modo da non danneggiare la corteccia e può essere effettuata non oltre la metà inferiore dell'altezza delle piante, fatta eccezione per:

a) le piante di cipresso nelle quali, fermo restando detto limite, la potatura è ammessa fino ad un'altezza massima di 3 metri;

b) le piante di pino domestico, sulle quali la potatura può essere effettuata nei due terzi inferiori del tronco.

2. Non è soggetta alle disposizioni tecniche di cui al comma 1 la potatura effettuata per:

a) la rimozione di rami che costituiscono pericolo per le persone e per le cose, da piante poste in prossimità di strade, elettrodotti, fabbricati, confini di proprietà o di coltura;

b) la rimozione di parti di piante attaccate da patogeni;

c) la raccolta di materiale di propagazione vegetativa in conformità ai disciplinari di gestione dei boschi, piante od arboreti iscritti nel libro regionale dei boschi da seme.

3. Per le specie soggette a particolari fitopatie, devono essere osservate le cautele necessarie ad evitare la diffusione delle stesse, ferme restando eventuali specifiche disposizioni in materia.

 

     Art. 17. Conversione del bosco e sostituzione di specie

1. E' vietata la conversione in boschi cedui dei boschi d'alto fusto, comprese le fustaie transitorie provenienti dalla conversione dei cedui, e dei boschi cedui composti in cedui semplici. Sono fatte salve le deroghe di cui al comma 3.

2. E' vietata la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie. Sono fatte salve le deroghe di cui al comma 3.

3. L'ente competente può autorizzare le conversioni di forma di governo di cui al comma 1 e le sostituzioni di specie di cui al comma 2 per le seguenti motivazioni:

a) motivi di salvaguardia idrogeologica e di stabilità dei versanti;

b) riconversione dei castagneti da frutto degradati e attaccati da fitopatie;

c) motivi di difesa fitosanitaria previa acquisizione di parere tecnico del servizio fitosanitario regionale;

d) motivi di ricerca e sperimentazione previa acquisizione di parere del settore della Giunta regionale competente per materia.

3 bis. L'ente competente può autorizzare la ceduazione dei boschi di neoformazione di età prevalente inferiore a cinquanta anni, e delle fustaie su ceduo di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) quando le caratteristiche del soprassuolo o della stazione non sono ritenute idonee al governo all'alto fusto e, in particolare, nei casi di cui all'articolo 25, comma 2.

4. Le sostituzioni di specie diverse da quelle di cui al comma 2 sono soggette ad autorizzazione.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è rilasciata in particolare per interventi volti a favorire l'introduzione di latifoglie autoctone nei boschi puri o a prevalenza di conifere. In tali casi possono essere autorizzati anche tagli in deroga ai turni minimi di maturità.

6. E' liberamente effettuabile la sottopiantagione di latifoglie autoctone nei boschi di conifere, purché il materiale di propagazione sia conforme a quanto previsto al titolo V, capo III della legge forestale.

7. Per tutti gli interventi di sostituzione di specie o di rinfoltimento può essere autorizzato dall'ente competente l'impiego di materiale di propagazione prelevato nei boschi della stessa zona, purché il prelievo non incida negativamente sulla conservazione dei boschi stessi.

8. Ai fini delle sostituzioni di specie di cui al presente articolo l'ente competente può richiedere la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione dei lavori.

 

     Art. 18. Carbonizzazione e altre attività nei boschi

1. In occasione dell'esecuzione di tagli boschivi nei quali si prevede la carbonizzazione di tutto o parte del materiale legnoso o di risulta e qualora le aie carbonili esistenti non siano sufficienti e idonee allo svolgimento dell'operazione, possono essere realizzate, previa dichiarazione, nuove aie carbonili delle dimensioni massime di 150 metri quadrati attraverso il taglio della vegetazione presente e l'effettuazione di limitati movimenti di terreno. Le nuove aie devono essere realizzate con preferenza nei vuoti esistenti del bosco e, quando necessario per la pendenza e natura del terreno, stabilizzate con muri a secco, ciglioni inerbiti o palizzate in legno.

2. E' liberamente esercitabile la manutenzione delle aie carbonili esistenti effettuata attraverso:

a) il taglio della vegetazione arborea e arbustiva invadente;

b) gli interventi per la stabilizzazione delle scarpate.

3. L'esercizio dell'attività di carbonizzazione è disciplinato dalle norme di cui al capo IV del presente titolo.

4. La resinazione e ogni altra attività che può arrecare danno alle piante forestali è soggetta ad autorizzazione. Con il rilascio dell'autorizzazione l'ente competente prescrive le norme tecniche d'esecuzione dell'intervento.

 

Sezione II

BOSCHI CEDUI

 

     Art. 19. Ambito di applicazione delle norme e definizioni

1. Sono soggetti alle norme relative ai boschi cedui quei boschi che, in occasione dell'ultimo taglio di utilizzazione, siano stati governati a ceduo, fatto salvo che siano compresi tra le fustaie definite all'articolo 29. I boschi puri od a prevalenza di robinia, comprese le neoformazioni di origine gamica, devono considerarsi cedui per destinazione. Sono altresì soggetti alle norme relative ai boschi cedui gli imboschimenti che risultino espressamente realizzati con destinazione a cedui in base ad atti autorizzativi dell'ente competente, purché il taglio di ceduazione avvenga non oltre cinquanta anni dalla realizzazione dell’imboschimento stesso.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano:

a) "matricine e allievi" tutte le piante, nate da seme, di struttura e dimensioni potenzialmente idonee a svolgere le funzioni di produzione di seme e di copertura del terreno, nonché i polloni affrancati, indipendentemente dall'età e dallo sviluppo delle piante e dei polloni stessi. Per polloni affrancati devono considerarsi i polloni isolati, indipendentemente dal fatto che si possa o meno distinguere la ceppaia di origine. Nel caso in cui detti polloni siano posti su ceppaie ancora riconoscibili, essi debbo no considerarsi affrancati anche qualora sulla stessa ceppaia siano presenti ricacci di modeste dimensioni ed aduggiati. Si distinguono, sempre ai fini delle presenti norme:

1) "matricine": le piante da seme e i polloni rilasciati al precedente taglio, che presentano pertanto età superiore di uno o più turni rispetto ai polloni che costituiscono il ceduo;

2) "allievi": le piante da seme e i polloni affrancati sviluppatisi dopo l'ultimo taglio che presentano età uguale o leggermente inferiore a quella dei polloni che costituiscono il ceduo;

b) "boschi cedui composti" quelli che, prendendo in considerazione le matricine rilasciate all'ultimo taglio, superano il valore di 220, calcolato come sommatoria dei prodotti ottenuti moltiplicando il numero di matricine ad ettaro rispettivamente per il coefficiente 1 per quelle rilasciate all'ultimo taglio e per il coefficiente 2 per quelle rilasciate ai tagli precedenti, fermo restando che, in ogni caso abbiano più di quaranta matricine ad ettaro rilasciate ai tagli precedenti l'ultimo e l'area di insidenza delle chiome delle matricine non superi il 70 per cento d ella superficie;

b bis) “boschi intensamente matricinati”quelli che pur raggiungendo il valore di 220, calcolato con i criteri di cui al punto b), hanno una dotazione inferiore a quaranta matricine rilasciate ai tagli precedenti all'ultimo, fermo restando che, in ogni caso, l`area di insidenza delle chiome delle matricine non superi il 70 per cento della superficie;

c) "boschi cedui semplici" quelli che hanno una dotazione di matricine rilasciate all'ultimo taglio che non determini un valore superiore a 220, calcolato con i criteri indicati nella definizione dei boschi cedui composti o intensamente matricinati;

d) "boschi cedui invecchiati" i cedui in cui i polloni hanno età superiore a 36 anni. Nel caso dei cedui trattati a sterzo si considera l’età dei polloni di maggiore sviluppo;

e) "boschi cedui puri di una determinata specie" quelli in cui, facendo riferimento alla superficie oggetto di taglio, le altre specie forestali arboree, escluse le conifere, sono presenti in proporzione limitata e comunque non superiore al 10 per cento;
f) "boschi cedui misti a prevalenza di una o più specie" quelli in cui una o più specie rappresentano almeno il 70 per cento delle specie forestali arboree, escluse le conifere;

g) "boschi cedui a sterzo" quelli in cui sulle singole ceppaie coesistono polloni di diverse classi di età;

h) "boschi cedui coniferati" quelli in cui sono presenti conifere ma che non costituiscono fustaia su ceduo, come definita all'articolo 29.

 

     Art. 20. Estensione delle tagliate

1. I tagli di boschi cedui devono essere condotti in modo che ogni tagliata abbia superficie non superiore a 20 ettari.

2. Sono soggetti a dichiarazione i tagli di boschi cedui di estensione fino a 5 ettari, fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 25, dall'articolo 26, comma 3, dall'articolo 27, comma 2 e dall'articolo 28, comma 2. Sono soggetti ad autorizzazione i tagli di boschi cedui di estensione superiore a 5 ettari.

3. Le tagliate di estensione superiore a 5 ettari sono autorizzate ove le caratteristiche del territorio e delle formazioni forestali facciano escludere danni di natura idrogeologica od ambientale.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi:

a) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento;

b) la compatibilità idrogeologica ed ambientale dell'intervento;

c) eventuali prescrizioni integrative, rispetto a quelle previste dal presente regolamento.

5. I tagli di avviamento dei boschi cedui in boschi di alto fusto, i tagli di diradamento dei cedui e i tagli dei cedui a sterzo non sono soggetti ai limiti di estensione delle singole tagliate di cui ai commi 1 e 2.

6. Ai fini della determinazione dell'estensione massima delle tagliate, sono sommate all'area soggetta al taglio anche le superfici di bosco contigue alla tagliata stessa e localizzate nell'ambito territoriale dell'ente competente che siano state oggetto di taglio nei tre anni silvani precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza.

7. [Abrogato].

8. Per l'interruzione della contiguità possono altresì, in sede di autorizzazione, essere individuate fasce boscate di forma non geometrica, dislocate in ragione della morfologia del territorio, delle infrastrutture presenti o dei confini di proprietà, e che abbiano superficie approssimativamente equivalente a quelle previste al comma 6 ; a tal fine può essere determinata una compensazione della superficie tra tagliate contigue entro un massimo del 20 per cento della superficie massima ammissibile.

 

     Art. 21. Turni

1. I boschi cedui puri non possono essere oggetto di taglio di ceduazione prima che i polloni abbiano raggiunto la seguente età minima:

a) 8 anni per castagno, robinia, ontano, salice, nocciolo, pioppo;

b) 24 anni per il faggio;

c) 18 anni per le specie quercine, per i carpini o per le altre specie.

2. I boschi cedui misti non possono essere oggetto di taglio di ceduazione prima che i polloni abbiano raggiunto la seguente età minima:

a) 8 anni per i cedui misti con prevalenza di castagno, robinia, salice, ontano, nocciolo, pioppo;

b) 24 anni per i cedui misti con prevalenza di faggio;

c) 18 anni per il forteto e per gli altri cedui misti.

3. Nei cedui trattati a sterzo il taglio è consentito quando i polloni di maggiore diametro abbiano raggiunto l'età di 24 anni nel faggio e di 18 anni nelle altre specie.

4. Per casi particolari motivati da difesa fitosanitaria, difesa da incendi boschivi, tutela idrogeologica o recupero a seguito di danni causati da rilevanti avversità meteoriche o da incendi, possono essere autorizzati interventi in deroga ai turni minimi di cui al presente articolo.

 

     Art. 22. Tagli di utilizzazione dei cedui semplici

1. Nei tagli di utilizzazione dei cedui semplici devono essere rilasciate almeno sessanta matricine ad ettaro.

2. Nei boschi puri o misti a prevalenza di castagno è ammessa una densità minima di trenta matricine per ettaro.

3. Nei boschi cedui puri o misti a prevalenza di robinia, ontano, salice, nocciolo e pioppo non è richiesto il rilascio di matricine di dette specie ma devono essere preservate dal taglio, entro i limiti di cui al comma 2, tutte le eventuali matricine delle specie di cui al comma 4, fatti salvi i soggetti secchi o gravemente danneggiati od affetti da fitopatie.

4. Per il rilascio delle matricine si osservano le seguenti regole:

a) le matricine sono scelte prioritariamente tra i soggetti di specie quercine, faggio, castagno e, se di conformazione e sviluppo idoneo, fra le latifoglie di cui all'articolo 12 ; per le specie quercine sono privilegiate le piante di farnia, rovere e sughera;

b) almeno per il 50 per cento del numero minimo indicato nel presente regolamento, sono scelte tra le matricine di migliore sviluppo e conformazione rilasciate ai tagli precedenti, fatto salvo il taglio dei soggetti secchi e di quelli danneggiati od affetti da fitopatie;

c) le ulteriori matricine necessarie a raggiungere la densità minima sono scelte tra le piante di migliore conformazione nate da seme od i polloni di migliore sviluppo e stato fitosanitario appartenenti alle specie sopra indicate o, in mancanza di queste, alle altre specie arboree od arborescenti costituenti il soprassuolo;

d) le matricine devono essere uniformemente distribuite sulla superficie oggetto di taglio compatibilmente con la presenza di soggetti idonei ; una diversa distribuzione può essere autorizzata dall'ente competente.

 

     Art. 23. Taglio dei boschi cedui semplici trattati a sterzo

1. Nei cedui semplici trattati a sterzo devono essere rilasciate almeno trenta matricine ad ettaro, uniformemente distribuite sulla superficie oggetto di taglio e scelte con le modalità indicate all'articolo 22, comma 4.

2. Nei cedui semplici trattati a sterzo possono essere tagliati i polloni che appartengono alla classe di età più avanzata, purché abbiano raggiunto l'età del turno, rilasciando i rimanenti, fatto salvo un moderato diradamento selettivo con criterio colturale e l'eliminazione dei polloni secchi, gravemente danneggiati o deperenti. Nei cedui puri o misti di faggio possono essere trattate a raso le ceppaie di altre specie purché i polloni abbiano raggiunto l'età del turno.

3. Tra un taglio ed il successivo deve intercorrere un periodo minimo pari ad un terzo del turno di cui all'articolo 21

 

     Art. 24. Taglio dei boschi cedui composti e intensamente matricinati

1. Nei cedui composti si applicano le norme relative ai cedui semplici delle stesse specie, fatto salvo che la densità minima di matricine dopo il taglio deve essere di almeno centocinquanta per ettaro.

2. La scelta delle matricine deve essere effettuata con gli stessi criteri indicati per i cedui semplici e almeno settantacinque delle matricine rilasciate devono essere di classe di età uguale o superiore a due turni, assicurando la distribuzione tra tutte le classi di età esistenti.

2bis. Nei cedui intensamente matricinati la densità minima di matricine dopo il taglio deve essere di almeno cento per ettaro, scelte con i criteri indicati all’articolo 22, comma 4 per i cedui semplici.

 

     Art. 25. Taglio dei boschi cedui invecchiati

1. Il taglio dei boschi cedui invecchiati che abbiano superato l'età di 36 anni è soggetto ad autorizzazione, con esclusione dei tagli di utilizzazione dei boschi cedui semplici di età fino a 50 anni, puri o misti a prevalenza di castagno, carpino nero o robinia, e dei tagli di avviamento ad alto fusto eseguibili previa dichiarazione e con le norme tecniche di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 28

2. I boschi cedui che abbiano superato l'età di 50 anni sono soggetti all'avviamento all'alto fusto. E' tuttavia ammesso, previa autorizzazione, il taglio di ceduazione quando le caratteristiche del soprassuolo o della stazione non sono ritenute idonee al taglio di avviamento ad alto fusto, ed in particolare quando:

a) si tratta di boschi puri o misti a prevalenza di carpino nero, castagno, robinia, ontano, salice o nocciolo;

b) si tratta di boschi misti di specie quercine, carpino nero e/o castagno o di forteti in cui le specie quercine rappresentano meno del 50 per cento del soprassuolo;

c) le condizioni stazionali non consentono o sconsigliano il governo ad alto fusto e, in particolare, nei seguenti casi:

1) quando le condizioni di scarso sviluppo del soprassuolo testimoniano la scarsa fertilità della stazione o la presenza di fattori stazionali limitanti;

2) quando il ceduo appare la forma di governo più idonea a garantire la stabilità idrogeologica;

3) quando sono evidenti danni da gelicidio.

2 bis. Nei cedui trattati a sterzo invecchiati il taglio di ceduazione è inoltre possibile solo con il medesimo trattamento e a condizione che sulle ceppaie siano distinguibili polloni di almeno due classi di età in buono stato vegetativo.

3. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi:

a) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento;

b) la compatibilità idrogeologica ed ambientale dell'intervento;

c) eventuali prescrizioni integrative, rispetto a quelle previste dal presente regolamento.

4. Per gli interventi di cui al comma 2 il progetto di taglio deve evidenziare anche i motivi, ricompresi tra quelli indicati nel comma stesso, per i quali non è ritenuto opportuno procedere all'avviamento all'alto-fusto.

 

     Art. 26. Taglio dei boschi cedui coniferati

1. I boschi cedui coniferati sono soggetti alle stesse norme dei corrispondenti cedui non coniferati, fatte salve le seguenti norme tecniche relative alle piante di conifere:

a) le conifere sono escluse dal conteggio delle matricine;

b) le piante di conifere isolate devono essere rilasciate, fatti salvi:

1) i soggetti secchi, divelti, stroncati, gravemente danneggiati o inclinati;

2) i soggetti deperenti o affetti da evidenti fitopatie;

3) le piante di conifere che ostacolano lo sviluppo delle matricine di latifoglie, escluso pino domestico, abete rosso, abete bianco, duglasia e cipresso comune;

4) le piante che hanno raggiunto l'età del turno previsto all'articolo 31 o il diametro di 40 centimetri, delle quali è consentito il taglio fino a un massimo di dieci per ettaro;

5) i cipressi esotici e le chamaecyparis delle quali è consentito il taglio delle piante isolate;

c) nei gruppi di conifere possono essere effettuati tagli di sfollo o diradamento tendenti a rilasciare le piante di maggior diametro, di miglior sviluppo e conformazione, fino a un massimo del 40 per cento dei soggetti presenti;

d) [abrogata];

e) in tutti i casi previsti alla lettera b) deve essere curata la sostituzione delle piante di conifere tagliate attraverso il rilascio di idonei polloni o matricine di latifoglie o, in alternativa, attraverso la rinnovazione di conifere, con preferenza per il pino domestico, l'abete bianco, l'abete rosso e il cipresso comune.

2. Il taglio delle conifere deve essere attuato contemporaneamente a quello del ceduo.

3. Interventi sulle piante di conifere a carattere più intensivo rispetto ai criteri di cui al comma 1, volti alla sostituzione delle conifere stesse con latifoglie, sono soggetti ad autorizzazione.

3 bis. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate in particolare le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco senza comprometterne la stabilità.

 

     Art. 27. Tagli di diradamento nei boschi cedui

1. E' soggetto a dichiarazione un taglio di diradamento nei boschi cedui a densità colma di età inferiore a 36 anni, attuato secondo le seguenti norme tecniche:

a) i polloni oggetto di taglio devono essere quelli di minor sviluppo o peggiore conformazione;

b) non può essere tagliato un numero di polloni superiore al 50 per cento dei polloni esistenti.

2. Ulteriori tagli di diradamento o interventi effettuati con intensità maggiore o con modalità diverse di quelle indicate al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione.

2 bis. Al fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica o di incendio boschivo o per motivi fitosanitari dovuti al rilascio di necromassa in piedi sono altresì soggetti ad autorizzazione i diradamenti e gli sfolli effettuati mediante cercinatura, cassage o torsione del fusto.

3. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 2 bis può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate in particolare le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco senza comprometterne la stabilità nonché l’assenza di pericoli per incolumità pubblica, incendio boschivo o per motivi fitosanitari.

 

     Art. 28. Tagli di avviamento ad alto fusto dei boschi cedui

1. In tutti i boschi cedui che abbiano superato l'età del turno minimo è soggetto a dichiarazione il taglio di avviamento ad alto fusto attuato secondo le seguenti norme tecniche:

a) non può essere tagliato un numero di matricine superiori ad un terzo di quelle esistenti con priorità per i soggetti deperenti;

b) per ogni ceppaia deve essere rilasciato almeno il pollone di migliore sviluppo. Nel caso di ceppaie con più di tre polloni deve essere rilasciato un secondo pollone;

c) per le eventuali piante di conifere valgono le disposizioni di cui all'articolo 26

2. L'adozione di norme tecniche diverse da quelle indicate nel comma 1 è soggetta ad autorizzazione, che può essere acquisita per silenzio-assenso decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate le tecniche d'intervento atte ad assicurare lo sviluppo successivo della fustaia.

3. Nei cedui, in particolare in quelli di castagno, in scadenti condizioni fitosanitarie può essere vietato il taglio di avviamento ad alto fusto o possono essere prescritti interventi di ricostituzione o rinfoltimento. Il taglio di avviamento ad alto fusto può essere altresì vietato nei cedui posti su terreni in forte pendenza, ove siano temibili alte percentuali di sradicamento delle piante di alto fusto.

 

Sezione III

FUSTAIE

 

     Art. 29. Norme generali

1. Sono soggetti alle norme della presente sezione i seguenti boschi:

a) tutti i boschi i cui soprassuoli sono di origine gamica, comprese le neoformazioni forestali composte di specie arboree, con esclusione dei castagneti da frutto e delle sugherete, dei boschi puri o a prevalenza di robinia e delle aree assimilate di cui all'articolo 3, comma 4 della legge forestale e degli imboschimenti di cui all'articolo 19, comma 1.

b) i boschi costituiti da fustaie transitorie originate da tagli di avviamento ad alto fusto di boschi cedui;

c) le fustaie su ceduo, cioè i boschi in cui le chiome delle matricine rilasciate al taglio precedente sommate alle chiome delle conifere eventualmente presenti, hanno un'area di insidenza superiore al 70 per cento;

d) i boschi cedui di età superiore a 50 anni, fatti salvi i casi di cui all'articolo 25, comma 2.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano:

a) "boschi coetanei", quelli il cui soprassuolo è costituito da piante della stessa età; sono assimilati ai boschi coetanei i soprassuoli coetaneiformi, cioè quelli che, pur costituiti da piante di diversa età, hanno struttura e differenziazione diametrica tipica dei boschi coetanei;

b) "boschi disetanei", quelli il cui soprassuolo è costituito da piante di età e sviluppo diversi, distribuite per pedale od a gruppi. Sono assimilati ai boschi disetanei i boschi con soprassuolo irregolare non classificabili come coetanei o coetaneiformi;

c) "boschi puri" di una determinata specie, quelli in cui, facendo riferimento alla superficie oggetto di taglio, le altre specie forestali arboree sono presenti in proporzione limitata e comunque non superiore al 10 per cento della copertura;

d) "boschi a prevalenza di una o più specie", quelli in cui dette specie determinano almeno il 70 per cento della copertura.

3. Nel caso in cui a seguito dell'esecuzione di tagli di utilizzazione delle fustaie si abbia rinnovazione prevalentemente agamica a partire dalle ceppaie dei soggetti utilizzati, deve comunque essere assicurata la costituzione di un soprassuolo di alto fusto anche mediante la selezione e l'allevamento dei migliori soggetti di origine agamica.

 

     Art. 30. Tagli di diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee

1. Sono soggetti a dichiarazione i tagli di diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee o coetaneiformi a densità colma attuati nei limiti ed in conformità alle norme tecniche di cui al presente articolo.

2. Sono soggetti ad autorizzazione:

a) i tagli di diradamento o di sfollo d'intensità maggiore o con modalità diverse dalle norme tecniche indicate nei commi successivi purché siano finalizzati a garantire il migliore sviluppo della fustaia senza comprometterne la stabilità;

b) i diradamenti nelle fustaie a densità non colma;

c) i diradamenti nelle fustaie di conifere miste a più del 25 per cento di latifoglie, nonché nelle fustaie di faggio miste a più del 25 per cento di conifere.

c bis) i diradamenti e gli sfolli effettuati mediante cercinatura, cassage o torsione del fusto al fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica o di incendio boschivo o per motivi fitosanitari dovuti al rilascio di necromassa in piedi.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate in particolare le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo della fustaia senza comprometterne la stabilità e l’assenza di pericoli per incolumità pubblica, incendio boschivo o per motivi fitosanitari.

4. E' consentita l'esecuzione di tagli di sfollo in boschi a densità colma di età inferiore a 15 anni purché non venga asportato più di un terzo delle piante presenti. Tra un taglio e il successivo deve intercorrere un tempo non inferiore a cinque anni.

5. I tagli di diradamento sono effettuati in soprassuoli di età uguale o superiore a 15 anni. Tra un taglio di diradamento e il successivo deve intercorrere un tempo non inferiore a cinque anni.

6. E' consentita l'esecuzione di tagli di diradamento che comportino l'asportazione:

a) di un massimo del 40 per cento delle piante vive presenti per le fustaie di duglasia, di pini di tutte le specie e di abete rosso;

b) di un massimo del 30 per cento delle piante vive presenti per le fustaie delle altre specie.

7. I tagli di diradamento devono rilasciare le piante di migliore sviluppo e conformazione candidate a costituire la fustaia matura e devono essere condotti in modo da determinare una copertura residua di almeno il 75 per cento, quanto più possibile uniforme e senza creare rilevanti chiarie. In tutte le fustaie le piante presenti sui margini del bosco possono essere tagliate entro la percentuale massima del 25 per cento.

8. Limitatamente al primo taglio di diradamento, nelle fustaie a densità colma di duglasia, di pini di tutte le specie e di abete rosso che non hanno superato l'età di venti anni, che derivano da rimboschimento con impianto a file ed in cui tali file risultano ancora facilmente individuabili, è consentita l'esecuzione di tagli di diradamento geometrico che comportino al massimo, in alternativa:

a) l'eliminazione di una fila su tre;

b) l'eliminazione di una fila su cinque effettuando sulle file residue un diradamento dal basso che asporti un massimo del 25 per cento delle piante residue.

9. Limitatamente al primo taglio di diradamento nelle fustaie a densità colma di pini di tutte le specie, con esclusione del pino domestico, che non hanno superato l'età di 30 anni, è consentita l'esecuzione di tagli di diradamento geometrico a strisce purché:

a) il taglio interessi una striscia di larghezza inferiore a 4 metri;

b) la distanza tra le strisce tagliate e tra queste e il confine del bosco sia mediamente superiore a 20 metri;

c) il diradamento dal basso eventualmente effettuato sulle strisce residue asporti al massimo il 25 per cento delle piante residue.

10. Nelle fustaie di conifere, in cui le stesse costituiscono almeno il 90 per cento della copertura, devono essere escluse dal taglio le piante di latifoglie autoctone in buono stato vegetativo. In tale caso possono altresì essere utilizzate le piante di conifere che compromettono lo sviluppo di latifoglie candidate a costituire la fustaia matura. E' consentito il diradamento dei polloni sulle singole ceppaie.

 

     Art. 31. Turni delle fustaie coetanee

1. Per le fustaie coetanee pure o a prevalenza delle specie sotto elencate i turni minimi sono fissati alle seguenti età, da considerarsi medie nel caso di soprassuoli coetaneiformi:

a) 20 anni per le fustaie di ontano, salice o pioppo;

b) 40 anni per le fustaie di duglasia, pino marittimo, d'Aleppo, nero, laricio, insigne, strobo, excelso;

c) 50 anni per le fustaie di castagno;

d) 50 anni per le fustaie di chamaecyparis e di cipressi esotici;

e) 60 anni per le fustaie di aceri, frassini e carpini;

f) 70 anni per le fustaie di abete bianco o rosso;

g) 70 anni per le fustaie di pino silvestre;

h) 70 anni per le fustaie di cedro;

i) 80 anni per le fustaie di pino domestico e di cipresso comune;

j) 80 anni per le fustaie di cerro;

k) 90 anni per le fustaie di altre querce e di faggio.

2. Nelle fustaie transitorie, originatesi da tagli di avviamento ad alto fusto di boschi cedui, possono essere autorizzati turni inferiori ove le condizioni di invecchiamento del soprassuolo di origine agamica rendano opportuno un anticipo della fase di rinnovazione.

3. Per le specie non indicate al comma 1 e per le formazioni miste il turno è fissato caso per caso in sede di autorizzazione.

4. Per casi particolari, motivati da scarso sviluppo vegetativo, inidoneità della specie alle condizioni stazionali, tradizioni commerciali locali, difesa fitosanitaria, difesa dagli incendi boschivi, tutela idrogeologica o da danni causati da rilevanti avversità meteoriche, possono essere autorizzati interventi in deroga ai turni minimi di cui al comma 1.

 

     Art. 32. Trattamento delle fustaie coetanee a tagli successivi

1. Nelle fustaie coetanee è adottato, salvo diversa indicazione in sede di autorizzazione, il trattamento a tagli successivi, al fine di garantire la graduale sostituzione del soprassuolo maturo con la rinnovazione.

2. Il taglio di sementazione può essere eseguito al raggiungimento dell'età media fissata dal turno minimo. Tale taglio è attuato con criteri selettivi, rilasciando i migliori soggetti per sviluppo della chioma e portamento, e con intensità stabilita in riferimento alle specie presenti e alle caratteristiche del soprassuolo.

3. Nei soprassuoli eccessivamente densi per la mancata attuazione di diradamenti nelle fasi giovanili, il taglio di sementazione è preceduto da un taglio di preparazione o di diradamento atto a favorire il migliore sviluppo delle chiome dei soggetti tra cui devono essere reclutate le piante portaseme con il successivo taglio di sementazione. Tale taglio è assimilato agli altri tagli di diradamento e può essere effettuato anche prima dell'età del turno minimo.

4. Il periodo di rinnovazione, cioé il periodo intercorrente tra il primo taglio di sementazione ed il taglio finale di sgombero, è fissato a seconda della composizione del soprassuolo e dell’andamento della rinnovazione. In tale periodo possono essere autorizzati un massimo di due tagli secondari atti a favorire lo sviluppo o l’ulteriore insediamento della rinnovazione.

5. Nei casi in cui sia prevedibile uno scarso insediamento della rinnovazione naturale l'utilizzazione a tagli successivi deve essere attuata preferibilmente secondo le tecniche a strisce o a gruppi o ad orli, a partire dalle aree ove si sia già insediata rinnovazione, o ove sussistano le condizioni più idonee al suo insediamento.

6. In ogni caso, quando a seguito del taglio di sementazione e del successivo primo taglio secondario la rinnovazione naturale sia insufficiente, è prescritto il ricorso alla rinnovazione artificiale da attuarsi con le stesse specie del soprassuolo maturo, fatte salve le sostituzioni di specie consentite o prescritte dal presente regolamento.

7. In tutti i casi il taglio di sgombero può essere attuato solo quando la rinnovazione è stabilmente insediata e sufficientemente sviluppata.

8. Quando, a seguito del taglio di sgombero, si siano determinati danni alla rinnovazione sottostante, si deve procedere al rimboschimento delle buche o strisce createsi.

9. L'esecuzione dei tagli di sementazione e di sgombero è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 1 ettaro non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.

 

     Art. 33. Trattamento delle fustaie coetanee con tagli a buche o strisce

1. Nelle fustaie di conifere di origine artificiale è ammesso il trattamento con tagli a buche o strisce al fine di ottenere, con la rinnovazione naturale od artificiale, il mantenimento del soprassuolo.

2. I tagli di cui al comma 1 devono avere estensione inferiore ad 1 ettaro e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare contiguità tra le tagliate prima di cinque anni. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza. Ai fini dell'individuazione delle fasce valgono le norme previste dall'articolo 20, comma 8.

3. Nei casi in cui sia prevedibile il mancato od insufficiente insediamento della rinnovazione naturale, nonché quando a seguito del taglio la rinnovazione naturale sia insufficiente, è prescritto il ricorso alla rinnovazione artificiale da attuarsi con le stesse specie del soprassuolo maturo, fatte salve le sostituzioni di specie consentite o prescritte dal presente regolamento. L'ente competente può richiedere la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno all’impianto della rinnovazione artificiale e delle successive cure colturali.

 

     Art. 34. Tagli per la trasformazione del trattamento coetaneo in trattamento disetaneo.

1. Nelle fustaie coetanee di qualunque specie sono ammessi i tagli volti alla trasformazione del trattamento coetaneo in trattamento disetaneo con l'obiettivo, a lungo termine, di ottenere fustaie miste disetanee, favorendo la rinnovazione naturale ed aumentando la stabilità fisica e biologica del soprassuolo.

2. Tale trasformazione deve essere effettuata con tagli di selezione, da attuarsi a distanza di almeno dieci anni, favorendo la differenziazione della struttura verticale mediante:

a) la permanenza di piante di grosse dimensioni fino a che non divengano deperenti;

b) lo sviluppo della rinnovazione naturale presente, liberando la stessa dalla vegetazione infestante, dalle piante del piano intermedio e dai soggetti dominanti deperenti.

3. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 1 ettaro non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere e la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno all’impianto della rinnovazione artificiale e delle successive cure colturali.

 

     Art. 35. Trattamento delle fustaie disetanee

1. Nelle fustaie disetanee ed in quelle irregolari è ammesso esclusivamente il taglio saltuario attuato con periodo di curazione non inferiore a dieci anni.

2. Il taglio deve regolare la densità del soprassuolo intervenendo proporzionalmente nelle varie classi diametriche senza alterare la composizione specifica del bosco, fatta salva la riduzione della componente di conifere quando ciò sia funzionale alla riduzione del rischio di incendio od all'aumento della mescolanza di specie.

3. Il taglio deve essere eseguito rilasciando i soggetti di migliore portamento e stato fitosanitario, favorendo lo sviluppo della rinnovazione naturale presente ed intervenendo sulle piante mature o stramature solo dove la loro eliminazione non comporti pregiudizio alla normale densità del bosco e dove sia assicurata la sostituzione dei soggetti asportati con altre piante di sicuro avvenire.

4. Nell'esecuzione del taglio deve essere posta la massima attenzione al fine di contenere i danni alle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco, anche adottando tecniche per la caduta controllata dei soggetti di maggiore dimensioni.

5. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 1 ettaro non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.

 

     Art. 36. Trattamento delle fustaie su ceduo

1. Per il trattamento delle fustaie su ceduo si adotta, di norma, il trattamento previsto per le fustaie disetanee od irregolari, utilizzando anche i polloni di migliore sviluppo per sostituire i soggetti deperenti, stramaturi o le piante di pino d'Aleppo, marittimo, nero o laricio o le conifere esotiche, nonché per rendere uniforme la densità della componente di alto fusto.

2. Subordinatamente alle esigenze di trattamento della componente di alto fusto, di cui al comma 1, può essere autorizzata la ceduazione dei polloni che abbiano età compresa tra quella del turno minimo e 36 anni. Oltre la suddetta età è, di norma, autorizzabile la ceduazione dei polloni di castagno e di carpino nero mentre sulle ceppaie delle altre specie principali deve essere rilasciato almeno il pollone di migliore sviluppo. Le eventuali piante o polloni di robinia sono trattati in modo da limitare la diffusione di questa specie.

3. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 1 ettaro non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.

 

     Art. 37. Tagli a raso di fustaie

1. Ai sensi del presente regolamento per taglio a raso di fustaia si intende un intervento che comporta il taglio dell'intero soprassuolo presente e che non rientra nelle tipologie di cui all'articolo 33

2. I tagli a raso sono autorizzati purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) siano finalizzati alla rinnovazione naturale;

b) siano previsti da piani di gestione, da piani di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità;

c) siano effettuati ai fini della difesa fitosanitaria o siano motivati dalle caratteristiche di instabilità e senescenza del soprassuolo associate ad assenza di rinnovazione naturale e alla prevedibile assenza della stessa a seguito dell'esecuzione di tagli successivi;

d) siano motivati da interesse pubblico e in particolare da finalità paesaggistiche quando il taglio a raso costituisce l'unico intervento selvicolturale di utilizzazione idoneo a mantenere una determinata tipologia di fustaia di particolare rilevanza storica, ambientale e paesaggistica.

3. I tagli a raso delle fustaie devono avere estensione non superiore a 3 ettari e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare contiguità tra le tagliate prima di cinque anni. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza. Ai fini dell'individuazione delle fasce valgono le norme dell'articolo 20, comma 8.

4. La domanda di autorizzazione per l'esecuzione dei tagli a raso di fustaie deve essere corredata dalla presentazione di un progetto di taglio e il richiedente deve impegnarsi ad eseguire, entro l'anno silvano successivo a quello del taglio, la rinnovazione artificiale del soprassuolo. L'ente competente può richiedere la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno.

 

Sezione IV

TAGLI DI MANUTENZIONE

 

     Art. 38. Norme generali

1. Si definiscono "tagli di manutenzione" i tagli nei boschi della vegetazione arbustiva ed arborea destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione forestale per il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, della viabilità e delle opere e sezioni idrauliche, sia naturali che artificiali.

2. I tagli di manutenzione eseguiti in conformità agli articoli 39, 40, 41 e 42 sono soggetti a dichiarazione.

3. I tagli di manutenzione effettuati per casi o con modalità diverse da quelle indicate nella presente sezione sono soggetti ad autorizzazione.

4. I movimenti di terreno e l'estirpazione di ceppaie e arbusti effettuati durante i tagli di manutenzione sono soggetti alle norme di cui al titolo III.

5. I tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche, qualora effettuati dall'autorità idraulica o da soggetti da questa autorizzati, sono immediatamente eseguibili e non soggetti alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 e alle norme tecniche di cui all'articolo 42.

6. Nel caso di lavori urgenti, necessari a ripristinare od a garantire la continuità dei servizi oppure indispensabili per la tutela della pubblica incolumità, i lavori possono essere immediatamente eseguiti da parte degli enti pubblici competenti o delle società concessionarie o di gestione o da soggetti da questi autorizzati, previa comunicazione dei motivi e della localizzazione degli stessi ed entro i limiti necessari a rimuovere le cause di rischio.

7. I tagli di manutenzione possono essere eseguiti anche in deroga ai turni minimi e alle norme relative alla potatura, salvo se diversamente previsto.

8. Per le modalità di taglio, allestimento, esbosco e sgombero della tagliata si applicano le norme indicate agli articoli 13, 14 e 15

 

     Art. 39. Tagli nelle aree di pertinenza di elettrodotti

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti:

a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 volts), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 12 metri per lato;

b) per le linee ad alta tensione (tra 30 e 150.000 volts), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 8 metri per lato;

c) per le linee a media o bassa tensione a conduttore nudo, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 4 metri per lato;

d) per le linee in cavo isolato, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 1,5 metri per lato.

2. Nelle aree di pertinenza delle linee di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è consentito:

a) il taglio del bosco ceduo che abbia raggiunto l'età del turno minimo, senza obbligo del rilascio di matricine;

b) il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di 5 metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi;

c) il taglio delle piante inclinate od instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cadere sui conduttori.

3. Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso. Qualora l'interferenza della chioma con la linea elettrica non sia risolvibile tramite potatura è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cade re sui conduttori.

4. Il taglio di manutenzione può essere attuato durante tutto l'anno con la sola esclusione dei mesi di luglio e di agosto nelle aree poste al di sotto degli 800 metri di quota; sono ammesse deroghe a tale limitazione per gli interventi di urgenza.

 

     Art. 40. Tagli nelle aree di pertinenza di altre reti di servizio pubblico

1. Si considera area di pertinenza di altre reti di servizio pubblico, quali reti telefoniche, metanodotti e funivie, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, aumentata di 2 metri per lato. Nel caso di reti con trasmissione radio è considerata area di pertinenza una fascia di 10 metri di larghezza in corrispondenza dei flussi tra ponte e ponte.

2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1 è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con i conduttori o con i carrelli o cabine o con i flussi della rete radio. Qualora l'interferenza della chioma con la linea non sia risolvibile tramite potatura è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere all'interno dell'area di pertinenza.

3. Il taglio di manutenzione può essere attuato durante tutto l'anno con la sola esclusione dei mesi di luglio e di agosto nelle aree poste al di sotto degli 800 metri di quota; sono ammesse deroghe a tale limitazione per gli interventi di urgenza.

 

     Art. 41. Tagli nelle pertinenze della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti

1. Ai fini dell'applicazione delle norme della presente sezione, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di 6 metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.

2. Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nel taglio di ceduazione dei polloni nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1.

3. Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal codice della strada.

4. Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle stradali ferma restando l'osservanza anche delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

5. Nell'area di pertinenza di altri manufatti pubblici o privati è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del manufatto, consistente nel taglio di ceduazione dei polloni nonché nel taglio o nella potatura delle piante di alto fusto che costituiscono pericolo per il manufatto stesso.

6. Gli interventi da eseguirsi nell'area di pertinenza della viabilità privata sono soggetti ad autorizzazione, fatti salvi gli interventi eseguibili a norma del presente regolamento.

7. I tagli di manutenzione di cui al presente articolo possono essere attuati durante tutto l'anno.

 

     Art. 42. Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche

1. In corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse.

2. Negli alvei artificiali ed in quelli naturali è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica.

3. Sulle sponde poste al di fuori dell'alveo, fatti salvi i tagli eseguiti in conformità alle norme del presente regolamento, è consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta e, previa autorizzazione, il taglio ad età inferiori a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall'esigenza di evitare franamenti o sradicamenti di piante.

4. I tagli di manutenzione di cui al presente articolo possono essere attuati durante tutto l'anno.

 

Sezione V

PIANIFICAZIONE DEI TAGLI

 

     Art. 43. Determinazione delle superfici territoriali ammesse annualmente al taglio

1. Gli enti parco e gli organismi di gestione di cui all'articolo 68, comma 4 della legge forestale per i territori del parco o della riserva, gli enti competenti ai sensi della legge forestale per i restanti territori, entro il 30 giugno di ogni anno, determinano la superficie massima che per l'anno silvano successivo può essere sottoposta a tagli boschivi.

2. I tagli soggetti alla presente disciplina di limitazione delle superfici annualmente oggetto di taglio sono i tagli suscettibili di determinare oltre il 70 per cento di scopertura del suolo, e cioè:

a) i tagli a raso, anche con rilascio di matricine, dei boschi cedui;

b) i tagli delle fustaie di cui agli articoli 33 e 37

3. Al fine di determinare le caratteristiche dei boschi l'ente competente si avvale dei dati dell'inventario forestale regionale. Possono essere presi a riferimento altri rilievi del patrimonio forestale qualora questi ultimi riportino dati di maggior dettaglio. In particolare i rilievi effettuati per la redazione del piano territoriale di coordinamento (PTC) provinciale costituiscono, di norma, riferimento per la valutazione delle caratteristiche ambientali ed idrogeologiche del territorio nonché delle caratteristiche dei boschi quando i rilievi abbiano sufficiente approfondimento.

4. La superficie massima ammissibile al taglio per anno silvano non può essere maggiore della somma dei rapporti tra superficie e turno minimo previsto per i vari tipi di boschi:

(SuperficieB1/TurnoB1)+(SuperficieB2/TurnoB2)+…+(SuperficieBn/TurnoBn).

5. La determinazione dei rapporti di cui al comma 4 è effettuata sulla base del livello di dettaglio delle conoscenze disponibili. Se non sono disponibili dati di maggior dettaglio possono essere distinti semplicemente boschi cedui e fustaie adottando turni medi determinati sulla base delle specie prevalenti.

6. Nelle aree ove sono individuati particolari rischi di erosione superficiale o particolari esigenze di regimazione delle acque, l'ente competente può ridurre la superficie massima ammissibile al taglio per limitare la scopertura del suolo nei bacini o sottobacini interessati, anche in relazione ai turni medi reali applicati nell'area stessa.

7. Per ogni anno silvano l'ente competente, ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle dichiarazioni e delle richieste di autorizzazioni di taglio, deve detrarre dalla superficie massima di cui al comma 4, le superfici da sottoporre a taglio previste per l'anno stesso dai piani di gestione o dai piani di taglio precedentemente approvati e deve tener conto della data di presentazione delle dichiarazioni o richieste di autorizzazioni.

8. Per le autorizzazioni o dichiarazioni con validità per più anni silvani, la superficie autorizzata è computata per intero nell'anno silvano d'inizio validità.

9. Al raggiungimento della superficie massima ammissibile per ogni anno silvano, le ulteriori dichiarazioni o richieste di autorizzazione vengono sospese, dandone comunicazione agli interessati, e posticipate al successivo anno silvano, nel quale hanno priorità rispetto alle nuove dichiarazioni e richieste di autorizzazione.

10. La superficie massima ammissibile annualmente al taglio può essere aumentata dall'ente competente per una superficie pari alla quota eventualmente non utilizzata nell'anno precedente.

 

     Art. 44. Piano di gestione e piano dei tagli

1. Ai fini della gestione dei boschi e dell'esecuzione di tagli boschivi, possono essere sottoposti all'approvazione dell'ente competente di cui all'articolo 6, comma 1 i piani di gestione della durata minima di dieci anni e massima di quindici anni.

2. Ai fini dell'esecuzione di tagli boschivi, possono essere altresì sottoposti all'approvazione dell'ente competente di cui all'articolo 6, comma 1 i piani pluriennali dei tagli della durata minima di cinque anni e massima di dieci anni.

3. I piani di gestione ed i piani dei tagli sono approvati entro novanta giorni dall'avvio del procedimento. Nel caso di complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, l'approvazione dei suddetti piani è subordinata al nulla osta dell'ente parco o dell'organismo di gestione da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 13 della l. 394/1991 .

4. I piani di gestione e i piani dei tagli sono redatti nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge forestale e delle finalità dell'articolo 2 della stessa legge e, ai fini della regolamentazione dei tagli, assumono la valenza di piani di assestamento.

5. I piani di gestione devono contenere l'individuazione, su carta topografica della scala minima 1 a 10.000 e su carta catastale, di tutta la superficie boschiva aziendale e almeno:

a) la suddivisione planimetrica delle superfici boschive oggetto del piano, distinte, secondo la tipologia forestale della Regione Toscana, in particelle di caratteristiche omogenee per composizione, classi cronologiche e forma di governo dei boschi con eventuale ulteriore suddivisione in funzione delle caratteristiche stazionali. Per ciascuna particella o sottoparticella sono indicati i riferimenti catastali;

b) la descrizione generale e particellare relativa alle caratteristiche stazionali e delle superfici boscate oggetto del piano. Per i boschi cedui è sufficiente una descrizione relativa alla composizione, età, sviluppo, stato di conservazione e una stima della massa legnosa dei soprassuoli, mentre per i boschi di alto fusto destinati alla produzione legnosa devono essere indicati anche i dati relativi ai principali caratteri dendrometrici e delle masse legnose presenti, entrambi riferiti all'attualità ed all'anno di taglio, prima e dopo l'intervento;

c) le scelte gestionali per ciascuna particella o sottoparticella;

d) il programma dei tagli da eseguire, con individuazione planimetrica delle aree interessate in ogni anno silvano di validità del piano, determinazione della ripresa legnosa e descrizione delle modalità di taglio e di esbosco nonché quelle di rinnovazione;

e) il rilievo della viabilità presente e progettazione di massima degli eventuali interventi di manutenzione, ripristino e nuova realizzazione della viabilità e delle altre opere connesse ai tagli di cui alla sezione VI, in rapporto ai tagli previsti;

f) l'individuazione e la progettazione di massima degli ulteriori interventi finalizzati ad altre attività svolte nei soprassuoli forestali, quali fruizione turistica, allevamento faunistico, difesa dagli incendi e attività venatoria.

f bis) il riepilogo, con evidenziate le motivazioni selvicolturali e le valutazioni di natura idrogeologica e ambientale, in apposita tabella che elenchi le particelle interessate:

1) dagli interventi in deroga ai sensi del comma 7;

2) dai tagli boschivi per i quali il presente regolamento prevede l’autorizzazione quando effettuati in assenza di piano di gestione o di taglio;

3) dai tagli boschivi che prevedono la rinnovazione artificiale del soprassuolo.

6. I piani dei tagli devono contenere l'individuazione, su carta topografica della scala minima 1 a 25.000 e su carta catastale, delle superfici boschive aziendali complessive ed oggetto del piano e, limitatamente alle superfici oggetto di taglio nel periodo di validità del piano:

a) la suddivisione planimetrica delle superfici boschive, distinte, secondo la tipologia forestale della Regione Toscana, in particelle di caratteristiche omogenee per composizione, classi cronologiche e forma di governo dei boschi con eventuale ulteriore suddivisione in funzione delle caratteristiche stazionali. Per ciascuna particella o sottoparticella sono indicati i riferimenti catastali.

b) la descrizione generale e particellare relativa alle caratteristiche stazionali e delle superfici boscate oggetto del piano. Per i boschi cedui è sufficiente una descrizione relativa alla composizione, età, sviluppo, stato di conservazione e una stima della massa legnosa dei soprassuoli, mentre per i boschi di alto fusto devono essere indicati anche i dati relativi ai principali caratteri dendrometrici e delle masse legnose presenti, entrambi riferiti all'attualità ed all'anno di taglio, prima e dopo l'intervento;

c) il programma dei tagli da eseguire, con individuazione planimetrica delle aree interessate in ogni anno silvano di validità del piano, determinazione della ripresa legnosa e descrizione delle modalità di taglio e di esbosco nonché quelle di rinnovazione;

d) il rilievo della viabilità presente e progettazione di massima degli eventuali interventi di manutenzione, ripristino e nuova realizzazione della viabilità e delle altre opere connesse ai tagli di cui alla sezione VI, in rapporto ai tagli previsti.

d bis) il riepilogo, con evidenziate le motivazioni selvicolturali e le valutazioni di natura idrogeologica e ambientale, in apposita tabella che elenchi le particelle interessate:

1) dagli interventi in deroga ai sensi del comma 7;

2) dai tagli boschivi per i quali il presente regolamento prevede l’autorizzazione quando effettuati in assenza di piano di gestione o di taglio;

3) dai tagli boschivi che prevedono la rinnovazione artificiale del soprassuolo.

7. I piani di gestione e i piani dei tagli possono, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del presente regolamento, con eccezione per le epoche di taglio e i limiti di superficie di cui all'articolo 20, comma 1, e all'articolo 37, comma 3 e gli obblighi di rinnovazione del soprassuolo a seguito di taglio boschivo.

8. Agli interventi previsti nei piani di gestione o dei tagli si applicano le norme relative alle cauzioni a garanzia di cui all'articolo 4. La costituzione dei depositi a garanzia è effettuata prima dell'inizio dei singoli interventi e la documentazione probatoria deve essere inviata all'ente competente unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 10.

8 bis. Per i tagli di avviamento ad alto fusto dei boschi cedui, per i tagli di diradamento delle fustaie e per tutti i tagli dei boschi coetanei e coetaneiformi che non comportino una scopertura del suolo maggiore del 70 per cento, l’anno silvano di esecuzione indicato dal piano ha valore indicativo ed i suddetti tagli possono essere eseguiti in qualunque annualità silvana di validità del piano stesso previa presentazione della dichiarazione di taglio di cui all’articolo 10, comma 10.

9. Per i tagli diversi da quelli indicati al comma 8 bis, nei casi in cui non sia stato possibile rispettare il piano dei tagli per ciascuna annualità è consentita, per l’esecuzione del taglio, la presentazione della dichiarazione di taglio di cui all’articolo 10, comma 10 nelle annualità silvane successive rispetto a quella prevista a condizione che, con l`eventuale accorpamento delle superfici di taglio previste in annualità diverse, non siano superati i limiti d`estensione dei tagli disposti dall`articolo 20, comma 1 e dall`articolo 37, comma 3 e i limiti d’età di cui all’articolo 25.

10. L'attuazione degli interventi di manutenzione, di ripristino e di nuova realizzazione di viabilità, delle altre opere connesse ai tagli e degli altri interventi di cui al comma 5, lettera f), programmati nei piani di gestione o nei piani dei tagli, è soggetta a specifica autorizzazione nei casi previsti dal presente regolamento.

11. Le disposizioni di cui ai commi 4, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32 della legge forestale e ai piani di coltura di cui all'articolo 67 della stessa legge.

 

Sezione VI

OPERE CONNESSE AL TAGLIO DEI BOSCHI

 

     Art. 45. Opere permanenti

1. Si definiscono permanenti le opere, destinate ad uso continuativo o ricorrente, per l'accesso al bosco e per le attività selvicolturali ed aziendali in genere. In particolare sono considerate permanenti le seguenti opere:

a) "strada forestale": strada permanente, ad uso privato, destinata al transito dei veicoli aziendali, anche pesanti ove lo consentano le dimensioni, per il collegamento delle zone boscate con la viabilità pubblica o ad uso pubblico. Si tratta, di norma, di strade a fondo migliorato, la cui carreggiata ha dimensioni da 3 a 5 metri, oltre alle banchine, e che in genere sono dotate di opere permanenti per la regimazione delle acque, quali fossa laterale, pozzetti e attraversamenti. Possono essere dotate di piazzole di scambio, utilizzate anche come imposti per il legname;

b) "pista forestale": tracciato permanente, ad uso privato, destinata al transito dei trattori o di altre macchine operatrici o di veicoli fuoristrada. Si distingue dalla strada forestale per la minore larghezza, di norma inferiore a 4 metri, e per la discontinuità o assenza di vere e proprie opere permanenti di regimazione delle acque, affidata per lo più a sciacqui trasversali nei tratti in maggiore pendenza;

c) "imposti o piazzali permanenti": aree permanentemente prive di vegetazione forestale destinate ad accogliere il legname pronto per la vendita o per il carico su camion oppure destinate allo stazionamento di macchine ed attrezzi da impiegare nell'attività selvicolturale.

2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del comune previa presentazione di un progetto esecutivo e valutazione del rapporto tra l'entità del tracciato previsto e la superficie boscata servita, anche in riferimento alla viabilità già esistente.

3. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è soggetta alle disposizioni della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

 

     Art. 46. Opere temporanee

1. Si definiscono temporanee le opere il cui impiego è limitato alla durata delle operazioni colturali nel bosco. In particolare si considerano temporanee le seguenti opere:

a) "pista temporanea di esbosco": tracciato per il transito dei mezzi di servizio impiegati per la realizzazione degli interventi colturali nel bosco e per l'esbosco del legname. Si può trattare di tracciati esistenti,, oppure di nuovi tracciati che comportano limitati movimenti e modificazioni del terreno;

b) "imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname": aree destinate all'accumulo in cataste del legname derivante dal taglio del bosco, poste in genere a lato delle strade o piste forestali. Può trattarsi di imposti o piazzali esistenti o di nuova realizzazione purché di superficie limitata e con scarpate non superiori a 1 metro;

c) "condotte, canali temporanei e linee di esbosco": interruzioni della vegetazione forestale, attuate senza movimenti di terreno e senza estirpazione di ceppaie, al fine di esboscare il legname con trattore, teleferiche, gru a cavo o altri mezzi.

2. L'apertura di nuove piste temporanee di esbosco di cui al comma 1, lettera a) e la realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, di cui al comma 1, lettera b), che comportano movimenti di terra, sono soggette ad autorizzazione.

3. L'apertura di nuove piste temporanee di esbosco è autorizzabile con larghezza massima di 3 metri con tolleranza del 20 per cento e altezza delle scarpate mediamente non superiore a 1 metro. Nel caso di pendenze del terreno superiori al 40 per cento è autorizzabile un’altezza delle scarpate mediamente non superiore a 1,5 metri.

4. Alla domanda di autorizzazione è allegata cartografia con l'indicazione del tracciato o dell'area, riscontrabili sul terreno mediante picchetti o tracce sulla vegetazione esistente.

5. La riapertura delle piste esistenti è soggetta alle norme relative alle manutenzioni di cui all'articolo 48 .

6. Non è soggetto ad autorizzazione l'avvallamento o il trascinamento del legname, nonché il transito di mezzi meccanici nella superficie delle tagliate per il taglio e l'esbosco. Qualora le suddette operazioni abbiano determinato la scopertura del suolo o solchi profondi nel terreno, devono essere attuati interventi di ripristino al termine delle operazioni di esbosco con le modalità di cui al comma 9.

7. La realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, di condotte, canali temporanei e linee di esbosco, di cui al comma 1, lettere b) e c), che comporta unicamente il taglio della vegetazione esistente, è soggetta ad autorizzazione o dichiarazione a seconda della natura del taglio a cui l'intervento è connesso. Alla domanda di autorizzazione o alla dichiarazione di taglio deve essere allegata carta topografica con indicazione dei tracciati previsti e delle relative ampiezze. Nel caso di linee d'esbosco che si prevede vengano utilizzate per il transito di trattori e nel caso di imposti o piazzali temporanei, l'indicazione del tracciato o dell'area deve essere riscontrabile sul terreno mediante picchetti o tracce sulla vegetazione esistente.

7 bis. La realizzazione delle strisce di penetrazione, necessarie per l'utilizzo delle macchine abbattitrici o abbattitrici/allestitrici, è soggetta ad autorizzazione salvo quanto previsto dal comma 7 ter.

7 ter. Nelle fustaie pure o a prevalenza di pino marittimo, d’Aleppo, nero e laricio, di cipressi esotici e di chamaecyparis, nei casi in cui sia autorizzato o consentito il taglio della vegetazione esistente sulla striscia e non vi sia necessità di altro intervento, il transito non è soggetto ad alcun atto abilitativo a condizione che sia effettuato su strisce di penetrazione della larghezza massima di metri 5 intervallate mediamente da una distanza minima di 15 metri. Le strisce di penetrazione devono essere poste ad una distanza minima di 10 metri dal margine del bosco. In tutti i casi le eventuali ceppaie di latifoglie poste sulle strisce di transito dovranno essere protette con ramaglia dal transito dei mezzi e riceppate prima dell'inizio della stagione vegetativa.

8. Qualora non sia prevedibile la chiusura della vegetazione in tempi brevi e quando ciò sia motivato da esigenze di tutela idrogeologica, quali pendenza, erodibilità dei suoli, difficoltà di rinnovazione del soprassuolo, per tracciati di larghezza superiore a 5 metri, l'ente competente, in sede di autorizzazione, può richiedere il rimboschimento.

9. Al termine del taglio e delle operazioni ad esso connesse, tutte le opere temporanee di cui al comma 1 devono essere ripristinate in modo da garantirne il rapido rinsaldamento, mediante lo sbarramento al transito, il livellamento superficiale, la regolazione delle acque di scorrimento ed il trattenimento del terreno e, qualora necessario, anche con la messa in opera di traverse in legno nei tratti in maggiore pendenza, e la ricopertura con strame organico, quale fogliame e ramaglia di varia pezzatura posta a diretto contatto con il terreno. L'ente competente può prescrivere che al termine dei lavori siano eseguite ulteriori opere quando ciò sia necessario al suddetto ripristino o se ritiene che le piste non siano più idonee o compatibili con l'assetto idrogeologico dell'area considerata. L’ente competente ha facoltà di chiedere la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione degli interventi di cui al presente comma qualora la mancata realizzazione dei suddetti interventi possa comportare un danno significativo all’assetto idrogeologico dell’area.

10. E' fatto obbligo ai proprietari o gestori di impianti teleferici, funi a sbalzo o simili già esistenti o di nuova realizzazione, connessi ai lavori di esbosco e la cui altezza sia superiore di oltre 15 metri alla quota della chioma degli alberi e quindi potenzialmente pericolosi per il volo a bassa quota, di evidenziarne la presenza tramite adeguata segnalazione con idonei dispositivi posti ad un interasse non superiore a 15 metri, ad esempio palloncini bicolori bianco/rosso con dimensioni non inferiori a 40 centimetri da fissare sulla fune di guardia.

 

     Art. 47. Sentieri o mulattiere

1. Si definiscono "sentieri" o "mulattiere" le vie di accesso al bosco destinate al transito di persone a piedi, a cavallo o con bestiame da soma aventi una larghezza massima di 1,80 metri.

2. La realizzazione di nuovi sentieri o mulattiere aventi le caratteristiche di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione se effettuata operando limitati movimenti di terra senza l'ausilio di mezzi meccanici ed impiegando materiali quali legname e pietre per il consolidamento dei tratti in maggiore pendenza e per la delimitazione del tracciato. Alla dichiarazione deve essere allegata cartografia con l'indicazione del tracciato di massima.

3. La realizzazione di nuovi sentieri o mulattiere che comportano movimenti di terreno non limitati, effettuati con mezzi meccanici, o l'estirpazione di piante o ceppaie arboree è soggetta al regime autorizzativo delle piste forestali di cui all'articolo 45

 

     Art. 48. Manutenzione delle opere

1. Nelle strade, piste, piazzali ed imposti permanenti esistenti è liberamente esercitabile la manutenzione ordinaria che non comporta modificazioni delle dimensioni delle opere o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:

a) il livellamento del piano viario o del piazzale;

b) il ricarico con inerti;

c) la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali;

d) il tracciamento o il ripristino degli sciacqui trasversali;

e) il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;

f) la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura localizzata delle stesse;

g) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;

h) il taglio della vegetazione arbustiva, la potatura della vegetazione arborea e il taglio delle piante sradicate o pericolanti;

i) la sostituzione della pavimentazione esistente;

j) gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.

2. Nei sentieri e mulattiere è liberamente esercitabile la manutenzione del fondo e delle scarpate destinata a consolidare e rendere agibile il tracciato esistente.

3. Sono soggetti a dichiarazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:

a) realizzazione di tombini e di attraversamenti nelle strade e piste permanenti, a condizione che gli scavi siano immediatamente ricolmati. Gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti devono prevedere adeguate opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque stesse possano scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni di erosione;

b) risagomatura delle scarpate nelle strade e piste permanenti, a condizione che non sia allargata la sede stradale e che i lavori siano destinati al rinsaldamento delle scarpate stesse o alla realizzazione di opere per la regimazione delle acque, quali la realizzazione di fossetta a lato della sede stradale e altre opere similari;

c) interventi per l'utilizzazione delle piste temporanee di esbosco e degli imposti temporanei esistenti, consistenti nel taglio, senza estirpazione, della vegetazione arbustiva e di quella arborea insediatasi successivamente al precedente taglio boschivo;

d) muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, purché sia assicurato il drenaggio delle acque;

e) trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato o lastricato, purché le strade stesse siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti delle acque nella sede stradale.

4. Sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:

a) interventi per il ripristino di piste temporanee di esbosco e di imposti temporanei effettuati tramite movimenti di terreno attuati per il livellamento del piano viario o del piazzale, la risagomatura puntuale o andante della scarpata o la rimozione del materiale franato dalla scarpata;

b) tutti gli altri interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento funzionale e di allargamento della viabilità o degli imposti, non compresi tra le opere e i lavori indicati ai commi 1, 2, 3.

5. Nell'ambito dei lavori consentiti od autorizzati non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della larghezza della stessa (entro il 20 per cento della larghezza originaria) connesse ai movimenti di terreno superficiali attuati per la manutenzione, purché non vengano eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque.

 

Sezione VII

DIFESA FITOSANITARIA, RICOSTITUZIONE BOSCHIVA E BOSCHI IN SITUAZIONI SPECIALI

 

     Art. 49. Prevenzione e lotta ai parassiti animali e vegetali delle piante forestali

1. I proprietari o i possessori di piante forestali, di cui all'allegato A della legge forestale, sono tenuti a dare immediata comunicazione agli enti competenti ai sensi della legge forestale della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante e dei danni fitosanitari d'altra origine. Gli enti competenti informano il servizio fitosanitario regionale, che provvede ad indicare le norme e i metodi di lotta.

2. I proprietari o i possessori di piante forestali, di cui all'allegato A della legge forestale, colpite da insetti fitofagi, parassiti fungini o da altre fitopatie, sono tenuti ad eseguire a proprie cure e spese gli interventi fitosanitari prescritti dall’ente competente ai sensi della legge forestale . In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, l’ente competente ai sensi della legge forestale provvede agli interventi fitosanitari ponendo i relativi oneri a carico del soggetto inadempiente.

3. Allo scopo di preservare i boschi dalla diffusione di pericolosi fitofagi o funghi patogeni può essere autorizzato, in qualsiasi epoca dell'anno, il taglio delle piante e l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, anche al di fuori del bosco.

4. Possono altresì essere autorizzati o prescritti l'abbruciamento del materiale di risulta, da effettuarsi nel rispetto delle norme relative alla prevenzione degli incendi boschivi, la scortecciatura delle piante sul letto di caduta, nonché ogni altro mezzo utile a prevenire i danni derivanti dalla diffusione di organismi nocivi di natura animale o vegetale.

5. E' vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa (acervi), in qualsiasi stagione, anche quando appaiono spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o nei periodi freddi. E' altresì vietata la distruzione, raccolta e asportazione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi.

6. Per quanto concerne gli interventi disposti ai sensi del comma 1 o da provvedimenti di lotta obbligatoria disposti in base alla normativa vigente o da decisioni comunitarie, il taglio delle piante è effettuato quando sia stata ufficialmente accertata la presenza del parassita di quarantena secondo le modalità ed i tempi stabiliti il servizio fitosanitario regionale.

7. I provvedimenti del servizio fitosanitario regionale, previste dal presente articolo, sono comunicate al competente servizio della Regione Toscana, al Corpo forestale dello Stato, agli enti competenti e agli altri soggetti interessati.

8. Salvo diversa prescrizione stabilita nei decreti di lotta obbligatoria e nelle circolari applicative e quanto disposto al comma 8 bis gli interventi di cui al comma 6 sono effettuati previa presentazione di dichiarazione di taglio all'ente competente. Gli interventi prescritti dagli enti competenti ai sensi del comma 2 sono direttamente effettuati dai proprietari o possessori.

8 bis. Gli interventi che comportano il prelievo di oltre il 30 per cento di piante arboree del soprassuolo originario, potendo incidere sulle forme di trattamento e di governo e sulla conservazione del soprassuolo forestale, sono soggetti ad autorizzazione fatti salvi quelli che per la loro natura ed intensità risultino soggetti alle procedure semplificate previste dal presente regolamento.

9. Per gli interventi fitosanitari di cui al presente articolo non si applicano i limiti di superficie e i turni minimi previsti dal presente regolamento.

10. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutte le aree forestali, così come definite dall'articolo 3, comma 9 della legge forestale.

 

     Art. 50. Ricostituzione dei boschi degradati danneggiati o distrutti

1. Quando, a seguito di invasione di parassiti o di altri fatti dannosi, si verifica la distruzione totale o parziale di boschi, o rimangono spazi vuoti ove la vegetazione non si rinnova spontaneamente, o nei boschi molto radi o estremamente deteriorati, il proprietario o il possessore sono tenuti a gestire il bosco secondo criteri che consentano la ricostituzione e il miglioramento dello stesso.

2. Per i fini di cui al comma 1 può essere richiesto al proprietario o al possessore del bosco la predisposizione di un apposito piano di coltura, da approvarsi con le modalità previste dall'articolo 67 della legge forestale, in cui siano previsti gli interventi e le modalità di utilizzazione del bosco stesso.

3. Nei boschi di cui al comma 1, l'ente competente può dettare prescrizioni integrative alle domande di autorizzazione o alle dichiarazioni, necessarie alla tutela del bosco, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

4. A seguito di eventi di carattere eccezionale che hanno provocato la distruzione totale o parziale di boschi, gli enti competenti ai sensi della legge forestale possono proporre alla Giunta regionale di adottare, ai sensi dell'articolo 39bis della legge forestale, specifiche norme per l'esecuzione dei tagli o di altri interventi colturali nei boschi danneggiati o di sospendere ogni forma di utilizzazione.

 

     Art. 51. Boschi in situazioni speciali

1. I boschi in situazioni speciali di cui all'articolo 52 della legge forestale sono soggetti a particolari norme di tutela, in considerazione delle specifiche funzioni del bosco e delle condizioni fisico-ambientali del territorio e del soprassuolo.

2. Le norme di tutela per i boschi in situazioni speciali sono specificate negli elenchi di cui all'articolo 52, comma 2 della legge forestale e riguardano in particolare:

a) le forme di governo e trattamento dei boschi, privilegiando quelle che determinano la minore scopertura del terreno e sono volte a formare soprassuoli ecologicamente più stabili;

b) i turni cui assoggettare il soprassuolo, che possono essere anche diversi da quelli indicati dal presente regolamento ove sia necessario alla stabilità dei terreni;

c) le modalità di esbosco, favorendo quelle che non richiedano l'apertura di nuova viabilità e la riduzione di quella esistente;

d) le modalità di pascolo, riducendo i carichi di bestiame da immettere al pascolo o inibendo lo stesso, ove necessario;

e) le modalità per il taglio di cespugli e arbusti per la tutela di peculiarità floristiche e faunistiche;

f) la salvaguardia di particolarità floristiche o di specifici habitat naturali attraverso limitazioni al taglio o alla realizzazione di opere e movimenti di terra.

 

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

Sezione I

CASTAGNETI DA FRUTTO, SUGHERETE E ARBORICOLTURA DA LEGNO

 

     Art. 52. Castagneti da frutto

1. Costituisce castagneto da frutto qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, che abbia una densità non inferiore a quaranta piante di castagno da frutto per ettaro.

2. Non sono soggette alle norme dei castagneti da frutto ma alla disciplina dei boschi, le formazioni pure o miste di castagno, pur derivanti dall'abbandono colturale di castagneti da frutto, che siano state già oggetto di taglio boschivo per la produzione legnosa o dove la vegetazione arborea forestale abbia una densità superiore a cinquecento fusti o polloni ad ettaro.

3. La formazione di castagneti da frutto da boschi puri o misti di castagno attualmente destinati alla produzione legnosa e dalle formazioni di cui al comma 2 è soggetta ad autorizzazione. L'ente competente può chiedere la predisposizione di un piano di coltura e la costituzione di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle cure colturali ivi previste.

4. Nei castagneti da frutto è liberamente esercitabile:

a) [abrogata];

b) l'esecuzione d'innesti;

c) la potatura di produzione e di ringiovanimento;

d) il taglio dei polloni di castagno e delle piante di castagno non da frutto;

e) la formazione e il ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbiti;

f) il taglio della vegetazione arbustiva invadente, nonché la ripulitura totale della superficie da foglie, ricci, rami e altri materiali, allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne.

5. Nei castagneti da frutto sono soggetti a dichiarazione:

a) la sostituzione di piante di castagno da frutto morte o non più produttive;

b) il taglio delle piante arboree di altre specie, sparse o presenti in piccoli gruppi, qualora la loro eliminazione non comprometta l'assetto idrogeologico e, ove necessario, si provveda alla messa a dimora di piante di castagno in sostituzione;

c) l'estirpazione delle ceppaie delle piante da sostituire, nei casi di cui alle lettere a) e b), purché le buche siano subito colmate e si provveda alla sollecita messa a dimora delle piante in sostituzione.

5 bis. La capitozzatura delle piante vecchie ed adulte per rinvigorirne la chioma e delle piante giovani, per prepararle all'innesto è soggetta a comunicazione.

6. Il taglio dei castagni da frutto non finalizzato alla sostituzione delle piante morte o non più produttive e la riconversione alla produzione legnosa dei castagneti da frutto sono soggetti ad autorizzazione.

7. Le norme di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche alle formazioni di castagneti da frutto, di superficie inferiore a 2.000 metri quadrati, poste all'interno di aree comunque boscate.

 

     Art. 53. Sugherete

1. Costituisce sughereta qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, che abbia una densità non inferiore a venticinque piante di sughera per ettaro.

2. Non sono soggette alle norme delle sugherete ma alla disciplina dei boschi, le formazioni pure o miste di sughera, pur derivanti dall'abbandono colturale di sugherete, che siano state già oggetto di taglio boschivo per la produzione legnosa o dove la vegetazione arborea forestale abbia una densità superiore a cinquecento fusti o polloni ad ettaro.

3. La formazione di sugherete da boschi puri o misti di sughere attualmente destinati alla produzione legnosa e dalle formazioni di cui al comma 2 è soggetta ad autorizzazione. L'ente competente può chiedere la predisposizione di un piano di coltura e la costituzione di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle cure colturali ivi previste.

4. L’estrazione del sughero dalle piante di sughera ovunque radicate è soggetta a dichiarazione ed è consentita a condizione che:

a) il fusto abbia raggiunto una circonferenza di 60 centimetri, misurati a metri 1,30 da terra e sopra scorza;

b) la parte di fusto decorticata non superi in altezza il triplo della misura della circonferenza;

c) sia effettuata solo dopo che il sughero abbia raggiunto l’età di nove anni;

d) sia effettuata esclusivamente nel periodo 15 maggio – 31 agosto.

5. Nelle sugherete è liberamente esercitabile il taglio della vegetazione arbustiva invadente.

6. Nelle sugherete sono soggetti a dichiarazione:

a) la sostituzione di piante di sughera morte o non più produttive;

b) il taglio delle piante arboree di altre specie, sparse o presenti in piccoli gruppi, qualora la loro eliminazione non comprometta l'assetto idrogeologico e, ove necessario, si provveda alla messa a dimora di piante di sughera in sostituzione;

c) l'estirpazione delle ceppaie delle piante da sostituire, nei casi di cui alle lettere a) e b), purché le buche siano subito colmate e si provveda alla sollecita messa a dimora delle piante in sostituzione.

7. Il taglio delle sughere è soggetto ad autorizzazione.

 

     Art. 54. Impianti per arboricoltura da legno

1. La realizzazione e l'espianto di un impianto di arboricoltura da legno sono soggetti a dichiarazione all’ente competente fatte salve le altre autorizzazioni eventualmente necessarie per la specifica tipologia dell’intervento previsto con particolare riferimento all’autorizzazione di cui all’articolo 82, comma 2 per i terreni saldi.

1 bis. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche agli impianti destinati alla produzione di alberi di Natale realizzati su terreni non boscati e non costituenti attività vivaistica.

2. Per la gestione degli impianti di cui al comma 1 può essere richiesta la predisposizione di un apposito piano di coltura, da approvarsi con le modalità previste dall'articolo 67 della legge forestale.

3. Agli impianti per l'arboricoltura da legno si applicano le norme relative alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e quelle relative alla prevenzione e lotta ai parassiti delle piante forestali.

 

Sezione II

TUTELA DELLE PIANTE FORESTALI NON RICOMPRESE NEI BOSCHI

 

     Art. 55. Ambito di applicazione

1. Le norme della presente sezione si applicano esclusivamente ai terreni non boscati ricadenti nelle zone agricole, individuate negli strumenti urbanistici, ancorché situati in zone non sottoposte a vincolo idrogeologico, ove siano presenti le piante o formazioni forestali di seguito indicate:

a) piante appartenenti alle seguenti specie ed aventi le seguenti misure:

1) diametro maggiore di 40 centimetri per: Quercus sp. pl.querceFagus sylvatica L. faggioAcer sp.pl. aceriTilia sp.pl. tigliUlmus sp.pl. olmiFraxinus excelsior L. frassino maggiorePinus pinea L.pino domesticoCastanea sativa Mill. Castagno

2) diametro maggiore di 30 centimetri per: Cupressus sempervirens L. cipresso comune

3) diametro maggiore di 10 centimetri per: Taxus baccata L. tasso

b) singole piante specificamente individuate, per tipologia e localizzazione, dall’ente competente ai sensi della legge forestale ;

c) siepi, filari o altre formazioni forestali che non presentano le dimensioni, la densità o la copertura del suolo di cui all'articolo 3 della legge forestale, specificamente individuate, per tipologia e localizzazione, dall’ente competente ai sensi della legge forestale .

2. Gli enti competenti ai sensi della legge forestale possono, per motivate esigenze di gestione del territorio o di tutela di singole specie o soprassuoli di particolare importanza, anche in rapporto a quanto previsto dal PTC provinciale, dagli strumenti urbanistici e dalla legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell'articolo 3 della legge 11 aprile 1995, n. 49 ):

a) individuare le piante di cui al comma 1, lettera b) e le formazioni di cui al comma 1, lettera c), previa comunicazione al proprietario, che può presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa;

b) modificare l'elenco delle specie di cui al comma 1, lettera a).

3. Le disposizioni della presente sezione non si applicano nelle aree indicate dall'articolo 3, comma 5, lettere a) e b) della legge forestale.

 

     Art. 56. Norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi

1. Il taglio delle piante di cui all'articolo 55, comma 1, lettere a) e b), è vietato, ad eccezione dei seguenti tagli, che sono soggetti ad autorizzazione:

a) taglio delle piante deperenti o che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità o la stabilità di costruzioni o manufatti;

b) taglio per motivi fitosanitari;

c) taglio per interventi di miglioramento fondiario;

d) taglio per motivi d'interesse generale;

e) taglio per importanti motivi di conduzione aziendale.

2. Le siepi, i filari e le altre formazioni forestali eventualmente individuate dall'ente competente, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera c), possono essere oggetto di taglio della vegetazione, purché il taglio stesso non comporti riduzione dell'estensione della siepe, del filare o della formazione forestale.

3. Il taglio della vegetazione che comporta la riduzione dell'estensione della siepe, del filare o della formazione forestale è soggetto ad autorizzazione.

4. Il taglio delle piante di cui all'articolo 55, comma 1, lettere a) e b), radicate all'interno di siepi, filari e altre formazioni forestali, è soggetto alle disposizioni del comma 1.

4 bis. Sono liberamente esercitabili il taglio delle piante morte e gli interventi di potatura eseguiti in conformità alle prescrizioni dell’articolo 16.

5. Alle piante e alle formazioni di cui alla presente sezione si applicano le norme relative alla prevenzione e lotta ai parassiti delle piante forestali.

 

Sezione III

AREE DI EFFETTIVA PRODUZIONE DEI TARTUFI

 

     Art. 57. Tutela delle aree di effettiva produzione di tartufi

1. Per aree di effettiva produzione di tartufi si intendono quelle individuate come tali negli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni).

2. Al fine di tutelare la produzione di tartufi e la vegetazione arborea e arbustiva simbionte nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al comma 1, si applicano le seguenti norme:

a) il limite diametrico di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a) è fissato in 25 centimetri per le seguenti specie:

Quercus sp.pl. Querce

Populus alba pioppo bianco;

b) fatti salvi gli impianti di arboricoltura da legno realizzati ai sensi dell'articolo 66 della legge forestale, sono consentite nuove piantagioni di essenze arboree unicamente delle seguenti specie:

Quercus sp.pl. Querce

Ostrya carpinifolia Scop. carpino nero

Carpinus betulus L. carpino bianco

Corylus avellana L. nocciolo

Salix alba L. salice bianco

Salix caprea L. salicone

Tilia platyphyllos Scop.tiglio

Tilia cordata Miller. tiglio selvatico

Populus alba L.pioppo bianco

Populus nigra L. pioppo nero

Pinus pinea L. pino domestico

Pinus nigra Arnold pino nero

Pinus laricio Poiret pino laricio;

c) non sono consentite lavorazioni del terreno di profondità superiore a 30 centimetri nell'area d'insidenza della chioma di piante arboree eventualmente presenti.

3. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura, zappatura, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 4 metri dal bordo superiore di sponde o dalla base di argini di fiumi o torrenti. Sono fatte salve le norme di polizia idraulica.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle aree indicate dall'articolo 3, comma 5, lettere a) e b) della legge forestale.

 

Sezione III bis

RESIDUI LIGNOCELLULOSICI

 

     Art. 57 bis. Reimpiego nel ciclo colturale dei residui lignocellulosici

1. Il rilascio, la triturazione e l'abbruciamento in loco dei residui ligno-cellulosici provenienti dai tagli boschivi o da altri interventi agroforestali è consentito ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 15 le operazioni di cui al comma 1 sono consentite a condizione che:

a) le operazioni riguardino esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali;

b) il rilascio, la triturazione, l’abbruciamento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale ligno-cellulosico;

c) il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione sul terreno La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego;

d) l'abbruciamento sia effettuato in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro.

2 bis. Gli abbruciamenti in loco dei residui ligno-cellulosici provenienti dai tagli boschivi o da altri interventi agro-forestali sono vietati nei periodi a rischio di incendi di cui all’articolo 61 e, negli altri periodi, sono attuati nel rispetto delle disposizioni di prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi di cui al titolo II capo IV.

 

Capo IV

PREVENZIONE, SALVAGUARDIA E TUTELA DEL TERRITORIO DAGLI INCENDI BOSCHIVI

 

     Art. 58. Azioni a rischio d'incendio

1. Costituiscono azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi boschivi ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera a) della legge forestale:

a) l'accensione di fuochi e di carbonaie;

b) l'abbruciamento di residui vegetali;

c) l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;

d) l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili.

2. Lo svolgimento delle azioni di cui al comma 1 è soggetto alle norme di prevenzione degli incendi boschivi dettate dal presente capo, differenziate in relazione alle diverse aree del territorio ed ai periodi definiti o meno a rischio di incendio.

 

     Art. 59. Aree soggette alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi

1. Le seguenti aree sono soggette a tutte le norme di prevenzione relative alle azioni di cui all'articolo 58, comma 1:

a) i boschi e le aree assimilate, di cui all'articolo 3 della legge forestale;

b) gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'articolo 66 della legge forestale;

c) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 50 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa.

2. Nei territori non compresi nelle aree di cui al comma 1 sono consentite le azioni di cui all'articolo 58 ad eccezione dell'abbruciamento di vegetali di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo per le quali si applica quanto stabilito dall'articolo 66 .

 

     Art. 60. Aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi

1. Le aree con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b bis) della legge forestale sono i boschi e le aree assimilate di cui all'articolo 3 della legge forestale dei comuni di:

a) Anghiari, Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco Piandiscò, Castel San Niccolò, Castiglion Fiorentino, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Loro Ciuffenna, Lucignano Montemignaio, Monte San Savino, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini (Provincia di Arezzo);

b) Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino val d’Elsa, Calenzano, Capraia e Limite, Certaldo, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Lastra a Signa, Montaione, Montelupo fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Vaglia, Vinci (Provincia di Firenze);

c) Arcidosso, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Sorano (Provincia di Grosseto);

d) Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Castagneto Carducci, Cecina, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Rosignano Marittimo, Suvereto (Provincia di Livorno);

e) Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Coreglia Antelminelli, Lucca, Massarosa, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vagli Sotto, Villa Basilica (Provincia di Lucca);

f) Aulla, Bagnone, Carrara, Casole in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Montignoso, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri (Provincia di Massa - Carrara);

g) Buti, Calci, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Crespina Lorenzana, Fauglia, Monteverdi Marittimo, Pisa, Pomarance, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Maria a Monte, Vecchiano, Vicopisano, Volterra (Provincia di Pisa);

h) Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Uzzano(Provincia di Pistoia);

i) Cantagallo, Carmignano, Prato, Vaiano, Vernio (Provincia di Prato);

j) Abbadia San Salvatore, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monticiano, Piancastagnaio, Poggibonsi, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, Sinalunga, Sovicille (Provincia di Siena).

 

     Art. 61. Periodi a rischio di incendio

1. Il periodo a rischio d'incendio di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b) della legge forestale, determinato su base statistica meteo-climatica regionale, è quello compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno.

2. Sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB, con atto del dirigente della competente struttura regionale possono essere modificati i periodi a rischio di cui al comma 1, anche per singoli comuni dandone comunicazione ai comuni interessati.

 

     Art. 61 bis. Realizzazione dei piani specifici di prevenzione AIB

1. Per l’elaborazione dei piani specifici di prevenzione AIB di cui all’articolo 74 bis della legge forestale la Giunta regionale può avvalersi degli enti competenti di cui all’articolo 3 ter della legge forestale.

2. La Giunta regionale approva i piani specifici di prevenzione AIB acquisendo tutti gli atti e pareri previsti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia degli interventi colturali straordinari e delle opere destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi.

3. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter della legge forestale adeguano il piano annuale degli interventi di cui all’articolo 10, comma 3 bis della legge forestale alle previsioni del piano specifico di prevenzione AIB.

4. L’attuazione degli interventi e delle opere previsti nei piani specifici di prevenzione AIB è soggetta a dichiarazione da presentare all’ente competente almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori. La dichiarazione ha validità per l’anno silvano in corso e per il successivo.

 

     Art. 61 ter. Prescrizioni per la manutenzione degli interventi e delle opere dei piani specifici AIB

1. Le prescrizioni di cui all’articolo 74 bis, comma 4 della legge forestale sono destinate alla conservazione della funzionalità degli interventi e delle opere attraverso l’attuazione di interventi di ordinaria coltura e manutenzione.

2. L’ente competente di cui all’articolo 3 ter della legge forestale adotta le prescrizioni:

a) nei casi di occupazione temporanea dei terreni al momento della riconsegna degli stessi al proprietario o possessore;

b) nei casi di cessione volontaria da parte del proprietario o possessore al momento della riconsegna ai suddetti tenendo conto di eventuali accordi intercorsi in fase di cessione.

3. Gli enti competenti verificano e se necessario modificano le prescrizioni di cui al comma 1 con cadenza almeno triennale anche in base agli aggiornamenti dei piani specifici di prevenzione AIB.

4. Nei casi di cui all’articolo 74 bis, comma 5 della legge forestale gli enti competenti provvedono alla progettazione, alla direzione e all’esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, l’ente competente provvede alla riscossione coattiva.

 

     Art. 62. Divieti

1. Nelle aree di cui all'articolo 59 è vietato compiere le azioni di cui all'articolo 58 al di fuori dei casi espressamente consentiti od autorizzati in base alle disposizioni di cui al presente capo od attuare le stesse, ove consentite, senza adottare le precauzioni od osservare le prescrizioni di cui al presente capo, o contenute negli atti di autorizzazione.

2. E' vietato abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possano dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione.

 

     Art. 63. Norme di prevenzione per l'accensione di fuochi

1. Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1 l'accensione di fuochi è consentita :

a) fatta esclusione dei periodi a rischio di cui all'articolo 61, per esigenze personali dei soggetti che svolgono attività lavorativa o di altra natura connesse alla permanenza nei boschi, limitatamente a quanto necessario per il riscaldamento o cottura di vivande;

b) per la cottura di cibi nei bracieri o nei barbecue situati in giardini oppure in altre pertinenze di abitazioni.

2. Per l'accensione di cui al comma 1 devono essere rispettate le seguenti precauzioni:

a) utilizzare spazi ripuliti, isolati da materiale infiammabile e lontani da cumuli di vegetazione secca;

b) adottare le cautele per evitare la propagazione del fuoco e di faville alla vegetazione spontanea o coltivata in relazione alla combustibilità della stessa ed alle condizioni climatiche e di ventosità;

c) costante sorveglianza del fuoco fino al suo completo spegnimento, ivi compresa la verifica, al momento dell'abbandono del luogo, dell'avvenuto spegnimento di tizzoni e braci.

3. Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1 l'accensione di fuochi è inoltre consentita nei bracieri, barbecue od altre strutture fisse esistenti nelle aree attrezzate di cui all'articolo 64 a condizione che siano rispettate le prescrizioni e le precauzioni dettate specificamente per l'uso delle aree attrezzate stesse.

4. E' sempre consentita l'accensione del fuoco che sia disposta dal direttore delle operazioni di spegnimento di incendi boschivi al fine di spegnere o contenere l'incendio mediante la tecnica del controfuoco.

4 bis. Durante le operazioni di spegnimento, bonifica e controllo di un incendio boschivo il direttore delle operazioni di spegnimento può disporre l’accensione del fuoco tra un fronte di sicurezza e il margine dell’area bruciata per mettere in sicurezza l’area interessata dall’evento.

 

     Art. 64. Aree attrezzate per l'accensione di fuochi

1. Si definiscono aree attrezzate per l'accensione di fuochi le aree, accessibili al pubblico, appositamente allestite in zone di afflusso turistico, sportivo o ricreativo e dotate di strutture destinate all'accensione e contenimento del fuoco.

2. La realizzazione e l'uso delle suddette aree attrezzate nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1, è soggetta ad autorizzazione dell’ente competente ai sensi della legge forestale .

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 specifica le prescrizioni costruttive e le precauzioni da adottare per l'accensione dei fuochi al fine di evitare rischi di incendio boschivo. L'autorizzazione specifica altresì eventuali limitazioni nei periodi e negli orari giornalieri in cui è consentito l'uso dell'area attrezzata.

4. Nelle aree attrezzate deve essere sempre esposta in appositi cartelli la normativa d'uso finalizzata alla prevenzione degli incendi disposta in sede di autorizzazione.

5. Per le aree attrezzate già esistenti nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1, l’ente competente ai sensi della legge forestale prescrive l'eventuale adeguamento delle opere, le precauzioni da adottare per l'accensione del fuoco e la normativa d'uso da esporre in appositi cartelli.

 

     Art. 65. Accensione di carbonaie

1. Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1 l'accensione di carbonaie è consentita purché vengano adottate le necessarie norme di prevenzione al fine di evitare l'incontrollato propagarsi del fuoco alla vegetazione con rischio di sviluppo di incendi. L’ente competente ai sensi della legge forestale prevede modalità di comunicazione preventiva in particolare nei periodi a rischio di cui all’articolo 61.

 

     Art. 66. Abbruciamento di residui vegetali

1. Tutti gli abbruciamenti sono vietati nei periodi a rischio di incendi di cui all’articolo 61 e, nei rimanenti periodi, devono essere attuati nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 57 bis e delle norme del presente articolo.

1 bis. Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni colturali è soggetto ad autorizzazione degli enti competenti ai sensi della legge forestale. Ai fini dell'autorizzazione sono valutate le condizioni di infiammabilità della vegetazione forestale e della lettiera, le condizioni morfologiche del terreno e la presenza di spazi aperti idonei. L'autorizzazione specifica le norme di prevenzione e le precauzioni da osservare.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 bis, nei castagneti da frutto è consentito l'abbruciamento dei materiali provenienti da potatura e ripulitura degli stessi nel rispetto delle norme di prevenzione di cui al comma 4.

3. Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c),, l'abbruciamento dei residui vegetali è consentito purché eseguito in conformità alle norme di prevenzione di cui al comma 4.

4. L'abbruciamento di cui ai commi 2 e 3 può essere attuato solo a condizione del rispetto delle seguenti norme e precauzioni :

a) l'abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile;

b) il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli, evitando gli abbruciamenti diffusi, quali l'abbruciamento delle stoppie e quelli di vegetazione radicata o sparsa sul suolo. I cumuli devono avere dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili.

c) le operazioni devono essere attuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento e, prima di abbandonare il luogo, verificando l'avvenuto spegnimento di tizzoni o braci;

d) l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale.

5. Nelle zone poste al di fuori delle aree di cui all'articolo 59, comma 1 le operazioni di abbruciamento sono consentite adottando le necessarie cautele per evitare il propagarsi incontrollato del fuoco e, in particolare:

a) l'abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento, assicurandosi di non lasciare tizzoni o braci non completamente spenti;

b) l'abbruciamento deve esserere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale;

c) [abrogata];

d) nel caso di abbruciamento di stoppie di cereali o di altri abbruciamenti effettuati su materiali non concentrati in cumuli, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia d'isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno lavorato, o comunque privo di vegetazione ed in grado di isolare l'area oggetto dell'abbruciamento.

6. L’ente competente può prevedere modalità di comunicazione preventiva dell'esecuzione degli abbruciamenti.

 

     Art. 67. Altre azioni ed attività

1. Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1 l'uso di apparecchi che generino fiamma libera, nonché di strumenti o attrezzature che possano produrre scintille o faville, è consentito solo nei periodi non definiti a rischio di cui all'articolo 61, purché effettuato adottando le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco. In particolare, tali apparecchi devono essere utilizzati in aree prive, anche temporaneamente, di vegetazione e di altri materiali infiammabili, tenendo sotto costante controllo l'area oggetto dei lavori ed allestendo presidi o strumenti idonei all'immediato spegnimento di principi di incendio.

2. L'uso degli apparecchi, strumenti e attrezzature di cui al comma 1 è sempre consentito nelle aree urbane, nei giardini nonché nelle pertinenze dei fabbricati di qualsiasi destinazione, entro 20 metri di distanza dai fabbricati stessi, adottando comunque le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco.

3. Il brillamento di mine è consentito purché effettuato adottando le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco.

4. Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1 è consentito:

a) nei terreni agricoli, nei prati e nei prati-pascoli l'accumulo all'aperto dei materiali vegetali derivanti dallo sfalcio, limitatamente al periodo di tempo necessario alle operazioni di fienagione e raccolta;

b) nei boschi e negli impianti di arboricoltura da legno l'accumulo all'aperto dei materiali di risulta da tagli boschivi e da altre operazioni colturali purché in conformità alle disposizioni del presente regolamento;

c) nei terreni di qualunque destinazione, l'accumulo all'aperto del materiale di risulta da operazioni di potatura di piante da frutto od ornamentali poste sui terreni stessi nonché del legname;

d) nei terreni boscati, lo stoccaggio di materiale vegetale derivante dalle operazioni di sfalcio, nonché da altre attività agricole, purché il materiale sia ordinatamente accumulato e intorno allo stesso sia mantenuta una fascia di almeno 5 metri ripulita dalla vegetazione.

 

     Art. 68. Deroghe

1. Fermo restando quanto disciplinato all’articolo 57 bis, gli enti competenti ai sensi della legge forestale possono autorizzare, per motivate esigenze deroghe ai divieti di cui al presente capo nei seguenti casi:

a) esecuzione di lavori pubblici o privati;

b) manifestazioni che prevedano l'uso di fuochi anche pirotecnici;

c) attività in campeggi anche temporanei;

d) attività di formazione ed addestramento per la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi con le modalità definite nel Piano AIB.

e) attuazione del fuoco prescritto quale pratica colturale e selvicolturale destinata alla manutenzione delle colture agrarie, dei pascoli, degli arbusteti e dei boschi ove ciò sia ritenuto utile, per ridurre e controllare lo sviluppo di biomassa ai fini della prevenzione degli incendi e della tutela di particolari assetti vegetazionali nel territorio rurale.

2. Nelle autorizzazioni di cui al comma 1, sono previste le necessarie prescrizioni e precauzioni al fine di evitare rischi di incendio.

3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettera e), è presentato un progetto che contiene le motivazioni e le tecniche da utilizzare con particolare riferimento ai tempi, alle modalità di esecuzione e alle cautele da adottare.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera e), sono attuati dall’ente competente.

 

     Art. 69. Tutela dagli incendi in relazione alla trasformazione della destinazione d'uso dei terreni con interventi a carattere urbanisticoedilizio

1. Gli enti competenti in sede di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 42, comma 5 della legge forestale ed al titolo III, capo III del presente regolamento verificano i rischi per lo sviluppo di incendi boschivi connessi alle trasformazioni di destinazione d'uso dei boschi e degli altri terreni vincolati.

2. In relazione ai rischi connessi alle suddette trasformazioni, nelle autorizzazioni di cui al comma 1 sono dettate prescrizioni per la prevenzione dei rischi stessi.

3. I comuni adottano e prescrivono misure di prevenzione anche in riferimento alle specifiche previsioni degli strumenti urbanistici

 

Titolo III

NORME PER I TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO

 

Capo I

NORME GENERALI

 

Sezione I

AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

 

     Art. 70. Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nel presente titolo si applicano in tutti i terreni, boscati o non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi degli articoli 37 e 37 della legge forestale.

2. Le norme relative alla tutela della vegetazione arborea ed arbustiva si riferiscono alla vegetazione forestale definita ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge forestale.

 

     Art. 71. Autorizzazione e dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico

1. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico è presentata dai seguenti soggetti:

a) il proprietario;

b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso.

2. Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione sono indicati il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori. Eventuali variazioni dei suddetti soggetti sono comunicate all'ente competente.

3. Nei casi in cui è prevista la presentazione di progetti, gli elaborati sono redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

4. Ai sensi dell'articolo 42 della legge forestale, salvo quanto previsto all'articolo 68 della stessa legge per i territori ricadenti nell'ambito dei parchi regionali, provinciali e delle riserve naturali, la domanda di autorizzazione e la dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico è presentata all’ente competente ai sensi della legge forestale.

5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'articolo 42, comma 6, della legge forestale per gli interventi di cui al comma 4, lettera a), soggetti anche all'autorizzazione paesaggistica o all'autorizzazione o concessione urbanistica, la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è presentata al comune, contestualmente alla richiesta di autorizzazione a fini urbanistici o paesaggistici.

6. Nei casi in cui gli interventi siano soggetti a dichiarazione d'inizio lavori o di attività ai sensi del presente regolamento o della normativa urbanistica o paesaggistica, non si applica la procedura di cui al comma 5 e la dichiarazione è presentata distintamente ai rispettivi enti competenti.

7. L'autorizzazione è rilasciata sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti.

 

     Art. 72. Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione e varianti in corso d'opera

1. La validità temporale massima delle autorizzazioni è di cinque anni. Nell'autorizzazione può essere indicato un termine di validità inferiore.

2. I lavori e le attività soggette a dichiarazione sono eseguite entro il termine massimo di tre anni dalla data di presentazione della stessa.

3. Le autorizzazioni o le dichiarazioni relative ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di concessione o autorizzazione ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza di quest'ultimo provvedimento abilitativo comunale, fatto salvo che nell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sia indicata una diversa data di scadenza .

4. La validità temporale delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere può essere prorogata a seguito della presentazione di motivata istanza, almeno sessanta giorni prima della scadenza. Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione, è indicata la scadenza della stessa e possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.

5. Ai fini del completamento di opere o lavori per i quali è scaduta la validità temporale dell'autorizzazione può essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione stessa. Per le opere o i lavori soggetti a dichiarazione d'inizio lavori la cui validità sia scaduta deve essere presentata una nuova dichiarazione.

6. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verifichino fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'ente competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. Tali provvedimenti cautelativi si applicano anche ai lavori o alle opere soggetti a dichiarazione o esegui bili senza autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

7. Quando si rendano necessarie varianti rispetto ai progetti, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già autorizzati, gli interessati devono acquisire l'autorizzazione secondo le procedure e le modalità definite dai regolamenti degli enti locali di cui all'articolo 40 della legge forestale.

7 bis. Nel caso che l’intervento non abbia interessato l’intera superficie autorizzata o dichiarata, entro sessanta giorni dalla scadenza della validità dell’autorizzazione o della dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, il richiedente comunica all’ente competente l’indicazione sommaria degli eventuali interventi non effettuati rispetto a quelli autorizzati o dichiarati. In ogni caso entro il suddetto termine deve essere comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori.

7 ter. Prima della scadenza dell’atto autorizzativo, l’interessato può effettuare una comunicazione di fine lavori che determina la cessazione della validità dell’atto stesso.

 

Sezione II

NORME TECNICHE GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

 

     Art. 73. Ambito di applicazione delle norme tecniche generali

1. Le norme della presente sezione si applicano a tutti i lavori inerenti alla realizzazione di opere e movimenti di terreno, anche se non soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, nei terreni vincolati a scopi idrogeologici, di cui agli articoli 37 e 37 della legge forestale, fatta salva ogni diversa disposizione indicata specificamente nel presente regolamento, negli atti autorizzativi o nelle prescrizioni dettate a seguito della presentazione di dichiarazione.

2. Per quanto non specificamente disposto, le indagini sui terreni e sulle rocce, la verifica della stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, la progettazione e l'esecuzione delle opere devono uniformarsi alle norme tecniche di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), emanate con decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) e con la circolare del Ministro dei lavori pubblici 24 settembre 1988.

 

     Art. 74. Regimazione delle acque

1. Nei terreni vincolati è fatto obbligo di assicurare che il deflusso delle acque superficiali e sorgive avvenga senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno. A tal fine, durante l'esecuzione di opere e movimenti di terreno di qualsiasi entità o trasformazione di boschi o di terreni saldi, devono essere osservate le seguenti norme:

a) tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti ed da aree non permeabili devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque;

b) tutte le tubature idrauliche sotterranee devono essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture, assicurando in particolare che nei terreni suscettibili di movimenti di assestamento, quali aree di riporto e terreni instabili, le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza.

2. Nei terreni vincolati non devono essere creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche o sorgive e deve essere sempre assicurata la corretta regimazione delle acque, al fine di evitare fenomeni di ristagno o di erosione nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi.

3. Per i fini di cui al comma 2, durante le fasi di cantiere e in particolare ove siano previsti scavi o trasformazione di boschi o di terreni saldi, devono essere assicurati:

a) l'allontanamento delle acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l'area dei lavori, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossi o fossetti di guardia delimitanti l'area stessa ed in grado di convogliare le acque a valle secondo le linee naturali di sgrondo, senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;

b) la corretta regimazione delle acque superficiali nell'area oggetto dei lavori, realizzando le canalizzazioni ed i drenaggi necessari ad evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo; ove non sia possibile smaltire le acque per gravità devono essere previsti impianti per il sollevamento delle stesse, che evitino ristagni anche temporanei nell'area di cantiere. Lo scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni sottostanti;

c) la captazione e l'allontanamento al di fuori dell'area di cantiere delle eventuali acque sorgive.

4. Nei terreni vincolati i seguenti interventi sono soggetti ad autorizzazione:

a) la modifica di impluvi, fossi o canali e l'intubamento delle acque all'interno degli stessi;

b) la modifica dell'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali;

c) l'immissione di acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di sub-irrigazione o di dispersione nel terreno o altre opere;

d) gli emungimenti delle acque sotterranee.

5. Ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di cui al comma 4 devono essere effettuate preliminari indagini e verifiche atte alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica degli interventi stessi, da esporre in apposita relazione costituente parte integrante della progettazione delle opere.

 

     Art. 75. Indagini geologiche

1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza la realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni.

2. I sondaggi e le altre prove necessarie alle indagini geologiche di cui al comma 1 sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione purché comportino limitati movimenti di terreno senza la realizzazione di nuova viabilità di accesso o l'estirpazione di piante o ceppaie forestali

3. In particolare deve essere preliminarmente valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l'esecuzione dei lavori.

4. Nei terreni posti su pendio, od in prossimità a pendii, oltre alla stabilità localizzata dei fronti di scavo deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di cantiere e nell'assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare.

5. Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale, ipodermica e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto nonché la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica.

6. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono estendersi ad un intorno significativo all'area oggetto dei lavori, evidenziando le eventuali azioni degli scavi, dei riporti e delle opere in progetto su manufatti, quali costruzioni, strade ed altre infrastrutture, su sorgenti e su altre emergenze significative ai fini idrogeologici, quali aree di frana o di erosione, alvei od impluvi.

7. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono essere oggetto di una relazione geologica e geotecnica, da porre a corredo e costituente parte integrante della progettazione delle opere, in cui devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i coefficienti determinati relativamente alla stabilità dei pendii.

8. Solo per opere di modesto rilievo ed entità o per aree già note e di sicura ed accertata stabilità può essere ritenuta sufficiente una relazione geologica semplificata che si basi su notizie e dati idonei a caratterizzare l'area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti di terreno.

9. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo possono essere omesse per modesti interventi di livellamento o modificazione morfologica dei terreni. Tali indagini, valutazioni e verifiche, ove non espressamente richieste, possono essere omesse anche per le opere ed i movimenti di terreno rientranti nelle tipologie non soggette ad autorizzazione o dichiarazione, nelle tipologie soggette a dichiarazione, nonché per le opere connesse ai tagli dei boschi di cui al titolo II, capo II, sezione VI. Per le opere o i movimenti di terreno di cui al presente comma la presentazione di apposita relazione geologica può essere comunque prescritta nel caso in cui si tratti di terreni instabili o con forte pendenza.

10. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco la rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, ed adottato di conseguenza ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque.

 

     Art. 76. Scavi e riporti di terreno

1. Durante la realizzazione di lavori ed opere che comportino scavi o riporti di terreno non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti od altri movimenti gravitativi.

2. Per i fini di cui al comma 1, fatto salvo che le indagini geologiche escludano specifici rischi o che si sia proceduto alla realizzazione di idonee opere di preventivo consolidamento dei terreni, gli scavi devono essere eseguiti in stagioni a minimo rischio di piogge e procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Se sussistono particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall'immediata realizzazione delle opere di contenimento. Si può procedere ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di stabilità.

3. I riporti di terreno devono essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi, dai quali devono essere separate le frazioni litoidi di maggiori dimensioni. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se è prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei riporti di terreno.

4. I riporti di terreno da eseguire nei terreni destinati o da destinare all'attività agricola o forestale devono essere realizzati con materiali terrosi di caratteristiche fisico-chimiche idonee al mantenimento o miglioramento della fertilità agronomica dei terreni oggetto del riporto.

 

     Art. 77. Materiali di risulta

1. La terra di risulta da scavi o movimenti di terreno in genere, attuati per opere di modesta entità, può essere conguagliata in loco per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori, al di fuori di corsi d'acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, senza determinare apprezzabili modificazioni di assetto o pendenza dei terreni, provvedendo al compattamento ed inerbimento del terreno stesso ed evitando che abbiano a verificarsi fenomeni erosivi o di ristagno delle acque.

2. La terra derivante da scavi di sbancamento operati per costruzioni o derivante da altre opere da cui risultino apprezzabili quantità di materiale terroso, può essere riutilizzata in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori, in conformità e nei limiti delle previsioni di progetto.

3. I materiali lapidei di maggiori dimensioni devono essere separati dal materiale terroso al fine di garantire un omogeneo compattamento ed assestamento di questi ultimi. I materiali lapidei possono essere reimpiegati in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori purché gli stessi siano depositati in condizioni di stabilità ed in modo da non ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali.

3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano esclusivamente ai materiali di risulta relativi ad interventi che non rientrano nel campo di applicazione della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili).

4. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), da ultimo modificato dalla legge 3 febbraio 2003, n. 14, i materiali terrosi o lapidei eccedenti la sistemazione in loco devono essere riutilizzati in terreni ove il riporto degli stessi sia autorizzato o consentito ai fini del vincolo idrogeologico.

5. Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. E' fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.

 

     Art. 78. Realizzazione delle opere

1. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni vincolati tutte le opere, ed in particolare quelle di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere dimensionate e costruite, sotto la diretta responsabilità dei tecnici progettisti ed incaricati della direzione dei lavori, in modo da assicurarne la stabilità nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall'acqua, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere.

2. Per i fini di cui al comma 1 devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso, sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea accertata con le indagini di cui all'articolo 75

 

Capo II

TUTELA DELLE AREE FORESTALI ED AGRARIE

 

Sezione I

TRASFORMAZIONI

 

     Art. 79. Trasformazione dei boschi

1. Costituisce trasformazione del bosco qualsiasi intervento che, compiuto all'interno del perimetro della vegetazione forestale individuato dal piede delle piante di confine, comporti l'eliminazione della vegetazione forestale stessa, al fine di utilizzare il terreno su cui essa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale.

2. Costituisce altresì trasformazione del bosco qualsiasi intervento, eseguito od in corso di esecuzione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 42 della legge forestale, che determini l'asportazione o la distruzione di piante o polloni, fatti salvi i casi in cui detta asportazione sia riconducibile all'esecuzione di tagli boschivi destinati all'attività selvicolturale e di opere connesse ai tagli stessi.

3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 80 bis, la trasformazione del bosco è soggetta, ai sensi dell'articolo 42 della legge forestale, ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, e ad autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico.

4. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal comune, salvo quanto previsto dall'articolo 68 della legge forestale, qualora la trasformazione del bosco sia connessa alla trasformazione della destinazione d'uso dei terreni per la realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui all'articolo 42, comma 5 della legge forestale. In tutti gli altri casi e per le opere connesse al taglio dei boschi di cui al titolo II, capo II, sezione VI, è rilasciata dall’ente competente di cui all’articolo 42, comma 4 della legge forestale, salvo quanto previsto dall'articolo 68 della legge forestale.

5. L'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico è rilasciata dal comune ai sensi della legislazione regionale vigente e nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 ).

5 bis. Le trasformazioni boschive, i rimboschimenti compensativi di cui all’articolo 81 e gli interventi realizzati con le somme introitate ai sensi dell’articolo 44, commi 6 e 7 della legge forestale costituiscono inventario speciale ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge forestale e sono registrati nel SIGAF.

 

     Art. 80. Criteri e prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione dei boschi

1. La trasformazione dei boschi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge forestale, è attuabile unicamente per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico-produttivi ed è valutata in rapporto alla tutela idrogeologica del territorio, agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTC, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

2. La trasformazione delle formazioni arbustive assimilate a bosco di cui all'articolo 3, comma 4 della legge forestale e, più in generale, dei boschi di neoformazione insediatisi su pascoli ed altri terreni agrari, è valutata in rapporto alle esigenze di tutela e di riequilibrio dei sistemi vegetazionali e delle aree verdi, anche in riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PTC. In tale ambito, ferma restando la tutela idrogeologica, costituiscono elementi per la valutazione della fattibilità della trasformazione le seguenti esigenze:

a) il riequilibrio vegetazionale del territorio ai fini del mantenimento della fauna selvatica e della biodiversità vegetale ed animale;

b) la prevenzione, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi;

c) il recupero all'attività agricola di aree già alla stessa destinate.

 

     Art. 80 bis. Criteri per l’autorizzazione alla trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione oggetto di recupero a fini produttivi

1. L’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per il recupero agronomico a fini produttivi dei paesaggi di cui all’articolo 42, comma 1 bis, lettera b), della legge forestale è rilasciata a condizione che:

a) l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili sui terreni oggetto di trasformazione;

b) siano previste opere di sistemazione idraulico agraria per la regimazione delle acque superficiali e la prevenzione dell’erosione del suolo in rapporto alle condizioni di regimazione e sgrondo delle acque dei terreni contermini. E’ consentito anche il recupero di opere di sistemazione idraulico agraria preesistenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono avere estensione inferiore a 3 ettari e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare contiguità tra gli interventi prima di cinque anni. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza.

3. Alla domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è allegato un progetto che, fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche generali di cui al capo I, titolo III, contiene:

a) i dati relativi alla localizzazione e allo stato attuale dei terreni di cui si richiede il recupero agronomico;

b) la documentazione aereofotografica riferita a fotogrammi del volo anno 1954 o la perizia giurata attestante lo stato storico dei luoghi pre-esistenti ai processi di forestazione e rinaturalizzazione, comprovata dall’analisi di documentazione fotografica o aereofotografica oggettivamente databile;

c) la descrizione dei terreni oggetto di recupero, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;

d) la descrizione e la documentazione fotografica relativa alle eventuali opere di sistemazione idraulico agraria esistenti;

e) le modalità di realizzazione e/o ripristino e mantenimento delle opere di sistemazione idraulico agraria;

f) le modalità e i tempi di realizzazione del progetto di recupero a fini produttivi nonché le colture che si intendono ripristinare.

4. Nei casi in cui l’attività agro silvo pastorale venga abbandonata prima che siano decorsi cinque anni dall’autorizzazione, oltre alle sanzioni previste dalla legge, sono posti a carico del proprietario o possessore l’obbligo di ripristino ai sensi dell’articolo 85 della legge forestale e l’esecuzione delle opere di rimboschimento dei terreni oggetto di recupero agronomico.

 

     Art. 81. Rimboschimento compensativo

1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 42, comma 1 bis, della legge forestale.

2. Nei casi in cui la trasformazione del bosco interessi aree di superficie superiore a 2.000 metri quadrati, la stessa è condizionata al rimboschimento di terreni nudi di superficie uguale a quelle trasformate, in attuazione del disposto di cui all'articolo 44 della legge forestale. Ai fini dell'individuazione dei terreni da sottoporre a rimboschimento, per "terreni nudi" devono intendersi tutti i terreni che non siano classificabili come bosco ai sensi dell'articolo 3 della legge forestale.

3. Per i fini di cui al comma 2, il richiedente la trasformazione deve allegare alla domanda di autorizzazione un progetto che indichi:

a) la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell'area boscata da trasformare;

b) la superficie e la localizzazione di altre aree boscate della stessa proprietà eventualmente già oggetto di trasformazioni attuate, o di autorizzazioni alla trasformazione rilasciate, nei tre anni precedenti alla data della domanda;

c) la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento compensativo, nonché il titolo di possesso della stessa;

d) la superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;

e) le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei tre anni successivi all'impianto.

4. Gli interventi di rimboschimento compensativo non possono essere surrogati da impianti di arboricoltura da legno realizzati ai sensi dell'articolo 66 della legge forestale, nonché da interventi di ripristino ambientale finale dell’area oggetto di trasformazione realizzati ai sensi della normativa vigente.

5. Ai fini del calcolo della superficie minima di 2.000 metri quadrati di cui all'articolo 44, comma 1 della legge forestale, si sommano le superficie appartenenti alla stessa proprietà già oggetto di trasformazione, o di autorizzazione alla trasformazione, nei tre anni precedenti alla data della domanda e che risultino accorpate. L'accorpamento non è interrotto da distanze inferiori a 300 metri.

6. Qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento deve farne dichiarazione nella domanda stessa e provvedere al versamento, all’ente competente ai sensi dell’articolo 44, comma 6, della legge forestale, di un importo pari a 150 euro per ogni 100 metri quadrati, o frazione, di terreno oggetto della trasformazione.

6 bis. Nei casi indicati dall’articolo 44, comma 7 bis della legge forestale il pagamento di cui al comma 6 può essere effettuato in forma rateizzata sulla base di un piano in cui siano indicate le superfici oggetto di effettiva trasformazione nei singoli anni di validità dell’autorizzazione. In caso di incremento delle superfici oggetto di trasformazione rispetto alle previsioni indicate nel piano il titolare dell’autorizzazione è tenuto al versamento preventivo della rata annua calcolata in base all’effettiva superficie oggetto della trasformazione.

7. Nei casi in cui la trasformazione sia condizionata all'esecuzione del rimboschimento compensativo da parte del richiedente, l'autorizzazione prevede la costituzione, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione, di un deposito cauzionale a garanzia della realizzazione del rimboschimento stesso e di un deposito a garanzia dell'esecuzione dei lavori di manutenzione per almeno tre anni successivi all'impianto. In caso di inerzia del beneficiario dell'autorizzazione, l'ente competente provvede a realizzare il rimboschimento e le cure colturali ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.

 

     Art. 82. Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

1. Sono terreni saldi i pascoli e i terreni non soggetti a coltura agraria o a lavorazione del terreno o ad altra forma d'intervento colturale agrario da almeno otto anni.

2. Ai sensi dell'articolo 42 della legge forestale, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione è soggetta ad autorizzazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è sostituita da dichiarazione se si verificano le seguenti condizioni:

a) gli interventi riguardano superfici non superiori a 3 ettari per ogni proprietà, considerata in ambito comunale, e per ogni triennio;

b) i terreni interessati all'intervento hanno una pendenza media non superiore al 25 per cento;

c) nell'esecuzione dei lavori sono osservate le seguenti norme tecniche:

1) la vegetazione arbustiva eventualmente presente è tagliata e allontanata o triturata, prima della lavorazione del terreno;

2) la lavorazione ha profondità massima di 80 centimetri e salvaguarda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica;

3) è assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari permanenti, o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione. Le acque così raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulico agraria, di cui è vietata l'eliminazione; è ugualmente vietata l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco.

4. Nei terreni saldi sono consentite l'effettuazione di rimboschimenti e la messa a dimora di piante forestali purché siano attuate mediante l'apertura delle sole buche necessarie o mediante lavorazioni localizzate del terreno. La realizzazione di rimboschimenti tramite la lavorazione andante del terreno è soggetta a dichiarazione se si verificano le condizioni e sono rispettate le norme tecniche di cui al comma 3, ad autorizzazione negli altri casi.

 

Sezione II

TUTELA DELLA VEGETAZIONE E DEI PASCOLI

 

     Art. 83. Taglio e estirpazione di arbusti e cespugli

1. Il taglio degli arbusti e dei cespugli è consentito a condizione che nei boschi non siano danneggiate le piante arboree, compresa la rinnovazione delle stesse.

2. L'estirpazione degli arbusti di cui all'allegato A della legge forestale è vietata nei boschi, nei pascoli e negli altri terreni saldi, salvo che la stessa si renda necessaria per:

a) la realizzazione di trasformazioni, opere, movimenti di terreno o interventi colturali autorizzati o consentiti ai sensi della legge forestale o del presente regolamento;

b) la manutenzione e ripulitura delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica. Per la manutenzione dei corsi d'acqua naturali l'estirpazione è consentita solo per la realizzazione di interventi di ripristino o risagomatura dell'alveo autorizzati o consentiti;

c) la raccolta del ciocco d'erica previa autorizzazione.

3. L'estirpazione degli arbusti di cui all'allegato A della legge forestale è consentita nei terreni diversi da quelli di cui al comma 2.

4. Sono vietati il taglio o l'estirpazione di arbusti di cui all'allegato A della legge forestale finalizzati alla raccolta dei prodotti di cui all'articolo 63 della stessa legge.

 

     Art. 84. Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree

1. Nei boschi e nei terreni saldi è vietato lo sradicamento di piante o ceppaie vive di specie forestali arboree, fatti salvi i casi in cui lo sradicamento si renda necessario per la realizzazione di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati ai sensi della legge forestale e del presente regolamento.

2. L'estirpazione delle ceppaie secche è consentita a condizione che gli scavi vengano subito colmati modellandone la superficie e che il terreno nel luogo di scavo sia rassodato ed inerbito oppure rimboschito entro un anno con piante della stessa specie arborea sradicata o di latifoglie autoctone.

 

     Art. 85. Asportazione di humus, terreno, cotico erboso e raccolta di foglie

1. Nei boschi è vietata l'asportazione di qualunque materiale organico che costituisca la copertura del terreno, quali foglie, humus, terriccio organico, cotico erboso, fatti salvi modesti prelievi che sono autorizzati in stazioni fertili, l'asportazione connessa agli interventi colturali nei castagneti da frutto nonché il prelievo connesso alla manutenzione della viabilità o di altri manufatti.

2. E' altresì vietata l'asportazione di terreno o roccia, fatti salvi i casi di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati o consentiti ai sensi della legge forestale e del presente regolamento, nonché modesti prelievi in superficie per la realizzazione in loco o nelle immediate vicinanze di piccole opere.

3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai terreni saldi.

4. In aree limitate, ove vi siano accumuli di lettiera, la raccolta può essere autorizzata, previa prescrizione delle modalità, al fine di favorire l'insediamento della rinnovazione.

5. E' consentita l'asportazione di terriccio di castagno all'interno delle ceppaie o tronchi morti di castagno da parte del proprietario o degli aventi diritto.

6. La raccolta del muschio può essere attuata nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 63 della legge forestale e delle successive disposizioni attuative della Giunta regionale.

 

     Art. 86. Esercizio e limitazione del pascolo

1. Il pascolo nei boschi e negli altri terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è liberamente esercitabile, ad eccezione dei casi di cui al comma 2, purché effettuato nel rispetto dei divieti e delle disposizioni tecniche del presente articolo.

2. Sono soggetti a dichiarazione:

a) il pascolo delle capre in bosco;

b) l'allevamento di selvaggina ungulata o di suini nei boschi recintati.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 2, da presentare all’ente competente ai sensi della legge forestale, devono essere indicate le aree di pascolo, il numero dei capi allevati, le caratteristiche del soprassuolo e le modalità di esercizio del pascolo.

4. Le specie ed il numero di animali da immettere al pascolo e le modalità dello stesso devono essere commisurati alla effettiva possibilità di pascolo ed in modo da evitare danni ai boschi, ai pascoli ed ai suoli.

5. Nei boschi cedui dopo il taglio di ceduazione è vietato il pascolo degli animali ovini e suini prima che i polloni abbiano raggiunto l'altezza media di 2 metri e quello degli altri animali prima che gli stessi polloni abbiano raggiunto l'altezza media di 4 metri.

6. Nelle fustaie coetanee è vietato il pascolo dall'anno in cui ha inizio il periodo di rinnovazione naturale od artificiale fino a quando la rinnovazione stessa non abbia raggiunto l'altezza media di 2 metri per il pascolo di ovini o di suini e di 4 metri per il pascolo di altri animali.

7. Nelle fustaie disetanee il pascolo è vietato.

8. Il pascolo di qualsiasi specie di bestiame nei boschi percorsi da incendio è vietato per dieci anni. In caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo prima della scadenza di tale periodo e comunque non prima di cinque anni dall'incendio, l'ente competente può autorizzare il pascolo prescrivendone modalità e carico di bestiame ammissibile.

8 bis. Il pascolo di qualsiasi specie di bestiame nei pascoli e negli altri terreni saldi percorsi da incendio è vietato per un anno dall’incendio.

9. Il pascolo vagante, cioè senza custode, può essere esercitato solo nei terreni ove il pascolo è consentito ai sensi del presente articolo, purché tali terreni siano nella disponibilità del possessore degli animali pascolanti. Le proprietà contermini e i terreni, anche dello stesso possessore, in cui il pascolo è vietato devono essere garantiti dallo sconfinamento degli animali con chiudende o altri mezzi. Ove non siano presenti adeguati sistemi atti ad impedire sconfinamenti e danni, il bestiame deve essere controllato da un custode.

10. Nelle aree in cui il pascolo è vietato ai sensi del presente articolo, è consentito il transito del bestiame da avviare al pascolo purché effettuato, senza soste, lungo strade, piste, tratturi e mulattiere.

11. L’ente competente ai sensi della legge forestale può sospendere o limitare il pascolo autorizzato ai sensi del comma 2, qualora si verifichino o siano prevedibili danni rilevanti ai boschi, ai pascoli o ai suoli per pascolo disordinato o eccessivo.

12. L’ente competente ai sensi della legge forestale può disporre con specifico atto, anche per singole aree omogenee, divieti di pascolo e prevedere limiti relativamente alle specie allevate e ai carichi ammissibili, in particolare:

a) quando, in considerazione delle particolari condizioni dei boschi, dei pascoli o dei suoli, il pascolo possa provocare danni rilevanti agli stessi;

b) quando, a seguito di incendio della vegetazione dei pascoli e dei terreni saldi, sia opportuno prolungare il periodo di cui al comma 8 bis per la migliore ricostituzione del cotico erboso;

c) quando si renda necessario per la conservazione di specie vegetali tutelate.

 

     Art. 87. Manutenzione e miglioramento dei pascoli

1. Nei pascoli sono liberamente consentiti i lavori di manutenzione e di miglioramento consistenti in rinettamento, spietramento superficiale, drenaggio, suddivisione in comparti, taglio della vegetazione infestante, concimazione. E' altresì consentito procedere alla strigliatura od erpicatura superficiali necessarie ad arieggiare e rinnovare il cotico erboso, senza che si abbia l'eliminazione o la rottura dello stesso.

2. La rottura periodica, in genere decennale, del cotico erboso dei pascoli o l'estirpazione degli arbusti nei pascoli sono soggette a dichiarazione, purché la vegetazione arbustiva non costituisca bosco ai sensi dell'articolo 3 della legge forestale. Le suddette operazioni devono compiersi con lavorazione superficiale e senza rovesciamento del terreno, facendo seguire la lavorazione da semina di miscugli di piante foraggere, possibilmente locali.

 

Sezione III

MODALITA' DI LAVORAZIONE DEI TERRENI AGRARI E OPERE DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELLE ACQUE METEORICHE

 

     Art. 88. Modalità di lavorazione dei terreni agrari

1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura e zappatura, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi. Sono fatte salve comunque le norme di polizia idraulica.

1 bis. Non rientrano nelle ordinarie lavorazioni agrarie quelle che modificano il profilo longitudinale del terreno tramite movimentazione dello stesso eseguita con escavatori, pale meccaniche o apripista, fatti salvi gli interventi di livellamento superficiale di cui all’articolo 92, comma 1.

2. Nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al comma 1 deve essere sempre assicurata:

a) la difesa dei terreni oggetto di lavorazione dalle acque provenienti da monte;

b) l'immediato smaltimento e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali, sui terreni oggetto di lavorazione, evitando ristagni o erosioni del terreno per ruscellamento.

3. L’ente competente ai sensi della legge forestale, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni e di specifici rischi idrogeologici, può determinare i territori in cui le lavorazioni con profondità maggiore di 80 centimetri sono soggette ad autorizzazione.

4. L’ente competente ai sensi della legge forestale può prescrivere specifiche norme per la lavorazione dei terreni nei casi in cui si verifichino o abbiano a temersi fenomeni di erosione nei terreni acclivi, specie se instabili o di facile erodibilità.

 

     Art. 89. Sistemazione idraulicoagraria e idraulicoforestale

1. E' fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico-agrarie. Fatti salvi i casi autorizzati in base alla legge forestale o al presente regolamento, è vietata l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi e fossette destinati allo sgrondo delle acque, nonché di ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria, quali terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti, muri a secco e prode salde.

2. Nei terreni in pendio soggetti a periodica lavorazione, ove la regimazione delle acque non sia assicurata da un'efficiente sistemazione idraulico-agraria con fosse e prode permanenti, dopo ogni lavorazione del terreno si devono tracciare apposite fosse o fossette livellari, atte ad intercettare le acque superficiali ed a convogliarle negli impluvi naturali o in aree salde o appositamente armate.

3. I proprietari o possessori dei terreni sono comunque obbligati ad assicurare la corretta regimazione delle acque nei terreni stessi e ad evitare che l'incontrollato sgrondo delle acque determini danni di natura idrogeologica nei terreni contermini

4. E' fatto divieto di distruggere, alterare, rimuovere o rendere comunque inefficienti opere destinate alla sistemazione idraulico-forestale di fossi e torrenti, fatti salvi i casi autorizzati e gli interventi previsti ed attuati in conformità alla legge dagli enti competenti in base alla legge forestale, dall'autorità idraulica o dai consorzi di bonifica nelle aree di rispettiva competenza.

 

Sezione IV

OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO DI CUI ALL'ARTICOLO 42, COMMA 4, DELLA LEGGE FORESTALE

 

     Art. 90. Condizioni di applicabilità per le opere e i movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. Le opere e i movimenti di terreno indicati agli articoli 91 e 92 sono consentite purché eseguite nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e delle disposizioni e condizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.

 

     Art. 91. Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere costituenti la sistemazione idraulico-agraria dei terreni, in particolare fosse, fossette, muri a secco, ciglioni, a condizione che:

a) non siano eliminati prode salde, terrazzamenti, gradoni o ciglioni, e le relative opere di sostegno;

b) non sia modificato l'assetto morfologico dei terreni;

c) non siano eliminate od ostruite fosse o fossette e non siano modificate le esistenti linee di sgrondo delle acque;

d) nella ricostruzione di muri a secco sia garantita la capacità drenante dei muri stessi;

e) non siano estirpate ceppaie di piante forestali arboree.

 

     Art. 92. Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentiti modesti interventi di livellamento del terreno che interessino al massimo uno spessore di terreno di 100 centimetri, ed un volume massimo di 3 metri cubi di terreno, a condizione che:
a) non comportino trasformazione di destinazione dei terreni;

b) non venga aumentata la pendenza media del terreno;

c) non siano create aree di ristagno delle acque;

d) non siano estirpate ceppaie di piante forestali arboree;

e) a seguito del livellamento siano realizzate opere di regimazione delle acque.

2. E' consentita la realizzazione di fosse e fossetti necessari alla corretta regimazione delle acque superficiali a condizione che:

a) lo sgrondo delle acque avvenga secondo gli impluvi o fossi o linee di sgrondo esistenti, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo scorrimento delle acque nei terreni posti a valle, e senza che le acque determinino ristagni o fenomeni di erosione;

b) non comporti eliminazione di piante forestali d'alto fusto o di ceppaie arboree per l'esecuzione dei lavori o per la successiva manutenzione delle opere;

c) non comporti scavi di dimensioni superiori ad 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.

3. E' consentita, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, la realizzazione di graticciate o viminate, o di piccoli tratti di muro a secco, per il trattenimento di scarpate, gradoni o terrazzamenti esistenti o di modesti scoscendimenti del terreno, anche previa rimozione del materiale terroso franato.

4. Nei terreni non boscati e non saldi ai sensi dell’articolo 82 comma 1, sono consentiti l’espianto, il rimboschimento e la piantagione di piante forestali od agricole, purché effettuati con metodi di lavorazione e sistemazione del terreno non soggetti a preventiva autorizzazione o dichiarazione. E’ fatta salva l'eventuale acquisizione dell'autorizzazione per il vincolo paesaggistico per gli interventi da attuare nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

5. Sono comunque consentiti scavi puntuali, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, a condizione che l'intervento:

a) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;

b) non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo e del capo III;

c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.

 

     Art. 93. Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al ripristino o all’adeguamento funzionale di opere di sistemazione idraulico – forestale di fossi e torrenti, sono soggetti a dichiarazione a condizione che la realizzazione delle opere o movimenti di terreno siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo.

2. Non sono soggetti ad autorizzazione o dichiarazione gli interventi di cui al comma 1 attuati dagli enti competenti ai sensi della legge forestale, dall'autorità idraulica o dai consorzi di bonifica nelle aree di rispettiva competenza, a condizione che siano realizzati nel rispetto della normativa vigente.

 

     Art. 94. Opere connesse al taglio dei boschi

1. La realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui all'articolo 49 della legge forestale e gli interventi di adeguamento e manutenzione delle stesse sono disciplinati dal titolo II, capo II, sezione VI.

 

     Art. 95. Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto nella presente sezione, le opere e i movimenti di terreno di cui all’articolo 42, comma 4, della legge forestale sono soggetti ad autorizzazione.

 

Capo III

TUTELA DEL TERRITORIO IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI A CARATTERE URBANISTICO EDILIZIO

 

Sezione I

TRASFORMAZIONI

 

     Art. 96. Trasformazione della destinazione d'uso dei terreni

1. Si considera trasformazione della destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico quella attuata, in terreni di qualunque destinazione, per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive.

2. Le trasformazioni di destinazione di cui al comma 1, quando attuate nei boschi, costituiscono trasformazione degli stessi e sono soggette alle norme di cui agli articoli 79, 80 e 81.

3. Le trasformazioni di destinazione di cui ai commi 1 e 2 devono essere eseguite nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e delle disposizioni contenute nella sezione II del presente capo.

 

Sezione II

OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO DI CUI ALL'ARTICOLO 42, COMMA 5, DELLA LEGGE FORESTALE

 

     Art. 97. Condizioni di applicabilità per le opere e i movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. Le opere e i movimenti di terreno indicati agli articoli 98 e 99 sono consentite purché eseguite nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e delle disposizioni e condizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.

 

     Art. 98. Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti è consentita a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati. Sono consentiti gli interventi interni ad edifici esistenti che non comportano variazioni dell’involucro edilizio.

2. La manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale è consentita a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:

a) livellamento del piano viario;

b) ricarico con inerti;

c) ripulitura e risagomatura delle fossette laterali;

d) tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali;

e) ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;

f) rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;

g) rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;

h) installazione di reti parasassi;

i) taglio della vegetazione forestale, con le modalità indicate all'articolo 41.

3. Sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell`ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.

4. La sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa, anche in adiacenza a quelli esistenti.

5. La manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate è consentita, a condizione che non comporti modifiche di tracciato delle stesse.

6. La manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica è consentita, purché nel rispetto della normativa vigente.

7. La rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti è consentita, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi.

 

     Art. 99. Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. Le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, sono consentite a condizione che:

a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e sostegni;

b) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;

c) non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.

2. La messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e a condizione che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.

3. E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:

a) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;

b) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;

c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d.lgs. 22/1997 ;

d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;

e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

4. E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:

a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;

b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;

c) le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal presente regolamento, non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;

d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d.lgs. 22/1997 ;

e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;

f) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

5. E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie, a condizione che:

a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;

b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;

c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d.lgs. 22/1997 ;

d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;

e) gli scarichi in superficie convoglino le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua.

6. La posa in opera di tubazioni e cavi interrati è consentita, a condizione che:

a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;

b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità;

c) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;

d) [abrogata];

e) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d.lgs. 22/1997 ;

f) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree.

7. La realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, è consentita a condizione che:

a) non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità;

b) non abbia superficie superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzata per almeno il 70 per cento con materiali permeabili;

c) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;

d) non comporti eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie.

8. La realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, è consentita a condizione che l'intervento:

a) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;

b) non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo e del capo II;

c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.

8 bis. Nella viabilità poderale e interpoderale è consentita la manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale, a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Sono opere di manutenzione ordinaria, in particolare:

a) il livellamento del piano viario;

b) il ricarico con inerti;

c) la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali;

d) il tracciamento o il ripristino degli sciacqui trasversali;

e) il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;

f) la rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;

g) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;

h) l'installazione di reti parasassi;

i) il taglio della vegetazione arbustiva, la potatura della vegetazione arborea e il taglio delle piante sradicate o pericolanti.

8 ter. Nella viabilità poderale e interpoderale sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.

 

     Art. 100. Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione

1. La realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui al presente articolo è soggetta a dichiarazione, purché gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e purché siano rispettate le condizioni di seguito indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.

2. La realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:

a) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;

b) siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno.

3. La costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo è soggetta a dichiarazione, a condizione che:

a) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;

b) le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;

c) le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.

4. La realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 2 metri, è soggetta a dichiarazione a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 3 metri cubi per ogni metro lineare di muro da realizzare.

5. La realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:

a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;

b) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;

c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;

d) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione;

d bis) gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti prevedano adeguate opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque stesse possano scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni di erosione.

5 bis. Nell'ambito dei lavori di manutenzione della viabilità poderale o interpoderale, consentiti o autorizzati, non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della larghezza della stessa, entro il 20 per cento della larghezza originaria, connesse ai movimenti di terreno superficiali attuati per la manutenzione stessa, a condizione che non vengano eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque.

6. La realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico è soggetta a dichiarazione, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell` area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti.

7. L'ampliamento volumetrico di edifici esistenti è soggetto a dichiarazione, a condizione che:

a) non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso;

b) dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante.

8. L'installazione, nei territori non boscati, di serbatoi esterni e interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi, è soggetta a dichiarazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 99, commi 3 e 4.

9. Sono soggetti a dichiarazione gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità, sulla base delle indagini di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ), a condizione che tali interventi:

a) non siano da attuare in terreni boscati;

b) non riguardino aree classificate a fattibilità 4 o non classificate;

c) la dichiarazione di inizio lavori sia corredata da:

1) dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:

1.1) che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;

1.2) che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde.

2) relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'articolo 75 ;

3) progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno;

4) relazione e apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi. Inoltre, apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.

 

     Art. 101. Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto nella presente sezione, la realizzazione di opere, infrastrutture e movimenti di terreno di cui all’articolo 42, comma 5 comprese l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere, sono soggetti ad autorizzazione.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le valutazioni delle possibili alterazioni della stabilità dei terreni vincolati e della regimazione delle acque è effettuata sulla base:

a) delle risultanze delle indagini geologiche e delle verifiche di stabilità definite dall'articolo 75, in rapporto alla tipologia, localizzazione, modalità e fasi esecutive delle opere;

b) delle modalità per la realizzazione e della successione temporale dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, come evidenziati in apposita relazione tecnica, planimetrie e sezioni relative alle fasi di cantiere, riferite all'attuazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno;

c) delle possibili interferenze con la circolazione idrica superficiale e profonda, come risultano dalle indagini geologiche di cui alla lettera a) ed evidenziate in apposita documentazione progettuale in cui siano rilevabili, in particolare, i livelli di falda in sovrapposizione alle opere in progetto, le opere per la regimazione e lo smaltimento delle acque superficiali, nonché la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità c ostruttive degli stessi;

d) dell'assetto finale dei luoghi al termine dei lavori e delle eventuali opere di ripristino ambientale.

 

Titolo IV

NORME TRANSITORIE

 

Capo I

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 102. Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2004.

2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n. 44/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

3. Le autorizzazioni rilasciate e le dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano validità.

4. Le domande di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono istruite dalla provincia, salvo quanto previsto all'articolo 68, comma 4 della legge forestale.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal D.P.G.R. 19 febbraio 2019, n. 11/R.