§ 6.3.85 - L.R. 24 dicembre 2008, n. 37.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione (Legge finanziaria 2009)


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:24/12/2008
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2.  (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono
Art. 3.  (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
Art. 4.  (Autorizzazioni di spesa)
Art. 5.  (Cofinanziamento regionale)
Art. 6.  (Adesione all’associazione SBCI)
Art. 7.  (Contributo straordinario all’associazione UNITRE di Pesaro)
Art. 8.  (Decentramento in materia di usi civici)
Art. 9.  (Razionalizzazione della spesa per il personale)
Art. 10.  (Modifiche alla tabella A allegata alla l.r. 26/2008)
Art. 11.  (Modifica all’articolo 11 della l.r. 27/2008)
Art. 12.  (Riduzione delle spese di personale)
Art. 13.  (Proroga termini della l.r. 75/1997)
Art. 14.  (Modifica all’articolo 11 della l.r. 3/2002)
Art. 15.  (Modifica all’articolo 16 della l.r. 28/2008)
Art. 16.  (Modifiche agli articoli 2 e 2 bis della l.r. 15/1997)
Art. 17.  (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 17/1999)
Art. 18.  (Modifiche al regolamento regionale 3/2007)
Art. 19.  (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 15/1984)
Art. 20.  (Modifica all’articolo 19 della l.r. 32/1982)
Art. 21.  (Modifiche agli articoli 15 e 19 della l.r. 5/2008)
Art. 22.  (Strutture assistenziali)
Art. 23.  (Modifica all’articolo 5 della l.r. 7/2004)
Art. 24.  (Procedimenti AIA pendenti in materia di rifiuti)
Art. 25.  (Modifica all’articolo 25 della l.r. 7/1995)
Art. 26.  (Interpretazione autentica dell’articolo 26, comma 3, lettera b)
Art. 27.  (Alienazione di immobile regionale)
Art. 28.  (Alienazione di beni immobili delle strutture sanitarie)
Art. 29.  (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive)
Art. 30.  (Canoni delle utenze di acqua pubblica)
Art. 31.  (Grandi strutture di vendita)
Art. 32.  (Operatività delle Autorità di bacino)
Art. 33.  (Nomina del consigliere/consigliera di fiducia)
Art. 34.  (Disposizioni per il personale addetto alla ricostruzione post-terremoto)
Art. 35.  (Misure di contenimento della spesa delle Comunità montane)
Art. 36.  (Contabilità ambientale)
Art. 37.  (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)
Art. 38.  (Fondo di rotazione per la progettazione)
Art. 39.  (Fondo regionale straordinario di sostegno alle PMI e di solidarietà sociale)
Art. 40.  (Rinnovo autorizzazioni limiti d’impegno)
Art. 41.  (Fondo per la montagna)
Art. 42.  (Fondo per la gestione associata di funzioni comunali)
Art. 43.  (Variazioni di bilancio)
Art. 44.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.3.85 - L.R. 24 dicembre 2008, n. 37.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione (Legge finanziaria 2009)

(B.U. 29 dicembre 2008, n. 121)

 

Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento)

1. Per il periodo 2009/2011, il quadro finanziario di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:

a) previsione entrate

anno 2009: euro 3.906.091.724,46;

b) previsione entrate

anno 2010: euro 3.473.673.783,85;

c) previsione entrate

anno 2011: euro 3.528.173.676,92.

 

     Art. 2. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono

interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 31/2001, l’entità delle spese per l’esecuzione di leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita, per l’anno 2009, negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato, per l’anno 2009, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. (Autorizzazioni di spesa)

1. Per l’anno 2009, sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

 

     Art. 5. (Cofinanziamento regionale)

1. Per l’anno 2009, sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.

2. Per l’anno 2009, sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.

 

     Art. 6. (Adesione all’associazione SBCI)

1. La Regione aderisce all’associazione senza fini di lucro denominata Sustainable Building Council Italia (SBCI).

2. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di ambiente e paesaggio è autorizzato a compiere gli atti necessari ai fini dell’adesione di cui al comma 1. Lo stesso dirigente o suo delegato rappresenta la Regione all’interno degli organismi organizzativi del SBCI e cura la gestione dei rapporti tra la Regione e il SBCI medesimo.

3. L’adesione al SBCI è gratuita, salva la possibilità di concedere contributi, da stabilire con legge di bilancio, finalizzati alla realizzazione di specifici progetti.

4. La revoca dell’adesione è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del dirigente di cui al comma 2, qualora siano intervenute modifiche dello statuto o dell’atto costitutivo che determinino il venir meno della rispondenza dell’attività dell’associazione alle finalità perseguite dalla Regione o agli indirizzi della programmazione regionale o qualora sia comunque valutata negativamente la permanenza dell’interesse all’adesione medesima.

 

     Art. 7. (Contributo straordinario all’associazione UNITRE di Pesaro)

1. E’ autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di euro 10.000,00 per l’assegnazione di un contributo straordinario all’associazione Università delle tre età - UNITRE di Pesaro. La somma occorrente è iscritta a carico dell’UPB 5.31.05 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 8. (Decentramento in materia di usi civici)

1. Il conferimento alle Comunità montane delle funzioni in materia di usi civici, previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera d), della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale), decorre dal 1° gennaio 2009.

2. Agli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento di fondi a carico dell’UPB 1.06.03 dello stato di previsione della spesa, da ripartire secondo quanto stabilito dall’articolo 23, comma 18, della l.r. 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

3. Per l’anno 2009, lo stanziamento di cui al comma 2 è stabilito in euro 20.000,00. Per gli anni successivi, si provvede con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

4. La Giunta regionale adotta lo schema tipo degli statuti e regolamenti previsti dagli articoli 43 e 59 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli enti che amministrano terre civiche sono tenuti ad adeguare i propri statuti e regolamenti entro centoventi giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 4.

6. Il vincolo di cui all’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’articolo 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751 e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’articolo 2 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751) è stabilito a favore della Comunità montana.

7. Restano in capo alla Regione le funzioni in materia di usi civici per gli enti che amministrano terre civiche il cui territorio, a seguito del riordino operato con la l.r. 18/2008, non ricade, anche parzialmente, in quello di una Comunità montana. In tali casi, resta conseguentemente in capo alla Regione il vincolo di cui all’articolo 24 della legge 1766/1927.

 

     Art. 9. (Razionalizzazione della spesa per il personale)

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 è confermata la previsione di progressiva stabilizzazione del personale di cui all’articolo 34, comma 2, della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), nonché del personale non dirigenziale in servizio al 1° gennaio 2008 presso la Regione e gli enti dipendenti dalla Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni stabili e ricorrenti, che consegue tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007, anche se prorogati successivamente.

2. [Ai fini di cui al comma 1, per il personale di cui all’articolo 34, comma 2, della l.r. 25/2008 nel periodo di anzianità sono computati gli eventuali periodi relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa] [1].

3. Per i medesimi anni di cui al comma 1 è confermata la previsione di progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale del servizio sanitario regionale e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, che consegue alternativamente tre anni di anzianità di servizio per lo svolgimento di funzioni stabili e ricorrenti:

a) in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, anche se prorogati successivamente, con rapporto di lavoro a tempo determinato o in servizio al 1° gennaio 2007 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa [2];

b) in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007, in servizio al 1° gennaio 2008 o con rapporto di lavoro a tempo determinato anche prorogato successivamente o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente presso la stessa amministrazione.

3 bis. Dall’anno 2009 è confermata la previsione di spesa contenuta nell’articolo 13 della l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007), alla quale è aggiunto, a decorrere dall’anno 2008, l’importo di euro 261.000,00, che potrà essere incrementato annualmente con legge di bilancio, per il finanziamento dell’indennità del personale regionale assegnato alla struttura di cui all’articolo 10, comma 1, della l.r. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile). Gli oneri corrispondenti sono imputati alla UPB 2.07.01 “Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente” del bilancio 2009 e pluriennale 2009/2011. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio [3].

3 ter. Al fine di continuare a sostenere il processo di riorganizzazione delle strutture amministrative dell’Assemblea legislativa, avviato con l.r. 30 giugno 2003, n. 14, e le iniziative volte all’incremento della produttività, al miglioramento quali-quantitativo dei servizi anche attraverso l’attività progettuale, sono confermate per gli anni 2008 e 2009 le risorse finanziarie di cui all’articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il biennio economico 2002/2003, nella misura stabilita per l’anno 2004, oltre ai successivi incrementi contrattuali, per un importo complessivo pari ad euro 1.465.799,21 al netto degli oneri riflessi. Sono fatti salvi gli eventuali incrementi derivanti dall’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 e successivi [4].

3 quater. Alla copertura della spesa di cui al comma 3 ter si è provveduto per l’anno 2008 mediante impiego di quota parte delle risorse iscritte nell’UPB 1.01.01 “Funzionamento del Consiglio regionale - corrente” del bilancio di previsione per l’anno 2008; per l’anno 2009 si provvede mediante impiego di quota parte delle risorse iscritte nella medesima UPB 1.01.01 del bilancio di previsione per l’anno 2009; per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi di bilancio sulla base dei bilanci di previsione dell’Assemblea legislativa [5].

 

     Art. 10. (Modifiche alla tabella A allegata alla l.r. 26/2008)

1. Al fine di rettificare la dotazione organica assembleare di cui alla tabella A allegata alla l.r. 4 agosto 2008, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale”), riconducendola a quella risultante dall’applicazione del comma 93 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), alla tabella A della stessa legge regionale 26/2008 sono apportate le seguenti modifiche: la dotazione organica della categoria C, già prevista in 44 unità, è rideterminata in numero di 42 unità; la dotazione organica dei giornalisti, già prevista in 4 unità, è rideterminata in numero di 6 unità.

1 bis. I progetti speciali in tema di comunicazione ed informazione istituzionale attivati presso l’ufficio stampa dell’Assemblea legislativa ed i relativi contratti di collaborazione stipulati anteriormente al 1° novembre 2007, sono prorogati, alle stesse condizioni, fino alla revisione della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell’informazione e dell’editoria locale) e alla conseguente riorganizzazione degli uffici stampa della Giunta e dell’Assemblea legislativa, e comunque non oltre il termine dell’attuale legislatura regionale [6].

 

     Art. 11. (Modifica all’articolo 11 della l.r. 27/2008) [7]

[1. Al comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 4 agosto 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”) le parole “devono utilizzare” sono sostituite dalle seguenti: “utilizzano prioritariamente” e le parole “nelle predette posizioni di almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della medesima legge” sono sostituite dalle seguenti: “di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della medesima legge nella pubblica amministrazione con servizio prevalente presso le predette strutture politico-istituzionali della Regione Marche.”.]

 

     Art. 12. (Riduzione delle spese di personale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il 25 per cento della somma risultante dall’applicazione della percentuale prevista dall’articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è destinato alla finalità di cui al comma medesimo. Il restante 75 per cento è accantonato nell’apposito Fondo, istituito ai sensi del suddetto articolo 92 a carico dell’UPB 2.07.01 del bilancio di previsione, a titolo di riduzione della spesa di personale ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello Stato. Legge finanziaria 2007).

 

     Art. 13. (Proroga termini della l.r. 75/1997)

1. Per l’anno 2009, il termine di cui al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 75 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali) è prorogato al 31 marzo 2009.

2. Per l’anno 2009, il termine di cui al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 75/1997 è prorogato al 30 aprile 2009.

 

     Art. 14. (Modifica all’articolo 11 della l.r. 3/2002) [8]

[1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale), dopo la lettera d) è inserita la seguente:

“d bis) comunicare gli arrivi e le presenze entro i primi cinque giorni del mese successivo, secondo le modalità individuate dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo;”.]

 

     Art. 15. (Modifica all’articolo 16 della l.r. 28/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 13 ottobre 2008, n. 28 (Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti) sono aggiunte, in fine, le parole: “a sostegno degli interventi decisi dalla competente autorità giudiziaria minorile”.

 

     Art. 16. (Modifiche agli articoli 2 e 2 bis della l.r. 15/1997)

1. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), la parola “ridotta” è soppressa.

2. Al comma 3 dell’articolo 2 bis della l.r. 15/1997, sono aggiunte, in fine, le parole: “, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.”.

 

     Art. 17. (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 17/1999)

1. L’articolo 7 della l.r. 1 giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo) è sostituito dal seguente:

“Art. 7 - (Programmazione e rendicontazione delle attività).

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, individua gli interventi di competenza regionale che devono essere progettati dalla società nel corso dell’anno.

2. Gli interventi di competenza regionale che possono essere progettati dalla società sono esclusivamente quelli individuati ai sensi del comma 1.

3. L’affidamento dei singoli interventi alla società è disposto con deliberazione della Giunta regionale che contiene il relativo schema di convenzione.

4. La società trasmette alla Giunta regionale relazioni semestrali sull’attività svolta, ai fini del controllo sull’efficacia, efficienza ed economicità della stessa.”.

 

     Art. 18. (Modifiche al regolamento regionale 3/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 5 del regolamento regionale 30 ottobre 2007, n. 3 (Attuazione della legge regionale 24 novembre 2004, n. 24 Ordinamento del sistema fieristico regionale), le parole: “e nazionali” sono soppresse e le parole: “manifestazioni locali” sono sostituite dalle seguenti: “manifestazioni nazionali e locali”.

2. Al comma 1 dell’articolo 8 del regolamento regionale 3/2007 le parole: “la Regione verifica” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione e il Comune verificano”.

3. Al comma 2 dell’articolo 8 del regolamento regionale 3/2007 le parole: “la Regione diffida” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione e il Comune diffidano”.

 

     Art. 19. (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 15/1984)

1. Il secondo comma dell’articolo 11 della l.r. 27 giugno 1984, n. 15 (Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica) è sostituito dal seguente:

 

“2. Per gli anni successivi l’entità della spesa è stabilita con la legge finanziaria regionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio.”.

2. La lettera b) del quarto comma dell’articolo 11 della l.r. 15/1984 è abrogata.

 

     Art. 20. (Modifica all’articolo 19 della l.r. 32/1982)

1. Il comma 4 bis dell’articolo 19 della l.r. 23 agosto 1982, n. 32 (Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche) è sostituito dal seguente:

“4 bis. I diritti di cui al comma 1 sono versati entro il 31 gennaio o, per le nuove concessioni, entro il mese successivo al rilascio in proporzione al periodo intercorrente tra la data del rilascio medesimo ed il 31 dicembre. I diritti di cui al comma 3 sono versati entro il 30 giugno.”.

 

     Art. 21. (Modifiche agli articoli 15 e 19 della l.r. 5/2008)

1. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona) le parole: “allo schema deliberato dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “agli indirizzi e criteri stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 22”.

2. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 5/2008 sono soppresse le parole: “, secondo gli schemi e le modalità determinate dalla Giunta regionale”.

 

     Art. 22. (Strutture assistenziali)

1. Le strutture in possesso dell’autorizzazione provvisoria rilasciata ai sensi della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) e relativi regolamenti attuativi, a fronte di situazioni oggettivamente riscontrabili di impossibilità a procedere agli adeguamenti previsti dalla normativa in questione, possono essere autorizzate dal Comune competente per territorio, previo rilascio di apposito nulla-osta regionale.

2. La Giunta regionale con proprio atto, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a regolamentare i criteri e le modalità di rilascio del nulla-osta.

3. Il tempo per l’adeguamento ai requisiti minimi organizzativi delle residenze protette per anziani di cui ai numeri 29, 30, 34 e 35 dell’allegato A al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1, come sostituito dal regolamento regionale 24 ottobre 2006, n. 3, è prorogato di due anni con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 23. (Modifica all’articolo 5 della l.r. 7/2004) [9]

[1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale) sono aggiunte, in fine, le parole: “e per le attività di cui al comma 2, nonché per l’attuazione di azioni volte allo sviluppo sostenibile”.]

 

     Art. 24. (Procedimenti AIA pendenti in materia di rifiuti)

1. I procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale agli impianti di cui all’allegato I, numero 5. Gestione dei rifiuti, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), ancora in fase di istruttoria presso la Regione e per i quali è stata presentata domanda di autorizzazione per modifiche sostanziali dopo l’entrata in vigore della l.r. 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), sono conclusi dalla Provincia territorialmente competente.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione trasmette la documentazione in suo possesso alle Province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il trasferimento della pratica sono trasferite alle Province le somme già versate alla Regione a titolo di acconto dalle ditte proponenti per lo svolgimento delle attività istruttorie, detratte le somme di competenza della Regione medesima di cui all’allegato I, numero 1, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59), relative agli impianti dell’allegato I del d.lgs. 59/2005 non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell’allegato V del d.lgs. 59/2005 medesimo.

 

     Art. 25. (Modifica all’articolo 25 della l.r. 7/1995)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), è inserito il seguente:

“2 bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Provincia provvede al controllo della popolazione di cinghiali in sovrannumero autorizzando, sentito l’istituto nazionale per la fauna selvatica, anche forme di prelievo esercitate in forma collettiva, quali braccata e girata, anche in tutte le zone e nei periodi preclusi alla caccia. A tal fine la Provincia può avvalersi anche di coloro che abbiano conseguito l’abilitazione provinciale per esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva con priorità per i cacciatori residenti e dell’ATC interessata.”.

 

     Art. 26. (Interpretazione autentica dell’articolo 26, comma 3, lettera b)

1. L’espressione “attività istituzionali connesse al bestiame allevato nelle Marche” contenuta la lettera b) del comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007) si interpreta nel senso di ricomprendere tra le attività medesime sia l’attività di tenuta dei libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali sia l’attività statutaria di assistenza tecnica agli allevatori.

 

     Art. 27. (Alienazione di immobile regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, mediante trattativa privata, la struttura immobiliare ubicata nel Comune di Tolentino, utilizzata per l’esercizio della formazione professionale alberghiera, ad un prezzo inferiore fino al massimo del 20 per cento di quello a base della gara del 29 aprile 2008.

 

     Art. 28. (Alienazione di beni immobili delle strutture sanitarie)

1. L’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), l’istituto di ricovero e cura per anziani “INRCA” di Ancona, le Aziende ospedaliere “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” di Ancona e “Ospedale San Salvatore” di Pesaro sono autorizzati, nel rispetto di direttive da emanarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale), ad alienare i beni immobili, iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2007, appartenenti al patrimonio disponibile, nonché quelli, non più necessari all’esercizio delle funzioni istituzionali in base a quanto stabilito dalla programmazione regionale, elencati nella tabella F allegata alla presente legge.

2. L’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” è autorizzata altresì a trasferire a titolo oneroso al Comune di Ancona l’area urbana sita in Ancona, Largo Cappelli, all’interno del complesso immobiliare ex ospedale Umberto I, censita al catasto fabbricati del Comune di Ancona al foglio 9, particella n. 1020.

3. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), dopo le parole: “particelle n. 1014 e n. 1015” sono aggiunte le parole: “e le aree urbane censite al medesimo catasto al foglio 9, particelle n. 1017 e n. 1018”.

4. [Il piano di alienazione degli immobili regionali di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, comprende anche gli immobili degli enti dipendenti dalla Regione e degli enti e aziende del servizio sanitario regionale. Il piano contiene comunque gli immobili di cui al comma 1] [10].

5. Il comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) è abrogato.

 

     Art. 29. (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive)

1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) [11].

2. Per la disciplina dell’IRAP e le connesse procedure applicative si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), nonché le altre norme vigenti in materia.

3. Fino all’emanazione del regolamento regionale di cui all’articolo 1, comma 45, della legge 244/2007, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP, nonché di quelle relative alla constatazione delle violazioni, al contenzioso ed ai rimborsi prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente in materia alla data di entrata in vigore della legge 244/2007.

3 bis. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), la gestione dell’IRAP, nonché dell’addizionale regionale all’IRPEF è svolta dall’Agenzia delle Entrate. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l’Agenzia delle Entrate per disciplinare le modalità di gestione delle imposte di cui al primo periodo nonché il relativo rimborso spese. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma, quantificati in euro 1.200.000,00, si farà fronte con le risorse iscritte all'UPB 20810 del bilancio pluriennale 2012/2014 [12].

4. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, si intendono confermate le aliquote IRAP di cui alle leggi regionali 19 dicembre 2001, n. 35, articolo 1, commi 3, 4 e 5 bis; 22 dicembre 2003, n. 25, articolo 1, comma 1; 10 febbraio 2006, n. 2, articolo 25, vigenti per l’anno di imposta 2008, come riparametrate dall’articolo 1, comma 226, della legge 244/2007. Restano invariate le aliquote di cui all’articolo 1, commi 4 bis e 5 della l.r. 35/2001 [13].

 

     Art. 30. (Canoni delle utenze di acqua pubblica)

1. A decorrere dall’anno 2009, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all’articolo 46 della l.r. 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) sono rideterminati come segue:

 

USO CANONE (euro)

 

Irriguo

 

Modulo senza restituzione 49,50

 

Modulo con restituzione 24,75

 

Per ettaro non a bocca tassata 0,451

 

Minimo 3,52

 

Umano (Potabile)

 

Modulo 2.109,80

 

Minimo 351,68

 

Industriale

 

Modulo senza restituzione 15.472,12

 

Minimo 2.109,82

 

Prod. Forza Motrice

 

per ogni KW 14,39

 

Pescicoltura; Irrigazione di attrezzature sportive ed aree a verde pubblico

 

Modulo 351,67

 

Minimo 126,60

 

IGIENICO ED ASSIMILATI

 

Per utilizzo servizi igienici, compresi impianti sportivi, industrie e strutture varie;

 

servizi antincendio, impianti di autolavaggio e lavaggio strade, e per gli usi non previsti ai precedenti punti

 

Modulo 1.054,90

 

Minimo 126,60

2. Il comma 3 dell’articolo 46 della l.r. 5/2006 è sostituito dal seguente:

 

“3. A decorrere dall’anno 2006, la Regione trasferisce alle Province, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, risorse finanziarie pari al 67 per cento della differenza risultante tra l’ammontare dei canoni di cui ai commi 1, lettera a), e 2 del presente articolo e il totale dei trasferimenti compensati dallo Stato con le entrate dei canoni del demanio idrico ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), da destinare alla tutela delle risorse idriche e dell’assetto idrogeologico.”.

3. L’articolo 47 della l.r. 5/2006 è abrogato.

 

     Art. 31. (Grandi strutture di vendita)

1. In attesa del riordino della normativa regionale in materia di commercio, il rilascio di nuove autorizzazioni per l’apertura di grandi strutture di vendita è sospeso per un periodo comunque non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande di rilascio dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminate dalla conferenza di servizi di cui all’articolo 13 della l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio), solamente se il piano territoriale di coordinamento provinciale ha stabilito la programmazione riguardante la grande distribuzione con la relativa individuazione di zone idonee, anche attraverso la valutazione dell’impatto dei flussi di traffico, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 26/1999.

3. Il trasferimento di una grande struttura di vendita all’interno del territorio comunale non è soggetto alla sospensione di cui al comma 1, purché sia previsto dagli strumenti urbanistici comunali e rispetti le condizioni di cui alla l.r. 26/1999.

4. L’articolo 8 bis della l.r. 26/1999 e l’articolo 5 della l.r. 15 ottobre 2002, n. 19 (Modifiche della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 concernente: “Norme ed indirizzi per il settore del commercio”) sono abrogati.

 

     Art. 32. (Operatività delle Autorità di bacino)

1. Al fine di garantire l’efficacia dell’azione della Regione in materia di tutela e sicurezza del territorio, le Autorità di bacino operanti nel territorio regionale, costituite ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), continuano ad esercitare le proprie funzioni, senza soluzione di continuità, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino di cui all’articolo 63 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce espressione dell’intesa prevista, per le Autorità di bacino interregionali, dall’articolo 15 della legge 183/1989.

 

     Art. 33. (Nomina del consigliere/consigliera di fiducia) [14]

1. Il consigliere o la consigliera di fiducia di cui all’articolo 8 del CCNL 2002/2005 del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali e all’articolo 8 del CCNL 2002/2005 dell’area della dirigenza del medesimo comparto è nominato dalla Giunta regionale tra i componenti del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) di cui all’articolo 24 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), in possesso di idonea competenza e capacità professionale e dura in carica quattro anni.

2. Al consigliere o alla consigliera di cui al comma 1 spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate.

 

     Art. 34. (Disposizioni per il personale addetto alla ricostruzione post-terremoto)

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2006), da ultimo modificato dall’articolo 20, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008), le parole: “fino al 31 dicembre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2009”.

 

     Art. 35. (Misure di contenimento della spesa delle Comunità montane)

1. Al fine di assicurare il contenimento della spesa delle Comunità montane non può essere prevista la figura del direttore generale.

 

     Art. 36. (Contabilità ambientale)

1. A titolo sperimentale, la relazione allegata al rendiconto generale per l’anno 2008 contiene un apposito paragrafo relativo alla riclassificazione della spesa in senso ambientale, da realizzare in collaborazione con l’istituto nazionale di statistica secondo i criteri CEPA (Classification of Environmental Protection Activities) e CRUMA (Classification of Resource Use and Management Activities and expenditures).

 

     Art. 37. (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)

1. Ai sensi dell’articolo 128 del d.lgs. 163/2006, è approvato il programma triennale 2009/2011 e l’elenco annuale 2009 dei lavori pubblici di competenza della Regione di cui alle schede n. 1, 2 e 3 allegate alla presente legge, tabella G, conformi agli schemi tipo approvati con d.m. infrastrutture e trasporti 22 giugno 2004, n. 898.

 

     Art. 38. (Fondo di rotazione per la progettazione)

1. E’ istituito, per l’anno 2009, un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 500.000,00 a carico dell’UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2009, per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato) da sostenersi da parte dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell’anno precedente.

2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l’anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell’istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all’istanza del comune con minor numero di abitanti.

3. I contenuti dell’istanza sono stabiliti dal dirigente competente.

4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno 2009.

5. I Comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.

6. L’anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.

7. Il provvedimento di concessione dell’anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal dirigente della struttura regionale, su motivata istanza dell’ente beneficiario.

 

     Art. 39. (Fondo regionale straordinario di sostegno alle PMI e di solidarietà sociale)

1. E’ istituito, per l’anno 2009, il fondo regionale straordinario di sostegno alle PMI e di solidarietà sociale per un importo complessivo di euro 10.000.000,00 a carico dell’UPB 2.08.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce, previo parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1 per le seguenti finalità:

a) euro 5.000.000,00 da destinare ad interventi di garanzia a favore delle PMI e per l’occupazione;

b) euro 5.000.000,00 come contributi diretti ad agevolare il pagamento dei canoni locativi e dei mutui contratti per l’acquisto della prima casa, a favorire la stabilizzazione dei lavoratori precari e ad integrare le azioni previste dal fondo unico per le politiche sociali.

 

     Art. 40. (Rinnovo autorizzazioni limiti d’impegno)

1. E’ rinnovata, per l’anno 2009, limitatamente ad euro 620.784,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2010 e termine nell’anno 2029 di cui al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Finanziaria 2004), 10a annualità, recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 12.415.680,00. Il limite di impegno di euro 620.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2009.

2. E’ rinnovata, per l’anno 2009, limitatamente ad euro 620.784,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2010 e termine nell’anno 2029, di cui al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 2/2004 (Finanziaria 2004), 11a annualità, recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 12.415.680,00 . Il limite di impegno di euro 620.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2009.

3. E’ rinnovata, per l’anno 2009, limitatamente ad euro 620.784,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2010 e termine nell’anno 2029, di cui al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Finanziaria 2005), 12a annualità, recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 12.415.680,00. Il limite di impegno di euro 620.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2009.

4. E’ autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,83 di durata massima ventennale concesso con l’articolo 22 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Finanziaria 2001).

 

     Art. 41. (Fondo per la montagna)

1. Per l’anno 2009, nel fondo regionale per la montagna, ai sensi degli articoli 19 e 24 della l.r. 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) confluiscono:

a) le risorse statali relative al fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Legge sulla montagna);

b) le risorse regionali iscritte nelle seguenti UPB:

1) 1.06.03 “Fondo per le Comunità montane - corrente”: euro 1.741.782,46, di cui euro 35.000 quale contributo alla delegazione regionale dell’UNCEM;

2) 1.06.04 “Fondo per le Comunità montane - investimento”: euro 970.134,33.

 

     Art. 42. (Fondo per la gestione associata di funzioni comunali)

1. Per l’anno 2009, il fondo regionale per la gestione associata di funzioni comunali, ai sensi degli articoli 21 e 24 della l.r. 18/2008, è pari ad euro 860.610,78 ed è iscritto nelle seguenti UPB:

a) 1.06.07 “Fondo per la gestione associata - corrente”: euro 490.476,45;

b) 1.06.08 “Fondo per la gestione associata - investimento”: euro 370.134,33.

 

     Art. 43. (Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:

 

a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi ed i rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;

 

b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2009 e relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale;

 

c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse al fine di consentire la gestione unitaria degli oneri del personale da parte della sola struttura amministrativa competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal d.m. 5 marzo 2007, n. 17114 (SIOPE).

3. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale straordinario di sostegno alle PMI e di solidarietà sociale per l’anno 2009, stanziate a carico dell’UPB 2.08.18 “Fondo straordinario”, la Giunta regionale può disporre, con la medesima modalità di cui al comma 1, variazioni compensative anche tra UPB diverse.

 

     Art. 44. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2009, n. 8.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2009, n. 8.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2, già modificato dall'art. 12 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2.

[7] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 3 agosto 2010, n. 11.

[8] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 14 novembre 2011, n. 21, con la decorrenza ivi prevista all'art. 48.

[9] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 26 marzo 2012, n. 3.

[10] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 22 novembre 2010, n. 17.

[11] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

[12] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20 e così modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 28.

[13] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.