§ 3.3.31 - L.R. 26 luglio 1957, n. 43.
Provvidenze per la manna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:26/07/1957
Numero:43


Sommario
Art. 1.      E' istituito, con sede a Castelbuono, il consorzio obbligatorio tra i produttori di manna del territorio della Regione siciliana.
Art. 2.      Il consorzio ha il compito di:
Art. 3.      Una commissione, nominata con decreto dell'Assessore all'agricoltura e formata:
Art. 4.      Nell'ambito della dotazione annuale del capitolo di bilancio 21181, l'Amministrazione della Regione è autorizzata a garantire fino ad un massimo dell'85% le eventuali operazioni di credito per [...]
Art. 5.      Per provvedere alle spese di primo impianto del consorzio previsto dalla presente legge è autorizzato un fondo di dotazione di lire 5.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa [...]
Art. 6.      Per gli scopi previsti dall'art. 4 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1957-58, la spesa di lire tre milioni. La legge di bilancio provvederà per gli esercizi successivi.
Art. 7.      L'Assessore per l'agricoltura, di concerto con l'Assessore per le finanze, è autorizzato ad emanare le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.


§ 3.3.31 - L.R. 26 luglio 1957, n. 43.

Provvidenze per la manna.

(G.U.R. 27 luglio 1957, n. 40).

 

Art. 1.

     E' istituito, con sede a Castelbuono, il consorzio obbligatorio tra i produttori di manna del territorio della Regione siciliana.

     L'Assessore regionale all'agricoltura è autorizzato a concedere contributi per la costituzione e l'attività del consorzio, con le modalità e per i fini previsti agli articoli seguenti.

     Lo statuto del consorzio, votato dall'assemblea dei consortisti, è approvato con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura.

     Nello statuto deve essere stabilito il diritto di partecipare all'assemblea per tutti i produttori, con voto pro capite.

     Le cariche consortili sono gratuite.

 

     Art. 2.

     Il consorzio ha il compito di:

     a) promuovere studi e ricerche per migliorare le coltivazioni e per potenziare l'industria ed il commercio della manna e dei suoi derivati;

     b) provvedere alla propaganda dei prodotti della manna;

     c) istituire magazzini di ammasso della manna, anche mediante apposite convenzioni con enti particolarmente attrezzati e sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato per l'agricoltura;

     d) tenere un albo delle aziende industriali e commerciali che operano nel settore della manna, ai fini dell'attuazione del D.L. 8 marzo 1937, n. 529 e di quanto previsto dalla presente legge;

     e) registrare le operazioni di compravendita della manna da destinare alla produzione di mannite e rilasciare appositi marchi da apporre sulle confezioni di mannite per garantire la loro rispondenza alle caratteristiche previste dal D.L. 8 marzo 1937, n. 529.

 

     Art. 3.

     Una commissione, nominata con decreto dell'Assessore all'agricoltura e formata:

     a) da tre membri rispettivamente designati dagli Assessori per l'agricoltura, per le finanze e per l'industria e commercio;

     b) da quattro rappresentanti dei produttori designati dal consorzio;

     c) da due rappresentanti degli industriali designati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia di Palermo; proporrà all'Assessore all'agricoltura per ogni annata agraria, il prezzo di conferimento del prodotto.

     La commissione è presieduta dal rappresentante dell'Assessorato per l'agricoltura.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione, determinerà il prezzo di conferimento della manna e determinerà altresì, annualmente, un contributo nella misura massima di lire 6 milioni in favore del consorzio per le spese di funzionamento [1].

     Per il primo anno di applicazione, il contributo previsto al comma precedente è elevato a lire 10 milioni [1].

 

     Art. 4.

     Nell'ambito della dotazione annuale del capitolo di bilancio 21181, l'Amministrazione della Regione è autorizzata a garantire fino ad un massimo dell'85% le eventuali operazioni di credito per l'ammasso volontario della manna ed a contribuire, nel pagamento degli interessi relativi, in misura pari alla differenza tra il tasso praticato ai sensi dell'art. 34 della L. 2 giugno 1961, n. 454, e successive aggiunte e modificazioni, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi della L. 5 luglio 1928, n. 1760, e quello a carico del consorzio, nella misura prevista dall'art. 11 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, e successive aggiunte e modificazioni [2].

     E' autorizzata, altresì, a concorrere fino al 90% nelle spese complessive di gestione sostenute dal consorzio per l'ammasso del prodotto [3].

 

     Art. 5.

     Per provvedere alle spese di primo impianto del consorzio previsto dalla presente legge è autorizzato un fondo di dotazione di lire 5.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana, rubrica «Agricoltura», per l'esercizio finanziario 1957-58.

     Il consorzio è autorizzato ad avvalersi dei benefici previsti dalla L.r 23 dicembre 1954, n. 47.

     E' autorizzata, altresì, per l'esercizio finanziario 1957-58 la spesa di lire 1.000.000 quale contributo dell'Assessorato regionale per l'agricoltura per i compiti del consorzio previsti dalle lett. a), b), d) ed e), del precedente art. 2. Per gli esercizi successivi si provvederà con la legge di bilancio.

 

     Art. 6.

     Per gli scopi previsti dall'art. 4 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1957-58, la spesa di lire tre milioni. La legge di bilancio provvederà per gli esercizi successivi.

 

     Art. 7.

     L'Assessore per l'agricoltura, di concerto con l'Assessore per le finanze, è autorizzato ad emanare le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

 

 


[1] Commi così sostituiti dall'art. 1 L.R. 5 ottobre 1965, n. 22.

[1] Commi così sostituiti dall'art. 1 L.R. 5 ottobre 1965, n. 22.

[2] Comma così sostituito dall'art. 58 L.R. 20 aprile 1976, n. 36.

[3] Comma aggiunto dall'art. 4 L.R. 5 ottobre 1965, n. 22.