Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 24/12/2008 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento) |
Art. 2. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono |
Art. 3. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa) |
Art. 4. (Autorizzazioni di spesa) |
Art. 5. (Cofinanziamento regionale) |
Art. 6. (Adesione all’associazione SBCI) |
Art. 7. (Contributo straordinario all’associazione UNITRE di Pesaro) |
Art. 8. (Decentramento in materia di usi civici) |
Art. 9. (Razionalizzazione della spesa per il personale) |
Art. 10. (Modifiche alla tabella A allegata alla l.r. 26/2008) |
Art. 11. (Modifica all’articolo 11 della l.r. 27/2008) |
Art. 12. (Riduzione delle spese di personale) |
Art. 13. (Proroga termini della l.r. 75/1997) |
Art. 14. (Modifica all’articolo 11 della l.r. 3/2002) |
Art. 15. (Modifica all’articolo 16 della l.r. 28/2008) |
Art. 16. (Modifiche agli articoli 2 e 2 bis della l.r. 15/1997) |
Art. 17. (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 17/1999) |
Art. 18. (Modifiche al regolamento regionale 3/2007) |
Art. 19. (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 15/1984) |
Art. 20. (Modifica all’articolo 19 della l.r. 32/1982) |
Art. 21. (Modifiche agli articoli 15 e 19 della l.r. 5/2008) |
Art. 22. (Strutture assistenziali) |
Art. 23. (Modifica all’articolo 5 della l.r. 7/2004) |
Art. 24. (Procedimenti AIA pendenti in materia di rifiuti) |
Art. 25. (Modifica all’articolo 25 della l.r. 7/1995) |
Art. 26. (Interpretazione autentica dell’articolo 26, comma 3, lettera b) |
Art. 27. (Alienazione di immobile regionale) |
Art. 28. (Alienazione di beni immobili delle strutture sanitarie) |
Art. 29. (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive) |
Art. 30. (Canoni delle utenze di acqua pubblica) |
Art. 31. (Grandi strutture di vendita) |
Art. 32. (Operatività delle Autorità di bacino) |
Art. 33. (Nomina del consigliere/consigliera di fiducia) |
Art. 34. (Disposizioni per il personale addetto alla ricostruzione post-terremoto) |
Art. 35. (Misure di contenimento della spesa delle Comunità montane) |
Art. 36. (Contabilità ambientale) |
Art. 37. (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici) |
Art. 38. (Fondo di rotazione per la progettazione) |
Art. 39. (Fondo regionale straordinario di sostegno alle PMI e di solidarietà sociale) |
Art. 40. (Rinnovo autorizzazioni limiti d’impegno) |
Art. 41. (Fondo per la montagna) |
Art. 42. (Fondo per la gestione associata di funzioni comunali) |
Art. 43. (Variazioni di bilancio) |
Art. 44. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 6.3.85 - L.R. 24 dicembre 2008, n. 37.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione (Legge finanziaria 2009)
(B.U. 29 dicembre 2008, n. 121)
Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento)
1. Per il periodo 2009/2011, il quadro finanziario di cui all’articolo 5, comma 1, della
a) previsione entrate
anno 2009: euro 3.906.091.724,46;
b) previsione entrate
anno 2010: euro 3.473.673.783,85;
c) previsione entrate
anno 2011: euro 3.528.173.676,92.
Art. 2. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono
interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della
Art. 3. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della
Art. 4. (Autorizzazioni di spesa)
1. Per l’anno 2009, sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.
Art. 5. (Cofinanziamento regionale)
1. Per l’anno 2009, sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.
2. Per l’anno 2009, sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.
Art. 6. (Adesione all’associazione SBCI)
1. La Regione aderisce all’associazione senza fini di lucro denominata Sustainable Building Council Italia (SBCI).
2. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di ambiente e paesaggio è autorizzato a compiere gli atti necessari ai fini dell’adesione di cui al comma 1. Lo stesso dirigente o suo delegato rappresenta la Regione all’interno degli organismi organizzativi del SBCI e cura la gestione dei rapporti tra la Regione e il SBCI medesimo.
3. L’adesione al SBCI è gratuita, salva la possibilità di concedere contributi, da stabilire con legge di bilancio, finalizzati alla realizzazione di specifici progetti.
4. La revoca dell’adesione è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del dirigente di cui al comma 2, qualora siano intervenute modifiche dello statuto o dell’atto costitutivo che determinino il venir meno della rispondenza dell’attività dell’associazione alle finalità perseguite dalla Regione o agli indirizzi della programmazione regionale o qualora sia comunque valutata negativamente la permanenza dell’interesse all’adesione medesima.
Art. 7. (Contributo straordinario all’associazione UNITRE di Pesaro)
1. E’ autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di euro 10.000,00 per l’assegnazione di un contributo straordinario all’associazione Università delle tre età - UNITRE di Pesaro. La somma occorrente è iscritta a carico dell’UPB 5.31.05 dello stato di previsione della spesa.
Art. 8. (Decentramento in materia di usi civici)
1. Il conferimento alle Comunità montane delle funzioni in materia di usi civici, previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera d), della
2. Agli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento di fondi a carico dell’UPB 1.06.03 dello stato di previsione della spesa, da ripartire secondo quanto stabilito dall’articolo 23, comma 18, della
3. Per l’anno 2009, lo stanziamento di cui al comma 2 è stabilito in euro 20.000,00. Per gli anni successivi, si provvede con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.
4. La Giunta regionale adotta lo schema tipo degli statuti e regolamenti previsti dagli articoli 43 e 59 del
5. Gli enti che amministrano terre civiche sono tenuti ad adeguare i propri statuti e regolamenti entro centoventi giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 4.
6. Il vincolo di cui all’articolo 24 della
7. Restano in capo alla Regione le funzioni in materia di usi civici per gli enti che amministrano terre civiche il cui territorio, a seguito del riordino operato con la
Art. 9. (Razionalizzazione della spesa per il personale)
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 è confermata la previsione di progressiva stabilizzazione del personale di cui all’articolo 34, comma 2, della
2. [Ai fini di cui al comma 1, per il personale di cui all’articolo 34, comma 2, della
3. Per i medesimi anni di cui al comma 1 è confermata la previsione di progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale del servizio sanitario regionale e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, che consegue alternativamente tre anni di anzianità di servizio per lo svolgimento di funzioni stabili e ricorrenti:
a) in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, anche se prorogati successivamente, con rapporto di lavoro a tempo determinato o in servizio al 1° gennaio 2007 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa [2];
b) in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007, in servizio al 1° gennaio 2008 o con rapporto di lavoro a tempo determinato anche prorogato successivamente o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente presso la stessa amministrazione.
3 bis. Dall’anno 2009 è confermata la previsione di spesa contenuta nell’articolo 13 della
3 ter. Al fine di continuare a sostenere il processo di riorganizzazione delle strutture amministrative dell’Assemblea legislativa, avviato con
3 quater. Alla copertura della spesa di cui al comma 3 ter si è provveduto per l’anno 2008 mediante impiego di quota parte delle risorse iscritte nell’UPB 1.01.01 “Funzionamento del Consiglio regionale - corrente” del bilancio di previsione per l’anno 2008; per l’anno 2009 si provvede mediante impiego di quota parte delle risorse iscritte nella medesima UPB 1.01.01 del bilancio di previsione per l’anno 2009; per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi di bilancio sulla base dei bilanci di previsione dell’Assemblea legislativa [5].
Art. 10. (Modifiche alla tabella A allegata alla
1. Al fine di rettificare la dotazione organica assembleare di cui alla tabella A allegata alla
1 bis. I progetti speciali in tema di comunicazione ed informazione istituzionale attivati presso l’ufficio stampa dell’Assemblea legislativa ed i relativi contratti di collaborazione stipulati anteriormente al 1° novembre 2007, sono prorogati, alle stesse condizioni, fino alla revisione della
Art. 11. (Modifica all’articolo 11 della
[1. Al comma 4 dell’articolo 11 della
Art. 12. (Riduzione delle spese di personale)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il 25 per cento della somma risultante dall’applicazione della percentuale prevista dall’articolo 92, comma 5, del
Art. 13. (Proroga termini della
1. Per l’anno 2009, il termine di cui al comma 2 dell’articolo 5 della
2. Per l’anno 2009, il termine di cui al comma 3 dell’articolo 5 della
Art. 14. (Modifica all’articolo 11 della
[1. Al comma 1 dell’articolo 11 della
“d bis) comunicare gli arrivi e le presenze entro i primi cinque giorni del mese successivo, secondo le modalità individuate dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo;”.]
Art. 15. (Modifica all’articolo 16 della
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della
Art. 16. (Modifiche agli articoli 2 e 2 bis della
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della
2. Al comma 3 dell’articolo 2 bis della
Art. 17. (Sostituzione dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
“Art. 7 - (Programmazione e rendicontazione delle attività).
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, individua gli interventi di competenza regionale che devono essere progettati dalla società nel corso dell’anno.
2. Gli interventi di competenza regionale che possono essere progettati dalla società sono esclusivamente quelli individuati ai sensi del comma 1.
3. L’affidamento dei singoli interventi alla società è disposto con deliberazione della Giunta regionale che contiene il relativo schema di convenzione.
4. La società trasmette alla Giunta regionale relazioni semestrali sull’attività svolta, ai fini del controllo sull’efficacia, efficienza ed economicità della stessa.”.
Art. 18. (Modifiche al
1. Al comma 1 dell’articolo 5 del
2. Al comma 1 dell’articolo 8 del
3. Al comma 2 dell’articolo 8 del
Art. 19. (Modifiche all’articolo 11 della
1. Il secondo comma dell’articolo 11 della
“2. Per gli anni successivi l’entità della spesa è stabilita con la legge finanziaria regionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio.”.
2. La lettera b) del quarto comma dell’articolo 11 della
Art. 20. (Modifica all’articolo 19 della
1. Il comma 4 bis dell’articolo 19 della
“4 bis. I diritti di cui al comma 1 sono versati entro il 31 gennaio o, per le nuove concessioni, entro il mese successivo al rilascio in proporzione al periodo intercorrente tra la data del rilascio medesimo ed il 31 dicembre. I diritti di cui al comma 3 sono versati entro il 30 giugno.”.
Art. 21. (Modifiche agli articoli 15 e 19 della
1. Al comma 2 dell’articolo 15 della
2. Al comma 3 dell’articolo 19 della
Art. 22. (Strutture assistenziali)
1. Le strutture in possesso dell’autorizzazione provvisoria rilasciata ai sensi della
2. La Giunta regionale con proprio atto, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a regolamentare i criteri e le modalità di rilascio del nulla-osta.
3. Il tempo per l’adeguamento ai requisiti minimi organizzativi delle residenze protette per anziani di cui ai numeri 29, 30, 34 e 35 dell’allegato A al
Art. 23. (Modifica all’articolo 5 della
[1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 5 della
Art. 24. (Procedimenti AIA pendenti in materia di rifiuti)
1. I procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale agli impianti di cui all’allegato I, numero 5. Gestione dei rifiuti, del
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione trasmette la documentazione in suo possesso alle Province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il trasferimento della pratica sono trasferite alle Province le somme già versate alla Regione a titolo di acconto dalle ditte proponenti per lo svolgimento delle attività istruttorie, detratte le somme di competenza della Regione medesima di cui all’allegato I, numero 1, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal
Art. 25. (Modifica all’articolo 25 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della
“2 bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Provincia provvede al controllo della popolazione di cinghiali in sovrannumero autorizzando, sentito l’istituto nazionale per la fauna selvatica, anche forme di prelievo esercitate in forma collettiva, quali braccata e girata, anche in tutte le zone e nei periodi preclusi alla caccia. A tal fine la Provincia può avvalersi anche di coloro che abbiano conseguito l’abilitazione provinciale per esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva con priorità per i cacciatori residenti e dell’ATC interessata.”.
Art. 26. (Interpretazione autentica dell’articolo 26, comma 3, lettera b)
1. L’espressione “attività istituzionali connesse al bestiame allevato nelle Marche” contenuta la lettera b) del comma 3 dell’articolo 26 della
Art. 27. (Alienazione di immobile regionale)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, mediante trattativa privata, la struttura immobiliare ubicata nel Comune di Tolentino, utilizzata per l’esercizio della formazione professionale alberghiera, ad un prezzo inferiore fino al massimo del 20 per cento di quello a base della gara del 29 aprile 2008.
Art. 28. (Alienazione di beni immobili delle strutture sanitarie)
1. L’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), l’istituto di ricovero e cura per anziani “INRCA” di Ancona, le Aziende ospedaliere “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” di Ancona e “Ospedale San Salvatore” di Pesaro sono autorizzati, nel rispetto di direttive da emanarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della
2. L’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” è autorizzata altresì a trasferire a titolo oneroso al Comune di Ancona l’area urbana sita in Ancona, Largo Cappelli, all’interno del complesso immobiliare ex ospedale Umberto I, censita al catasto fabbricati del Comune di Ancona al foglio 9, particella n. 1020.
3. Al comma 1 dell’articolo 22 della
4. [Il piano di alienazione degli immobili regionali di cui all’articolo 58 del
5. Il comma 5 dell’articolo 2 della
Art. 29. (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive)
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 43, della
2. Per la disciplina dell’IRAP e le connesse procedure applicative si applicano le disposizioni di cui al
3. Fino all’emanazione del regolamento regionale di cui all’articolo 1, comma 45, della
3 bis. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del
4. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, si intendono confermate le aliquote IRAP di cui alle leggi regionali 19 dicembre 2001, n. 35, articolo 1, commi 3, 4 e 5 bis; 22 dicembre 2003, n. 25, articolo 1, comma 1; 10 febbraio 2006, n. 2, articolo 25, vigenti per l’anno di imposta 2008, come riparametrate dall’articolo 1, comma 226, della
Art. 30. (Canoni delle utenze di acqua pubblica)
1. A decorrere dall’anno 2009, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all’articolo 46 della
USO CANONE (euro)
Irriguo
Modulo senza restituzione 49,50
Modulo con restituzione 24,75
Per ettaro non a bocca tassata 0,451
Minimo 3,52
Umano (Potabile)
Modulo 2.109,80
Minimo 351,68
Industriale
Modulo senza restituzione 15.472,12
Minimo 2.109,82
Prod. Forza Motrice
per ogni KW 14,39
Pescicoltura; Irrigazione di attrezzature sportive ed aree a verde pubblico
Modulo 351,67
Minimo 126,60
IGIENICO ED ASSIMILATI
Per utilizzo servizi igienici, compresi impianti sportivi, industrie e strutture varie;
servizi antincendio, impianti di autolavaggio e lavaggio strade, e per gli usi non previsti ai precedenti punti
Modulo 1.054,90
Minimo 126,60
2. Il comma 3 dell’articolo 46 della
“3. A decorrere dall’anno 2006, la Regione trasferisce alle Province, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, risorse finanziarie pari al 67 per cento della differenza risultante tra l’ammontare dei canoni di cui ai commi 1, lettera a), e 2 del presente articolo e il totale dei trasferimenti compensati dallo Stato con le entrate dei canoni del demanio idrico ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera c), del
3. L’articolo 47 della
Art. 31. (Grandi strutture di vendita)
1. In attesa del riordino della normativa regionale in materia di commercio, il rilascio di nuove autorizzazioni per l’apertura di grandi strutture di vendita è sospeso per un periodo comunque non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande di rilascio dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminate dalla conferenza di servizi di cui all’articolo 13 della
3. Il trasferimento di una grande struttura di vendita all’interno del territorio comunale non è soggetto alla sospensione di cui al comma 1, purché sia previsto dagli strumenti urbanistici comunali e rispetti le condizioni di cui alla
4. L’articolo 8 bis della
Art. 32. (Operatività delle Autorità di bacino)
1. Al fine di garantire l’efficacia dell’azione della Regione in materia di tutela e sicurezza del territorio, le Autorità di bacino operanti nel territorio regionale, costituite ai sensi della
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce espressione dell’intesa prevista, per le Autorità di bacino interregionali, dall’articolo 15 della
Art. 33. (Nomina del consigliere/consigliera di fiducia) [14]
1. Il consigliere o la consigliera di fiducia di cui all’articolo 8 del CCNL 2002/2005 del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali e all’articolo 8 del CCNL 2002/2005 dell’area della dirigenza del medesimo comparto è nominato dalla Giunta regionale tra i componenti del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) di cui all’articolo 24 bis della
2. Al consigliere o alla consigliera di cui al comma 1 spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate.
Art. 34. (Disposizioni per il personale addetto alla ricostruzione post-terremoto)
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
Art. 35. (Misure di contenimento della spesa delle Comunità montane)
1. Al fine di assicurare il contenimento della spesa delle Comunità montane non può essere prevista la figura del direttore generale.
Art. 36. (Contabilità ambientale)
1. A titolo sperimentale, la relazione allegata al rendiconto generale per l’anno 2008 contiene un apposito paragrafo relativo alla riclassificazione della spesa in senso ambientale, da realizzare in collaborazione con l’istituto nazionale di statistica secondo i criteri CEPA (Classification of Environmental Protection Activities) e CRUMA (Classification of Resource Use and Management Activities and expenditures).
Art. 37. (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)
1. Ai sensi dell’articolo 128 del
Art. 38. (Fondo di rotazione per la progettazione)
1. E’ istituito, per l’anno 2009, un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 500.000,00 a carico dell’UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2009, per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla
2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l’anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell’istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all’istanza del comune con minor numero di abitanti.
3. I contenuti dell’istanza sono stabiliti dal dirigente competente.
4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno 2009.
5. I Comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.
6. L’anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.
7. Il provvedimento di concessione dell’anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della
Art. 39. (Fondo regionale straordinario di sostegno alle PMI e di solidarietà sociale)
1. E’ istituito, per l’anno 2009, il fondo regionale straordinario di sostegno alle PMI e di solidarietà sociale per un importo complessivo di euro 10.000.000,00 a carico dell’UPB 2.08.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce, previo parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1 per le seguenti finalità:
a) euro 5.000.000,00 da destinare ad interventi di garanzia a favore delle PMI e per l’occupazione;
b) euro 5.000.000,00 come contributi diretti ad agevolare il pagamento dei canoni locativi e dei mutui contratti per l’acquisto della prima casa, a favorire la stabilizzazione dei lavoratori precari e ad integrare le azioni previste dal fondo unico per le politiche sociali.
Art. 40. (Rinnovo autorizzazioni limiti d’impegno)
1. E’ rinnovata, per l’anno 2009, limitatamente ad euro 620.784,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2010 e termine nell’anno 2029 di cui al comma 1 dell’articolo 16 della
2. E’ rinnovata, per l’anno 2009, limitatamente ad euro 620.784,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2010 e termine nell’anno 2029, di cui al comma 1 dell’articolo 17 della
3. E’ rinnovata, per l’anno 2009, limitatamente ad euro 620.784,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2010 e termine nell’anno 2029, di cui al comma 1 dell’articolo 13 della
4. E’ autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,83 di durata massima ventennale concesso con l’articolo 22 della
Art. 41. (Fondo per la montagna)
1. Per l’anno 2009, nel fondo regionale per la montagna, ai sensi degli articoli 19 e 24 della
a) le risorse statali relative al fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della
b) le risorse regionali iscritte nelle seguenti UPB:
1) 1.06.03 “Fondo per le Comunità montane - corrente”: euro 1.741.782,46, di cui euro 35.000 quale contributo alla delegazione regionale dell’UNCEM;
2) 1.06.04 “Fondo per le Comunità montane - investimento”: euro 970.134,33.
Art. 42. (Fondo per la gestione associata di funzioni comunali)
1. Per l’anno 2009, il fondo regionale per la gestione associata di funzioni comunali, ai sensi degli articoli 21 e 24 della
a) 1.06.07 “Fondo per la gestione associata - corrente”: euro 490.476,45;
b) 1.06.08 “Fondo per la gestione associata - investimento”: euro 370.134,33.
Art. 43. (Variazioni di bilancio)
1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:
a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi ed i rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della
b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2009 e relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse al fine di consentire la gestione unitaria degli oneri del personale da parte della sola struttura amministrativa competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal
3. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale straordinario di sostegno alle PMI e di solidarietà sociale per l’anno 2009, stanziate a carico dell’UPB 2.08.18 “Fondo straordinario”, la Giunta regionale può disporre, con la medesima modalità di cui al comma 1, variazioni compensative anche tra UPB diverse.
Art. 44. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tabelle
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 1 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 49 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[10] Comma abrogato dall'art. 21 della
[11] Comma così modificato dall'art. 29 della
[12] Comma inserito dall'art. 9 della
[13] Comma così modificato dall'art. 29 della
[14] Articolo così sostituito dall'art. 23 della