§ 3.19.11 - L.R. 11 aprile 1972, n. 27.
Provvedimenti per la ripresa economica in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:11/04/1972
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L. 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1972, la spesa complessiva di lire 1.630 milioni così ripartita:
Art. 2.      Per le operazioni di credito richiamate dalla lett. a dell'articolo precedente il tasso di interesse del 3 % viene ridotto all'1,50 % per i prestiti in favore di coltivatori diretti singoli o [...]
Art. 3.      Lo stanziamento previsto nella lett. b del precedente art. 1 è destinato anche ad integrazione di eventuali stanziamenti disposti per gli stessi fini dal Ministero dell'agricoltura e foreste per [...]
Art. 4.      Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 del D.L. 30 settembre 1969, n. 646, convertito nella L. 26 novembre 1969, n. 828, è autorizzato il limite di impegno di lire 540 milioni.
Art. 5.      Ai fini della concessione di prestiti agrari quinquennali a favore di aziende agricole colpite da eventi calamitosi verificatisi negli anni 1970 e 1971, da erogare con le modalità previste [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1972, le seguenti spese:
Art. 8.      Per la difesa e conservazione del suolo, mediante l'esecuzione ed il completamento di rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse, su terreni ricadenti in bacini montani ovvero [...]
Art. 9.      L'approvazione dei progetti delle opere di cui all'art. precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 e [...]
Art. 10.      Gli interventi nel settore della forestazione saranno effettuati su terreni demaniali della Regione o di altri enti pubblici o comunque su terreni da acquisire al demanio regionale.
Art. 11.      Il fondo di rotazione costituito presso l'Ente di sviluppo agricolo ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 maggio 1959, n. 21, modificata dalla L.R. 18 luglio 1961, n. 13 è aumentato di lire 2.700 [...]
Art. 12.      Per il concorso nel pagamento degli interessi alle aziende di credito per le operazioni a favore di cooperative, il contributo annuo a favore dell'IRCAC di cui all'art. 3, n. 4, lett. b, della [...]
Art. 13.      Per l'esercizio finanziario 1972, la spesa, prevista dalla L.R. 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modifiche, per favorire l'attrezzatura delle cooperative di cui all'art. 13 del D.L.C.P.S. [...]
Art. 14.      Per l'utilizzo della somma di cui all'articolo precedente e sino al 60 % di essa, gli organismi regionali siciliani delle tre associazioni nazionali di rappresentanza a tutela della [...]
Art. 15.      Il 60 % dei contributi di cui all'art. 4, lett. d, della L.R. 30 dicembre 1960, n. 48, è erogato dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione sulla base dei piani di cui all'articolo [...]
Art. 16.      Al fine di agevolare iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attività produttive e distributive e di valorizzare possibilità di lavoro e di attività nel settore cooperativo, il Governo [...]
Art. 17.      Il fondo di cui all'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di 4.500 milioni di lire per le finalità e gli scopi in esso indicati e di lire 3.000 milioni per i fini previsti dagli [...]
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.      In deroga a quanto previsto dall art. 7 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, le quote percentuali delle disponibilità del fondo di garanzia da destinare agli scopi di cui alle lett. a e b dello [...]
Art. 20.      (Omissis)
Art. 21.      Il limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'art. 9 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è elevato a dieci anni.
Art. 22.      Fino al 31 dicembre 1972 le aziende fruenti di mutui per la costituzione di scorte a valere sul fondo di cui all'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, che si trovino in condizioni di [...]
Art. 23.      Per le imprese in difetto col pagamento delle rate scadute successivamente al 30 giugno 1969 relative a mutui per l'ampliamento, per l'impianto e per l'ammodernamento di stabilimenti industriali [...]
Art. 24.      Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere garanzie sussidiarie fino al 30 % dell'ammontare dei prestiti, [...]
Art. 25.      La composizione del Comitato amministrativo previsto dall'art. 10 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è così modificata:
Art. 26.      Il fondo di cui all'art. 11 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di 2 miliardi di lire da destinare esclusivamente alla concessione di finanziamenti, non eccedenti l'importo unitario [...]
Art. 27.      I benefici di cui agli articoli precedenti sono concessi alle imprese industriali:
Art. 28.      Alle imprese commerciali aventi sede ed operanti nel territorio della Regione siciliana è concesso un contributo del 3 % sugli interessi gravanti su prestiti, aperture di credito e [...]
Art. 29.      Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere garanzie sussidiarie fino al 40 % dell'ammontare delle operazioni indicate [...]
Art. 30.      La garanzia ed il contributo previsti dagli artt. 28 e 29 sono concessi, nei limiti dello stanziamento, a tutti i richiedenti che hanno presentato la domanda entro il 30 giugno 1974
Art. 31.      Il fondo per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani, previsto dal cap. 15851 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972, è incrementato di lire 250 milioni.
Art. 32.      Il contingente di mutui di cui alla L.R. 30 dicembre 1965, n. 42, assegnato alle graduatorie compilate al 1° settembre 1970 ed al 1° settembre 1971, viene raddoppiato utilizzando le quote di [...]
Art. 33.      Il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'art. 2 della L.R. 5 novembre 1965, n. 34, integrato a norma dell'art. 1 della [...]
Art. 34.      (Omissis)
Art. 35.      La disposizione prevista nell'articolo precedente si applica per le operazioni che saranno effettuate dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 36.      Per le operazioni di credito, di cui alla L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno poste in essere in favore di artigiani singoli o associati, è [...]
Art. 37.      L'importo massimo dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della L.R. 5 novembre 1965, n. 34, già elevato a lire 10 milioni con l'art. 3 della L.R. 8 gennaio 1970, n. 1, è ulteriormente elevato a [...]
Art. 38.      Ferme restando le disposizioni del T.U. 30 giugno 1967, n. 1528, e della L. 6 ottobre 1971, n. 853, i benefici e le agevolazioni fiscali previsti dalla L.R. 4 aprile 1969, n. 6, si applicano a [...]
Art. 39.      Le spese derivanti dalla presente legge escluse quelle di cui al precedente art. 8 sono iscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso e successivi come dalla tabella.
Art. 40.      (Omissis)
Art. 41.      La spesa autorizzata con il precedente art. 8 è iscritta nel bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario in corso.
Art. 42.      Le spese per le programmazioni e le progettazioni di cui all'art. 26 della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, restano autorizzate per le opere incluse nei programmi già approvati con la procedura [...]
Art. 43.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio della Regione e a quello del fondo di solidarietà nazionale, occorrenti per l'attuazione [...]
Art. 44.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.19.11 - L.R. 11 aprile 1972, n. 27.

Provvedimenti per la ripresa economica in Sicilia.

(G.U.R. 12 aprile 1972, n. 17).

 

 

TITOLO I

PROVVEDIMENTI PER L'AGRICOLTURA

 

Art. 1.

     Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L. 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1972, la spesa complessiva di lire 1.630 milioni così ripartita:

     a) lire 1.350 milioni per le finalità dell'art. 11;

     b) lire 280 milioni per le finalità dell'art. 14.

 

     Art. 2.

     Per le operazioni di credito richiamate dalla lett. a dell'articolo precedente il tasso di interesse del 3 % viene ridotto all'1,50 % per i prestiti in favore di coltivatori diretti singoli o associati.

 

     Art. 3.

     Lo stanziamento previsto nella lett. b del precedente art. 1 è destinato anche ad integrazione di eventuali stanziamenti disposti per gli stessi fini dal Ministero dell'agricoltura e foreste per il sostegno di iniziative e per la concessione di contributi per il miglioramento e lo sviluppo della zootecnia con particolare riguardo alle cooperative, ai coltivatori diretti e loro consorzi, alle associazioni di allevatori e ai piccoli allevatori.

 

     Art. 4.

     Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 del D.L. 30 settembre 1969, n. 646, convertito nella L. 26 novembre 1969, n. 828, è autorizzato il limite di impegno di lire 540 milioni.

     Le provvidenze di cui al precedente comma sono estese a favore di aziende agricole colpite da eventi calamitosi, verificatisi in Sicilia durante gli anni 1970 e 1971.

     Le domande relative alle provvidenze derivanti dal secondo comma del presente articolo devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 5.

     Ai fini della concessione di prestiti agrari quinquennali a favore di aziende agricole colpite da eventi calamitosi verificatisi negli anni 1970 e 1971, da erogare con le modalità previste dall'art. 2 della L. 14 febbraio 1964, n. 38, e successive aggiunte e modificazioni, è prevista una spesa di lire 630 milioni per gli esercizi finanziari dal 1972 al 1976.

     Sono escluse dalle provvidenze di cui al presente articolo le aziende agricole che hanno fruito, in dipendenza degli stessi eventi, di analoghi benefici previsti da leggi dello Stato.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 7.

     Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1972, le seguenti spese:

     - per la concessione del contributo previsto dall'art. 1 della L.R. 18 ottobre 1969, n. 39 nella misura di lire 3 al chilogrammo e con le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge medesima, per la produzione dell'anno 1971, nonché per gli alcoolici e le acquaviti, L. 300.000.000

     - per la concessione all'Istituto regionale della vite e del vino, alle cooperative e loro consorzi dei contributi previsti dall'art. 8 della L. 27 ottobre 1966, n. 910. per la distillazione dei vini, L. 300.000.000

 

     Art. 8.

     Per la difesa e conservazione del suolo, mediante l'esecuzione ed il completamento di rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse, su terreni ricadenti in bacini montani ovvero in zone vincolate o vincolabili a termini del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché mediante la ricostruzione di boschi estremamente deteriorati, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni.

     Nei territori di cui alla L.R. 24 febbraio 1970, n. 3, gli interventi saranno limitati ai lavori di sistemazione idraulico-pascolativa di cui all'art. 4 della legge medesima.

 

     Art. 9.

     L'approvazione dei progetti delle opere di cui all'art. precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 10.

     Gli interventi nel settore della forestazione saranno effettuati su terreni demaniali della Regione o di altri enti pubblici o comunque su terreni da acquisire al demanio regionale.

     Per le espropriazioni relative alle opere forestali si applicano le disposizioni della L. 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle di cui al titolo I della L.R. 18 novembre 1964, n. 29.

     Per i lavori di amministrazione diretta, eseguibili a mezzo degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, si deroga dal limite di importo previsto dall'art. 11 della L.R. 18 luglio 1961, n. 10 [2].

 

     Art. 11.

     Il fondo di rotazione costituito presso l'Ente di sviluppo agricolo ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 maggio 1959, n. 21, modificata dalla L.R. 18 luglio 1961, n. 13 è aumentato di lire 2.700 milioni.

 

 

TITOLO II

PROVVEDIMENTI PER LA COOPERAZIONE

 

     Art. 12.

     Per il concorso nel pagamento degli interessi alle aziende di credito per le operazioni a favore di cooperative, il contributo annuo a favore dell'IRCAC di cui all'art. 3, n. 4, lett. b, della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, è elevato a lire 280 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1972.

 

     Art. 13.

     Per l'esercizio finanziario 1972, la spesa, prevista dalla L.R. 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modifiche, per favorire l'attrezzatura delle cooperative di cui all'art. 13 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e dei loro consorzi nonché di quelli previsti dall`art. 3 della L. 25 luglio 1956, n. 860 - escluse le cooperative edilizie -, di carovane di facchinaggio e di compagnie portuali, è elevata di lire 900 milioni.

 

     Art. 14.

     Per l'utilizzo della somma di cui all'articolo precedente e sino al 60 % di essa, gli organismi regionali siciliani delle tre associazioni nazionali di rappresentanza a tutela della cooperazione, riconosciute giuridicamente ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 presentano annualmente all'Assessore per il lavoro e la cooperazione, piani di attività e di sviluppo della cooperazione in Sicilia.

     I piani debbono specificare i programmi di gestione e di promozione nonché le esigenze di finanziamento relativamente alle maggiori e più qualificate iniziative di cooperative e loro consorzi aventi sede in Sicilia ed aderenti a ciascuna delle tre associazioni di cui al comma precedente.

     I piani saranno presentati, in redazione sommaria, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15.

     Il 60 % dei contributi di cui all'art. 4, lett. d, della L.R. 30 dicembre 1960, n. 48, è erogato dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione sulla base dei piani di cui all'articolo precedente.

     I contributi di cui all'art. 4, lett. d, della L.R. 30 dicembre 1960, n. 48, sono concessi sino ad un massimo dell'80 % della spesa sostenuta da ciascuna cooperativa o consorzio di cooperative e fino ad un ammontare di lire 20 milioni.

 

     Art. 16.

     Al fine di agevolare iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attività produttive e distributive e di valorizzare possibilità di lavoro e di attività nel settore cooperativo, il Governo della Regione è autorizzato a concedere alle società cooperative e loro consorzi, aventi sedi in Sicilia, che svolgono attività nei settori agricolo, zootecnico, di produzione e lavoro. di consumo, del turismo e alberghiero contributi a fondo perduto in conto capitale nella misura del 30 % della spesa documentata per riconversione aziendale, ampliamenti ed ammodernamenti di impianti, da operarsi, anche in rapporto alla congiuntura economica, entro e non oltre il 31 dicembre 1973.

     Per la corresponsione di contributi ai sensi del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 450 milioni.

 

 

TITOLO III

PROVVIDENZA PER L'INDUSTRIA

 

     Art. 17.

     Il fondo di cui all'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di 4.500 milioni di lire per le finalità e gli scopi in esso indicati e di lire 3.000 milioni per i fini previsti dagli artt. 21 e 22 della presente legge.

 

     Art. 18.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 19.

     In deroga a quanto previsto dall art. 7 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, le quote percentuali delle disponibilità del fondo di garanzia da destinare agli scopi di cui alle lett. a e b dello stesso articolo sono determinate dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

 

     Art. 20.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 21.

     Il limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'art. 9 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è elevato a dieci anni.

 

     Art. 22.

     Fino al 31 dicembre 1972 le aziende fruenti di mutui per la costituzione di scorte a valere sul fondo di cui all'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, che si trovino in condizioni di particolari difficoltà congiunturali riconosciute dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, su proposta dell'istituto finanziatore da trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta, possono ottenere ii beneficio di un nuovo piano di ammortamento dell'intero residuo debito per capitale con decorrenza dal lo gennaio 1973 e per una durata doppia di quella che in base all'originario piano residuava alla scadenza dell'ultima rata pagata.

     L'onere degli interessi anche di mora pertinenti all'anno 1972 farà carico al fondo.

     Il beneficio può essere concesso anche alle imprese che siano in mora con i pagamenti delle rate semestrali, comunque da non prima del 30 giugno 1969.

     Per tali imprese il nuovo piano di ammortamento sarà comprensivo delle rate scadute e non pagate al netto degli interessi di mora.

     Gli oneri degli interessi, anche di mora, dovuti fino a tutto il 1972 e non pagati farà carico al fondo.

     Per i mutui di cui ai precedenti commi che siano stati effettuati da istituti e da aziende di credito ai sensi dell'art. 6 della richiamata L.R. 5 agosto 1957, n. 31, la garanzia sussidiaria del 30 % resta valida per il nuovo piano di ammortamento e sarà congiuntamente prolungata la durata del contributo sugli interessi nella nuova misura che sarà fissata con le modalità previste dall'art. 23 della presente legge.

     I maggiori oneri derivanti dall'aumento e dal prolungamento dei contributi in conto interessi di cui al comma precedente faranno carico al fondo di riserva di cui al secondo comma dell'art. 9 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, ed in caso di incapienza saranno ripianati con le modalità previste dal terzo comma dello stesso articolo.

 

     Art. 23.

     Per le imprese in difetto col pagamento delle rate scadute successivamente al 30 giugno 1969 relative a mutui per l'ampliamento, per l'impianto e per l'ammodernamento di stabilimenti industriali ubicati nel territorio della Regione, gli interessi, anche di mora, gravanti sulle rate scadute e non pagate e su quelle a scadere fino al 31 dicembre 1972 sono poste a carico del fondo di cui all'art. 11 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, purché esse siano ammesse a beneficiare di un nuovo piano di ammortamento dell'intero debito residuo con decorrenza dal 1° gennaio 1973.

     Per le operazioni di finanziamento non effettuate direttamente dall'IRFIS, detto Istituto provvede ad accreditare le somme relative all'Istituto mutuante.

     L'IRFIS trasmette mensilmente al Presidente della Regione - Ragioneria generale - ed all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio un elenco delle operazioni effettuate, con l'indicazione dei relativi importi.

     Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, impartisce le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

     Per le finalità del presente articolo, il fondo di cui all'art. 11 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, a aumentato di lire 1.000 milioni.

 

     Art. 24.

     Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere garanzie sussidiarie fino al 30 % dell'ammontare dei prestiti, aperture di credito ed anticipazioni, effettuati da istituti o aziende di credito in favore di imprese industriali, per capitale di esercizio, nonché un contributo sugli interessi, nella misura del 30% gravanti su dette operazioni.

     Per le imprese a prevalente capitale degli enti pubblici regionali la garanzia sussidiaria di cui al comma precedente può essere concessa fino al 60 %.

     Per le imprese esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la garanzia può essere concessa limitatamente a prestiti ed aperture di credito ed anticipazioni aggiunti a quelli in essere e non cessati nell'ultimo anno.

     La garanzia ed il contributo sugli interessi sono concessi per non oltre 18 mesi, su operazioni effettuate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, purché non si tratti di rinnovi di operazioni preesistenti.

     Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti e le aziende di credito danno comunicazione alla Presidenza della Regione - Ragioneria generale - ed all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio - dell'ammontare prevedibile dei prestiti.

     Entro 30 giorni dalla comunicazione, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, fissa, con proprio decreto, le misure percentuali delle garanzie, per complessivi 20 miliardi, e dei contributi per non oltre 3 miliardi.

     Il decreto diventa esecutivo con la notifica agli istituti di credito.

 

     Art. 25.

     La composizione del Comitato amministrativo previsto dall'art. 10 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è così modificata:

     (Omissis) [5].

 

     Art. 26.

     Il fondo di cui all'art. 11 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di 2 miliardi di lire da destinare esclusivamente alla concessione di finanziamenti, non eccedenti l'importo unitario di 150 milioni di lire, a piccole imprese industriali operanti in Sicilia, che abbiano un capitale investito non superiore a 200 milioni.

     Fino alla concorrenza di 1/5 della sua totale consistenza, il fondo predetto è destinato alla concessione di garanzie sussidiarie, fino al 70 % delle eventuali perdite accertate, in favore di istituti che esercitano il credito a medio termine, a fronte di nuovi finanziamenti concessi secondo le modalità di cui al precedente comma, a piccole imprese industriali che si trovino nell'impossibilità di offrire idonee garanzie.

     I finanziamenti concessi a norma dell'art. 11 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, non devono gravare sui mutuatari, per interessi ed ogni altro onere accessorio, in misura superiore al 3 %.

 

     Art. 27.

     I benefici di cui agli articoli precedenti sono concessi alle imprese industriali:

     a) che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 300 unità purché non si tratti di imprese elettriche, petrolchimiche. raffinerie, cementifici, qualunque sia il numero dei dipendenti;

     b) che presentino concrete prospettive di ripresa produttiva;

     c) che assicurino il mantenimento dei livelli di occupazione.

     L'inosservanza delle leggi sociali e dei contratti di lavoro è motivo di decadenza dai benefici previsti nei precedenti articoli.

     La decadenza è pronunciata con decreto del Presidente della Regione.

     Nel caso di imprese industriali articolate su più unità produttive, il limite di cui alla lett. a del precedente comma andrà riferito all'intero complesso.

 

 

TITOLO IV

PROVVIDENZE PER IL COMMERCIO

 

     Art. 28.

     Alle imprese commerciali aventi sede ed operanti nel territorio della Regione siciliana è concesso un contributo del 3 % sugli interessi gravanti su prestiti, aperture di credito e anticipazioni, di importo complessivo non superiore a 5 milioni, effettuati da istituti ed aziende di credito per l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature nonché per capitali di esercizio.

     Il contributo di cui al comma precedente è concesso dalla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato competente per territorio sulla base di documentata istanza dell'impresa interessata ed è liquidato direttamente all'istituto o azienda di credito.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire un miliardo.

     Lo stanziamento di cui al precedente comma è ripartito fra le Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato dell'Isola in proporzione al numero delle imprese commerciali iscritte nei rispettivi registri delle ditte con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio.

     Sulle operazioni compiute le Camere di commercio, industria agricoltura ed artigianato sono tenute a presentare all'Assessorato dell'industria e del commercio rendiconti semestrali.

 

     Art. 29.

     Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere garanzie sussidiarie fino al 40 % dell'ammontare delle operazioni indicate all'articolo precedente per un importo complessivo di non oltre 8 miliardi.

     A tal fine le Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato danno mensilmente comunicazione alla Presidenza della Regione - Ragioneria generale - e all'Assessorato dell'industria e del commercio delle operazioni compiute ripartite per istituto o azienda di credito.

     Il decreto del Presidente della Regione diventa esecutivo con la notifica agli istituti di credito.

 

     Art. 30.

     La garanzia ed il contributo previsti dagli artt. 28 e 29 sono concessi, nei limiti dello stanziamento, a tutti i richiedenti che hanno presentato la domanda entro il 30 giugno 1974 [6].

     Possono essere ammesse a beneficiare le imprese commerciali che abbiano un volume di affari annuo dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a 120 milioni, ovvero le imprese commerciali di nuova costituzione che abbiano un volume di affari trimestrale dichiarato non superiore a 21 milioni. Le imprese commerciali possono rilasciare dichiarazione sottoscritta dal titolare al fine di attestare il volume di affari conseguito [7].

 

     Art. 31.

     Il fondo per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani, previsto dal cap. 15851 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972, è incrementato di lire 250 milioni.

     Tale stanziamento è destinato per intero alla propaganda all'estero dei vini siciliani ai sensi e con le modalità indicate negli artt. 15 e 17 della L.R. 28 giugno 1966, n. 14.

 

 

TITOLO V

PROVVIDENZE VARIE

 

     Art. 32.

     Il contingente di mutui di cui alla L.R. 30 dicembre 1965, n. 42, assegnato alle graduatorie compilate al 1° settembre 1970 ed al 1° settembre 1971, viene raddoppiato utilizzando le quote di pertinenza rispettivamente degli anni 1972 e 1973.

     Con la graduatoria al 1° settembre 1972 sarà utilizzato il contingente di mutui previsto per l'anno 1974.

     Per l'attuazione del presente articolo, l'Assessore delegato ai servizi della Ragioneria generale è autorizzato a stipulare apposito atto aggiuntivo alle convenzioni intercorse con il Banco di Sicilia e con la Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele a termini dell'art. 4 della L.R. 30 dicembre 1965, n. 42.

 

     Art. 33.

     Il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'art. 2 della L.R. 5 novembre 1965, n. 34, integrato a norma dell'art. 1 della L.R. 3 giugno 1971, n. 17, viene ulteriormente incrementato di lire 1.500 milioni.

 

     Art. 34.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 35.

     La disposizione prevista nell'articolo precedente si applica per le operazioni che saranno effettuate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 36.

     Per le operazioni di credito, di cui alla L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno poste in essere in favore di artigiani singoli o associati, è concesso sull'apposito fondo istituito presso la CRIAS un concorso nel pagamento degli interessi in misura tale che il tasso di interesse a carico dei beneficiari non superi il 3,50 %, comprensivo di ogni spesa.

     Per tali finalità il fondo predetto è incrementato della somma di lire 400 milioni.

 

     Art. 37.

     L'importo massimo dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della L.R. 5 novembre 1965, n. 34, già elevato a lire 10 milioni con l'art. 3 della L.R. 8 gennaio 1970, n. 1, è ulteriormente elevato a lire 15 milioni.

 

     Art. 38.

     Ferme restando le disposizioni del T.U. 30 giugno 1967, n. 1528, e della L. 6 ottobre 1971, n. 853, i benefici e le agevolazioni fiscali previsti dalla L.R. 4 aprile 1969, n. 6, si applicano a tutti gli effetti alle iniziative turistico-alberghiere contemplate dall'art. 15 della L. 6 ottobre 1971, n. 853.

     Le agevolazioni fiscali sono concesse, previa istanza debitamente documentata, con decreto dell'Assessore per le finanze. L'ammissione provvisoria alle predette agevolazioni avviene con l'esibizione ai competenti uffici finanziari di certificazione comprovante la presentazione dell'istanza.

 

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 39.

     Le spese derivanti dalla presente legge escluse quelle di cui al precedente art. 8 sono iscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso e successivi come dalla tabella.

 

     Art. 40.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 41.

     La spesa autorizzata con il precedente art. 8 è iscritta nel bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario in corso.

     Al relativo onere si provvede con la riduzione di lire 2.500 milioni della spesa autorizzata con l'art. 1, n. 1, lett. a, della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, con la riduzione di lire 3.500 milioni della spesa autorizzata con l'art. 1, n. 1, lett. c, della stessa legge e con l'utilizzazione prioritaria di lire 4.000 milioni delle sopravvenienze attive del fondo di solidarietà nazionale previste dall'art. 19 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48.

 

     Art. 42.

     Le spese per le programmazioni e le progettazioni di cui all'art. 26 della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, restano autorizzate per le opere incluse nei programmi già approvati con la procedura prevista dalla legge stessa.

     A tal fine la percentuale fissata con il predetto art. 26 della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, si applica sull'ammontare degli stanziamenti originariamente stabiliti con gli artt. 1 e 2 della legge medesima e destinati alle singole categorie di interventi.

 

     Art. 43.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio della Regione e a quello del fondo di solidarietà nazionale, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 44.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 5 L.R. 12 febbraio 1973. n. 3.

[2] Tale legge è stata abrogata dall'art. 1 L.R. 17 marzo 1975, n. 8.

[3] Modifica art. 6 L.R. 5 agosto 1957, n. 51.

[4] Sostituiva art. 8 L.R. 5 agosto 1957. n. 51, poi modificato dall'art. 26 L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

[5] V. ora, art. 45 L.R. 21 dicembre 1973. n. 50.

[6] Comma così sostituito dall'art. 17 L.R. 9 maggio 1974, n. 10.

[7] Comma così sostituito dall'art. 50 L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

[8] Articolo abrogato dall'art. 20 L.r 13 dicembre 1983, n. 119.

[9] Norma finanziaria superata.