§ VI.1.19 - L.R. 27 marzo 2018, n. 8.
Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.1 tributi
Data:27/03/2018
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Applicazione del tributo
Art. 2.  Soggetti passivi
Art. 3.  Base imponibile
Art. 4.  Tariffe
Art. 5.  Modulazione
Art. 6.  Addizionale
Art. 7.  Scarti e sovvalli
Art. 8.  Comunicazioni mensili
Art. 9.  Comunicazione annuale
Art. 10.  Calcolo della percentuale di RD
Art. 11.  Versamento del tributo
Art. 12.  Dichiarazione e schema tipo
Art. 13.  Controlli
Art. 14.  Accertamento del tributo
Art. 15.  Conferimento in discarica e quantificazione del tributo
Art. 16.  Sanzioni
Art. 17.  Riscossione e contenzioso
Art. 18.  Prescrizione e decadenza
Art. 19.  Rimborsi
Art. 20.  Comunicazioni
Art. 21.  Destinazione del tributo
Art. 22.  Disposizioni in materia di conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti
Art. 23.  Rinvio
Art. 24.  Modifica alla legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 - Dotazioni finanziarie
Art. 25.  Abrogazioni


§ VI.1.19 - L.R. 27 marzo 2018, n. 8.

Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi

(B.U. 30 marzo 2018, n. 45)

 

Art. 1. Applicazione del tributo

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si applica ai rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), compresi i fanghi palabili:

1.a) conferiti in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi;

2.b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione "D10 Incenerimento a terra" ai sensi dell’allegato B) della parte quarta del d.lgs. 152/2006;

3.c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati o in discariche abusive.

 

     Art. 2. Soggetti passivi

1. Il tributo di cui al all’articolo 1, comma 1, è dovuto dai seguenti soggetti passivi:

1.a) dal gestore di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;

2.b) dal gestore di impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione "D10 Incenerimento a terra" ai sensi dell’allegato B) della parte quarta del d.lgs. 152/2006;

3.c) da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.

 

     Art. 3. Base imponibile

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui all’articolo 3, comma 28, della l. 549/1995, nonché dell’articolo 190 del d.lgs. 152/2006, alla cui tenuta sono obbligati, mediante annotazione per quantità e codice CER dei rifiuti in ingresso, tutti i soggetti passivi.

2. È fatto obbligo ai gestori di annotare sui detti registri le quantità in peso per chilogrammo dei rifiuti con la tipologia indicata nell’articolo 3, commi 29 e 40, della l. 549/1995. Il tributo è determinato secondo quanto disposto dai commi 29 e 40 della l. 549/1995 e dell’articolo 205 del d.lgs. 152/2006, con le modalità indicate all’articolo 5 della presente legge.

3. Ai fini dell’applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discarica esercitato in forza di ordinanza sindacale ex articolo 191 del d.lgs. 152/2006 equivale allo stoccaggio in discarica autorizzata a norma degli articoli 208 e 209 del d.lgs. 152/2006.

4. Si intende per discarica quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

 

     Art. 4. Tariffe

1. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero degli stessi, rendendo altresì maggiormente virtuosi i processi di raccolta e selezione che consentono la raccolta differenziata (RD) di qualità e la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, l’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi è determinato come segue:

1.a) euro 0,0200 per i rifiuti speciali pericolosi;

2.b) euro 0,0100 per i rifiuti speciali non pericolosi;

3.c) euro 0,0065 per i rifiuti speciali misti da costruzione e demolizioni;

4.d) euro 0,02582 per i rifiuti solidi urbani (RSU), per l’incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia e in caso di discariche abusive, abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti.

 

     Art. 5. Modulazione

1. Al fine di incentivare la raccolta differenziata (RD) di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dall’articolo 3, comma 29, della l. 549/1995, secondo la seguente tabella:

 

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale

Riduzione del tributo

Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al 10%

30%

10%

40%

15%

50%

20%

60%

25%

70%

 

     Art. 6. Addizionale

1. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell’anno precedente, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

2. Ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti dall’articolo 205, comma 1, del d.lgs. 152/2006, è applicata l’addizionale del 20 per cento, prevista dall’articolo 205, comma 3, del medesimo d.lgs. 152/2006.

3. La predetta addizionale non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio di cui all’articolo 205, comma 1-bis, del d.lgs. 152/2006.

 

     Art. 7. Scarti e sovvalli

1. In assenza delle previste alternative di recupero energetico e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del d.lgs. 36/2003, previa regolamentazione da parte dell’Ambito territoriale ottimale (ATO) e/o dei comuni in forma singola o associata, i sovvalli prodotti dalla lavorazione di materiale rinveniente da raccolta differenziata di RSU o dalla produzione di Combustibile derivato da rifiuti (Cdr), non altrimenti recuperabili, possono essere smaltiti nella discarica a servizio del bacino di appartenenza del comune conferitore.

2. Ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell’allegato B) alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 29, della l. 549/1995.

 

     Art. 8. Comunicazioni mensili

1. I comuni sono tenuti a trasmettere mensilmente i dati relativi alla produzione dei rifiuti solidi urbani e i quantitativi raccolti in maniera differenziata e avviati a impianti di riciclaggio (recupero e/o valorizzazione) inserendo i suddetti dati, inerenti le quantità e la qualità dei rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata e differenziata, con specificazione delle relative destinazioni, direttamente on-line.

2. L’inserimento dei predetti dati è effettuato sul portale ambientale della Regione Puglia, all’indirizzo: http://www.sit.puglia.it/portal/portale_orp/Osservatorio+Rifiuti , nell’area riservata ai comuni con servizi associati o singoli, utilizzando apposito modello di inserimento dati. l dati sono resi disponibili sul sito della Regione Puglia al fine di consentirne l’accesso a tutti i cittadini e ai preposti enti di controllo.

3. I comuni hanno l’obbligo di inserire i predetti dati sul portale ambientale della Regione Puglia entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento; i comuni che non adempiono agli obblighi previsti dal presente articolo possono essere esclusi dalla partecipazione alle procedure per l’assegnazione di contributi per la rimozione di rifiuti, per operazioni di bonifica e per interventi finanziati con risorse gestite dalla Sezione regionale ciclo rifiuti e bonifiche.

 

     Art. 9. Comunicazione annuale

1. La base informativa di riferimento per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi applicabile è costituita dalla comunicazione annuale del comune attraverso l’adesione al sistema informatizzato del catasto regionale dei rifiuti; l’omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l’esclusione del comune dall’applicazione della modulazione del tributo di cui all’articolo 5, nonché l’applicazione dell’addizionale di cui all’articolo 6.

2. Ogni anno i comuni, attraverso i propri legali rappresentanti, trasmettono all’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale (ARPA), ovvero al gestore del catasto regionale dei rifiuti:

1.a) una specifica comunicazione secondo lo schema di cui all’allegato 2 -Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolta differenziata;

2.b) le certificazioni rivenienti dagli esercenti gli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata, al fine della verifica della quantità di raccolta differenziata operata in ciascun comune.

3. Le suddette comunicazioni e certificazioni devono pervenire entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno e contenere i dati relativi al precedente periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre al quale saranno riferite le percentuali di raccolta differenziata per la quantificazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da applicare nell’anno solare successivo.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, e con riferimento al periodo 1° gennaio - 31 dicembre, i gestori degli impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti solidi urbani residuali da raccolta differenziata comunicano alla Sezione competente dell’Assessorato regionale alla qualità dell’ambiente, le certificazioni attestanti le quantità di rifiuti in ingresso all’impianto e quelle oggetto di smaltimento in discarica sulla base dell’allegato 1 - Comunicazione annuale gestione rifiuti indifferenziati.

5. L’ARPA ovvero il gestore del catasto regionale dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 32, comma 3-quater e 3-sexies, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), entro il 20 febbraio provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione Sezione ciclo rifiuti e bonifiche della Regione Puglia, che determina annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune, ai fini dell’applicazione del tributo.

6. Entro il 10 marzo di ogni anno, con relativa determinazione del dirigente della Sezione regionale ciclo rifiuti e bonifiche da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP), si provvede alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione della tariffa da applicare e all’assegnazione a ciascun comune o associazione di comuni del tributo relativa all’anno in corso. l soggetti passivi, sulla base della determinazione del dirigente della Sezione regionale ciclo rifiuti e bonifiche, applicano il tributo dovuto da ciascun conferente ai conferimenti in discarica dell’anno solare in corso.

 

     Art. 10. Calcolo della percentuale di RD

1. Il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è determinato secondo le formule di cui all’allegato 2 - Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolta differenziata.

2. Ai fini del calcolo dei quantitativi di rifiuto differenziato e indifferenziato si tiene conto:

a) per quanto attiene i rifiuti indifferenziati, delle quantità prodotte e conferite da ogni singolo comune certificate sulla scorta delle dichiarazioni prodotte dai gestori degli impianti a servizio del relativo

comune di competenza;

b) per quanto concerne i rifiuti differenziati, dei dati certificati direttamente dalle piattaforme dei consorzi di filiera, nel caso di comuni convenzionati nell’ambito dell’Accordo quadro nazionale Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) -Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), o altri impianti privati presso i quali i comuni singoli o associati conferiscono le varie tipologie di rifiuto.

3. Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata si devono considerare le frazioni merceologiche riportate nelle "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati per la compilazione dell’allegato 2) alla legge regionale 4 agosto 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali))" approvate con deliberazione di Giunta regionale 11 ottobre 2016, n. 1548.

 

     Art. 11. Versamento del tributo

1. Il tributo è versato alla Regione entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito o di incenerimento, mediante apposito versamento su conto corrente intestato alla Regione Puglia, con indicazione della causale di versamento, trimestre e anno di riferimento ovvero mediante strumenti elettronici e informatici, secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale.

2. Il soggetto passivo del tributo è tenuto a specificare separatamente in fattura l’importo ricevuto dal conferitore a titolo di tributo e a effettuare il versamento dello stesso in misura corrispondente a quello fatturato, con le modalità di cui al periodo precedente. Gli importi sono arrotondati all’unità di euro.

3. Diversa forma di adempimento, mediante quanto previsto negli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), può essere prevista mediante convenzione con la struttura di gestione di cui all’articolo 22 del d.lgs. 241/1997 e deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi per estratto sul BURP.

 

     Art. 12. Dichiarazione e schema tipo

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a produrre, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), la dichiarazione in forma telematica, su apposito applicativo web gestito dalla Sezione regionale finanze, contenente i seguenti dati:

1.a) denominazione dell’impresa e del legale rappresentante;

2.b) ubicazione della discarica o dell’impianto di incenerimento;

3.c) quantità in peso dei rifiuti in chilogrammi, distinti per tipologia di rifiuto, come previsto dall’articolo 3, comma 29, della l. 549/1995, per ATO o per comune di provenienza, con l’evidenziazione della specifica tariffa applicata;

4.d) indicazione dei versamenti effettuati.

2. Lo schema tipo di dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione è approvato con determinazione del dirigente della Sezione regionale finanze, da pubblicarsi sul BURP.

3. Le dichiarazioni presentate in difformità al predetto schema sono nulle, pertanto il comune a cui tali dichiarazioni si riferiscono è escluso dall’applicazione della modulazione del tributo di cui all’articolo 5, ed è soggetto all’applicazione dell’addizionale di cui all’articolo 6.

 

     Art. 13. Controlli

1. Il personale della Sezione regionale finanze e gli altri funzionari previsti dall’articolo 3, comma 33, della l. 549/1995, per l’assolvimento dei loro compiti possono accedere nei luoghi adibiti all’esercizio dell’attività o negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l’attività, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi e alla verifica della relativa documentazione.

2 l predetti soggetti redigono apposito processo verbale di constatazione che deve essere trasmesso alla Sezione regionale finanze.

 

     Art. 14. Accertamento del tributo

1. All’accertamento del tributo e delle relative sanzioni e interessi provvede la Sezione regionale finanze.

2. Per il fine di cui al comma 1, possono essere utilizzati i verbali redatti dalla Guarda di finanza, dall’Arma dei carabinieri e dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Possono essere utilizzati, altresì, i dati consuntivi a seguito delle ordinanze di rimozione emanate dai sindaci dei comuni ex articolo 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

3. La Sezione regionale finanze provvede alla contestazione della violazione mediante notifica al trasgressore, anche a mezzo raccomandata A.R., contenente avviso di accertamento con invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso, oltre sanzioni e interessi di legge.

4. Nel termine di sessanta giorni dalla data della notifica, l’avviso di accertamento può essere definito con il pagamento delle sanzioni secondo le modalità di cui all’articolo 16. Entro lo stesso termine il trasgressore può produrre deduzioni difensive alla Sezione regionale finanze, oppure impugnare l’avviso di accertamento dinanzi alle commissioni tributarie.

5. Nel caso di presentazione di deduzioni difensive non è ammessa impugnazione immediata e il termine di sessanta giorni per l’impugnazione decorre dalla data di notifica del provvedimento definitivo, che deve essere adottato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di presentazione delle suddette deduzioni.

 

     Art. 15. Conferimento in discarica e quantificazione del tributo

1. Ove non sia possibile determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell’abbandono, scarico o deposito incontrollato, i rifiuti si presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale redatto dagli organi indicati nell’articolo 14.

2. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, lo stesso si presume sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1,2 (fattore di conversione peso/volume pari a 1.200 Kg/m3).

3. La quantificazione può essere effettuata sulla base dei verbali redatti dalla Guarda di finanza, dall’Arma dei carabinieri e dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ovvero dei dati consuntivi a seguito dell’ordinanza di rimozione emanata dal sindaco del comune ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

4. In tutti i casi di discariche abusive e di discariche non abusive i cui registri, comunque, non consentano l’esatta specificazione per tipologia e qualità, nonché la corretta certificazione delle quantità dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3, commi 28 e 40, della l. 549/1995, si applica l’aliquota di imposta vigente più elevata, in aggiunta all’applicazione della disciplina sanzionatoria delle violazioni alla normativa di cui al d.lgs. 152/2006.

 

     Art. 16. Sanzioni

1. La misura della sanzione amministrativa per l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, è applicata dal 200 al 400 per cento del tributo relativo all’operazione.

2. Per l’omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da euro 103 a euro 516.

3. Chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l’attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi delle presenti disposizioni e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l’ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l’attività anche le richiamate sanzioni dal 200 al 400 per cento del tributo, per omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento di discarica, e da euro 103 a euro 516, per omessa o infedele dichiarazione.

4. L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie, ai sensi delle presenti disposizioni, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della Regione Puglia prima della constatazione delle violazioni di legge.

5. Il ritardo nella presentazione della dichiarazione superiore a trenta giorni equivale a omessa dichiarazione.

6. Nel caso in cui i soggetti obbligati neghino l’accesso di cui all’articolo 3, comma 33, della l. 549/1995 agli aventi titolo a norma dell’articolo 33, comma 20 o, comunque, non esibiscano, a richiesta, la necessaria documentazione per i relativi controlli, si applica la sanzione da euro 1.032,91 a euro 6.197,48.

7. Le sanzioni sono ridotte a un terzo, come previsto dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo e della sanzione ridotta oltre agli interessi di legge.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e al d.lgs. 472/1997.

9. Ai ritardati, insufficienti od omessi versamenti è applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del d.lgs. 471/1997. Nei casi di cui al periodo precedente non trova applicazione l’articolo 16 del d.lgs. 472/1997.

 

     Art. 17. Riscossione e contenzioso

1. Per la riscossione coattiva, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, relativamente alle controversie in materia di applicazione del tributo, si rinvia alle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

3. L’ufficio dell’ente regionale cui notificare il ricorso, come previsto dall’articolo 16 del d.lgs. 546/1992, è individuato nella Sezione finanze della Regione Puglia.

 

     Art. 18. Prescrizione e decadenza

1. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nei casi di mancata dichiarazione o di contestazione di discarica abusiva, abbandono, scarico, deposito incontrollato di rifiuti, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata constatata la violazione.

2. Il credito dell’Amministrazione regionale per il tributo, gli interessi e le sanzioni, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

 

     Art. 19. Rimborsi

1. Il tributo è rimborsato quando risulti indebitamente o erroneamente pagato. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di pagamento.

2. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza alla Regione Puglia - Sezione finanze.

3. L’eventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile.

 

     Art. 20. Comunicazioni

1. Gli enti o gli organismi competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione delle discariche o degli impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale o regionale devono trasmettere alla Sezione finanze della Regione Puglia le nuove autorizzazioni, complete dei dati anagrafici dei soggetti autorizzati e di ogni informazione rilevante ai fini dell’applicazione del tributo, entro trenta giorni dalla data del rilascio; entro lo stesso termine devono essere altresì comunicate le modifiche alle autorizzazioni esistenti.

 

     Art. 21. Destinazione del tributo

1. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 27, della l. 549/1995, è istituito un apposito fondo il cui impiego delle risorse è disposto con deliberazione della Giunta regionale.

2. È istituito un fondo da destinare al sostegno dei costi sopportati dai comuni maggiormente performanti per la gestione del ciclo dei rifiuti. Con legge di bilancio, il suddetto fondo è dotato in misura non superiore al 50 per cento del tributo riscosso al netto delle quote di cui al primo periodo del presente comma.

3. Con apposita deliberazione della Giunta regionale si provvede a definire i criteri e le modalità di impiego delle somme costituenti il fondo di cui al comma 2.

4. Nel bilancio di previsione della Regione Puglia è istituito apposito capitolo di spesa denominato: "Fondo per il sostegno nella gestione dei Rifiuti Solidi Urbani".

5. Con la stessa deliberazione viene disposta la destinazione della quota parte del fondo, corrispondente al gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, a investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al tributo.

6. L’addizionale di cui all’articolo 6, è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione dei rifiuti previsti dai piani regionali di cui all’articolo 199 del d.lgs. 152/2006, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del d.lgs. n. 152/2006, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini di prevenzione e di raccolta differenziata.

7. Una quota pari al 20 per cento del gettito è destinata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 27, della l. 549/95, così come modificata dall’articolo 1, comma 531, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell’impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

8. La quota di cui al comma 7, sarà annualmente trasferita all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager) che procederà alla sua ripartizione ai comuni di cui al medesimo comma 7, sulla base dei seguenti criteri generali:

1.a) caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati;

2.b) superficie dei comuni interessati,

3.c) popolazione residente nell’area interessata e sistema di viabilità asservita.

 

     Art. 22. Disposizioni in materia di conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti

1. Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, commi 28, 29 e 30, della l. 549/1995 e dagli articoli 4 e 5 della presente legge, al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, tesa alla riduzione dei conferimenti in discarica, la Regione Puglia adotta misure eccezionali a sostegno dei bilanci dei comuni che risultano aver attuato misure idonee al perseguimento di tale obiettivo.

2. A tutti i comuni che prevedono di conseguire nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 i seguenti incrementi medi di raccolta differenziata, espressi in punti percentuali, rispetto ai dati validati riferiti al periodo 1 settembre 2016 - 31 agosto 2017, "Ecotassa 2018", sarà confermata per l’anno 2018 l’applicazione dell’aliquota validata per l’anno 2013, fermo restando l’obbligo di provvedere all’eventuale conguaglio entro il 31 dicembre 2018:

 

Dato RD validato 01-09-2016 / 31-08-2017

Incremento percentuale medio Settembre-Ottobre-Novembre 2018

0% ≤ RD ≤10%

+ 20%

10% < RD ≤20%

+ 17%

20% < RD ≤30%

+13%

30% < RD ≤40%

+ 8%

40% < RD ≤55%

+ 5%

 

1. Il contributo non versato è destinato esclusivamente a concorrere alle spese di gestione del servizio dei rifiuti urbani.

2. I comuni devono comunicare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la previsione del conseguimento dell’obiettivo al gestore dell’impianto e alla sezione regionale competente.

3. I comuni interessati, entro e non oltre il 15 dicembre 2018, devono trasmettere alla sezione regionale competente la documentazione necessaria per verificare il raggiungimento del suddetto obiettivo.

4. In via eccezionale, i comuni che dimostrano di aver conseguito l’obiettivo di raccolta differenziata del 65 per centro entro il 31 marzo 2018, possono chiedere la rideterminazione dell’aliquota Ecotassa nella misura di euro 5,17 per tonnellata di rifiuti, ovvero nell’ammontare minimo fissato dall’articolo 3, comma 29, della l. 549/1995, trasmettendo la documentazione necessaria per verificare il raggiungimento del suddetto obiettivo entro e non oltre il 15 aprile 2018.

 

     Art. 23. Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi da 24 a 40, della l. 549/1995.

 

     Art. 24. Modifica alla legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 - Dotazioni finanziarie

1. All’articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), il comma 1, come sostituito dall’articolo 7, comma 31, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38, è sostituito dal seguente:

"1. Per le attività connesse all’Osservatorio regionale dei rifiuti e per le attività della Segreteria tecnica rifiuti e della Segreteria tecnica bonifica presso la Sezione regionale ciclo rifiuti e bonifiche, è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 310.457,68 nell’ambito della missione 9, programma 9, titolo 1, di euro 222 mila nell’ambito della missione 9, programma 8, titolo 1, di euro 62.577,29 nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con le entrate accertate e riscosse al titolo 1, tipologia 101, categoria 59 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, previa riduzione in diminuzione, per euro 200 mila, degli stanziamenti di previsione della missione 9, programma 8, titolo 2. Il medesimo stanziamento è assegnato, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. Per gli esercizi finanziari successivi, la stessa dotazione è stabilita nell’ambito dei rispettivi bilanci annuali e pluriennali di previsione.".

 

     Art. 25. Abrogazioni

1. L’articolo 7 della l.r. 38/2011 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia) è abrogato.