Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 30/11/2000 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità). |
Art. 2. (Ambito di applicazione). |
Art. 3. (Criteri di organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni regionali). |
Art. 4. (Funzioni amministrative riservate alla Regione). |
Art. 5. (Gestione delle foreste regionali). |
Art. 6. (Funzioni amministrative delle province e delle Comunità montane). |
Art. 7. (Funzioni dei Comuni). |
Art. 8. (Tipologia dei rischi). |
Art. 9. (Tipologia degli eventi calamitosi e misure organizzative). |
Art. 10. (Criteri di organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni regionali). |
Art. 11. (Funzioni amministrative riservate alla Regione). |
Art. 12. (Funzioni amministrative delle Province). |
Art. 13. (Funzioni amministrative delle Comunità montane). |
Art. 14. (Funzioni dei Comuni). |
Art. 15. (Funzioni regionali). |
Art. 16. (Funzioni delle Comunità montane, dei Comuni e delle Province). |
Art. 17. (Funzioni di volontariato). |
Art. 18. (Regime di utilizzazione delle aree già boscate). |
Art. 19. (Interventi di rimboschimento). |
Art. 20. (Abrogazione di norme). |
Art. 20 bis. (Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo) |
Art. 20 ter. (Trasformazione d’uso del suolo boscato soggetto a vincolo idrogeologico) |
Art. 20 quater. (Oneri istruttori) |
§ V.5.49 - L.R. 30 novembre 2000, n. 18. [1]
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi.
(B.U. 13 dicembre 2000, n. 147).
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Oggetto e finalità).
1. La presente legge individua, in materia di boschi, foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi, le funzioni amministrative riservate alla competenza della Regione e quelle attribuite o delegate a Province, Comuni, Comunità montane o altri enti locali o funzionali, in attuazione della
TITOLO I
BOSCHI E FORESTE
Art. 2. (Ambito di applicazione).
1. Ai fini della presente legge i termini "bosco" e "foresta" sono impiegati in modo promiscuo e indicano qualunque area coperta da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine spontanea o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo (macchia mediterranea).
2. Sono equiparati ai boschi e alle foreste i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per intervento dell'uomo o per cause naturali, accidentali o per incendio.
3. In materia di boschi e foreste sono da ritenersi conferite alla Regione tutte le funzioni amministrative previste da leggi in vigore o da atti aventi pari forza e valore o da regolamenti delegati e inerenti la cura e promozione degli interessi della propria comunità, ad eccezione di quelle espressamente riservate allo Stato da apposite norme di legge o di regolamento delegato.
4. Il conferimento di cui al comma 3 concerne, in particolare:
a) le funzioni già attribuite al Ministero dell'agricoltura e foreste e alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, a norma del regio decreto-legge 10 dicembre 1923, n. 3267 e trasferite e/o delegate alla Regione con i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616, ivi incluse quelle non più oggetto di riserva statale e non attribuite alla competenza di altre Amministrazioni statali, locali o funzionali preposte alla cura di interessi pubblici collegati;
b) le funzioni e i compiti già svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui alla
c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni tuttora riservate allo Stato (articolo 70, lettera c),
Art. 3. (Criteri di organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni regionali).
1. La Regione disciplina l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della propria comunità ad essa conferiti o spettanti in materia di boschi e foreste secondo i principi di sussidiarietà, di cooperazione con i Comuni, le Province, le Comunità montane e gli altri enti locali e di partecipazione, in modo da garantire la conservazione, l'incremento, la tutela e la produttività compatibile del patrimonio forestale e boschivo.
2. I Comuni, le Province e le Comunità montane organizzano ed esercitano le funzioni ad essi attribuite o delegate nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento regionale e attraverso procedimenti ispirati ai criteri della semplificazione, della trasparenza e della partecipazione, in modo da attingere risultati di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
Art. 4. (Funzioni amministrative riservate alla Regione).
1. In conformità alle previsioni degli articoli 3, comma 1, della
a) concorso alla elaborazione e attuazione delle politiche nazionali e comunitarie e relative funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo;
b) attuazione di specifici programmi regionali, interregionali, nazionali e comunitari definiti ai sensi delle normative sulle procedure di programmazione;
c) pianificazione e programmazione in campo forestale e montano e relative funzioni di monitoraggio, controllo e vigilanza;
d) redazione ed approvazione dei piani di tutela idrogeologica di cui al
e) redazione e aggiornamento dell'inventario forestale regionale, del piano forestale regionale, della Carta forestale regionale;
f) redazione e approvazione del regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale (
g) tutela della biodiversità forestale di interesse regionale;
h) ricerca applicata di interesse regionale, divulgazione e assistenza tecnica in campo forestale;
i) tenuta del libro dei boschi da seme di cui all'articolo 14 della
l) sviluppo e valorizzazione delle filiere produttive;
m) gestione del Sistema Informativo della Montagna (SIM).
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) e comma 3 della
Art. 5. (Gestione delle foreste regionali).
1. Le foreste, costituenti patrimonio regionale indisponibile, sono amministrate dalla Regione, in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni contenute nei piani di assestamento e di utilizzazione approvati e aggiornati dalla Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4.
2. Allo stesso regime giuridico sono assoggettati i boschi pervenuti alla Regione a seguito della soppressione dell'Ente regionale sviluppo agricolo di Puglia (ERSAP) e attualmente gestiti secondo le modalità indicate nella
3. Su istanza di una Comunità montana e previo parere della Conferenza Regione - enti locali, la Giunta regionale può delegare a una Comunità montana, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della
Art. 6. (Funzioni amministrative delle province e delle Comunità montane).
1. Sono conferite alle Comunità montane e alle Province, limitatamente al territorio non compreso in alcuna Comunità montana, le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la tutela idrogeologica del suolo di cui al
2. Tali funzioni, da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel piano regionale di tutela idrogeologica di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) e del piano di bacino previsto dalla
a) [i provvedimenti impositivi e di gestione del vincolo idrogeologico] [2];
b) [le autorizzazioni a interventi nelle aree vincolate] [3];
c) le esenzioni e le rimozioni del vincolo, sentito il parere della Regione e dell'Autorità di bacino;
d) i "nulla osta" previsti dalla
e) i pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica previsti da leggi di settore;
f) i pareri per la realizzazione di interventi in aree sottoposte a vincolo ai sensi della
g) i pareri previsti dalla
h) [l'alta sorveglianza sui lavori forestali] [4];
i) [le autorizzazioni al taglio] [5];
l) [le autorizzazioni al pascolo] [6].
3. Le Comunità montane e le Province, nella ipotesi di cui al comma 1, esercitano altresì le competenze già di spettanza regionale inerenti la lotta fitosanitaria, nonché quelle ad esse conferite in attuazione di leggi regionali, nazionali e comunitarie, secondo i programmi e i piani adottati dalla Regione.
4. A norma dell'articolo 6 della
a) forestazione protettiva;
b) promozione di consorzi o aziende per la gestione di beni agro- silvo-pastorali;
c) promozione, anche in associazione con altre Comunità montane, di forme di gestione del patrimonio forestale di cui all'articolo 9 della
5. Le Comunità montane affidatarie dell'amministrazione di foreste regionali nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, esercitano le funzioni amministrative occorrenti alla gestione, conservazione e tutela di tali beni.
Art. 7. (Funzioni dei Comuni).
1. Ai Comuni è attribuito un autonomo potere di proposta in ordine all'adozione di atti riconducibili a funzioni riservate alla Regione o conferite a Comunità montane e Province ai sensi della presente legge.
2. Sull'iniziativa comunale assunta a norma del comma 1 gli enti competenti hanno l'obbligo di pronunciarsi.
TITOLO II
PROTEZIONE CIVILE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI
Capo I
Protezione civile
Art. 8. (Tipologia dei rischi). [7]
1. Le funzioni di protezione civile della Regione attengono, in particolare, ai rischi di origine e derivazione seguenti:
a) idrogeologica, suscettibili di tradursi in frane, alluvioni, gravi smottamenti et similia;
b) sismica;
c) ambientale;
d) da attività civili, industriali o commerciali da chiunque svolte;
e) da avversità atmosferiche;
f) da incendi boschivi, salve le previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 3), del
g) da altre calamità che si verifichino nel territorio della Regione.
Art. 9. (Tipologia degli eventi calamitosi e misure organizzative). [8]
1. Ai fini della razionale ed efficace distribuzione dei compiti di protezione civile tra i soggetti interessati, gli eventi calamitosi rilevanti in sede regionale si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, richiedono l'impiego di mezzi e poteri straordinari.
Art. 10. (Criteri di organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni regionali). [9]
1. La Regione disciplina l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della propria comunità ad essa conferiti o spettanti nel settore della protezione civile secondo i principi di sussidiarietà, di partecipazione e di cooperazione con i Comuni, le Province, le Comunità montane, gli altri enti locali e gli organismi di diritto pubblico o privato, in modo da garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni e/o dai pericoli di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi eccezionali.
2. L'esercizio delle funzioni operative riservate alla competenza della Regione, sulla base di esigenze di organizzazione unitaria a livello regionale, è demandato al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore competente e alla struttura regionale di protezione civile.
3. Alla struttura regionale di protezione civile possono essere delegati dal Presidente della Giunta regionale poteri di coordinamento delle strutture regionali ordinariamente competenti all'esercizio di determinate funzioni nelle ipotesi in cui lo svolgimento di attività di protezione civile richieda l'esercizio di competenze specifiche.
4. Per l'espletamento dei compiti a essa conferiti nel campo della protezione civile la Regione si avvale dei Comuni singoli o associati, delle Province, delle Comunità montane, di altri enti locali o funzionali previsti da norme di legge, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte negli elenchi tenuti a cura della Regione, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, nei limiti e con modalità compatibili con la disciplina di riorganizzazione di cui agli articoli 9 e 109 del D.Lgs 112/1998.
5. Per l'esercizio delle altre funzioni di competenza statale la Regione collabora altresì con le Prefetture per l'utilizzazione delle Forze dell'ordine.
6. I soggetti dell'autonomia locale organizzano ed esercitano le funzioni a essi attribuite o delegate nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento regionale e attraverso interventi di programmazione e operativi svolti in modo coordinato, rapido ed efficace.
Art. 11. (Funzioni amministrative riservate alla Regione). [10]
1. In conformità alle previsioni degli articoli 3, comma 1, della
a) indirizzo e vigilanza sul sistema regionale di protezione civile, coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore;
b) predisposizione, in conformità agli indirizzi nazionali, dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi. Tali programmi devono essere coordinati con gli strumenti della programmazione territoriale e con il piano regionale forestale regionale, con gli atti normativi e generali di regolamentazione delle attività a rischio di incidente rilevante di cui all'articolo 72 del
c) formulazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza nei casi di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della
d) coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della
e) coordinamento e organizzazione - d'intesa con l'Agenzia nazionale di protezione civile - delle attività successive agli interventi tecnici di prima necessità occorrenti al ripristino delle normali condizioni di vita e ambientali nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
f) coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi affidate ai soggetti dell'autonomia locale e ad enti e istituzioni pubbliche e private a norma della presente legge, eccettuate le attività di spegnimento con mezzi aerei in dotazione dello Stato, a esso riservate a norma dell'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 3), del D.Lgs 112/1998;
g) coordinamento delle iniziative, delle forme di collaborazione e di solidarietà in materia di protezione civile;
h) promozione e incentivazione, anche a mezzo di forme di collaborazione tecnica e sostegno finanziario, di strutture comunali di protezione civile;
i) promozione di attività informativo-formative della comunità regionale, anche attraverso accordi programmatici con le istituzioni competenti.
j) disciplina degli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato di protezione civile in ambito regionale.
Art. 12. (Funzioni amministrative delle Province). [11]
1. Le Province, sulla base delle specifiche competenze previste dagli articoli 14 e 15 della
2. Sono, in particolare, attribuite alle Province le seguenti funzioni di programmazione e di intervento:
a) predisposizione, attuazione e aggiornamento dei programmi provinciali di previsione e prevenzione di eventi calamitosi in armonia con i programmi nazionali e regionali, anche sulla base di dati acquisiti dalle Comunità montane, dai Comuni e da altri soggetti pubblici;
b) predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e degli elementi istruttori acquisiti attraverso le proprie strutture stabili di protezione civile e/o quelle dei Comuni o fornite dalle Comunità montane;
c) vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b,) della
d) attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della
e) attuazione delle attività successive agli interventi tecnici di prima necessità occorrenti al ripristino delle normali condizioni di vita e ambientali nelle aree colpite dagli eventi calamitosi.
Art. 13. (Funzioni amministrative delle Comunità montane). [12]
1. La partecipazione delle Comunità montane alle attività di protezione civile di cui alla presente legge si verifica attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) concorso nella raccolta di elementi istruttori e dati statistici occorrenti alla Provincia per l'esercizio dell'attività di pianificazione volta alla prevenzione delle calamità;
b) attuazione, entro il proprio ambito territoriale, degli interventi indicati nei programmi di previsione e prevenzione, per i profili inerenti al rischio di natura idrogeologica;
c) concorso nell'assistenza tecnica ai Comuni montani nei quali si siano verificati eventi calamitosi disciplinati dalla presente legge.
Art. 14. (Funzioni dei Comuni). [13]
1. Nell'ambito della organizzazione regionale del sistema di protezione civile i Comuni, singoli o associati, rivestono il ruolo di nuclei operativi di base per tutte le attività di protezione civile necessarie in occasione degli eventi di cui all'articolo 9, lettere a), b) e c), della presente legge.
2. In particolare spettano ai Comuni, in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della
3. A norma dell'articolo 108, lettera c), del D.Lgs 112/1998, sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:
a) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;
b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
c) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla
d) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
e) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
f) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
4. Per la realizzazione dei compiti e delle funzioni a essi affidati, i Comuni, anche eventualmente associandosi tra loro, si dotano di una struttura stabile di protezione civile e delle attrezzature minime idonee a fronteggiare lo stato di emergenza e a garantire l'attivazione dei primi soccorsi alle popolazioni.
5. Spetta al Sindaco, nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d), della
6. Allorché si verifichi un evento calamitoso che richieda interventi di protezione civile, il Sindaco:
a) assume la direzione unitaria e il coordinamento in sede comunale dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni;
b) provvede agli interventi necessari, anche a mezzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, dei lavoratori socialmente utili e, previa convenzione con la competente Amministrazione statale, dei militari di leva che prestano servizio civile sostitutivo;
c) informa immediatamente la Regione.
7. Il rapporto tra il Comune e le organizzazioni di volontariato per le prestazioni svolte nell'ambito del servizio di protezione civile è regolato sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nella normativa statale in materia e in conformità al principio secondo il quale tali prestazioni costituiscono adempimento di un dovere generale di solidarietà sociale e non possono costituire fonte di lucro per coloro che le rendono.
Capo II
Lotta agli incendi boschivi
Art. 15. (Funzioni regionali).
1. Fermo restando il riparto di competenze tra la Regione e i soggetti dell'autonomia locale nel settore della protezione civile previsto dalle norme precedenti, la Regione, nell'ambito dell'attività preordinata al perseguimento della funzione pubblica di preservazione del proprio territorio coperto da vegetazione, di spegnimento degli incendi e di ricostituzione del patrimonio boschivo e forestale eventualmente distrutto dal fuoco, redige e approva, avvalendosi dei tecnici di altre strutture della Regione, dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province, i piani regionali e, previa intesa con le altre Regioni, i piani interregionali di difesa e conservazione del patrimonio boschivo, articolandoli per Province o per aree territoriali omogenee.
2. Il piano contiene:
a) gli elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio;
b) la consistenza e la localizzazione degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi;
c) l'indicazione dei tempi, dei modi, dei luoghi e dei mezzi necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione e di intervento;
d) l'individuazione, in conformità alla normativa statale vigente, dell'equipaggiamento individuale e di squadra idoneo agli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
e) gli strumenti di coordinamento e di comunicazione tra gli operatori volontari e i soggetti istituzionalmente competenti;
f) la disciplina del sistema operativo di intervento nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 16. (Funzioni delle Comunità montane, dei Comuni e delle Province).
1. Le Comunità montane, i Comuni, singoli o associati, le Province e la Regione, affidatari di boschi e foreste regionali nei casi previsti dalla legge regionale in materia di boschi e foreste, esercitano altresì le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio, salve le previsioni dell'articolo 107, lettera f), n. 3), del
2. Si considerano strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:
a) l'organizzazione e l'esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio;
b) l'autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani e compatibilmente con lo stato di salute dei boschi, della immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi;
c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;
d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici;
e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;
f) le torri e altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;
g) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;
h) i mezzi di trasporto necessari;
i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;
l) la formazione e l'addestramento nei singoli Comuni, indicati nei piani, di squadre volontarie di pronto intervento, ivi compresi i vigili volontari del fuoco, le cui prestazioni in occasione degli incendi boschivi saranno regolate, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale in vigore, secondo i criteri di cui all'articolo 14 della presente legge;
m) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo.
3. Nell'organizzazione delle funzioni di vigilanza sul territorio a fini di prevenzione degli incendi boschivi e nello svolgimento dei compiti operativi, gli enti istituzionalmente competenti possono avvalersi:
a) delle proprie strutture;
b) del Corpo forestale dello Stato;
c) delle organizzazioni di volontariato riconosciute, previa stipula di convenzioni secondo i criteri di cui all'articolo 14;
d) dei lavoratori socialmente utili;
e) dei militari di leva in servizio civile sostitutivo previa convenzione con le Amministrazioni statali competenti.
e bis) delle associazioni di assistenza, anche di supporto alla Protezione civile, purché enti morali federati al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) [14].
Art. 17. (Funzioni di volontariato).
1. Allo scopo di evitare che l'incendio di un bosco possa comportare per chiunque utilità economiche anche indirette, ogni collaborazione prestata da parte di cittadini, singoli o associati, legati o no da rapporti di lavoro di ruolo o non di ruolo, a tempo indeterminato, a contratto stagionale o giornaliero, per l'opera di spegnimento si intende motivata da senso civico e dal dovere di solidarietà sociale e corrisponde, nelle ipotesi di cui agli articoli 33 del
2. I compensi previsti dall'articolo 7 della
Art. 18. (Regime di utilizzazione delle aree già boscate).
1. Nelle aree coperte da boschi e foreste e in quelle a esse equiparate in materia di boschi e foreste, distrutte da incendi dolosi, colposi o accidentali è vietato l'insediamento di costruzioni e ogni intervento di trasformazione del territorio a scopi urbanistici, edilizi, civili, industriali, commerciali e di ogni altro tipo. Tali aree non possono, comunque, avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.
2. Nelle medesime aree è altresì vietato l'esercizio del pascolo per la durata di dieci anni e comunque per un tempo non inferiore a quello occorrente alla integrale ricostituzione del patrimonio boschivo preesistente.
Art. 19. (Interventi di rimboschimento).
1. La Regione assegna alle funzioni di rimboschimento o di ricostituzione boschiva, nel caso di boschi di latifoglie o di pinete naturali di particolare importanza per costituzione e ubicazione, carattere prioritario nell'ambito degli interventi di programmazione e di sostegno delle attività da essa svolte direttamente o attraverso i soggetti dell'autonomia locale secondo i criteri di riparto della competenza normativamente fissati.
Art. 20. (Abrogazione di norme).
1. E' abrogata la
2. E' abrogata la
3. E' abrogata altresì la
Titolo III [15]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOSCHI E FORESTE
Art. 20 bis. (Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo) [16]
1. La Regione Puglia, nel recepire l’articolo 4 (Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo) del
2. Sono consentiti gli interventi di trasformazione del bosco solo se autorizzati dagli enti preposti attraverso un procedimento unico teso alla semplificazione della procedura, coordinato dal competente Servizio foreste, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento [17].
3. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco devono prevedere, a carico dei richiedenti, pubblici e privati, gli interventi compensativi di rimboschimento o di imboschimento con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su aree e terreni non boscati, all’interno del medesimo bacino idrografico, al fine anche di ricongiungere cenosi forestali frammentate.
4. [E’ comunque vietata la trasformazione nelle aree boscate naturali, nei boschi di latifoglie o nelle aree percorse da incendio] [18].
5. L’autorizzazione può essere concessa, dopo aver valutato le possibili alternative, inclusa l’opzione “zero”, esclusivamente per:
a) opere di pubblica utilità e/o di pubblico servizio e/o di pubblico interesse;
b) viabilità agro-silvo-pastorale;
c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
d) [manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti, conformi alle destinazioni urbanistiche, purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall’agenzia del territorio] [19];
e) nuove realizzazioni limitatamente a superfici residuali di maglie di zona “B” di completamento ricadenti in strumenti urbanistici generali approvati alla data del 20 maggio 2012, ovvero di zone “C” ricadenti in piani urbanistici esecutivi approvati e realizzati, alla data del 20 maggio 2012, almeno all’80 per cento.
6. Gli interventi compensativi, le successive manutenzioni e il reperimento delle aree a tal fine necessarie sono a carico del richiedente. Gli interventi compensativi possono essere realizzati anche dalla Regione sul proprio demanio forestale regionale.
7. A garanzia dell’esecuzione degli interventi compensativi è dovuto dal richiedente il versamento di adeguate cauzioni ovvero la prestazione di polizza fidejussoria di garanzia. Gli importi da garantire sono costituiti dalla somma di tutti i costi da sopportare sino all’attecchimento delle piante: acquisto delle aree di intervento, progettazione, direzione lavori, realizzazione, messa a dimora delle piante, attecchimento degli interventi compensativi.
8. Il Piano regionale forestale di cui all’articolo 4 (Funzioni amministrative riservate alla Regione), comma 1, lettera c), della presente legge, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, individua i bacini idrografici nei quali è possibile prevedere la trasformazione del bosco. Nelle more dell’approvazione del Piano regionale forestale, l’Autorità di bacino individua il bacino idrografico idoneo.
9. Nel rispetto delle esigenze di tutela di cui al comma 2, con apposito regolamento, sono definiti:
a) l’estensione minima dell’area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l’obbligo della compensazione;
b) i criteri, le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e le aree dove deve essere effettuato;
c) le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa;
d) i criteri per la determinazione dei costi degli interventi compensativi e le procedure per il versamento di adeguate cauzioni per l’esecuzione degli interventi medesimi;
e) i criteri per la redazione di piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi;
f) il monitoraggio e il controllo delle aree oggetto di compensazione boschiva o di miglioramento boschivo.
Art. 20 ter. (Trasformazione d’uso del suolo boscato soggetto a vincolo idrogeologico) [20]
1. Nei terreni boscati sottoposti a vincolo idrogeologico è possibile la trasformazione d’uso del suolo a condizione che gli interventi non siano causa, con danno pubblico, di denudazioni, perdita della stabilità o turbamento del regime delle acque.
2. Sono vietati gli interventi di trasformazione d’uso del suolo non autorizzati in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali, nel Piano regionale forestale, nel Piano di assetto idrogeologico, nei Piani territoriali di coordinamento provinciale e nel Piano paesaggistico territoriale regionale.
3. L’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo boscato gravato da vincolo idrogeologico è rilasciata dalla Regione, per il tramite del Servizio foreste, previo parere favorevole dei comuni interessati, in caso di:
a) posa in opera di recinzioni perimetrali e cartelli comportante scavi e movimenti di terra;
b) posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrate, linee elettriche di tensione non superiore a 15 kw, strutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili, linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas, posa in opera di serbatoi interrati, realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento comportante scavi e movimenti di terra;
c) nuove realizzazioni limitatamente a superfici residuali di maglie di zona “B” di completamento ricadenti in strumenti urbanistici generali approvati alla data del 20 maggio 2012, ovvero di zone “C” ricadenti in piani urbanistici esecutivi approvati e realizzati, alla data del 20 maggio 2012, almeno all’80 per cento.
4. E’ dovuto il versamento di adeguate cauzioni a garanzia dell’esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, limitatamente ai casi di cui alle lettere b) e c) del comma 3.
Art. 20 quater. (Oneri istruttori) [21]
1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di trasformazione del bosco con compensazione sono poste a carico dei soggetti richiedenti, privati e pubblici, nella misura di euro duecento a pratica, da aggiornare a cadenza triennale.
2. Le spese istruttorie per il rilascio di pareri in materia di vincolo idrogeologico forestale e di atti autorizzativi in materia di taglio boschivo, per interventi superiori a dieci ettari, sono poste a carico dei soggetti richiedenti, fatta eccezione per gli enti locali e la Regione, nella misura di euro cento a pratica, da aggiornare a cadenza triennale. Per interventi inferiori a dieci ettari, le spese istruttorie sono ricondotte a euro cinquanta a pratica.
[1] Abrogata dall'art. 44 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[3] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[4] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[5] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[6] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[14] Lettera aggiunta dall’art. 68 della
[15] Il Titolo III, artt. 20 bis - 20 quater, è stato aggiunto dall'art. 2 della
[16] Il Titolo III, artt. 20 bis - 20 quater, è stato aggiunto dall'art. 2 della
[17] Comma così modificato dall'art. 2 della
[18] Comma abrogato dall'art. 2 della
[19] Lettera abrogata dall'art. 3 della
[20] Il Titolo III, artt. 20 bis - 20 quater, è stato aggiunto dall'art. 2 della
[21] Il Titolo III, artt. 20 bis - 20 quater, è stato aggiunto dall'art. 2 della