Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 17/04/2001 |
Numero: | 234 |
Sommario |
Art. 1. Conferimento di compiti e funzioni |
Art. 2. Funzioni trasferite |
Art. 3. Funzioni e compiti delegati |
Art. 4. Esercizio dei compiti e delle funzioni |
§ 41.7.233 - D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 234.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997
(G.U. 20 giugno 2001, n. 141)
Art. 1. Conferimento di compiti e funzioni
1. Sono conferiti alla regione e agli enti locali della Sardegna, senza pregiudizio dei conferimenti già disposti o che dovessero sopravvenire e in conformità alle norme fondamentali di cui alla
Art. 2. Funzioni trasferite
1. In conformità all'articolo 54, comma 4, dello statuto della regione Sardegna, su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione, si procede agli adeguamenti dell'ordinamento finanziario della regione necessari a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferite.
2. Nelle more dell'attuazione del comma precedente, le risorse finanziarie, patrimoniali, umane, strumentali e organizzative da trasferire dallo Stato alla regione, sono individuate e attribuite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la regione.
Art. 3. Funzioni e compiti delegati
1. Per le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati si provvederà, in base alla legislazione statale vigente, con decreti dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la regione.
Art. 4. Esercizio dei compiti e delle funzioni
1. L'esercizio dei compiti e delle funzioni da parte della regione e degli enti locali della Sardegna è subordinato all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse.