§ 3.19.19 - L.R. 12 maggio 1975, n. 18.
Piano regionale d'interventi per il periodo 1975-1980.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:12/05/1975
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Le risorse finanziarie previste dall'art. 3 della presente legge sono destinate a progetti di investimento relativi ai settori appresso indicati: difesa ed organizzazione del suolo, sviluppo dei [...]
Art. 2.      Le spese autorizzate dalla presente legge, con esclusione di quelle previste dall'art. 6, terzo e quarto comma, saranno iscritte nel bilancio del fondo di solidarietà nazionale.
Art. 3.      All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede quanto a lire 561.011 milioni con le risorse finanziarie della Regione specificate alle successive lettere a, b e c e [...]
Art. 4.      Per la provvista dei fondi di cui al precedente art. 3, il Governo della Regione è autorizzato a contrarre con gli istituti di credito incaricati del servizio di cassa, singolarmente o in [...]
Art. 5.      All'ammortamento dei mutui di cui al precedente art. 4 ed al pagamento dei relativi interessi ed oneri connessi sono destinati, per ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1991, gli [...]
Art. 6.      Alla copertura delle spese per quote capitali di ammortamento dei mutui, valutate per l'anno finanziario 1975 in lire 4.769 milioni, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. [...]
Art. 7.      Gli stanziamenti per interessi ed oneri connessi relativi all'ammortamento dei mutui di cui al precedente art. 4, qualora non abbia luogo la somministrazione dei mutui stessi, saranno destinati, [...]
Art. 8.      Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalle assegnazioni disposte con la L. 1° novembre 1973, n. 735, e le sopravvenienze attive che a qualsiasi titolo saranno versate al fondo di [...]
Art. 9.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, le variazioni al bilancio della Regione ed a quello del fondo di [...]


§ 3.19.19 - L.R. 12 maggio 1975, n. 18.

Piano regionale d'interventi per il periodo 1975-1980.

(G.U.R. 17 maggio 1973, n. 21).

 

Art. 1.

     Le risorse finanziarie previste dall'art. 3 della presente legge sono destinate a progetti di investimento relativi ai settori appresso indicati: difesa ed organizzazione del suolo, sviluppo dei diversi comparti dell'agricoltura ed infrastrutture, valorizzazione del patrimonio naturale, storico, artistico e monumentale, attrezzature culturali e sportive, incentivazioni alberghiere, sviluppo dell'apparato produttivo industriale, credito commerciale e artigiano, tutela dell'ambiente ed organizzazione del territorio, interventi sociali.

     Con successive leggi della Regione si provvederà all'attuazione degli interventi indicati nel comma precedente.

 

     Art. 2.

     Le spese autorizzate dalla presente legge, con esclusione di quelle previste dall'art. 6, terzo e quarto comma, saranno iscritte nel bilancio del fondo di solidarietà nazionale.

     Le spese per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge sono ripartite negli anni finanziari dal 1975 al 1980, come previsto dalla tabella annessa.

 

     Art. 3.

     All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede quanto a lire 561.011 milioni con le risorse finanziarie della Regione specificate alle successive lettere a, b e c e quanto a lire 420.000 milioni con la provvista di fondi sul mercato finanziario.

     Le risorse finanziarie della Regione di cui al precedente comma sono costituite:

 

                                                    (milioni di lire)

     a) dalle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale derivanti

dalle assegnazioni disposte con la L. 1° novembre 1973, n. 735:

     - accertate a tutto il 31 dicembre 1974,             L. 129.420

     - previste per gli anni finanziari dal 1975 al 1977, L. 338.050

     b) dalle sopravvenienze attive derivanti dalla gestione del fondo di

solidarietà nazionale:

     - accertate a tutto il 31 dicembre 1974 al netto delle

utilizzazioni effettuate                                  L.   7.570

     - previste per gli anni finanziari dal 1975 al 1980 ai netto

degli oneri di cui al successivo art. 6, primo e secondo comma,

                                                          L.  78.782

     c) da parte dell'avanzo finanziario del bilancio della Regione

accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno

finanziario 1973,                                         L.   7.189

 

 

     Art. 4.

     Per la provvista dei fondi di cui al precedente art. 3, il Governo della Regione è autorizzato a contrarre con gli istituti di credito incaricati del servizio di cassa, singolarmente o in compartecipazione, mutui della durata massima di anni quindici per l'ammontare complessivo di lire 420.000 milioni, ripartiti in tre quote annuali di eguale importo, da iscrivere nello stato di previsione dell'entrata del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per gli anni finanziari 1975, 1976 e 1977.

     La somministrazione dei mutui di cui al precedente comma è subordinata alle necessità di cassa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale.

 

     Art. 5.

     All'ammortamento dei mutui di cui al precedente art. 4 ed al pagamento dei relativi interessi ed oneri connessi sono destinati, per ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1991, gli stanziamenti annui sottoindicati:

 

                                                    (milioni di lire)

1975                                                           17.580

1976                                                           35.160

dal 1977 al 1989                                               52.740

1990                                                           35.160

1991                                                           17.580

 

     Le quote capitali relative all'ammortamento dei mutui e le quote interessi e spese connesse sono poste rispettivamente a carico del bilancio del fondo di solidarietà nazionale e del bilancio della Regione.

 

     Art. 6.

     Alla copertura delle spese per quote capitali di ammortamento dei mutui, valutate per l'anno finanziario 1975 in lire 4.769 milioni, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 2153 dello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario medesimo.

     Alle spese ricadenti negli esercizi finanziari successivi al 1975 si fa fronte con parte delle sopravvenienze attive derivanti dalla gestione del fondo di solidarietà nazionale e, ove occorra, con parte delle assegnazioni disposte dallo Stato a titolo di contributo di cui all'art. 38 dello Statuto.

     Alla copertura delle spese per il pagamento degli interessi ed oneri connessi, valutate per l'anno finanziario 1975 in lire 12.811 milioni, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario del bilancio della Regione accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1973.

     Alle spese ricadenti negli esercizi finanziari successivi al 1975 si provvede utilizzando, in via prioritaria, parte delle entrate tributarie della Regione.

 

     Art. 7.

     Gli stanziamenti per interessi ed oneri connessi relativi all'ammortamento dei mutui di cui al precedente art. 4, qualora non abbia luogo la somministrazione dei mutui stessi, saranno destinati, negli esercizi successivi a quello cui si riferiscono, prioritariamente e fino alla concorrenza dell'importo complessivo di lire 99.029 milioni, all'attuazione di interventi nei settori indicati all'art. 1 della presente legge.

     In tal caso, gli stanziamenti per interessi ed oneri connessi, da utilizzare a norma del presente articolo, costituiranno, alla chiusura dell'esercizio di competenza, economie di spesa.

     Le spese relative agli interventi di cui al primo comma del presente articolo saranno iscritte in appositi capitoli del bilancio della Regione.

 

     Art. 8.

     Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalle assegnazioni disposte con la L. 1° novembre 1973, n. 735, e le sopravvenienze attive che a qualsiasi titolo saranno versate al fondo di solidarietà nazionale verranno imputate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio del fondo stesso ed utilizzate ai sensi dell'art. 7, primo comma, della presente legge.

 

     Art. 9.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, le variazioni al bilancio della Regione ed a quello del fondo di solidarietà nazionale occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

     Tabella della ripartizione per anni finanziari degli interventi previsti dal piano (art. 2, secondo comma).

 

 

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   Anni                                                 Interventi

finanziari                                       (milioni di lire)

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   1975                                                 342.460

   1976                                                 306.034

   1977                                                 301.369

   1978                                                  10.962

   1979                                                  10.429

   1980                                                   9.757

                        Totale                          981.011