§ 3.2.26 - L.R. 29 dicembre 1973, n. 54.
Provvedimenti per i centri di assistenza tecnica in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:29/12/1973
Numero:54


Sommario
Art. 1.      A partire dal 1° gennaio 1974 e fino a quando non sarà diversamente provveduto, i centri di assistenza agricola operanti in Sicilia istituiti dalla Cassa per il Mezzogiorno continuano ad [...]
Art. 2.      Le attrezzature ed ogni altro bene in atto in dotazione ai suddetti centri continuano ad essere utilizzati per le finalità dell'assistenza tecnica.
Art. 3.      All'onere di 800 milioni di lire derivante dall'attuazione della presente legge ricadente nell'esercizio 1974 si fa fronte con parte delle assegnazioni per l'anno 1973 a carico del fondo per il [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.2.26 - L.R. 29 dicembre 1973, n. 54.

Provvedimenti per i centri di assistenza tecnica in agricoltura.

(G.U.R. 5 gennaio 1974, n. 1).

 

Art. 1.

     A partire dal 1° gennaio 1974 e fino a quando non sarà diversamente provveduto, i centri di assistenza agricola operanti in Sicilia istituiti dalla Cassa per il Mezzogiorno continuano ad espletare i compiti e le attività fin qui svolti presso i consorzi di bonifica.

     La Regione siciliana assume tutte le funzioni amministrative già esercitate dalla Cassa per il Mezzogiorno e subentra a quest'ultima nelle concessioni stipulate dalla stessa con i consorzi di bonifica e provvede a vigilare sulla prosecuzione dei programmi.

 

     Art. 2.

     Le attrezzature ed ogni altro bene in atto in dotazione ai suddetti centri continuano ad essere utilizzati per le finalità dell'assistenza tecnica.

 

     Art. 3.

     All'onere di 800 milioni di lire derivante dall'attuazione della presente legge ricadente nell'esercizio 1974 si fa fronte con parte delle assegnazioni per l'anno 1973 a carico del fondo per il finanziamento dei programmi di sviluppo di cui all'art. 9 della L. 16 maggio 1970, n. 281.

     Agli oneri ricadenti negli esercizi futuri si fa fronte con parte delle disponibilità derivanti dalle assegnazioni successive sul medesimo fondo.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.