§ 3.1.28 - L.R. 29 dicembre 1973, n. 55.
Modifica alla legge regionale 28 gennaio 1972, n. 1, recante norme per il personale dell'Ente di sviluppo agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:29/12/1973
Numero:55


Sommario
Art. 1.      La decorrenza prevista dall'art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1972, n. 1, recante norme per il personale dell'Ente di sviluppo agricolo, è rinviata al 30 giugno 1974
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 3.1.28 - L.R. 29 dicembre 1973, n. 55.

Modifica alla legge regionale 28 gennaio 1972, n. 1, recante norme per il personale dell'Ente di sviluppo agricolo.

(G.U.R. 5 gennaio 1974, n. 1).

 

Art. 1.

     La decorrenza prevista dall'art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1972, n. 1, recante norme per il personale dell'Ente di sviluppo agricolo, è rinviata al 30 giugno 1974.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.