§ 3.3.33 - L.R. 25 giugno 1984, n. 31.
Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:25/06/1984
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Finalità e obiettivi).
Art. 2.  (Scuola materna).
Art. 3.  (Interventi straordinari regionali per la scuola materna).
Art. 4.  (Edifici scolastici ESMaS).
Art. 5.  (Rappresentanti della regione negli organi dell'ESMaS).
Art. 6.  (Scuola dell'obbligo).
Art. 7. le province, ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dell’articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Art. 8.  (Servizio di mensa per il personale).
Art. 9.  (Attuazione dei servizi).
Art. 10.  (Contributi degli utenti).
Art. 11.  (Competenze dei comuni).
Art. 12.  (Interventi per studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche).
Art. 13.  (Competenze della regione).
Art. 14.  (Programmazione regionale).
Art. 15.  (Programmazione dei comuni).
Art. 16.  (Ripartizione dei finanziamenti).
Art. 17.  (Norma finanziaria).
Art. 18.  (Somme non utilizzate).
Art. 19.  (Abrogazione).
Art. 20.  (Somme residuate).
Art. 21.  (Prima applicazione della legge).
Art. 22.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione


§ 3.3.33 - L.R. 25 giugno 1984, n. 31.

Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze

delegate.

 

TITOLO I

FINALITA' E OBIETTIVI DELLA LEGGE

 

Art. 1. (Finalità e obiettivi).

     Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, dell'art. 5 dello Statuto e della norma prevista dal Capo V del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, la regione, le province, i comuni, i consorzi e le associazioni fra enti locali [1] promuovono e attuano gli interventi e i servizi previsti dalla presente legge in modo da perseguire le seguenti finalità:

     a) generalizzare la frequenza della scuola materna;

     b) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale e quelli derivanti da stati invalidanti e inabilitanti che possono determinare l'evasione dell'obbligo scolastico o ne rendono eccessivamente oneroso l'assolvimento;

     c) favorire il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche;

     d) favorire l'inserimento scolastico dei figli degli emigrati;

     e) promuovere e sostenere lo sviluppo della scuola a pieno tempo, a tempo prolungato, e delle attività di integrazione e di sostegno, anche nei mesi estivi, attraverso la predisposizione di strutture e di servizi collettivi atti a rendere pienamente operante l'agibilità e la funzionalità educativa delle scuole;

     f) favorire - al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e all'apprendimento - lo sviluppo delle iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica, di programmazione educativa, anche in collaborazione con l'IRRSAE, in attesa dell'emanazione di apposita normativa regionale;

     g) assicurare il compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso alla scuola da parte dei lavoratori, favorire ogni altra iniziativa di promozione educativa e culturale, nel quadro di un sistema regionale di educazione permanente [2].

     Le province, i comuni, i consorzi e le associazioni fra enti locali [3], nel quadro delle direttive generali indicate dal programma regionale di cui al successivo art. 14, stabiliscono le modalità ed i criteri per l'attuazione degli interventi, coordinandoli ed integrandoli con quelli dello Stato e degli altri enti [4].

     La regione, nel perseguire queste finalità, promuove il coordinamento dei servizi per il diritto allo studio con i servizi sanitari, sportivi, ricreativi, turistici, sociali, assistenziali e con le attività integrative della scuola e con la valorizzazione del ruolo propositivo e programmatorio degli organi collegiali della scuola di cui al d.P.R. 21 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni.

 

TITOLO II

TIPOLOGIA E DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 2. (Scuola materna).

     Nel settore della scuola materna le province, i comuni, i consorzi e le associazioni fra enti locali [5] sentiti gli Organi collegiali della scuola, attuano i seguenti interventi:

     a) servizio di trasporto e relativi oneri assicurativi compresa anche l'attività di accompagnamento [6];

     b) servizio di mensa;

     c) acquisto di materiale didattico, ludico e delle relative attrezzature;

     d) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 (comma primo, lett. a) [7].

     Per garantire nelle scuole materne private l'attuazione dei servizi, di cui al primo comma, e la parità di trattamento a tutti gli utenti, le province, i comuni, i consorzi e le associazioni fra enti locali [8] devono stipulare con le scuole o cot gli enti gestori, che ne facciano richiesta, apposite convenzioni [9].

     Gli enti gestori presentano alle province, i comuni, i consorzi e le associazioni fra enti locali [10], con cui sono convenzionati, un rendiconto relativo all'utilizzazione dei contributi e delle rette percepite al termine di ogni anno [11].

     La regione emanerà apposite direttive alle quali i comuni dovranno ispirarsi nella stipula della convenzione;

 

     Art. 3. (Interventi straordinari regionali per la scuola materna). [12]

     In considerazione del grave indice di carenza di strutture pubbliche adeguate, al fine di garantire ed estendere l'esercizio del diritto allo studio e in attuazione delle finalità indicate nell'art. 1, la regione, sulla base del programma annuale degli interventi per il diritto allo studio da sottoporre al parere della competente Commissione consiliare entro il 31 marzo di ogni anno, eroga contributi alle scuole materne nella misura del 75% nei limiti della disponibilità di bilancio della spesa per:

     a) la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il riattamento eventuale degli immobili, sentito il parere delle Amministrazioni comunali sedi della scuola;

     b) gli arredamenti e le attrezzature d'uso;

     c) spese di gestione e oneri per il personale, esclusi quelli relativi alle scuole materne statali.

     Dalla erogazione dei contributi di cui alle lettere a), b) e c) sono comunque escluse tutte le spese che per legge sono di competenza dello Stato.

 

     Art. 4. (Edifici scolastici ESMaS).

     La regione con successiva legge regionale regolamenterà il regime di proprietà degli edifici scolastici, costruiti con fondi pubblici e attualmente affidati alla gestione dell'ESMaS.

 

     Art. 5. (Rappresentanti della regione negli organi dell'ESMaS).

     Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, sentito il parere della competente Commissione consiliare designa al Ministro della pubblica istruzione, un rappresentante dell'Amministrazione regionale, da chiamare a far parte del Consiglio d'Amministrazione dell'ESMAS, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 6 della l. 1º giugno 1942, n. 901, e un altro rappresentante da chiamare a far parte del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 10 della medesima l. 1º giugno 1942, n. 901.

 

     Art. 6. (Scuola dell'obbligo).

     Nel settore della scuola dell'obbligo, ivi compresi i corsi per adulti, le province, i comuni, i consorzi e le associazioni fra enti locali [13], sentiti gli Organi collegiali, attuano i seguenti interventi:

     a) servizio di trasporto, da realizzarsi sia mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria sia mediante l'eventuale acquisto degli appositi mezzi e la Loro gestione.

     I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche quando gli alunni debbano partecipare ad attività scolastiche o parascolastiche o alle attività ricreative o sportive connesse con la programmazione scolastica; possono essere altresì utilizzati, purché le norme sulla circolazione stradale lo consentano, per il trasporto di alunni frequentanti scuole anche di grado diverso;

     b) servizio di mensa, al fine di favorire le iniziative di sperimentazione di tempo pieno e di tempo prolungato;

     c) forniture gratuite dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari secondo le modalità per l'acquisto e per la distribuzione determinate dai comuni;

     d) acquisto o erogazione di mezzi finanziari per l'acquisizione di pubblicazioni, di quotidiani e di periodici attinenti alla realtà della Sardegna con precisi riferimenti alla storia civile, politica, economica, letteraria e artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e alla cultura;

     e) organizzazione o erogazione di mezzi finanziari per attività didattiche, integrative, di sostegno e di sperimentazione e per viaggi di istruzione nell'ambito della programmazione educativa d'istituto;

     f) erogazione di mezzi finanziari per l'integrazione dei servizi socio-psico-pedagogici, di medicina scolastica e per l'inserimento dei soggetti colpiti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali [14].

     Gli interventi per l'integrazione dei servizi di medicina scolastica e medico-socio-psico-pedagogici, per gli aspetti di assistenza medico psichica, sono attuati d'intesa con le competenti autorità scolastiche e le Unità sanitarie locali;

     g) servizi e iniziative volte a prevenire e combattere il diffondersi dell'uso della droga e a rimuovere le cause di devianza e di disadattamento sociale;

     h) istituzione di assegni di studio o erogazione di contributi per posti gratuiti o semigratuiti in pensionati o convitti a favore degli studenti residenti nel proprio territorio;

     i) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 7.

     Nel settore dell'istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i conservatori musicali ed i corsi per adulti, le province, ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dell’articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentiti gli organi collegiali, attuano i seguenti interventi:

     a) servizi di trasporto:

     - in facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria;

     - nella istituzione, in mancanza o carenza dei mezzi di linea ordinaria, di appositi servizi gestiti direttamente dai Comuni o dai Consorzi di enti locali;

     - in altre forme di facilitazioni e di servizi, anche privati, sostitutivi di quelli pubblici mancanti o carenti [15].

     Per l'organizzazione dei suddetti servizi, dovrà essere previsto anche l'utilizzo, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, di mezzi di trasporto di istituti scolastici, nonché l'impiego degli stessi per l'attuazione della normale attività didattica.

     a) servizi di mensa.

     Il servizio di mensa sarà organizzato dai comuni a favore degli studenti che si trovano in condizioni di difficoltà per il rientro nella propria abitazione a causa della distanza, della incongruità degli orari dei mezzi pubblici o a causa di esigenze scolastiche, ed altresì a beneficio di quegli studenti che, per comprovate ragioni, siano costretti a soggiornare normalmente nella sede della scuola.

     Esso consiste:

- nell'istituzione o nell'utilizzazione di mense collettive;

- nella predisposizione di altri interventi sostitutivi;

     c) acquisto o erogazione di mezzi finanziari per l'acquisizione di pubblicazioni, di quotidiani e di periodici, attinenti alla realtà della Sardegna - con precisi riferimenti alla storia civile, politica, economica, letteraria ed artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e alla cultura in generale del popolo sardo - per biblioteche di classe e di istituto, di attrezzature, di materiale didattico di uso collettivo;

     d) fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo, di pubblicazioni didattiche, attinenti alla realtà della Sardegna - con precisi riferimenti alla storia civile, politica, economica, letteraria ed artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e alla cultura in generale del popolo sardo - di materiale didattico ad uso individuale, a favore di studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche;

     e) organizzazione o erogazione di mezzi finanziari per attività didattiche, integrative, di sostegno e di sperimentazione e per viaggi di istruzione nell'ambito della programmazione educativa d'istituto;

     f) erogazione di mezzi finanziari per l'integrazione dei servizi socio-psico-pedagogici, di medicina scolastica e per l'inserimento dei soggetti colpiti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. Gli interventi per l'integrazione dei servizi di medicina scolastica e medico- socio-psico-pedagogici, per gli aspetti di assistenza medico psichica, sono attuati d'intesa con le competenti autorità e le Unità sanitarie locali;

     g) servizi ed iniziative volte a prevenire e combattere il diffondersi dell'uso della droga e a rimuovere le cause di devianza e di disadattamento sociale;

     h) istituzione di assegni di studio o erogazione di contributi per posti gratuiti o semigratuiti in pensionati o convitti a favore degli studenti residenti nel proprio territorio;

     i) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1.

 

     Art. 8. (Servizio di mensa per il personale).

     Nelle scuole materne e dell'obbligo nelle quali si realizzano esperienze di tempo pieno, di tempo prolungato, o di attività integrative, il personale interessato può fruire, a prezzo agevolato, del servizio di mensa insieme agli alunni.

     Possono, altresì, usufruire del servizio di mensa a prezzo agevolato gli Istitutori ed il personale ausiliario dei convitti annessi agli Istituti professionali di Stato, ove non previsto dal loro rapporto di lavoro.

     L'entità della contribuzione sarà stabilita dal Consiglio d'Istituto per il personale dei convitti, dal comune per quello delle altre scuole.

 

     Art. 9. (Attuazione dei servizi).

     I servizi e gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati e gestiti dalle province, i comuni, i consorzi e le associazioni fra enti locali [16], relativamente alle competenze attribuite alle province, i comuni, i consorzi e le associazioni fra enti locali [17] dal successivo Titolo III della presente legge, direttamente oppure indirettamente tramite appalto o convenzione [18].

     Nell'affidamento della gestione deve essere data la preferenza alla scuola.

     All'attuazione dei servizi predetti partecipano, per gli opportuni controlli, gli Organismi scolastici e collegiali.

 

     Art. 10. (Contributi degli utenti).

     I destinatari degli interventi di cui all'art. 2, lett. a) e b), usufruiscono degli interventi stessi contribuendo alla copertura finanziaria dei relativi costi con una quota determinata dalle province, i comuni, i consorzi e le associazioni fra enti locali [19], in base alle loro condizioni economiche [20].

     In attuazione della lett. b) e della lett. c) dell'art. 1, sulla base della programmazione e delle direttive regionali, sono esonerati da ogni contribuzione gli studenti capaci e meritevoli, in disagiate condizioni economiche, della scuola materna, dell'obbligo e della secondaria superiore.

 

TITOLO III

COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI [21]

 

     Art. 11. (Competenze dei comuni).

     Le province, i comuni, i consorzi e le associazioni fra enti locali [22] sulla base della programmazione e delle direttive regionali:

     a) determinano le fasce di reddito cui rapportare la contribuzione degli utenti, di cui al precedente art. 10, per i servizi di trasporto, di mensa e per quelli convittuali;

     b) stabiliscono modalità e criteri per l'ammissione a convitti;

     c) attuano gli interventi di cui al successivo art. 12;

     d) concorrono, in forma singola o associata, alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e didattica erogando contributi diretti a sostenere la scuola a tempo pieno, a tempo prolungato e le diverse attività di sperimentazione, di integrazione e di sostegno;

     e) decidono, sentito il Consiglio scolastico distrettuale, le forme e i modi di partecipazione democratica all'organizzazione dei servizi di propria competenza, assicurando il concorso degli Organi collegiali della scuola;

     f) promuovono ed attuano, oltre agli interventi di cui ai precedenti articoli, sentiti gli Organi collegiali della scuola e in raccordo con i servizi sociali e sanitari, iniziative di assistenza scolastica individualizzata, anche mediante la concessione di mezzi finanziari alla famiglia, al fine di consentire la frequenza e l'apprendimento scolastico degli alunni minorati fisici e psichici;

     g) promuovono ed incentivano, su parere del competente Consiglio di circolo o d'istituto, l'attuazione di particolari attività di sostegno didattico ed educativo atte ad agevolare l'inserimento scolastico dei figli degli emigrati, rientrati in Sardegna;

     h) provvedono, anche avvalendosi degli appositi finanziamenti regionali, al riattamento e alla manutenzione delle strutture degli Istituti professionali di Stato, nonché dei convitti annessi [23].

     I comuni esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge, per l'attuazione dei servizi destinati agli alunni che frequentano le scuole materne, dell'obbligo e gli Istituti di istruzione secondaria superiore situati nei rispettivi territori. Le funzioni concernenti il trasporto degli alunni delle scuole materne; dell'obbligo, e della scuola secondaria superiore, e l'erogazione degli assegni di studio vengono esercitate dai comuni singoli o associati, nel cui territorio risiedono gli alunni stessi

 

     Art. 12. (Interventi per studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche).

     Al fine di consentire agli studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche il proseguimento degli studi oltre la scuola dell'obbligo, i comuni attuano gratuitamente in loro favore gli interventi di cui all'art. 7, lett. a), b) e d).

     In mancanza di istituti raggiungibili quotidianamente dalla residenza dello studente senza eccessivo disagio, i comuni possono intervenire con contributi anche per posti gratuiti o semigratuiti in pensionati, convitti, ad eccezione di quelli annessi agli Istituti professionali di Stato, o con altri interventi individuali sostitutivi.

     I benefici previsti dai due precedenti commi vengono attribuiti per concorso.

     I benefici vengono attribuiti per l'intera durata dell'anno scolastico e confermati per gli anni successivi del corso di studio ove sia conseguita la promozione alla classe superiore o permanga la condizione di disagio economico; in casi eccezionali, motivati o documentati, i benefici possono essere confermati anche in difetto della promozione alla classe superiore.

     I comuni possono altresì istituire assegni di studio a favore degli studenti residenti nel proprio territorio, iscritti a scuole secondarie di secondo grado.

     I comuni stabiliscono, sulla base della programmazione e delle direttive regionali, il numero degli assegni di studio da mettere a concorso, il loro importo, le modalità di assegnazione ed i criteri di valutazione dei titoli, i quali devono tener conto delle condizioni economiche e sociali delle famiglie e del merito scolastico.

     L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio; all'alunno è data facoltà di opzione [24].

     (Omissis) [25].

 

TITOLO IV

COMPETENZE DELLA REGIONE

 

     Art. 13. (Competenze della regione).

     La regione:

     a) predispone il piano pluriennale del diritto allo studio ed il relativo programma annuale degli interventi di cui al successivo art. 14;

     b) impartisce le direttive per l'attuazione degli interventi;

     c) eroga alle province, i comuni, i consorzi e le associazioni fra enti locali [26] i finanziamenti per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 2, 6 e 7 nonché i finanziamenti per gli interventi imprevisti o aggiuntivi di cui agli artt. 14, secondo e terzo comma, e 15, terzo comma [27];

     d) attua il collegamento informativo e conoscitivo permanente con i distretti scolastici, con gli organi collegiali e con il Ministero della Pubblica Istruzione ed i suoi uffici periferici [28]; provvede alla gestione dell'anagrafe della scolarità e dell'edilizia scolastica, con la collaborazione delle Province [29]; promuove ricerche ed indagini sulle problematiche della scuola in Sardegna e ne cura la pubblicazione e la diffusione; promuove altresì incontri di studio, convegni e congressi. A tal fine la regione si avvale anche degli Istituti di ricerca di cui alla l. 30 luglio 1973, n. 477, e successivi decreti legislativi;

     e) promuove la realizzazione di un quadro informativo, con particolare riferimento ai servizi di orientamento scolastico, nel rispetto delle funzioni attribuite in materia ai distretti scolastici ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n 348 del 19 giugno 1979. In attesa di apposita normativa la regione eroga agli stessi distretti contributi per lo svolgimento di iniziative di informazione e orientamento;

     f) favorisce e finanzia idonee forme di assicurazione degli alunni e del personale docente, ausiliario e di vigilanza delle scuole materne, dell'obbligo e secondarie superiori per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche ed extra-scolastiche;

     g) eroga contributi agli Istituti professionali di Stato, con annesso convitto, per l'assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti agli alunni che li frequentano, nonché contributi per l'acquisto di suppellettili necessarie per il loro funzionamento;

     h) eroga contributi agli Istituti professionali di Stato per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche nonché per la gestione di mezzi di trasporto per sopralluoghi didattici ed aziendali;

     i) effettua gli interventi di cui all'art. 3;

     l) eroga finanziamenti straordinari ai comuni per il riattamento e la manutenzione straordinaria delle strutture degli Istituti professionali di Stato, nonché dei convitti annessi.

     La competenza in materia di turismo scolastico di cui all'art. 1, lett. a), della l.r. 21 aprile 1955, n. 7, è attribuita all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, informazione, spettacolo e sport.

 

TITOLO V

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 14. (Programmazione regionale).

     Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, in coerenza con le previsioni del piano regionale di sviluppo, il piano pluriennale per il diritto allo studio. Per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale esso assume come riferimento il quadro delle risorse che il bilancio pluriennale rappresenta. Il piano indica i criteri per la ripartizione dei finanziamenti, le direttive per lo svolgimento dei servizi, con particolare riferimento al coordinamento delle attività comunali con gli altri servizi socio-sanitari, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle province, i comuni, i consorzi e le associazioni fra enti locali [30], dai Consigli scolastici distrettuali e provinciali, nonché delle esigenze di zone particolarmente depresse dal punto di vista economico e culturale [31].

     La Giunta regionale, approva, sentita la competente Commissione consiliare, entro il 31 marzo di ogni anno, il programma degli interventi per il diritto allo studio relativo all'anno scolastico successivo. Il programma indica gli obiettivi prioritari da realizzare e le direttive da impartire agli enti locali; definisce gli interventi gestiti direttamente dalla regione, determina l'ammontare del finanziamento per ciascun comune e dei finanziamenti straordinari di cui all'art. 3, nonché l'entità dei finanziamenti destinati a soddisfare eventuali esigenze impreviste. I finanziamenti per esigenze impreviste non devono superare il 5% dello stanziamento annuale complessivo, destinato agli enti locali o ai consorzi di enti locali, e sono attribuiti, sentita la competente Commissione consiliare, all'inizio dell'anno scolastico.

     La Giunta regionale è, comunque, autorizzata ad erogare entro il 15 giugno di ogni anno, un acconto sui finanziamenti regionali destinati alle attività previste della presente legge per un ammontare pari alla metà della somma già assegnata per ciascun comune nell'anno scolastico precedente.

 

     Art. 15. (Programmazione dei comuni).

     Le province, i comuni, i consorzi e le associazioni fra enti locali [32], deliberano, entro il mese di giugno, il programma annuale di interventi per l'attuazione del diritto allo studio coordinando con le proprie risorse i finanziamenti regionali e tenendo conto delle indicazioni degli Organi collegiali e delle proposte formulate dai distretti scolastici in base all'art. 12 del d.P.R. 21 maggio 1974, n. 418 [33].

     I comuni decidono, nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla programmazione regionale, le modalità di realizzazione e di coordinamento dei servizi.

     I comuni che gestiscono i servizi di cui alla presente legge, in forma associata, ricevono, sulla base di documentate richieste, un incentivo finanziario non superiore alla misura del 5% rispetto all'ammontare del finanziamento ordinario loro attribuito nel corso dell'anno precedente.

     3 bis. La gestione in forma associata o consortile tra i Comuni del servizio di trasporto degli alunni dà titolo alla maggiorazione del contributo, ai medesimi spettante per l'acquisto degli scuolabus e la loro gestione, nella misura del 10 per cento rispetto a quella stabilita per gli altri enti beneficiari [34].

     Le Province, i Comuni o i consorzi e associazioni di Comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale competente, entro il 30 novembre di ogni anno, una dettagliata relazione contenente i dati essenziali relativi alla conduzione delle scuole di rispettiva competenza e informazioni sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno scolastico precedente; copia della relazione è trasmessa a cura degli stessi enti locali ai consigli scolastici distrettuali e provinciali [35].

 

TITOLO VI

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 16. (Ripartizione dei finanziamenti).

     Alla scuola dell'obbligo è assicurato un finanziamento non inferiore al 45% dello stanziamento complessivo per i diversi settori di intervento.

     Nel riparto dei fondi l'Assessore regionale della pubblica istruzione riserva, come previsto dal secondo comma del precedente art. 14, una quota non superiore al 5% dello stanziamento annuale complessivo destinato alle province, i comuni, i consorzi e le associazioni fra enti locali [36].

 

     Art. 17. (Norma finanziaria).

     Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della regione per il 1984 saranno istituiti i seguenti capitoli con i seguenti stanziamenti:

     (Omissis).

     Le spese per l'applicazione della presente legge, per gli anni successivi al 1984, verranno annualmente stabilite con la legge finanziaria.

 

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 18. (Somme non utilizzate). [37]

     Le somme assegnate annualmente ai comuni, o ai consorzi di comuni, alle province, nonché ai distretti scolastici, che non sia stato possibile utilizzare ed i relativi interessi maturati, sono destinati dagli stessi, per le medesime finalità, al fine di far fronte alle spese dell'anno successivo. Un'ulteriore proroga di un anno può essere concessa, sempre per le stesse finalità, dall'Assessore regionale competente, su motivata richiesta dell'ente locale interessato o del distretto scolastico.

 

     Art. 19. (Abrogazione).

     Sono abrogate la l.r. 23 marzo 1965, n. 6, e la l.r. 11 ottobre 1971, n. 26.

     Gli interventi di cui ai capitoli di bilancio della regione per il 1984 corrispondenti al Capitolo 11012, 11013, 11025 e 11026 del bilancio della regione per il 1983, che con la presente legge vengono soppressi, verranno regolamentati con la legge finanziaria.

 

          Art. 20. (Somme residuate).

     Le somme eventualmente residuate da erogazioni effettuate in esercizi precedenti ai sensi della l.r. 11 ottobre 1971, n. 26, e i relativi interessi maturati sulle stesse somme, possono essere utilizzati per le stesse finalità per far fronte alle spese dell'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     Le somme residuate devono essere impegnate dal comune con formale atto deliberativo entro il 30 novembre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Di esse dovrà essere data comunicazione alla regione e dovrà essere presentato un consuntivo sull'utilizzazione.

 

     Art. 21. (Prima applicazione della legge).

     Il programma di cui al secondo comma dell'art. 14, limitatamente al primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a comunicare all'Assessorato regionale della pubblica istruzione i dati sui trasporti degli alunni, sulla popolazione scolastica, sugli abitanti residenti nel proprio territorio, nonché tutte le indicazioni relative ai turni scolastici, alla sperimentazione, al tempo pieno, al tempo prolungato e alle attività di integrazione e di sostegno attuate nelle scuole esistenti nel comune.

 

     Art. 22.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Testo integrato come disposto dall'art. 110, comma 3, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11 .

[2] Comma così modificato dall’art. 32 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[3] Testo integrato come disposto dall'art. 110, comma 3, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[4] Comma così modificato dall’art. 32 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[5] Testo integrato come disposto dall'art. 110, comma 3, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[6] Lettera così modificata dall'art. 77, comma 1, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

[7] Comma così modificato dall’art. 32 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4..

[8] Testo integrato come disposto dall'art. 110, comma 3, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[9] Comma così modificato dall’art. 32 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[10] Testo integrato come disposto dall'art. 110, comma 3, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[11] Comma così modificato dall’art. 32 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[12] Articolo così modificato dall'art. 111 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[13] Testo integrato come disposto dall'art. 110, comma 3, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[14] Comma così modificato dall’art. 32 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[15] Comma così modificato dall’art. 32 della L.R. 20 aprile 2002, n. 4.

[16] Testo integrato come disposto dall'art. 110, comma 3, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[17] Testo integrato come disposto dall'art. 110, comma 3, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[18] Comma così modificato dall’art. 32 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[19] Testo integrato come disposto dall'art. 110, comma 3, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[20] Comma così modificato dall’art. 32 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[21] Rubrica così sostituita dall’art. 32 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[22] Testo integrato come disposto dall'art. 110, comma 3, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[23] Comma così modificato dall’art. 32 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[24] Comma così sostituito dall'art. 21, primo comma, della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[25] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

[26] Testo integrato come disposto dall'art. 110, comma 3, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[27] Lettera così modificata dall’art. 32 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[28] Lettera così modificata dall'art. 45 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6.

[29] Lettera così modificata dall'art. 77, comma 2, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

[30] Testo integrato come disposto dall'art. 110, comma 3, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[31] Comma così modificato dall’art. 25 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[32] Testo integrato come disposto dall'art. 110, comma 3, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[33] Comma così modificato dall’art. 25 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[34] Comma aggiunto dall'art. 78, comma 5, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[35] Comma già integrato dall'art. 110 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e così successivamente modificato dall'art. 77, comma 3, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

[36] Testo integrato come disposto dall'art. 110, comma 3, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[37] Articolo già modificato dall'art. 110 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e successivamente così sostituito dall'art. 47, comma 2, della L.R. 20 aprile 1993, n. 17.