§ 4.8.11 – D.P.R. 24 maggio 1967, n. 506.
Norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine "controllata" o [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.8 denominazioni di origine protetta e controllata
Data:24/05/1967
Numero:506


Sommario
Art. 1.      Per ciascun vino a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita", i rispettivi terreni vitati, su denuncia dei conduttori interessati, debbono [...]
Art. 2.      La denuncia dei terreni vitati, da iscrivere nell'Albo dei vigneti, deve essere redatta, a cura dei conduttori interessati, in conformità del modulo A annesso al [...]
Art. 3.      Il Comune, all'atto della presentazione della denuncia da redigere in quattro esemplari - dopo accertato che la medesima risulta compilata in ogni parte - restituisce al [...]
Art. 4.      Entro trenta giorni dalla data di ricezione della denuncia, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, eseguiti gli opportuni accertamenti, trattiene presso di sè un [...]
Art. 5.      La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura raggruppa per Comune le denuncie ad essa pervenute e provvede ad istituire l'Albo dei vigneti iscrivendo, [...]
Art. 6.      Le variazioni di consistenza dei terreni vitati già iscritti nell'Albo dei vigneti, nonchè tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione apportate agli stessi [...]
Art. 7.      L'impianto dei vigneti, sia nuovi sia in sostituzione di quelli già iscritti nell'Albo, deve essere denunciato entro sei mesi dalla data dell'impianto stesso, secondo le [...]
Art. 8.      La denuncia delle uve, prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, deve essere redatta, a cura dei conduttori interessati, [...]
Art. 9.      Il Comune, all'atto della presentazione della denuncia delle uve, e la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, all'atto del rilascio al conduttore [...]
Art. 10.      La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, effettuati i controlli di cui al precedente art. 9, rilascia ai conduttori, tramite il Comune, la ricevuta [...]
Art. 11.      I conduttori e gli aventi diritto (compartecipanti, mezzadri, coloni, ecc. ) che conferiscono le uve alle Cantine sociali o agli Enopoli, devono trasferire ai predetti [...]
Art. 12.      I conduttori o gli aventi diritto che, avendo effettuato la vinificazione in proprio, vendono, con unico atto di cessione, tutto il mosto o il vino ottenuto dalle quote [...]
Art. 13.      La correzione dei mosti e vini denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" - nei limiti e con le modalità previsti dai rispettivi disciplinari di [...]
Art. 14.      Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i conduttori o gli aventi diritto che [...]
Art. 15.      La stampa dei moduli delle denuncie delle ricevute conformi agli annessi moduli A, B, C, D ed E del presente decreto e la loro distribuzione ai Comuni interessati [...]
Art. 16.      Le iscrizioni dei terreni vitati nell'Albo dei vigneti e i relativi attestati, nonchè la ricevuta o, in caso di frazionamento, le ricevute di cui all'art. 11 del decreto [...]
Art. 17.      Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite a termini degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, [...]


§ 4.8.11 – D.P.R. 24 maggio 1967, n. 506.

Norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita".

(G.U. 7 luglio 1967, n. 168).

 

Capo I

DISPOSIZIONI SULL'ALBO DEI VIGNETI

 

     Art. 1.

     Per ciascun vino a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita", i rispettivi terreni vitati, su denuncia dei conduttori interessati, debbono essere iscritti, a termini dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, in un apposito albo, denominato "Albo dei vigneti del vino..." seguito dalla rispettiva denominazione di origine.

     Tale Albo è istituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nella cui circoscrizione territoriale rientra la zona di produzione del relativo vino a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" Qualora detta zona ricada nella circoscrizione territoriale di due o più Camere di commercio, ciascuna di esse provvede alla istituzione dell'Albo per la parte di propria competenza.

     L'Albo dei vigneti è pubblico e, come tale, può essere consultato da chiunque ne abbia interesse. Copia dell'Albo viene depositata, a cura della Camera di commercio, presso i Comuni i cui territori rientrano in tutto o in parte nella zona di produzione del relativo vino a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita".

 

          Art. 2.

     La denuncia dei terreni vitati, da iscrivere nell'Albo dei vigneti, deve essere redatta, a cura dei conduttori interessati, in conformità del modulo A annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     La denuncia di cui sopra deve essere presentata al Comune nella cui circoscrizione territoriale rientrano i terreni vitati da iscrivere nell'Albo.

     Nel caso di aziende viticole, i cui vigneti ricadono nel territorio di due o più Comuni, la denuncia deve essere presentata al Comune in cui si trova il centro aziendale, a condizione che detto Comune sia compreso nella zona delimitata per la produzione delle uve. In mancanza di detto centro, la denuncia deve essere presentata al Comune nel cui territorio rientra la maggior parte della superficie dei vigneti da iscrivere nell'Albo.

     La denuncia al Comune va presentata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di riconoscimento della denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" del vino, salvo che nel suddetto decreto non sia stato transitoriamente stabilito un termine diverso.

 

          Art. 3.

     Il Comune, all'atto della presentazione della denuncia da redigere in quattro esemplari - dopo accertato che la medesima risulta compilata in ogni parte - restituisce al conduttore un esemplare della medesima, debitamente integrata dagli estremi nello spazio all'uopo riservato.

     Gli altri tre esemplari della denuncia devono essere trasmessi, a cura del Comune, al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione di cui al precedente art. 2.

 

          Art. 4.

     Entro trenta giorni dalla data di ricezione della denuncia, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, eseguiti gli opportuni accertamenti, trattiene presso di sè un esemplare della denuncia e trasmette alla locale Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura gli altri due esemplari della medesima, corredandola - a termini dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - di una dichiarazione attestante che i terreni vitati da iscrivere nell'Albo rispondono ai requisiti prescritti nel disciplinare di produzione del rispettivo vino a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita".

     Qualora esistano i Consorzi volontari di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura potrà avvalersi della loro collaborazione per gli accertamenti di cui sopra.

 

          Art. 5.

     La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura raggruppa per Comune le denuncie ad essa pervenute e provvede ad istituire l'Albo dei vigneti iscrivendo, sotto il nome del conduttore denunciante, i terreni vitati destinati alla produzione del rispettivo vino a denominazione di origine.

     Nell'Albo, oltre al cognome, nome ed indirizzo del conduttore, debbono essere riportate, in particolare, le seguenti indicazioni:

     a) data di iscrizione nell'Albo e rispettivo numero di matricola;

     b) località (comune, frazione, contrada) nella quale ricadono i terreni vitati ammessi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

     c) entità della superficie dei terreni vitati, distinta per tipo di coltura (promiscua o specializzata), con a fianco la quantità massima di uva e corrispondente quantitativo di vino avente diritto alla ricevuta di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, in base alle condizioni previste nel rispettivo disciplinare di produzione;

     d) annotazioni delle denuncie di variazioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto.

     La Camera di commercio, dopo le operazioni di iscrizione nell'Albo, restituisce al conduttore un esemplare della denuncia, annotando, negli spazi all'uopo riservati, le indicazioni di cui alle lettere a) e c) del comma precedente.

     Avverso le risultanze della denuncia di cui sopra il conduttore, entro 30 giorni dalla data di ricezione della denuncia medesima, può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 6.

     Le variazioni di consistenza dei terreni vitati già iscritti nell'Albo dei vigneti, nonchè tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione apportate agli stessi devono essere denunciate, a cura dei conduttori interessati, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite del Comune, nel termine di 60 giorni.

     Le denuncie di cui sopra devono essere corredate da una dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante che le variazioni o modifiche apportate rispondono o comunque non sono in contrasto con le disposizioni contenute nel disciplinare di produzione del rispettivo vino a denominazione di origine.

     Le variazioni nella conduzione dei terreni vitati già iscritti nell'Albo, devono essere denunciate, da parte del conduttore subentrante, entro 60 giorni con lettera raccomandata alla Camera di commercio.

 

          Art. 7.

     L'impianto dei vigneti, sia nuovi sia in sostituzione di quelli già iscritti nell'Albo, deve essere denunciato entro sei mesi dalla data dell'impianto stesso, secondo le modalità e formalità previste nei precedenti articoli 2, 3 e 4.

 

Capo II

DISPOSIZIONI SULLA DENUNCIA DELLE UVE

 

          Art. 8.

     La denuncia delle uve, prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, deve essere redatta, a cura dei conduttori interessati, in conformità del modulo B annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Essa va presentata in tre esemplari allo stesso Comune presso il quale il conduttore ha denunciato i rispettivi terreni vitati già iscritti nell'Albo, non appena ultimate le operazioni di vendemmia nella propria azienda e comunque non oltre il decimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con decreto del prefetto, a termini del primo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

     Il Comune, all'atto della presentazione della denuncia di cui sopra, restituisce al conduttore un esemplare della denuncia debitamente vidimata; trattiene presso di sè un altro esemplare per l'inoltro al locale ufficio imposte di consumo, dopo la scadenza del termine del periodo vendemmiale di cui sopra e trasmette subito il terzo esemplare della denuncia delle uve alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai fini del rilascio al conduttore della ricevuta delle uve prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

     E' in facoltà del conduttore denunciante richiedere al Comune la vidimazione di ulteriori esemplari della denuncia delle uve da esso presentata, predisposti a cura del conduttore medesimo. In tal caso il Comune appone su detti esemplari la dizione "duplicato".

 

          Art. 9.

     Il Comune, all'atto della presentazione della denuncia delle uve, e la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, all'atto del rilascio al conduttore della relativa ricevuta delle uve, sono tenuti ad accertare che il conduttore denunziante risulti iscritto nell'Albo dei vigneti del rispettivo vino a denominazione di origine e che il quantitativo di uva da esso denunciato non sia superiore a quello massimo consentito dal disciplinare di produzione, calcolato moltiplicando il numero di ettari per le rispettive rese massime di uva per ettaro previste dal disciplinare medesimo.

 

          Art. 10.

     La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, effettuati i controlli di cui al precedente art. 9, rilascia ai conduttori, tramite il Comune, la ricevuta prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, conservandone copia da allegare alle denuncie di produzione delle uve dei rispettivi conduttori.

     In caso di riparto delle uve tra il conduttore ed altri aventi diritto nell'ambito aziendale (compartecipanti, mezzadri, coloni, ecc.), oppure nel caso che il conduttore abbia ceduto o intenda cedere a terzi l'uva denunciata, la Camera di commercio, su richiesta del conduttore, provvede a frazionare la ricevuta di cui al comma precedente in due o più ricevute, secondo le indicazioni all'uopo precisate dal conduttore medesimo nei quadri e relativi questionari della denuncia delle uve (Mod. B).

     La ricevuta, o, in caso di frazionamento, le ricevute, devono essere redatte in conformità dei moduli C e D annessi al presente decreto e vistati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste (il modulo C per il conduttore o aventi diritto e il modulo D per gli acquirenti).

 

          Art. 11.

     I conduttori e gli aventi diritto (compartecipanti, mezzadri, coloni, ecc. ) che conferiscono le uve alle Cantine sociali o agli Enopoli, devono trasferire ai predetti organismi - previa annotazione nello spazio all'uopo riservato - le ricevute ad essi rilasciate dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

     Le cantine sociali e gli Enopoli devono conservare le ricevute di cui al comma precedente ai fini della denuncia di produzione del rispettivo vino a denominazione di origine.

 

          Art. 12.

     I conduttori o gli aventi diritto che, avendo effettuato la vinificazione in proprio, vendono, con unico atto di cessione, tutto il mosto o il vino ottenuto dalle quote di uva di propria pertinenza, devono trasferire all'acquirente, previa annotazione nello spazio all'uopo riservato, le rispettive ricevute delle uve, effettuando le debite registrazioni nella scheda di produzione prescritta dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con le modalità e formalità di cui al decreto ministeriale 23 settembre 1965.

     Qualora, invece, la vendita del mosto o del vino di cui al comma precedente venga effettuata frazionatamente, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, su richiesta del conduttore o degli aventi diritto, provvede a frazionare la ricevuta di produzione delle uve - ad essi rilasciata a termini del precedente art. 10 - in più ricevute, a taglio fisso, corrispondenti nel complesso al quantitativo di mosto o vino previsto nella ricevuta di produzione delle uve.

     Tali ricevute, riunite in libretto, intestato al conduttore o all'avente diritto, devono essere redatte in conformità del modulo E ammesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

     La Camera di commercio, all'atto del rilascio delle ricevute frazionate, ritira dagli interessati la ricevuta di produzione delle uve di cui si richiede il frazionamento, annotando su di essa gli estremi delle ricevute frazionate.

     Il conduttore o gli aventi diritto per ogni singola cessione di mosto o vino, devono trasferire all'acquirente, previa annotazione nello spazio all'uopo riservato, le relative ricevute frazionate, effettuando anche le debite registrazioni nella scheda di produzione, come previsto nel primo comma del presente articolo.

     Nelle ricevute i conduttori o gli aventi diritto devono dichiarare, nel caso in cui il disciplinare lo consenta, se il mosto o il vino oggetto della vendita, abbia o meno usufruito della correzione di cui al successivo art. 13.

     Le ricevute trasferite devono essere allegate, a cura dell'acquirente, nell'apposito registro di magazzino di carico e scarico prescritto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

 

          Art. 13.

     La correzione dei mosti e vini denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" - nei limiti e con le modalità previsti dai rispettivi disciplinari di produzione - con uve, mosti e vini provenienti da zone diverse da quella delimitata dai disciplinari medesimi, può essere effettuata dai viticoltori produttori di vino singoli o associati, nonchè dai vinificatori delle uve e, se non effettuata da essi, dal primo acquirente del mosto o del vino.

 

          Art. 14.

     Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i conduttori o gli aventi diritto che abbiano vinificato in proprio le quote di uva di propria spettanza, devono indicare, all'atto della denuncia annuale di produzione e delle giacenze di mosto e vino, distintamente dagli altri prodotti vinicoli, il quantitativo di vino a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita", specificando per ciascuno di detti vini, la corrispondente denominazione di origine e gli estremi dalla ricevuta di produzione delle uve rilasciata dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

     All'atto della denuncia annuale del mosto o del vino ottenuto dalle uve denunciate, i conduttori o gli aventi diritto devono dichiarare altresì, nei casi in cui la correzione sia consentita dal disciplinare, se abbiano o meno usufruito di detta correzione, indicando, in caso affermativo, la quantità di uva, mosto o vino acquistato da terzi, nonchè la percentuale della correzione, espressa in vino.

 

          Art. 15.

     La stampa dei moduli delle denuncie delle ricevute conformi agli annessi moduli A, B, C, D ed E del presente decreto e la loro distribuzione ai Comuni interessati vengono effettuate a cura della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio.

 

          Art. 16.

     Le iscrizioni dei terreni vitati nell'Albo dei vigneti e i relativi attestati, nonchè la ricevuta o, in caso di frazionamento, le ricevute di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, da rilasciare dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in carta libera, sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria previsti dalle norme vigenti per le certificazioni camerali.

 

          Art. 17.

     Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite a termini degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

 

 

Modelli A - B - C - D - E

(Omissis)