§ 3.3.56 - L.R. 30 luglio 1973, n. 28.
Provvidenze per la vitivinicoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:30/07/1973
Numero:28


Sommario
Art. 1.      Possono essere concessi prestiti di conduzione al tasso dell'1,50% a favore delle cooperative agricole del settore vitivinicolo e loro consorzi, all'Istituto regionale della vite e del vino, ai [...]
Art. 2.      Per le finalità della presente legge il contributo annuo a favore dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.), previsto dall'art. 12 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, è [...]
Art. 3.      Presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) è istituito un fondo a gestione separata destinato alla concessione di garanzia in favore di istituti e aziende di [...]
Art. 4.      L'Istituto regionale per il credito alle cooperative, su istanza dell'ente interessato che indicherà l'istituto finanziatore, concederà la garanzia sull'anticipazione aggiuntiva di cui [...]
Art. 5.      Il fondo previsto dall'art. 3 è costituito mediante erogazione da iscriversi annualmente in apposito capitolo del bilancio della Regione.
Art. 6.      A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere all'Istituto regionale della vite e del vino un contributo per il conseguimento dei [...]
Art. 7.      Lo stanziamento previsto dalla L.R. 28 giugno 1966, n. 14, destinato alla propaganda dei prodotti siciliani, è incrementato di lire 300 milioni Tale incremento è destinato per intero alla [...]
Art. 8.      Gli interessi maturati dalla data di emissione del decreto relativo alla fideiussione prevista dalla L.R. 9 marzo 1962 n. 11 e successive aggiunte e modificazioni e fino al momento [...]
Art. 9.      Il contributo previsto dall'art. 16 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, deve intendersi aggiuntivo ai contributi concessi dalla Regione, dallo Stato o da altri Enti ed Istituti.
Art. 10.      A tutte le società cooperative e loro consorzi, aventi sede ed operanti in Sicilia, che svolgono attività nei settori agricolo, vitivinicolo e zootecnico, di produzione, lavoro, consumo e miste, [...]
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      E' autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 200 milioni per le finalità previste all'art. 8 della presente legge.
Art. 13.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1973, la seguente spesa:
Art. 14.      All'onere di lire 5.050 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede mediante prelievo di corrispondente importo dal capitolo n. 20911 del bilancio della Regione per il [...]
Art. 15.      In dipendenza del primo comma del precedente art. 14, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1973 è modificato come appresso:
Art. 16.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 17.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.3.56 - L.R. 30 luglio 1973, n. 28.

Provvidenze per la vitivinicoltura.

(G.U.R. 8 agosto 1973, n. 39).

 

Art. 1.

     Possono essere concessi prestiti di conduzione al tasso dell'1,50% a favore delle cooperative agricole del settore vitivinicolo e loro consorzi, all'Istituto regionale della vite e del vino, ai consorzi agrari provinciali nonché agli altri enti per gli enopoli da essi gestiti, per gli scopi previsti dall'art. 2, n. 1, della L. 5 luglio 1928, n. 1760.

     Resta a carico della Regione la differenza tra il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito e quello a carico di ditte prestatarie nella misura prevista al precedente comma.

 

     Art. 2.

     Per le finalità della presente legge il contributo annuo a favore dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.), previsto dall'art. 12 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, è elevato di lire 1.350 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973; il tasso di interesse di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche è ridotto all'1,50%.

     Per l'applicazione del precedente comma il contributo dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è elevato ad una misura pari alla differenza tra il tasso di cui al comma precedente e quello ufficiale applicato dagli istituti di credito [1].

     La durata delle anticipazioni bancarie dovrà essere non inferiore a mesi sei, salvo rinnovo, anche parziale, per un periodo analogo.

 

     Art. 3.

     Presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) è istituito un fondo a gestione separata destinato alla concessione di garanzia in favore di istituti e aziende di credito operanti in Sicilia per la concessione di una ulteriore anticipazione, in aggiunta all'anticipazione prevista dalle norme sul credito agrario, alle cooperative, cantine sociali e loro consorzi, all'Istituto regionale della vite e del vino, nonché ai consorzi agrari provinciali, per gli enopoli da loro gestiti, per il conferimento di uva all'ammasso volontario.

     Tale anticipazione aggiuntiva, in ogni caso, non può superare il 25% dell'anticipazione globale che è determinata nella misura del 90% del prezzo di orientamento stabilito per i rispettivi tipi di vino per l'annata in corso dai regolamenti della Comunità economica europea.

     Ai fini della determinazione del corrispettivo prezzo per quintale di uva base 20 gradi Babo, il prezzo di orientamento di ciascun tipo di vino deve essere moltiplicato per dieci.

 

     Art. 4.

     L'Istituto regionale per il credito alle cooperative, su istanza dell'ente interessato che indicherà l'istituto finanziatore, concederà la garanzia sull'anticipazione aggiuntiva di cui all'articolo precedente ai fini dell'erogazione di detta anticipazione aggiuntiva.

     Ove, per cause non imputabili agli enti ammassatori, i ricavi netti dell'annata consentano una liquidazione finale inferiore alle anticipazioni bancarie corrisposte nella misura determinata all'articolo precedente, l'I.R.C.A.C. si sostituirà nei confronti degli istituti finanziatori all'ente ammassatore per la copertura del residuo debito, nei limiti della garanzia prestata, oltre agli interessi, rimanendo espressamente esentati gli istituti finanziatori e l'I.R.C.A.C. dall'escussione degli enti ammassatori.

     La gestione del fondo di garanzia previsto dall'art. 3 è affidata all'I.R.C.A.C.

     Il consiglio di amministrazione del predetto Istituto ha altresì il compito di verificare la regolarità della gestione relativamente alle operazioni di ammasso, lavorazione e vendita del prodotto di ciascun ente ammassatore.

 

     Art. 5.

     Il fondo previsto dall'art. 3 è costituito mediante erogazione da iscriversi annualmente in apposito capitolo del bilancio della Regione.

     Per l'esercizio finanziario in corso detta erogazione è determinata in lire 1.000 milioni; per l'esercizio finanziario 1974 in lire 3.000 milioni.

 

     Art. 6.

     A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere all'Istituto regionale della vite e del vino un contributo per il conseguimento dei relativi scopi istituzionali finalizzati ad attività volte alla promozione, alla diffusione dell'immagine e alla pubblicità nei mercati nazionali, comunitari ed extracomunitari dei vini siciliani prodotti imbottigliati e commercializzati da aziende o loro consorzi aventi sede in Sicilia, nonché dell'uva da tavola Italia di Canicattì e dei prodotti della relativa trasformazione [2].

     Per gli esercizi finanziari successivi l'ammontare del contributo indicato nel comma precedente sarà determinato con la legge di bilancio.

     Dette somme saranno versate all'Istituto regionale della vite e del vino all'inizio di ciascun esercizio finanziario ed utilizzate su conforme parere di una Commissione composta da tre rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative delle cooperative, da un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e da un rappresentante dell'Istituto regionale della vite e del vino.

 

     Art. 7.

     Lo stanziamento previsto dalla L.R. 28 giugno 1966, n. 14, destinato alla propaganda dei prodotti siciliani, è incrementato di lire 300 milioni Tale incremento è destinato per intero alla propaganda all'estero dei vini siciliani, ai sensi della citata legge regionale n. 14 del 1966.

 

     Art. 8.

     Gli interessi maturati dalla data di emissione del decreto relativo alla fideiussione prevista dalla L.R. 9 marzo 1962 n. 11 e successive aggiunte e modificazioni e fino al momento dell'effettiva erogazione della somma agli istituti di credito da parte della Regione e gli interessi successivamente maturatisi sulle anzidette partite sono assunti a carico della Regione.

 

     Art. 9.

     Il contributo previsto dall'art. 16 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, deve intendersi aggiuntivo ai contributi concessi dalla Regione, dallo Stato o da altri Enti ed Istituti.

 

     Art. 10.

     A tutte le società cooperative e loro consorzi, aventi sede ed operanti in Sicilia, che svolgono attività nei settori agricolo, vitivinicolo e zootecnico, di produzione, lavoro, consumo e miste, e che gestiscono impianti o depositi consortili realizzati o ampliati con o senza il concorso dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, possono essere concessi mutui straordinari una tantum, assistiti dal concorso sugli interessi assunti dalla Regione in misura che sulle cooperative e loro consorzi gravino interessi passivi dell'1,50% annuo per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari qualunque ne sia il termine, nonché da prestiti di soci risultanti in bilancio, da spese di primo impianto non coperte da contributi e comunque da debiti aventi data certa ed in essere alla data del 31 maggio 1973.

     Detti mutui, di durata non superiore ai venti anni, sono concedibili per importi non superiori al 90% delle predette passività purché alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

     I mutui straordinari non sono concessi alle società cooperative e loro consorzi che già fruiscono del trattamento previsto dall'art. 6 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, e dall'art. 2 del D.L. 5 luglio 1971, n. 592, concernente interventi in favore dell'agricoltura.

     I finanziamenti e i contributi previsti dal presente articolo sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per le cooperative dei settori agricolo, vitivinicolo e zootecnico e dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione per le altre cooperative.

     Alle cooperative e loro consorzi che non siano in grado di offrire idonee garanzie per i mutui straordinari potrà essere accordata la garanzia della Regione.

     L'utilizzazione delle somme previste per le finalità del presente articolo è subordinata al parere della Commissione indicata nell'ultimo comma del precedente art. 6.

 

     Art. 11.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 12.

     E' autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 200 milioni per le finalità previste all'art. 8 della presente legge.

 

     Art. 13.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1973, la seguente spesa:

     a) per le finalità previste all'art. 1, lire 400 milioni;

     b) per le finalità previste all'art. 2, lire 1.350 milioni;

     c) per le finalità previste all'art. 10, lire 150 milioni;

     d) per le finalità previste all'art. 11, lire 150 milioni.

 

     Art. 14.

     All'onere di lire 5.050 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede mediante prelievo di corrispondente importo dal capitolo n. 20911 del bilancio della Regione per il corrente esercizio.

     Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi, si farà fronte utilizzando parte dell'incremento del gettito tributario della Regione.

 

     Art. 15.

     In dipendenza del primo comma del precedente art. 14, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1973 è modificato come appresso:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 17.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 25 L.R. 9 maggio 1974, n. 10.

[2] Comma già modificato dall'art. 8 L.R. 21 agosto 1984, n. 50, successivamente così modificato con art. 11 L.R. 4 aprile 1995, n. 28.

[3] Modifica art. 1 L.R. 2 maggio 1963, n. 28.