§ 4.6.16 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 7.
Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 cooperazione
Data:23/02/2005
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Cooperative sociali operanti in agricoltura).
Art. 3.  (Programma annuale).
Art. 4.  (Sviluppo di imprenditorialità).
Art. 5.  (Accesso al credito).
Art. 6.  (Promozione della cooperazione).
Art. 7.  (Finanziamento del Foncooper).
Art. 8.  (Sostegno alla ricapitalizzazione finalizzata agli investimenti).
Art. 9.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 10.  (Norme finali).


§ 4.6.16 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 7.

Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale.

(B.U. 10 marzo 2005, n. 25).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, in attuazione dell’articolo 45 della Costituzione, promuove lo sviluppo della cooperazione in ambito agricolo, forestale e rurale, riconoscendone il ruolo essenziale per la crescita qualitativa, sostenibile e competitiva del settore agro-alimentare e delle aree rurali del territorio regionale.

     2. Ai fini della presente legge si intendono per cooperative agricole le cooperative che svolgono attività nel settore agricolo e forestale, nel settore agro-industriale e agro-alimentare, iscritte nell’albo statale delle società cooperative istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004.

 

     Art. 2. (Cooperative sociali operanti in agricoltura).

     1. La Regione promuove e sostiene iniziative specifiche per il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali operanti in agricoltura.

 

     Art. 3. (Programma annuale).

     1. La Giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale di cui all’articolo 10 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione), delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e su parere conforme della competente Commissione consiliare, adotta, entro sessanta giorni dall’approvazione della legge di bilancio dell’anno di riferimento, un programma annuale con il quale vengono definiti i requisiti che devono possedere le cooperative agricole e le cooperative sociali operanti in agricoltura di cui all’articolo 2 per beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge e le modalità di attuazione degli interventi stessi.

     2. Il programma annuale determina, inoltre, motivati criteri di priorità da accordare alle cooperative di cui al comma 1 nell’ambito della normativa regionale, statale e comunitaria di settore.

     3. Il programma annuale definisce gli strumenti e le modalità per la verifica dell’efficacia degli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 4. (Sviluppo di imprenditorialità).

     1. La Regione riconosce alle cooperative di cui all’articolo 2 e alle cooperative agricole che operano nel settore agro-alimentare e dello sviluppo rurale un ruolo fondamentale per la crescita competitiva e multifunzionale del settore e per lo sviluppo della capacità imprenditoriale delle aziende agricole.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene progetti di investimento innovativi sotto il profilo organizzativo, tecnologico o di prodotto e in grado di razionalizzare i processi produttivi all’interno della filiera e migliorarne l’efficacia sotto il profilo economico.

     3. La Regione sostiene, inoltre, interventi di formazione e aggiornamento del personale delle cooperative finalizzati all’acquisizione e perfezionamento delle competenze tecniche e delle capacità gestionali.

 

     Art. 5. (Accesso al credito).

     1. La Regione favorisce l’accesso al credito delle cooperative agricole e di quelle sociali di cui all’articolo 2.

     2. A tal fine, nell’ambito del sostegno ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 7 della l.r. 5/2003, il quadro attuativo di cui all’articolo 9 della medesima legge riserva una quota delle risorse disponibili per le cooperative di cui al comma 1.

     3. La Regione, inoltre, sostiene progetti di ricerca e studi di fattibilità finalizzati ad individuare metodologie di valutazione, specifiche per il settore agro-alimentare, della validità tecnico-economica dei progetti per i quali le cooperative sociali operanti in agricoltura e quelle agricole richiedono il finanziamento ad istituti bancari o creditizi.

 

     Art. 6. (Promozione della cooperazione).

     1. La Regione sostiene con le modalità e i criteri previsti dal programma annuale di cui all’articolo 3, l’attività di promozione e formazione alla cooperazione, progetti e studi di fattibilità finalizzati all’aggregazione o fusione di cooperative esistenti e all’ampliamento della base sociale.

     1 bis. La Regione, nell’ambito del sostegno alle attività di promozione e formazione di cui al comma 1, concede contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciute ai sensi della normativa statale vigente, per progetti finalizzati al settore agricolo, forestale, agroindustriale e agroalimentare volti:

a) alla realizzazione di attività di informazione e promozione della cooperazione;

b) all’attività di ricerca e studio, anche mediante centri di documentazione per la cooperazione [1].

 

     Art. 7. (Finanziamento del Foncooper).

     1. La Regione promuove l’accesso delle cooperative sociali operanti in agricoltura e di quelle agricole ai finanziamenti del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Foncooper Marche, di cui al Titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) e, a tal fine, concorre ad incrementarne il fondo. Gli incrementi sono riservati alle cooperative medesime nei modi e con i criteri indicati dal programma annuale di cui all’articolo 3.

 

     Art. 8. (Sostegno alla ricapitalizzazione finalizzata agli investimenti).

     1. La Regione favorisce la ricapitalizzazione delle cooperative sociali operanti in agricoltura e di quelle agricole finalizzata agli investimenti.

     2. A tal fine, viene accordata priorità per l’accesso ai benefici previsti dalla normativa regionale, statale e comunitaria di settore, alle cooperative che effettuano ricapitalizzazioni, mediante incremento delle quote sottoscritte dai soci per una quota pari almeno al 20 per cento del valore totale degli investimenti per i quali è richiesto il beneficio. Tale quota è ridotta al 5 per cento per le cooperative sociali operanti in agricoltura. Il programma annuale di cui all’articolo 3, determina i criteri di priorità anche in base al rapporto tra valore della ricapitalizzazione e valore dell’investimento.

 

     Art. 9. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 4, comma 2 e dall’articolo 7, è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di euro 850.000,00; per gli anni successivi l’entità della spesa per l’attuazione della totalità degli interventi sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

     2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1, si provvede per l’anno 2005 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 2.08.02, partita 2 dell’elenco n. 2 del bilancio di previsione per l’anno 2005.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell’UPB 3.11.04 a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel programma operativo annuale (POA).

     4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell’UPB 2.08.02 sono ridotti di euro 850.000,00.

 

          Art. 10. (Norme finali).

     1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono cumulabili con quelle previste da altre normative regionali, statali e comunitarie nei limiti previsti dalla pertinente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

     2. I contributi previsti dalla presente legge sono applicati nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.


[1] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.