Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 22/12/2009 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento) |
Art. 2. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale) |
Art. 3. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa) |
Art. 4. (Autorizzazioni di spesa) |
Art. 5. (Cofinanziamento regionale) |
Art. 6. (Variazioni di bilancio) |
Art. 7. (Interventi comunitari) |
Art. 8. (Collaborazione per l’iniziativa Adriatico-Ionica) |
Art. 9. (Pubblicazione dei bandi di concorso) |
Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 20/2001) |
Art. 11. (Razionalizzazione della spesa per il personale) |
Art. 12. (Scadenza dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale sanitaria) |
Art. 13. (Disposizioni per il personale addetto alla ricostruzione post terremoto) |
Art. 14. (Attività organizzative per le elezioni regionali dell’anno 2010) |
Art. 15. (Modifica alla legge regionale 12/2009) |
Art. 16. (Modifica alla legge regionale 2/1996) |
Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 2/2005) |
Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 20/2003) |
Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 27/2009) |
Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 18/2008) |
Art. 21. (Modifica alla legge regionale 13/2003) |
Art. 22. (Fondi di garanzia dei confidi) |
Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 7/2005) |
Art. 24. (Modifiche alla legge regionale 17/2001) |
Art. 25. (Modifica alla legge regionale 5/2006) |
Art. 26. (Progetto Appennino) |
Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 6/2005) |
Art. 28. (Contributo per il Centro documentazione sulle politiche sociali) |
Art. 29. (Servizi assistenziali di competenza delle Province) |
Art. 30. (Modifica alla legge regionale 2/2004) |
Art. 31. (Finalizzazione di spesa della legge regionale 9/2002) |
Art. 32. (Modifica alla legge regionale 20/2000) |
Art. 33. (Modifica alla legge regionale 5/2008) |
Art. 34. (Fondo di rotazione per la progettazione) |
Art. 35. (Rinnovo autorizzazioni limiti d’impegno) |
Art. 36. (Acquisti in economia delle aziende del servizio sanitario regionale) |
Art. 37. (Modifiche alla legge regionale 11/2009) |
Art. 38. (Modifica alla legge regionale 8/2001) |
Art. 39. (Modifiche alla legge regionale 39/1997) |
Art. 40. (Fondo per l’adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici) |
Art. 41. (Alienazione di immobili regionali) |
Art. 42. (Modifiche alla legge regionale 71/1997) |
Art. 43. (Contabilità ambientale) |
Art. 44. (Modifica alla legge regionale 31/2001) |
Art. 45. (Fondo regionale anticrisi anno 2010) |
Art. 46. (Clausola sociale per il personale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica) |
Art. 47. (Risorse per i programmi regionali di internazionalizzazione) |
Art. 48. (Modifica alla legge regionale 19/2007) |
Art. 49. (Modifiche alla legge regionale 35/2001) |
Art. 50. (Modifiche alla legge regionale 22/2009) |
Art. 51. (Modifica alla legge regionale 7/1995) |
Art. 52. (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici) |
Art. 53. (Proroga termine di fine lavori del progetto “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto”) |
Art. 54. (Sostituzione della tabella F della legge regionale 37/2008) |
Art. 55. (Servizio prestato da personale regionale) |
Art. 56. (Riorganizzazione amministrativa) |
Art. 57. (Impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse) |
Art. 58. (Modifica alla legge regionale 15/2004) |
Art. 59. (Finanziamento degli interventi relativi al servizio idrico integrato) |
Art. 60. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 6.3.90 - L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finanziaria 2010)
(B.U. 24 dicembre 2009, n. 121 - suppl. n. 9)
Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento)
1. Per il periodo 2010/2012, il quadro finanziario di cui all’articolo 5, comma 1, della
1) previsione entrate, anno 2010:
euro 3.948.968.293,40;
2) previsione entrate, anno 2011:
euro 4.010.119.287,37;
3) previsione entrate, anno 2012:
euro 4.090.258.516,01.
Art. 2. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della
Art. 3. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della
Art. 4. (Autorizzazioni di spesa)
1. Per l’anno 2010 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.
Art. 5. (Cofinanziamento regionale)
1. Per l’anno 2010 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.
2. Per l’anno 2010 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.
Art. 6. (Variazioni di bilancio)
1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:
a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi e i rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della
b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2010 e relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse al fine di consentire la gestione unitaria degli oneri del personale da parte della sola struttura amministrativa competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal
3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire l’organizzazione dell’attività per le elezioni regionali dell’anno 2010.
4. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2010, stanziate a carico dell’UPB 2.08.18 “Fondo anticrisi - corrente”, la Giunta regionale può disporre, con la medesima modalità di cui al comma 1, variazioni compensative anche tra UPB diverse.
5. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate.
5 bis. La Giunta regionale può altresì disporre, sempre con le modalità indicate al comma 1, variazioni compensative anche tra UPB diverse per consentire il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia Romagna in attuazione della
Art. 7. (Interventi comunitari)
1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero 2008/2010 - FEAGA - Piano d’azione regionale, è autorizzato un finanziamento regionale aggiuntivo a sostegno degli interventi comunitari previsti dal piano di azione regionale fino ad euro 3.750.000,00.
2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono iscritte a carico delle UPB 3.09.05 e 3.09.12, previste nello stato di previsione della spesa, e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata e, comunque, mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali di settore.
3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l’esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari da attuarsi e ai fini della codificazione SIOPE di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale definisce, con proprie deliberazioni, il quadro finanziario e le modalità di monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate per gli interventi previsti al comma 1.
Art. 8. (Collaborazione per l’iniziativa Adriatico-Ionica)
1. Per le finalità e limitatamente al periodo di Presidenza dello Stato italiano dell’iniziativa Adriatico-Ionica di cui all’articolo 13 della
2. Il soggetto cui conferire l’incarico è nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Ministero degli affari esteri. Nella deliberazione di conferimento sono determinate, d’intesa con lo stesso Ministero, le modalità di collaborazione, le competenze da attribuire, il trattamento economico lordo spettante per la durata dell’incarico e le modalità della relativa corresponsione.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari all’attuazione di quanto disposto nel presente articolo nell’ambito delle disponibilità stabilite annualmente con legge finanziaria, come previsto dall’articolo 13, comma 2, della
Art. 9. (Pubblicazione dei bandi di concorso)
1. I bandi dei concorsi pubblici indetti dall’Assemblea legislativa regionale e dalla Giunta regionale sono pubblicati esclusivamente nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti e alle aziende dipendenti dalla Regione.
Art. 10. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della
2. Al fine del rispetto del patto di stabilità interno e delle disposizioni di cui all’articolo 76, comma 6, del
Art. 11. (Razionalizzazione della spesa per il personale)
1. Per sostenere i processi già avviati volti alla riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale e alla conseguente riduzione del contingente numerico dirigenziale, è confermato, a decorrere dall’anno 2009, lo stanziamento iniziale di euro 364.446,47, al netto degli oneri riflessi, nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
2. L’importo di cui al comma 1 confluisce stabilmente nelle risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 23 dicembre 1999 della separata area dirigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.
3. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 le risorse di cui al comma 1 hanno trovato copertura nella UPB 2.07.01 “Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente” dei bilanci regionali dei singoli anni. Per l’anno 2010 le risorse trovano copertura nella medesima UPB. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con la legge finanziaria regionale.
4. L’indennità del personale regionale assegnato alla struttura indicata all’articolo 10, comma 1, della
5. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale addetto alle segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale, dei componenti l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale, del personale dei gruppi politici, degli assistenti dei consiglieri regionali e degli autisti, previsto dalla
6. Fermi restando i vincoli relativi al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno, gli oneri sostenuti dalla Regione per il personale dei gruppi assembleari sono configurabili come spese di funzionamento dei gruppi medesimi e non concorrono alla determinazione della spesa per il personale ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 3 ter, della
Art. 12. (Scadenza dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale sanitaria)
1. L’incarico del direttore generale dell’Agenzia regionale sanitaria è prorogato fino al sessantesimo giorno dall’insediamento della nuova Giunta regionale, successivo all’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell’anno 2010.
Art. 13. (Disposizioni per il personale addetto alla ricostruzione post terremoto)
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
Art. 14. (Attività organizzative per le elezioni regionali dell’anno 2010)
1. Al fine dell’organizzazione delle attività relative allo svolgimento delle elezioni regionali dell’anno 2010, secondo quanto previsto dalla
2. Le risorse finanziarie necessarie per l’applicazione dei comma 1 non concorrono alle limitazioni di spesa fissate dall’articolo 1, comma 557, della
3. Alla copertura della relativa spesa si provvede con le risorse a carico delle UPB 1.03.14 “Fondo regionale per le spese elettorali - corrente” e 1.03.15 “Fondo regionale per le spese elettorali - investimento”.
Art. 15. (Modifica alla
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della
Art. 16. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 4 della
“1 ter. Nell’ambito della percentuale riservata alla Regione al sensi del comma 1, una quota fino al 5 per cento del POR FSE viene assegnata in gestione alle Province per l’attuazione di interventi concertati in sede di Commissione regionale per il lavoro di cui all’articolo 6 della
Art. 17. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
2. L’articolo 5 della
3. Al comma 3 dell’articolo 6 della
“a bis) gli Assessori provinciali competenti in materia di lavoro e formazione;
a ter) un rappresentante dei Comuni, designato dall’ANCI regionale;
a quater) un rappresentante delle Comunità montane, designato dell’UNCEM regionale;”.
4. La lettera h) del comma 3 dell’articolo 6 della
5. Al comma 6 dell’articolo 8 della
6. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della
“1 bis. Le esperienze lavorative di cui al comma 1, lettera b), possono essere attivate a favore di persone disabili, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.”.
7. La rubrica dell’articolo 21 della
8. Al comma 2 dell’articolo 21 della
9. Al comma 1 dell’articolo 22 della
10. Il comma 2 dell’articolo 26 della
“2. Attraverso l’utilizzo del fondo di cui al comma 1, la Regione concede contributi per favorire azioni positive di sostegno, anche promosse da enti locali, volte a migliorare le condizioni di occupabilità dei disabili ai fini dell’inserimento lavorativo mirato.”.
11. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della
“2 bis. Tra le azioni di cui al comma 2 sono ricompresi la realizzazione di progetti sperimentali, progetti pilota e corsi propedeutici o periodici, l’attuazione di buone pratiche, l’affiancamento di tutor appositamente formati, la rimozione degli ostacoli all’inserimento lavorativo, l’acquisto di beni strumentali finalizzati al telelavoro e il sostegno di percorsi di formazione e lavoro all’interno delle cooperative sociali di inserimento lavorativo di tipo B, di cui alla
12. Al comma 5 dell’articolo 26 della
Art. 18. (Modifiche alla
1. Dopo l’articolo 7 della
“Art. 7 bis - (Centri regionali di assistenza alle imprese).
1. Al fine di semplificare il rapporto tra l’amministrazione pubblica e le imprese, la Regione accredita i centri regionali di assistenza alle imprese, costituiti da soggetti privati e operanti a livello regionale, mediante l’iscrizione in un elenco tenuto dalla struttura organizzativa regionale competente.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l’accreditamento di cui al comma 1 e per la vigilanza sui centri, nonché per l’affidamento ai centri accreditati di compiti istruttori e di certificazione che non comportano attività discrezionali.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della
3. Il comma 3 dell’articolo 18 della
“3. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di crescita della competitività dei sistemi produttivi locali le Province, i Comuni, le Comunità montane e la società Sviluppo Marche s.p.a. di cui alla l.r. 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione società regionale di sviluppo).”.
4. Sono abrogati l’articolo 36 bis della
5. Per l’anno 2010 la somma di euro 200.000,00 iscritta a carico della UPB 3.14.02 è finalizzata all’attivazione degli interventi previsti dall’articolo 16, comma 2, lettera i), della
Art. 19. (Modifiche alla
1. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 5 della
2. Al comma 1 dell’articolo 6 della
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 55 della
“6 bis. I Comuni individuano altresì deroghe alle disposizioni di cui al comma 5 a favore delle attività di vendita diretta da parte delle imprese, con esclusione del settore alimentare, sulla base dei criteri e delle modalità individuati nel regolamento di cui all’articolo 2.
6 ter. I Comuni turistici individuano altresì ulteriori deroghe alle disposizioni di cui al comma 5 a favore delle attività commerciali, ad eccezione dei centri commerciali.”.
4. Al comma 4 dell’articolo 59 della
5. Al primo periodo della lettera m) del comma 1 dell’articolo 71 della l.r 27/2009, le parole: “uno o più” sono soppresse.
6. Dopo il comma 2 dell’articolo 97 della
“2 bis. Nell’ambito del fondo di cui al comma 1 viene istituita una riserva a favore delle piccole imprese commerciali operanti nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.”.
Art. 20. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della
“1 bis. La Comunità montana del Metauro Zona E di cui alla
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della
“4 bis. Dalla data di soppressione di cui al comma 1, i commissari straordinari di cui al comma 4 assumono le funzioni di commissari straordinari delle Comunità montane costituite ai sensi della presente legge fino alla data di insediamento dei relativi organi, da effettuarsi entro e non oltre il 30 aprile 2010. Per le nuove Comunità montane il cui ambito territoriale non coincide con quello delle Comunità montane soppresse, le funzioni di commissario straordinario sono esercitate dal commissario straordinario della Comunità montana soppressa avente maggiore dimensione demografica.
4 ter. In caso di mancata costituzione degli organi entro la data di cui al comma 4 bis, la Comunità montana è posta in liquidazione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Fino alla nomina del commissario liquidatore, rimane in carica il commissario straordinario di cui al medesimo comma 4 bis.”.
4. Alla lettera b) del comma 7 dell’articolo 23 della
5. Nell’Allegato A alla
a) l’Ambito 1 è sostituito dal seguente:
“Ambito 1 – Comuni : Auditore, Belforte all’Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecopiolo, Monte Grimano Terme, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto – n. Comuni: 15";
b) l’Ambito 2 è sostituito dai seguenti:
“Ambito 2 A – Comuni: Borgo Pace, Fermignano, Mercatello sul Metauro, Peglio, Sant’Angelo in Vado, Urbania, Urbino – n. Comuni: 7;
Ambito 2 B – comuni: Acqualagna, Apecchio, Cantiano, Cagli, Frontone, Piobbico, Serra Sant’Abbondio – n. Comuni: 7”.
6. Il comma 5 dell’articolo 8 della
Art. 21. (Modifica alla
1. Nell’Allegato 1 alla
“ZONA territoriale n. 11 - Comuni: Fermo (sede di zona), Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Montegiberto, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Sant’Elpidio a Mare, Servigliano, Torre San Patrizio.
Zona territoriale n. 12 - Comuni: San Benedetto del Tronto (sede di zona), Acquaviva Picena, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell’Aso, Monteprandone, Ripatransone.
Zona territoriale n. 13 - Comuni: Ascoli Piceno (sede di zona), Acquasanta Terme, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegallo, Montelparo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo, Spinetoli, Venarotta”.
Art. 22. (Fondi di garanzia dei confidi)
1. E’ eliminato ogni vincolo di destinazione dei fondi di garanzia attivati a valere sulle Misure 1.3 del Docup. Ob. 2 Marche 1994/1996 e 1997/1999 e sulla Misura 2.1.3 del Docup. Ob. 5 Marche 1994/1999, allo scopo di consentire ai confidi di cui all’articolo 13 del
2. La somma di euro 500.000,00 compresa nell’autorizzazione di spesa relativa alla
Art. 23. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della
“1 bis. La Regione, nell’ambito del sostegno alle attività di promozione e formazione di cui al comma 1, concede contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciute ai sensi della normativa statale vigente, per progetti finalizzati al settore agricolo, forestale, agroindustriale e agroalimentare volti:
a) alla realizzazione di attività di informazione e promozione della cooperazione;
b) all’attività di ricerca e studio, anche mediante centri di documentazione per la cooperazione.”.
Art. 24. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
2. Al comma 4 dell’articolo 4 della
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della
“4 bis. L’ente competente provvede a predisporre e ad aggiornare l’elenco dei tesserini rilasciati.”.
4. Il comma 1 dell’articolo 5 della
“1. L’esercizio della raccolta è subordinato al pagamento dei seguenti importi:
a) euro 40,00 per permesso biennale ai residenti;
b) euro 20,00 per permesso annuale ai residenti;
c) euro 30,00 per permesso semestrale ai non residenti;
d) euro 60,00 per permesso annuale ai non residenti.”.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della
“1 bis. Il pagamento degli importi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell’ente competente nel cui ambito territoriale ricade il Comune di residenza ovvero si effettua la raccolta. La ricevuta di versamento costituisce titolo di permesso valido su tutto il territorio regionale.”.
6. Il comma 4 dell’articolo 5 della
“4. Gli importi sono aggiornati annualmente con riferimento ai dati ISTAT relativi all’andamento del costo della vita.”.
7. Il comma 5 dell’articolo 5 della
“5. Ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive sono esentati dal versamento degli importi di cui al comma 1 se esercitano la raccolta nell’ambito del territorio degli stessi beni gravati da uso civico.”.
8. Al comma 2 dell’articolo 8 della
9. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della
10. Il comma 1 dell’articolo 14 della
“1. Fatta salva l’applicazione delle norme penali vigenti, coloro che nella raccolta non osservino le norme della presente legge sono soggetti, oltre alla confisca dei funghi raccolti, alle seguenti sanzioni amministrative, graduate sulla base della gravità dell’infrazione effettuata:
a) coloro che esercitano la raccolta senza essere in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 4 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra euro 360,00 ed euro 1.400,00;
b) coloro che esercitano la raccolta senza avere effettuato il versamento di cui al comma 1 dell’articolo 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 260,00 ed euro 930,00, nonché al ritiro del tesserino in sede di accertamento. Il tesserino è consegnato all’ente che lo ha rilasciato, il quale provvede alla sospensione del titolo abilitativo per un periodo da sei mesi a un anno e alla successiva riconsegna subordinatamente al versamento dell’importo per il permesso annuale di cui all’articolo 5;
c) in tutti gli altri casi si applica la sanzione amministrativa compresa tra euro 80,00 ed euro 260,00.”.
11. Sono abrogati il comma 3 dell’articolo 5 e il comma 1 dell’articolo 8 della
Art. 25. (Modifica alla
1. Al comma 7 bis dell’articolo 31 della
Art. 26. (Progetto Appennino)
1. In attuazione degli impegni assunti dalla Regione con la firma della Carta di Fonte Avellana, al fine di valorizzare e sviluppare gli interventi per la montagna e le forme organizzate di lavoro forestale e di dare continuità alle attività in essere, favorendo nel contempo la creazione di nuovi posti di lavoro, attraverso la valorizzazione delle potenzialità turistiche ed ecologico-ambientali nel quadro di una politica attiva dell’ambiente, viene avviato il “Progetto Appennino: la Montagna come occasione di sviluppo ed occupazione”.
2. Il progetto costituisce un programma di interventi nell’appennino marchigiano con il coinvolgimento delle Comunità montane, dei Comuni, dei Centri per l’impiego, l’orientamento e la formazione e delle Cooperative forestali, con i seguenti obiettivi specifici:
a) dare continuità nel tempo e nel territorio alle attività di manutenzione, recupero, salvaguardia, miglioramento, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio forestale e naturale, e più in generale dell’ambiente e del territorio, attraverso un’occupazione stabile delle maestranze che già lavorano nel settore allo scopo di garantire anche il presidio del territorio e la residenza nelle aree rurali e montane;
b) far fronte all’emergenza occupazionale provocata dalla crisi economica e dalla fragilità dei sistemi economico-sociali montani, individuando interventi organici, in conformità con gli indirizzi programmatici della Regione e del piano forestale, che siano in grado di offrire garanzie lavorative agli iscritti nelle liste di mobilità da reimpiegare, nel campo della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale, del verde pubblico, della gestione del demanio forestale e della selvicoltura.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono articolati in due fasi:
a) interventi già previsti e finanziati dal Piano di sviluppo rurale 2007/2013, dal Protocollo d’Intesa per la difesa del suolo sottoscritto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 5 settembre 2007, dal FAS 2007/2013 (Fondo per le aree sottoutilizzate), dal bilancio di previsione 2009 della Regione;
b) nuovi interventi attuabili a medio termine che richiedono un’elaborazione progettuale e potranno essere avviati, una volta individuate le risorse necessarie.
4. Gli interventi del progetto indicati al comma 3, lettera b), sono diretti prioritariamente:
a) al recupero e alla valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato e di aree di particolare interesse ambientale;
b) alla tutela e conservazione attiva dei territori ad alto valore ecologico;
c) al ripristino ambientale di aree pertinenti a fiumi, torrenti, laghi e alla realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica e di sgombero degli alvei volti alla prevenzione di dissesti locali e di alluvioni;
d) alla bonifica e risanamento di aree dissestate, cave dismesse e discariche abbandonate;
e) alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri turistici, di aree di sosta, e più in generale allo sviluppo delle infrastrutture turistiche a basso impatto ambientale;
f) alla manutenzione tramite attività di recupero ambientale di aree circostanti ai centri abitati al fine di prevenire eventi calamitosi;
g) all’arredo a verde di aree residuali quali scarpate, svincoli stradali, aree di raccolta di rifiuti solidi urbani e depuratori, comprese le mascherature di insediamenti industriali e artigianali;
h) alla conservazione dei beni rientranti nel patrimonio ambientale, artistico, storico e culturale;
i) all’animazione culturale in tema ambientale e idraulico-forestale, da realizzarsi in particolare tramite l’informazione ed il supporto alle attività didattiche nella scuola, nonché all’attivazione di iniziative seminariali di studio e di divulgazione.
5. La struttura organizzativa regionale competente in materia di istruzione, formazione e lavoro svolge tutte le funzioni inerenti il coordinamento e l’organizzazione del progetto relativamente agli interventi previsti al comma 3, lettera b), con il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 2 e avvalendosi delle professionalità presenti nelle strutture organizzative regionali competenti in materia di ambiente e paesaggio, foreste ed irrigazione, riordino territoriale e comunità montane, difesa del suolo, turismo e cooperazione.
6. L’esecuzione degli interventi avverrà anche mediante affidamento a favore di cooperative forestali, ai sensi della normativa vigente.
7. La Giunta Regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, individua le fonti di finanziamento per gli interventi di cui al comma 3, lettera b), ed approva il relativo progetto esecutivo.
Art. 27. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell’articolo 11 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della
“2 bis. Fino all’approvazione della deliberazione di cui al comma 2, si applicano le disposizioni vigenti.”.
3. Al comma 4 dell’articolo 20 della
4. Al comma 2 dell’articolo 30 della
5. Al comma 3 dell’articolo 30 della
Art. 28. (Contributo per il Centro documentazione sulle politiche sociali)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’associazione Gruppo Solidarietà con sede a Castelplanio un contributo annuo pari ad euro 10.000,00 per l’attività svolta a titolo gratuito attraverso il Centro documentazione sulle politiche sociali, in particolare in materia di disabilità. La somma occorrente è iscritta a carico dell’UPB 5.30.07 dello stato di previsione della spesa.
Art. 29. (Servizi assistenziali di competenza delle Province)
1. Le funzioni assistenziali di cui all’articolo 5 dei
Art. 30. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della
Art. 31. (Finalizzazione di spesa della
1. La somma di euro 100.000,00 compresa nell’autorizzazione di spesa relativa alla
Art. 32. (Modifica alla
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della
“3 bis. Non sono sottoposti alla verifica di congruità prevista dal comma 3 i progetti attuativi dei programmi di cui all’articolo 20 della
Art. 33. (Modifica alla
1. Al comma 3 dell’articolo 13 della
Art. 34. (Fondo di rotazione per la progettazione)
1. È istituito per l’anno 2010 un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 500.000,00 a carico dell’UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa, per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla
2. Fermo restando il limite di popolazione di cui al comma 1, l’anticipazione è concessa in base alla data di arrivo della relativa istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all’istanza del Comune con minor numero di abitanti.
3. Il contenuto dell’istanza è stabilito dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
4. I Comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1 nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.
5. L’anticipazione è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 4.
6. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.
7. L’anticipazione è revocata qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della
Art. 35. (Rinnovo autorizzazioni limiti d’impegno)
1. E’ rinnovata per l’anno 2010, limitatamente ad euro 590.000,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2011 e termine nell’anno 2030, di cui al comma 1 dell’articolo 16 della
2. E’ rinnovata per l’anno 2010, limitatamente ad euro 500.000,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2011 e termine nell’anno 2030, di cui al comma 1 dell’articolo 17 della
3. E’ rinnovata per l’anno 2010, limitatamente ad euro 519.000,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2011 e termine nell’anno 2030, di cui al comma 1 dell’articolo 13 della
4. E’ autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,83, di durata massima ventennale, concesso con l’articolo 22 della
Art. 36. (Acquisti in economia delle aziende del servizio sanitario regionale)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende del servizio sanitario regionale e l’INRCA adeguano i propri regolamenti sull’acquisizione in economia di beni e servizi alle disposizioni del regolamento regionale vigente in materia.
Art. 37. (Modifiche alla
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della
“4 bis) alle attività del teatro amatoriale come funzione di utilizzo dei piccoli teatri;”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della
“1 bis. Fino alla costituzione dell’elenco di cui all’articolo 9, possono beneficiare delle anticipazioni del fondo di cui all’articolo 12 i soggetti dello spettacolo con riconoscimento ministeriale che operano stabilmente nel territorio regionale.”.
3. La somma di euro 30.000,00 compresa nell’autorizzazione di spesa relativa alla
Art. 38. (Modifica alla
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. I componenti del CORECOM restano in carica cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi tale carica non è immediatamente rieleggibile alla medesima, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.”.
Art. 39. (Modifiche alla
1. Dopo l’articolo 9 della
“Art. 9 bis - (Istituzione del Museo dell’emigrazione marchigiana nel mondo).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire il “Museo dell’emigrazione marchigiana nel mondo” allo scopo di riconoscere l’alto valore storico, culturale, sociale rappresentato dall’emigrazione marchigiana nei mondo.
2. Il Museo di cui ai comma 1 favorisce, attraverso testimonianze documentaristiche, fotografiche e iconografiche, esposizioni permanenti, attività di studi, ricerche e di didattica, la conoscenza e la divulgazione del fenomeno migratorio marchigiano al fine di conservarne la memoria storica. Il Museo persegue altresì l’interazione tra i musei dell’emigrazione presenti in Italia anche attraverso collegamenti in rete e la formazione di un apposito sito internet, al fine di consentire la migliore consultazione da parte del pubblico.
3. La Giunta regionale, d’intesa con le Province ed i Comuni interessati, sentito il Consiglio dei marchigiani all’estero di cui all’articolo 4 e previo parere della competente Commissione assembleare, definisce le modalità per la realizzazione e la gestione del Museo di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 3, può avvalersi di un Comitato scientifico formato da esperti scelti tra persone di riconosciuta competenza nel campo della ricerca, della museologia e della didattica, nonché in materia di emigrazione.”.
2. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 13 della
3. L’atto di cui al comma 3 dell’articolo 9 bis della
Art. 40. (Fondo per l’adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici)
1. La Regione persegue il tempestivo adeguamento e la messa a norma del patrimonio pubblico di edilizia scolastica, con particolare riferimento al rischio sismico mediante:
a) il ricorso a ogni modalità e strumento atti a conseguire il pieno raggiungimento di tale obiettivo, comprese le forme alternative di finanziamento con la partecipazione di soggetti ed enti anche di natura privata;
b) la partecipazione alla formazione e al finanziamento di piani o programmi per la messa a norma e in sicurezza degli edifici scolastici, promossi o da concordare con lo Stato, le Province e i Comuni.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 è istituito nel bilancio di previsione per il 2010 un apposito capitolo, a carico dell’UPB 4.26.04, denominato “Finanziamenti per la messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici”, con una dotazione di euro 3.300.000,00.
Art. 41. (Alienazione di immobili regionali)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, anche mediante trattativa privata, gli immobili di proprietà della Regione non più necessari all’esercizio delle funzioni istituzionali, destinati ad abitazione, attività produttiva o all’attività di associazione senza scopo di lucro. La cessione è effettuata a prezzo di mercato, desunto da apposita perizia tecnico-economica, con priorità per gli affittuari, concessionari o conduttori in atto dei beni medesimi.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, anche mediante trattativa privata, la struttura immobiliare ubicata nel Comune di Tolentino, già utilizzata per l’esercizio della formazione professionale alberghiera, ad un prezzo inferiore fino al 30 per cento a quello posto a base della gara del 23 aprile 2009.
Art. 42. (Modifiche alla
1. Il comma 8 dell’articolo 17 della
“8. Il Comune versa, entro il 31 ottobre di ogni anno, parte del contributo e dell’eventuale penale come di seguito specificato:
a) il 10 per cento alla Provincia, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge;
b) il 50 per cento alla Regione, per attività di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse e di aree degradate, nonché per interventi atti a migliorare l’assetto idrogeologico.”.
2. Il riparto percentuale di cui al comma 8 dell’articolo 17 della
a) 80 per cento al Comune;
b) 15 per cento alla Provincia;
c) 5 per cento alla Regione.
3. Le tariffe di cui al comma 1 dell’articolo 17 della
4. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell’articolo 24 della
Art. 43. (Contabilità ambientale)
1. A titolo sperimentale, la relazione allegata al rendiconto generale contiene un apposito paragrafo relativo alla riclassificazione della spesa in senso ambientale, da realizzare in collaborazione con l’Istituto nazionale di statistica secondo i criteri CEPA (Classification of Environmental Protection Activities) e CRUMA (Classification of Resource Use and Management Activities and expenditures).
Art. 44. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della
Art. 45. (Fondo regionale anticrisi anno 2010)
1. Per l’anno 2010, il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 16.190.000,00 iscritti a carico dell’UPB 2.08.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
2. L’importo di cui sopra risulta così ripartito:
a) euro 5.000.000,00 da destinare agli interventi a favore delle PMI;
b) euro 1.440.000,00 da destinare ad interventi a favore delle famiglie con lavoratori licenziati, in mobilità e in cassa integrazione;
c) euro 2.550.000,00 da destinare all’integrazione delle politiche sociali;
d) euro 2.700.000,00 da destinare al sostegno dell’occupazione;
e) euro 2.700.000,00 da destinare alla compensazione delle minori entrate degli ERAP, conseguenti al blocco dei canoni, ed alla manutenzione del patrimonio;
f) euro 1.800.000,00 da destinare al rimborso dei ticket sanitari dei lavoratori licenziati, in mobilità e in cassa integrazione.
Art. 46. (Clausola sociale per il personale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica)
1. I capitolati di gara per l’affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ai sensi dell’articolo 15 del
2. I capitolati di gara di cui al comma 1 prevedono, altresì, che la mancata osservanza degli obblighi indicati al comma medesimo costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 47. (Risorse per i programmi regionali di internazionalizzazione)
1. Le risorse del fondo unico regionale di cui all’articolo 20 della
Art. 48. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 28 della
Art. 49. (Modifiche alla
1. Dopo la lettera e ter) del comma 4 dell’articolo 1 della
“e quater) ai soggetti passivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) del
1) almeno un lavoratore assunto se il valore della produzione netta non supera euro 500.000,00;
2) almeno due lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 500.000,00 ma non euro 1.500.000,00;
3) almeno tre lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 1.500.000,00 ma non euro 3.000.000,00;
4) almeno quattro lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 3.000.000,00 ma non euro 5.000.000,00.”.
2. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 1 della
“5 ter. La sospensione dalla maggiorazione di cui al comma 4, lettera e quater), non spetta se nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta precedente e se il rapporto di lavoro cessi nello stesso periodo di imposta; il beneficio spettante compete se il posto di lavoro creato venga conservato per almeno due anni, ovvero almeno un anno nel caso di soggetti con valore della produzione fino a 500.000,00 euro; il beneficio spetta a condizione che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente in materia e che siano rispettate le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
3. [I soggetti che accedono alla sospensione dalla maggiorazione e alla riduzione di aliquota di cui rispettivamente ai commi 4, lettere a) ed e quater), e 5 bis dell’articolo 1 della
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. [Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 [5]].
Art. 50. (Modifiche alla
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della
Art. 51. (Modifica alla
1. Il comma 1 dell’articolo 31 della
“1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costituiti in legno, muratura o altro materiale con preparazione del sito, destinati all’esercizio venatorio per almeno una intera stagione venatoria. L’appostamento cessa la sua funzione a seguito di mancato utilizzo per almeno due stagioni venatorie; la rimozione fa carico ai soggetti autorizzati. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle Province in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla
Art. 52. (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)
1. Ai sensi dell’articolo 128 del
Art. 53. (Proroga termine di fine lavori del progetto “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto”)
1. Il termine di fine lavori del progetto denominato “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto” annualità IV e IV-bis, di cui al decreto del dirigente del servizio lavori pubblici della Giunta regionale n. 616/SLP del 5 novembre 2004, ed annualità V e VI, di cui al decreto del dirigente del servizio lavori pubblici della Giunta regionale n. 85/SO9 del 22 giugno 2006, finanziato ai sensi dell’articolo 8 della
Art. 54. (Sostituzione della tabella F della
1. La tabella F “Elenco beni immobili dell’ASUR, dell’INRCA e delle Aziende ospedaliere non più necessari ai fini istituzionali in base alla programmazione regionale”, allegata alla
Art. 55. (Servizio prestato da personale regionale)
1. Il periodo di servizio presso la Regione prestato anteriormente alla data di immissione in ruolo dal personale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), della
Art. 56. (Riorganizzazione amministrativa)
1. La Giunta regionale predispone, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2010, 2011 e 2012, un piano per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto antecedentemente al 1° gennaio 2008 mediante selezione pubblica con rapporto di lavoro a tempo determinato regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale di cui al comma 1 è assunto a tempo indeterminato nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 35, comma 1, del
3. La Giunta regionale continua ad avvalersi del personale di cui al comma 1 fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.
4. Al fine di consentire la continuità delle attività di informazione e comunicazione proprie della Regione, il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a seguito dell’espletamento di selezioni pubbliche, assegnato agli uffici della Giunta e dell’Assemblea legislativa di cui all’articolo 7 della
5. Nella predisposizione dei programmi annuali e triennali dei fabbisogni per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono individuati non più di quattro posti a tempo pieno e non più di quattro posti a tempo parziale al 50 per cento, rispettivamente per la Giunta e l’Assemblea legislativa, in categoria C, da destinare alle finalità di cui al comma 4.
6. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione di cui ai commi 4 e 5, sono prorogati i contratti in atto del personale di cui al comma 4.
Art. 57. (Impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse) [6]
[1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera g), del
a) capacità di generazione non superiore a 5 MW termici;
b) autosufficienza produttiva mediante utilizzo di biomasse locali o reperite in ambito regionale;
c) utilizzazione del calore di processo, in modo da evitarne la dispersione nell’ambiente [7].
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), non si applica agli impianti alimentati a biogas [8].
3. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzabili, previa valutazione da parte della Regione, anche in deroga a quanto previsto nel medesimo comma 1 se riguardano i progetti di riconversione industriale di cui all’articolo 2 del
a) esistenza del piano industriale che preveda una dimensione dell’impianto coerente con le esigenze della riconversione;
b) preminente interesse di carattere generale sul piano occupazionale;
c) utilizzo di nuove tecnologie ecosostenibili;
d) valorizzazione delle produzioni in una organizzazione di filiera corta [9].
4. I progetti degli impianti di cui al comma 1 sono inseriti nell’allegato B2 alla
Art. 58. (Modifica alla
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 3 della
“2 ter. Nel rispetto delle prescrizioni contenute negli atti normativi e pianificatori vigenti in materia, previa autorizzazione dell’autorità demaniale marittima competente, lungo i litorali marini è ammesso il prelievo di materiale sabbioso sino a 10 metri dalla linea di battigia finalizzato a favorire interventi di protezione delle strutture balneari da fenomeni erosivi.”.
Art. 59. (Finanziamento degli interventi relativi al servizio idrico integrato)
1. E’ consentita, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano a condizione che i confini degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondano a quelli provinciali.
Art. 60. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
ALLEGATO
(Omissis)
[1] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 24 novembre 2010, n. 332, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[3] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[4] Comma abrogato dall'art. 34 della
[5] Periodo soppresso dall'art. 34 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 24 novembre 2010, n. 332, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[8] La Corte costituzionale, con sentenza 24 novembre 2010, n. 332, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[9] La Corte costituzionale, con sentenza 24 novembre 2010, n. 332, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.