Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 19/12/2008 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Individuazione delle spese obbligatorie e inderogabili) |
Art. 3. (Fondi a destinazione vincolata e quote di cofinanziamento regionale) |
Art. 4. (Utilizzazione dei residui di stanziamento) |
Art. 5. (Disposizioni di carattere tributario) |
Art. 6. (Finanziamento dei referendum consultivi) |
Art. 7. (Norme di attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2008, n. 3669) |
Art. 8. (Provvedimento per il personale degli organi di direzione politica) |
Art. 9. (Cessione dei crediti) |
Art. 10. (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti) |
Art. 11. (Contributi per l’impiantistica sportiva) |
Art. 12. (Modifica all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27) |
§ VI.3.131 - L.R. 19 dicembre 2008, n. 42.
Disposizioni relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009.
(B.U. 23 dicembre 2008, n. 200)
Art. 1. (Finalità)
1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2009, e comunque non oltre il 30 aprile 2009, è autorizzato, ai sensi dell’articolo 66, comma 4, come modificato dall’articolo 29 della
Art. 2. (Individuazione delle spese obbligatorie e inderogabili)
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 1 è limitata a un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all’elenco allegato alla presente legge (Allegato A), per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa obbligatoria tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.
2. In applicazione del comma 3 dell’articolo 66 della
Art. 3. (Fondi a destinazione vincolata e quote di cofinanziamento regionale)
1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l’anno 2009, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a termine dell’articolo 69 della
2. Al fine di consentire la tempestiva attuazione del programma operativo regionale (POR Puglia), è autorizzata l’esecuzione delle spese relative alle quote di cofinanziamento regionale sui pertinenti capitoli di bilancio, ivi comprese quelle iscritte tra i residui di stanziamento ed economie vincolate.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 42, comma 6 bis, come inserito dall’articolo 5 della
Art. 4. (Utilizzazione dei residui di stanziamento)
1. Ad avvenuta adozione dell’atto ricognitivo di cui all’articolo 94 della
Art. 5. (Disposizioni di carattere tributario)
1. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 3 della
Art. 6. (Finanziamento dei referendum consultivi) [1]
1. Al fine di garantire l’effettuazione dei referendum consultivi, fissati per il 19 aprile 2009, per l’istituzione dei Comuni di Palese - S.Spirito, Carbonara e Ceglie -Loseto, indetti con decreti del Presidente della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1049 e 1050, così come rispettivamente modificati e integrati dai successivi decreti 26 gennaio 2009, n.68 e 69, si provvede a iscrivere sul capitolo 1740 - UBP 4.1.1. - del bilancio di previsione 2009 la somma di euro 500 mila.
2. All’erogazione e ripartizione della somma di cui al comma 1 in favore degli enti coinvolti provvede il competente Servizio enti locali con le modalità di cui all’articolo 30 della
3. Gli enti destinatari delle somme provvedono, a conclusione delle operazioni connesse ai referendum consultivi, a trasmettere al Servizio enti locali specifica rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 7. (Norme di attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2008, n. 3669)
1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 4 della
Art. 8. (Provvedimento per il personale degli organi di direzione politica)
1. Gli effetti dell’articolo 51 (Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture di supporto agli organi politici) della
Art. 9. (Cessione dei crediti)
1. La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario ex articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con
2. La cessione dei crediti di cui al comma 1 è efficace e opponibile alla Regione qualora sia stata comunicata dalla banca o dall’intermediario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con
Art. 10. (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)
1. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 9 (Disposizioni di carattere tributario) della
2. Rimane ferma, per l’anno 2009, l’aliquota di euro 0,0150 prevista dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 9 della
Art. 11. (Contributi per l’impiantistica sportiva)
1. I contributi in conto capitale per l’impiantistica sportiva, formalmente assegnati in favore di soggetti beneficiari, negli anni 2004, 2005 e 2006, ai sensi dell’articolo 8, lettera a), della
2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 che non hanno inoltrato la documentazione richiesta per la concessione possono presentare detta documentazione, entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca del beneficio assegnato. [2]
Art. 12. (Modifica all’articolo 33 della
1. Dopo il comma 2 septies dell’articolo 33 della
“2 septies 1. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere a titolo gratuito all’Università degli studi di Foggia, per la durata di ventinove anni, la palestra di via Galliani al fine di garantire servizi qualitativamente superiore agli studenti.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[2] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 gennaio 2010 dall'art. 39 della