§ 3.5.53 - L.R. 3 aprile 2009, n. 11.
Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 informazione e cultura
Data:03/04/2009
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Sistema regionale dello spettacolo)
Art. 3.  (Funzioni della Regione)
Art. 4.  (Funzioni delle Province)
Art. 5.  (Funzioni dei Comuni)
Art. 6.  (Piano regionale dello spettacolo)
Art. 7.  (Programma operativo)
Art. 8.  (Progetti di interesse regionale)
Art. 9.  (Elenco dei soggetti di primario interesse regionale)
Art. 9 bis.  (Aggregazione).
Art. 10.  (Banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo)
Art. 11.  (Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo)
Art. 12.  (Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo)
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 14.  (Norme transitorie e finali)
Art. 15.  (Abrogazioni)


§ 3.5.53 - L.R. 3 aprile 2009, n. 11.

Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo

(B.U. 9 aprile 2009, n. 34)

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 5, comma 3, dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni statali di principio, riconosce nello spettacolo dal vivo, di seguito spettacolo, uno strumento fondamentale per la crescita culturale, l’aggregazione, l’integrazione sociale, lo sviluppo economico.

2. La Regione, in particolare, orienta gli interventi in materia salvaguardando le diverse attività di spettacolo, sostenendo la produzione, la promozione, la formazione del pubblico e l’innovazione gestionale, perseguendo la più ampia partecipazione dei cittadini e una equilibrata distribuzione dell’offerta culturale nel territorio regionale. La Regione incentiva, inoltre, la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nelle Marche nel settore dello spettacolo.

3. La Regione, anche di concerto con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, sostiene lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli di strada e circensi ponendone a fondamento la qualità artistica e il valore culturale. In particolare:

 

a) cura la diffusione dello spettacolo e ne favorisce la fruizione in tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle persone diversamente abili e a quelle socialmente svantaggiate;

 

b) assicura la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, anche mediante attività di spettacolo;

 

c) promuove il rinnovamento dei linguaggi, il confronto interculturale, la ricerca e la sperimentazione;

 

d) favorisce la qualificazione professionale dei giovani e la crescita dei livelli occupazionali all’interno del settore;

 

e) promuove il confronto con le esperienze nazionali e internazionali.

 

     Art. 2. (Sistema regionale dello spettacolo)

1. La Regione promuove e sostiene il Sistema Regionale dello Spettacolo, inteso quale coordinamento delle molteplici esperienze nel settore pubblico, privato e nei diversi ambiti della produzione, distribuzione e fruizione.

2. La Regione favorisce l’aggregazione, consolidata o temporanea, fra soggetti del settore, al fine di migliorare i livelli di qualità nella produzione e valorizzazione dello spettacolo e di garantire l’innovazione organizzativa, gestionale, nonché la sostenibilità finanziaria.

3. La Regione riconosce i soggetti di Primario Interesse Regionale (PIR), di cui all’articolo 9, al fine di garantire la stabilità e la qualità nell’esercizio delle funzioni di produzione e promozione dello spettacolo riconosciute di rilevante interesse pubblico regionale.

4. La Regione garantisce la concertazione e favorisce la cooperazione con gli enti locali, coordina e sostiene progetti culturali pubblici e privati, promuove la nascita di nuovi soggetti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

 

     Art. 3. (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo nei settori di cui alla presente legge e in particolare:

 

a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno ai soggetti di Primario Interesse Regionale che realizzano gli indirizzi regionali nei diversi settori e, a tal fine, istituisce l’elenco di cui all’articolo 9;

 

b) promuove i progetti di qualità di rilievo regionale, di cui all’articolo 8, valorizzando la stabilità delle attività e favorendo l’accesso di nuovi soggetti al sistema dello spettacolo;

 

c) approva e attua il piano regionale per lo spettacolo e il relativo programma operativo, di cui agli articoli 6 e 7;

 

d) gestisce il fondo unico regionale per lo spettacolo e il fondo di anticipazione del credito, di cui agli articoli 11 e 12;

 

e) svolge funzioni e servizi di scala regionale a sostegno del Sistema Regionale dello Spettacolo, di cui all’articolo 2;

 

f) valorizza le professionalità operanti nel settore mediante l’istituzione della banca dati degli operatori dello spettacolo, di cui all’articolo 10;

 

g) svolge, attraverso l’Osservatorio regionale della cultura, attività di monitoraggio, rilevazione, ricerca, analisi di settore, con particolare attenzione a documentarne l’impatto economico e occupazionale; vigila sul perseguimento degli obiettivi programmatici, sull’efficacia dell’intervento regionale e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell’ambito dell’Unione europea.

 

     Art. 4. (Funzioni delle Province)

1. Le Province, tenendo conto della programmazione regionale, promuovono e sostengono le attività di spettacolo. In particolare:

 

a) svolgono funzioni di coordinamento territoriale promuovendo i progetti provinciali;

 

b) individuano, d’intesa con la Conferenza provinciale delle autonomie, le iniziative da includere nei progetti provinciali e da ammettere a finanziamento; erogano i relativi contributi sulla base dei criteri e delle modalità fissati nel programma operativo di cui all’articolo 7;

 

c) promuovono il coordinamento dei teatri e dei luoghi dello spettacolo, favorendo la diffusione e l’equilibrata distribuzione territoriale, con particolare riguardo alla sperimentazione, alla formazione del pubblico e ad una efficiente gestione delle risorse;

 

d) promuovono, in accordo con i Comuni, la diffusione e lo sviluppo delle attività di spettacolo nelle scuole e nelle università.

2. Le Province, sulla base della programmazione regionale in materia di formazione professionale, provvedono alla qualificazione, alla formazione e all’aggiornamento del personale artistico e tecnico dello spettacolo.

 

     Art. 5. (Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, sostengono sulla base della programmazione regionale le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali. In particolare:

 

a) favoriscono, garantendo l’utilizzo delle loro strutture, la fruizione e la diffusione della produzione musicale, teatrale, coreutica;

 

b) promuovono la diffusione della cultura dello spettacolo nelle scuole e nelle università;

 

c) promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali.

 

     Art. 6. (Piano regionale dello spettacolo)

1. Il piano regionale dello spettacolo individua le priorità e le strategie dell’intervento regionale nei diversi ambiti dello spettacolo.

2. Il piano regionale dello spettacolo contiene in particolare:

 

a) il quadro conoscitivo, l’analisi dei punti di forza e delle criticità del settore;

 

b) le linee di indirizzo e gli obiettivi generali da perseguire;

 

c) la previsione della quota triennale del fondo di cui all’articolo 11, da destinare al funzionamento dei soggetti di cui all’articolo 9, e i relativi criteri di assegnazione;

 

d) gli indirizzi per i progetti di interesse regionale, provinciale e locale;

 

e) i criteri e gli obiettivi per l’esercizio delle funzioni regionali;

 

f) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;

 

g) le forme del raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza.

3. Il piano ha validità triennale ed è approvato dall’Assemblea legislativa regionale. Il piano resta in ogni caso in vigore fino all’approvazione del nuovo.

4. Il piano può essere aggiornato dall’Assemblea legislativa regionale anche prima della sua scadenza ove se ne ravveda la necessità.

5. La Giunta regionale presenta annualmente all’Assemblea legislativa un rapporto sullo stato di attuazione del piano e sui risultati raggiunti con il precedente programma operativo, contestualmente all’approvazione del programma operativo annuale di cui all’articolo 7.

 

     Art. 7. (Programma operativo)

1. Il piano di cui all’articolo 6 si attua attraverso il programma operativo annuale approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, entro un mese dall’approvazione del bilancio.

2. II programma individua le priorità da conseguire nell’ambito degli indirizzi individuati dal piano di cui all’articolo 6 e contiene, in particolare:

 

a) il riparto delle risorse da destinare:

 

1) alle funzioni ed ai progetti di interesse regionale previsti dalla presente legge;

 

2) al funzionamento ordinario dei soggetti di cui all’articolo 9;

 

3) ai progetti di interesse regionale di cui all’articolo 8;

 

4) alle Province per il finanziamento dei progetti da selezionare nel territorio attraverso bandi;

4 bis) alle attività del teatro amatoriale come funzione di utilizzo dei piccoli teatri [1];

b) i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse ai soggetti di cui all’articolo 9 e ai progetti di cui all’articolo 8;

 

c) la misura percentuale minima del concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati;

 

d) i criteri e le modalità per la gestione dei bandi per i progetti locali e per la loro valutazione.

 

     Art. 8. (Progetti di interesse regionale)

1. I progetti di interesse regionale hanno lo scopo di promuovere la crescita complessiva del sistema ed incentivano le attività:

 

a) che si connotano per un elevato interesse artistico e culturale;

 

b) che privilegiano l’innovazione dei linguaggi, delle tecnologie e l’impiego di nuove generazioni di artisti;

 

c) che incrementano la produzione di reti, servizi, esperienze, metodologie e modelli che rendano più razionale ed economica la gestione delle strutture al fine di favorirne l’accesso;

 

d) che perseguono l’obiettivo di ridurre gli squilibri sociali e territoriali.

2. I progetti locali sono predisposti dagli enti locali e dai soggetti pubblici e privati che intendono partecipare ai bandi provinciali.

3. I progetti provinciali sono predisposti dalle Province ed individuati tramite concertazione.

4. I progetti di interesse regionale di cui al presente articolo sono selezionati tramite bando pubblico con priorità riservata a quelli predisposti da soggetti che operano con continuità.

 

     Art. 9. (Elenco dei soggetti di primario interesse regionale)

1. E’ istituito l’elenco dei soggetti di Primario Interesse Regionale.

2. Nell’elenco sono iscritti i soggetti che, operando con continuità da almeno cinque anni, con riconoscimento ministeriale e regionale, svolgono almeno una delle seguenti funzioni:

 

a) distribuzione dello spettacolo di qualità e attività di promozione e di formazione del pubblico negli ambiti della prosa e della danza;

 

b) attività di promozione, coordinamento e produzione della musica in quanto Istituzione Concertistica Orchestrale;

 

c) attività di produzione stabile e formazione nel settore della prosa;

 

d) produzione e promozione della musica lirica in rete o di particolare rilievo;

 

e) produzione e promozione in rete del Teatro per Ragazzi;

 

f) produzione e valorizzazione in rete di attività di spettacolo, a carattere contemporaneo o innovativo, di dimensioni almeno sovraprovinciali.

3. La Giunta regionale, previo parere conforme della competente commissione assembleare, determina i criteri e le modalità per l’iscrizione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9 bis. (Aggregazione). [2]

1. Al fine di garantire una migliore funzionalità e lo sviluppo del sistema regionale dello spettacolo, nonché la razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione e funzionamento, la Regione promuove e sostiene, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, la costituzione di un organismo che aggrega soggetti culturali qualificati, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo.

2. Per assicurare una gestione coerente con gli indirizzi e i programmi regionali in materia, l’organismo di cui al comma 1 deve dotarsi di uno statuto che:

a) riserva il ruolo di promotori a soggetti culturali qualificati, operanti con continuità e dotati di riconoscimento ministeriale e regionale;

b) prevede la possibilità di ammettere come sostenitori enti pubblici e privati che ne condividono l’idea e intendono contribuire alla sua realizzazione.

 

     Art. 10. (Banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo)

1. E’ istituita, presso la struttura regionale competente in materia, la banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo in cui vengono iscritti i soggetti che lo richiedono.

2. La Giunta regionale determina i criteri per l’inserimento nella banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo.

3. L’iscrizione nella banca dati non costituisce condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività sul territorio regionale, ma presenta fini conoscitivi e informativi.

 

     Art. 11. (Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo)

1. E’ istituito il fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo, finalizzato a sostenere e ad incrementare le attività di cui alla presente legge.

2. Il fondo è alimentato dalle risorse statali e regionali destinate al settore dello spettacolo, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

3. All’interno del fondo unico è individuato il fondo di anticipazione regionale di cui all’articolo 12.

4. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma operativo di cui all’articolo 7, nel rispetto delle disposizioni del piano di cui all’articolo 6.

 

     Art. 12. (Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo)

1. E’ istituito un fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo, finalizzato a garantire il tempestivo utilizzo delle risorse statali assegnate ai soggetti di cui all’articolo 9, comma 2.

2. I beneficiari dell’anticipazione regionale:

 

a) possono richiedere l’erogazione anticipata dei fondi statali loro assegnati fino ad un massimo del 90 per cento del contributo statale riscosso l’anno precedente e, comunque, non oltre il contributo regionale assegnato per il funzionamento ordinario;

 

b) sono tenuti al rimborso dell’anticipazione senza alcun onere d’interesse entro il termine dell’esercizio finanziario in cui vengono riscossi i contributi statali.

3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione delle anticipazioni e per la loro restituzione.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante le risorse del fondo unico regionale di cui all’articolo 11.

2. Il fondo unico è determinato annualmente a decorrere dall’anno 2010, nella sua componente regionale, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio e tenuto conto delle risorse che si rendono disponibili a seguito dell’abrogazione degli articoli 2 e 3 della l.r. 13 luglio 1981, n. 16 (Promozione delle attività culturali) e della l.r. 4 giugno 1996, n. 20 (Interventi della Regione a favore dell’Associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e dell’Associazione Arena Sferisterio Teatro di tradizione per la promozione turistico-culturale dell’immagine delle Marche). Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni statali o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti.

3. Il fondo di anticipazione regionale di cui all’articolo 12 viene quantificato annualmente dalla legge finanziaria. Alla sua copertura si provvede mediante le risorse che i beneficiari sono tenuti a restituire sia direttamente, versando alla Regione i finanziamenti statali riscossi, sia indirettamente mediante compensazione del contributo regionale assegnato. Le somme restituite sono introitate nell’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio di previsione per gli anni 2010 e successivi.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, a decorrere dall’anno 2010, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell’Unità previsionale di base (UPB) denominata “Fondo unico per lo spettacolo – corrente”.

 

     Art. 14. (Norme transitorie e finali)

1. Fino all’adozione degli atti attuativi previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi le relative disposizioni contenute nelle norme abrogate.

1 bis. Fino alla costituzione dell’elenco di cui all’articolo 9, possono beneficiare delle anticipazioni del fondo di cui all’articolo 12 i soggetti dello spettacolo con riconoscimento ministeriale che operano stabilmente nel territorio regionale [3].

2. La deliberazione di cui all’articolo 12, comma 3, è adottata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in base ai principi di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

 

     Art. 15. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 2 e 3 della l.r. 13 luglio 1981, n. 16 (Promozione delle attività culturali);

 

b) la l.r. 4 giugno 1996, n. 20 (Interventi della Regione a favore dell’Associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e dell’Associazione Arena Sferisterio Teatro di tradizione per la promozione turistico-culturale dell’immagine delle Marche).


[1] Numero aggiunto dall'art. 37 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[2] Articolo inserito dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16.

[3] Comma inserito dall'art. 37 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.