Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.9 calamità naturali |
Data: | 11/12/2001 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni generali). |
Art. 2. (Tipologia degli eventi calamitosi). |
Art. 3. (Funzioni della Regione). |
Art. 4. (Attività regionali). |
Art. 5. (Programmi regionali di previsione e prevenzione). |
Art. 6. (Piani operativi regionali per gli interventi di emergenza). |
Art. 7. (Competenze del Presidente della Giunta regionale per gli interventi di emergenza). |
Art. 8. (Rilevazione sistematica dei danni). |
Art. 9. (Struttura regionale di protezione civile). |
Art. 10. (Sala operativa unificata permanente e centro operativo regionale). |
Art. 11. (Comitato regionale di protezione civile). |
Art. 12. (Funzioni delle Province). |
Art. 13. (Funzioni delle Comunità montane). |
Art. 14. (Funzioni dei Comuni). |
Art. 15. (Funzioni del Sindaco). |
Art. 16. (Volontariato). |
Art. 17. (Norme finanziarie). |
Art. 18. (Abrogazione e norme transitorie). |
§ 4.9.31 - L.R. 11 dicembre 2001, n. 32.
Sistema regionale di protezione civile.
(B.U. 20 dicembre 2001, n. 146).
Art. 1. (Disposizioni generali).
1. La presente legge disciplina il sistema regionale di protezione civile.
2. Il sistema regionale di protezione civile è costituito dall’insieme delle attività per la previsione e prevenzione dei rischi per persone e beni, per il soccorso e il superamento dell’emergenza.
3. Al funzionamento del sistema regionale concorrono la Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane, nonché le organizzazioni di volontariato secondo quanto previsto dai successivi articoli.
Art. 2. (Tipologia degli eventi calamitosi).
1. Ai fini dello svolgimento degli interventi di protezione civile, gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili in via ordinaria e singolarmente dalla Regione, dalla Provincia, dalla Comunità montana, dal Comune utilizzando le risorse e le procedure disponibili nell’ambito delle competenze proprie o delegate;
b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che, per loro natura od estensione, comportano il coordinamento degli interventi delle varie amministrazioni ed enti competenti in via ordinaria da parte della Regione, della Provincia, del Comune;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi straordinari.
Art. 3. (Funzioni della Regione).
1. Nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, la Regione svolge le funzioni di cui ai successivi articoli.
2. Nell’esercizio di tali funzioni, la Regione:
a) instaura un costante rapporto di collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, con le altre Regioni, con gli Enti locali e con ogni altro ente, istituzione ed organizzazione pubblica o privata operante con finalità di protezione civile;
b) stabilisce accordi con le altre Regioni per l’espletamento di attività di comune interesse, in armonia con i piani e i programmi nazionali;
c) su richiesta e previa intesa con i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, partecipa alle iniziative nel territorio di altre regioni;
d) partecipa ad interventi ed iniziative al di fuori del territorio nazionale, previa intesa con gli organismi competenti.
3. Ai medesimi fini la Regione può avvalersi, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo forestale dello Stato, di collegi ed ordini professionali, di enti od organi tecnici pubblici, aziende pubbliche e private, organizzazioni di volontariato, università, altre istituzioni scientifiche e di ricerca.
Art. 4. (Attività regionali).
1. La Regione esplica le proprie funzioni per:
a) la previsione e la prevenzione delle varie ipotesi di rischio;
b) il coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi, o dall’imminenza del verificarsi, di eventi naturali o connessi con le attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) il concorso, la collaborazione ed il raccordo rispettivamente con gli organi centrali e periferici dello Stato negli interventi di emergenza conseguenti a calamità naturali, catastrofi od altri eventi che per intensità od estensione debbono essere fronteggiati con risorse e poteri straordinari.
2. Ai fini della previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio di cui al comma 1, lettera a), la Regione cura in particolare:
a) l’individuazione e la classificazione dei rischi presenti sul territorio regionale, anche basandosi sulle segnalazioni delle Province, dei Comuni e di ogni altro soggetto pubblico o privato;
b) l’elaborazione e l’attuazione dei programmi di cui all’articolo 5 miranti ad eliminare o ridurre i pericoli conseguenti ai rischi individuati;
c) la formazione di una moderna coscienza di protezione civile mediante la promozione ed il coordinamento di esercitazioni, di programmi educativi ed informativi, nonché, per il personale adibito istituzionalmente ad attività di protezione civile e per quello proveniente dalle organizzazioni di volontariato, l’istituzione di corsi di qualificazione e aggiornamento professionale;
d) la formulazione di indirizzi per la predisposizione dei piani comunali, provinciali e speciali di previsione, prevenzione ed emergenza;
e) la realizzazione di sistemi per la rilevazione ed il controllo di fenomeni naturali o derivanti da attività antropiche, anche in collaborazione o convenzionamento con altri soggetti.
3. Ai fini del coordinamento degli interventi urgenti di cui al comma 1, lettera b), la Regione cura in particolare le operazioni necessarie alla gestione ed al superamento dell’emergenza e al ripristino delle normali condizioni di vita, anche mediante l’attivazione di interventi di assistenza e la riattivazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture essenziali.
4. Ai fini del concorso negli interventi di emergenza di cui al comma 1, lettera c), la Regione cura particolarmente:
a) la predisposizione e l’attuazione di specifiche attività di programmazione in armonia con la pianificazione nazionale e locale di emergenza;
b) l’attuazione delle attività tecnico-operative volte ad assicurare i primi interventi effettuati in raccordo con i Prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile;
c) l’attivazione di collegamenti con frequenze radio dedicate e con ogni altro mezzo o strumento ritenuto idoneo;
d) l’approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed equipaggiamenti atti a garantire le attività di soccorso e di assistenza, la loro dislocazione sul territorio, nonché il censimento di quelle esistenti.
Art. 5. (Programmi regionali di previsione e prevenzione).
1. Tutti i piani regionali previsti dalla normativa vigente e aventi aspetti interessanti la protezione civile devono contenere disposizioni in ordine alla previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio nel territorio regionale, denominate programmi di previsione e prevenzione. Essi sono predisposti secondo le procedure e le competenze previste nelle leggi di riferimento, previa intesa con la struttura di cui all’articolo 9.
2. I programmi di previsione e prevenzione contengono:
a) la raccolta e l’elaborazione dei dati e delle informazioni concernenti il territorio regionale, ai fini della sistematica individuazione e caratterizzazione di particolari rischi;
b) l’indicazione degli interventi per prevenire, mitigare e fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi connessi con i rischi ipotizzati.
3. I programmi di previsione e prevenzione possono essere limitati a singole zone del territorio regionale e possono contenere specifiche indicazioni in ordine all’espletamento dell’attività di pianificazione territoriale da parte dei Comuni, anche mediante l’espressa individuazione di vincoli o di interventi preventivi per eliminare o mitigare gli effetti negativi dei possibili eventi calamitosi.
4. Appositi programmi per particolari ipotesi di rischio non previste ai sensi del comma 1 possono essere predisposti dalla struttura di cui all’articolo 9.
5. L’attuazione nei rispettivi ambiti dei programmi regionali di previsione e prevenzione e dei relativi interventi è effettuata dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità montane, nonché dagli altri soggetti erogatori di servizi, o da amministrazioni ed enti pubblici, secondo le rispettive competenze: a tal fine la Giunta regionale segnala le misure da attuarsi da parte dei soggetti interessati.
6. Per la formulazione dei programmi la Giunta regionale predispone, su proposta della struttura di cui all’articolo 9, studi e ricerche al fine di definire modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.
7. Le previsioni dei programmi regionali e di quelli provinciali di cui all’articolo 12 prevalgono sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento provinciale, degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi.
Art. 6. (Piani operativi regionali per gli interventi di emergenza).
1. La Giunta regionale, in relazione alle specifiche ipotesi di rischio, approva i piani operativi regionali per gli interventi di emergenza, per fronteggiare gli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) e per assicurare il concorso regionale nell’attività di soccorso di competenza statale di cui alla lettera c) del medesimo comma.
2. I piani di cui al comma 1 determinano le competenze e le procedure, le forme di collaborazione e di raccordo rispettivamente con gli organi centrali e periferici dello Stato, l’individuazione e l’organizzazione delle risorse umane e materiali da utilizzare per interventi di primo soccorso e di assistenza, le modalità di raccordo con le strutture sanitarie e quelle per l’attuazione, da parte degli enti preposti, degli interventi immediati di ripristino, anche provvisorio, delle infrastrutture pubbliche di preminente interesse per la collettività.
3. I piani determinano altresì le modalità di approvvigionamento urgente di materiali e mezzi, nonché le procedure di utilizzo di specifiche professionalità.
Art. 7. (Competenze del Presidente della Giunta regionale per gli interventi di emergenza).
1. In caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi calamitosi comportanti l’azione coordinata di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, il Presidente della Giunta regionale coordina l’attuazione degli interventi urgenti da parte dei soggetti preposti, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. In relazione alla gravità dell’evento sono individuati, con apposito provvedimento del Presidente della Giunta regionale, le strutture che, anche in deroga all’ordinario assetto delle competenze, sono chiamate ad operare per lo svolgimento degli interventi necessari. Il Presidente della Giunta regionale può emettere provvedimenti rivolti a tutti gli enti o aziende della regione per far fronte all’emergenza, per l’esecuzione di interventi o di lavori urgenti. Il provvedimento può derogare, con adeguata motivazione, alle disposizioni regionali concernenti competenze e procedure.
2. La Giunta regionale coordina l’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi.
3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ravvisi che l’evento calamitoso, per intensità od estensione debba essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione dello stato di emergenza.
4. Quando sia previsto il concorso della Regione al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), il Presidente della Giunta regionale assicura l’immediata disponibilità delle strutture organizzative e dei mezzi regionali, assumendo la direzione unitaria degli interventi di competenza, in coordinamento con il Comitato operativo della protezione civile ed in raccordo con i Prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile.
Art. 8. (Rilevazione sistematica dei danni).
1. La Giunta regionale provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali danneggiati entro trenta giorni dal verificarsi di una situazione di emergenza.
2. Qualora il territorio sul quale si sono verificati i danni sia circoscritto ad un singolo Comune, alla delimitazione degli ambiti territoriali provvede il Comune stesso.
3. Nel caso di eventi calamitosi che producano danni di notevole vastità ed entità, i Comuni, le Comunità montane e le Province interessate, sulla base degli indirizzi regionali, in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia, procedono alla rilevazione sistematica dei danni intervenuti.
Art. 9. (Struttura regionale di protezione civile).
1. La Regione, per lo svolgimento degli interventi di protezione civile, si dota di una apposita struttura posta alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, organizzata in modo da garantire un adeguato raccordo con gli analoghi organismi costituiti a livello internazionale, comunitario, nazionale e locale, nonché la piena operatività del personale, dei mezzi e delle attrezzature senza soluzione di continuità.
2. La struttura regionale di protezione civile acquisisce ogni informazione e dato utile per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, anche tramite l’effettuazione di accertamenti e sopralluoghi; essa provvede al monitoraggio delle attività di protezione civile, dei piani, dei programmi, delle dotazioni di mezzi ed uomini delle amministrazioni pubbliche, degli enti locali e degli altri soggetti allo scopo di garantire, in emergenza, l’armonico svolgimento delle attività di soccorso.
3. La struttura di cui al presente articolo svolge le funzioni del servizio meteorologico operativo regionale previsto dall’articolo 111 del
4. Qualora vi siano situazioni suscettibili di essere qualificate come emergenze in atto o potenziali, il dirigente della struttura regionale di protezione civile ne informa immediatamente il Presidente della Giunta regionale, assicurando l’immediata disponibilità delle strutture organizzative e dei mezzi regionali.
5. Le strutture organizzative della Regione, gli enti e le aziende regionali, le altre Amministrazioni pubbliche, nonché i soggetti privati che svolgono interventi o attività riconducibili all’ambito della protezione civile sono tenuti ad operare in collaborazione con la struttura di cui al comma 1 ed a fornire ad essa, a titolo gratuito, i dati in loro possesso.
6. Per le finalità di protezione civile la Regione si dota di un Centro assistenziale di pronto intervento (CAPI), nel quale sono custoditi e mantenuti in efficienza materiali e mezzi per gli interventi di emergenza. Nel piano regionale per gli interventi di emergenza sono individuate le procedure e le specifiche indicazioni per la gestione e l’uso dei materiali e dei mezzi di pronto intervento.
Art. 10. (Sala operativa unificata permanente e centro operativo regionale).
1. La struttura di cui all’articolo 9 è dotata di una Sala operativa unificata permanente (SOUP), presidiata in forma continuativa da personale della Regione o di altri enti pubblici, o delle organizzazioni di volontariato, anche mediante forme di collaborazione o convenzionamento.
2. La SOUP è il luogo in cui confluiscono tutte le funzioni di controllo del territorio regionale e le informazioni generali concernenti la sicurezza delle persone e la tutela dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di rilevante interesse per la popolazione.
Essa ha il compito di:
a) acquisire notizie e dati circa le situazioni di potenziale pericolo e gli eventi calamitosi e di seguire l’andamento degli stessi;
b) diramare disposizioni operative ai soggetti preposti ed informazioni alla popolazione;
c) stabilire tempestivi contatti con i competenti organi nazionali e le varie componenti della protezione civile a livello regionale e sub-regionale;
d) assicurare il coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) ed il raccordo funzionale ed operativo con gli organi preposti alla gestione delle emergenze conseguenti ad eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Nel caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi o situazioni di emergenza di particolare rilevanza, viene costituito il Centro operativo regionale (COR), quale struttura di emergenza con compiti di raccordo, coordinamento e consulenza; esso è convocato dal Presidente della Giunta regionale, o dal dirigente della struttura di cui all’articolo 9, qualora delegato.
4. La composizione e le funzioni del COR sono fissate dai piani di cui all’articolo 6 secondo le differenti tipologie di evento.
5. A supporto dell’attività della SOUP, del Centro assistenziale di pronto intervento e del COR e per consentire l’attuazione delle verifiche e degli interventi urgenti, il personale della struttura di cui all’articolo 9 allo scopo destinato garantisce la turnazione, la reperibilità e la pronta disponibilità.
5 bis. Per garantire l’operatività continua della SOUP, del CAPI e del Centro funzionale multirischi, compreso lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo, il personale della struttura di cui all’articolo 9 della presente legge è tenuto a effettuare prestazioni lavorative anche in regime di turnazioni diurne e, se necessario, notturne, disposte dal relativo dirigente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del
Art. 11. (Comitato regionale di protezione civile). [2]
[1. E’ istituito il Comitato regionale di protezione civile, quale organo consultivo permanente della Regione per assicurare il raccordo e il coordinamento delle iniziative regionali con quelle statali e locali competenti in materia.
2. Il Comitato esprime pareri non vincolanti sui programmi e sui piani di cui agli articoli 5 e 6 e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal suo presidente.
3. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore competente in materia di protezione civile, che lo convoca e presiede;
b) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile o suo delegato;
c) i Presidenti delle Province o loro delegati;
d) un Sindaco designato dall’ANCI per ciascuna provincia;
e) un Presidente di Comunità montana designato dall’UNCEM;
f) l’ispettore regionale dei vigili del fuoco o suo delegato;
g) il Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;
h) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
i) i Prefetti della Regione o loro delegati;
j) un rappresentante della Croce Rossa Italiana;
k) un rappresentante del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino;
l) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 3 della
4. Il Presidente del Comitato può disporre la partecipazione alle riunioni di esperti e di rappresentanti di altri enti o organismi eventualmente interessati, nonché di altri dirigenti regionali.
5. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per la durata della legislatura regionale.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale di protezione civile.
7. Ai componenti che non fruiscano del trattamento di missione a carico dell’ente di appartenenza è attribuito il rimborso delle spese sostenute, secondo le modalità e gli importi previsti per i dirigenti della Regione.]
Art. 12. (Funzioni delle Province).
1. Le Province assicurano nell’ambito del proprio territorio lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati di rischio, sia per la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione propri, di quelli dei Comuni, e sia al fine di metterli a disposizione della struttura regionale competente per l’elaborazione e l’aggiornamento degli analoghi programmi regionali;
b) attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi individuati dai programmi e piani regionali, compresa l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
c) predisposizione, in raccordo con i Prefetti, dei piani provinciali di emergenza, sulla base degli indirizzi regionali, utilizzando strutture e mezzi idonei per l’intervento, da impiegare in collaborazione con i Comuni e per il concorso nei casi di emergenza nazionale;
d) attuazione degli interventi urgenti nei casi di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, d’intesa con gli altri enti ed amministrazioni competenti;
e) predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare al verificarsi o nell’imminenza di eventi calamitosi.
2. Per garantire la necessaria uniformità, omogeneità ed integrazione, le metodologie per la rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati, sono individuate dai programmi e dai piani di cui agli articoli 5 e 6.
3. Le Province, in accordo con i Comuni interessati e le Comunità montane, e secondo le rispettive competenze, promuovono piani di protezione civile sovracomunali.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di competenza delle Province, il Presidente della Provincia, d’intesa con il Prefetto, istituisce centri di coordinamento dei soccorsi e centri operativi misti, secondo le delimitazioni territoriali o funzionali individuate dai programmi e dai piani di cui agli articoli 5 e 6 e da quelli delle competenti amministrazioni dello Stato. La direzione delle relative strutture è affidata a personale provinciale, regionale o di altre amministrazioni pubbliche in possesso dei requisiti professionali ed attitudinali necessari in relazione alle caratteristiche ed alla complessità dell’evento.
5. In ogni capoluogo di provincia è costituito, il Comitato provinciale di protezione civile, quale organo consultivo, propositivo e di coordinamento operativo, convocato e presieduto dal Presidente della Provincia, nel quale è assicurata la presenza di:
a) un rappresentante del Prefetto;
b) un rappresentante della struttura regionale di protezione civile;
c) un rappresentante dei Sindaci del territorio, nominato dall’ANCI;
d) un rappresentante delle Comunità montane, nominato dall’UNCEM;
e) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco;
f) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
g) un esperto per ogni tipo di rischio che incida sul territorio provinciale;
h) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel registro regionale.
6. Il Presidente del Comitato di cui al comma 5 può invitare a partecipare ai lavori dello stesso esperti e/o rappresentanti di enti ed istituzioni il cui contributo sia ritenuto necessario per le singole questioni da trattare.
Art. 13. (Funzioni delle Comunità montane).
1. Le Comunità montane concorrono alla realizzazione degli interventi di protezione civile sulla base dei programmi di cui all’articolo 5 e dei piani di cui agli articoli 6 e 12. Esse in particolare:
a) forniscono dati e informazioni utili per la predisposizione e l’aggiornamento dei programmi e dei piani regionali e provinciali di previsione e prevenzione;
b) collaborano con proprie strutture tecniche ed organizzative all’attuazione dei programmi e piani regionali e provinciali di previsione, prevenzione ed emergenza;
c) contribuiscono alla fase di pronto intervento mettendo a disposizione delle competenti autorità strutture, mezzi e attrezzature.
2. Le Comunità montane possono assumere l’esercizio di funzioni comunali anche per le attività di protezione civile, e predispongono, in accordo con i Comuni interessati e con la Provincia, i relativi piani.
Art. 14. (Funzioni dei Comuni).
1. I Comuni svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati utili per l’elaborazione del piano comunale di previsione e prevenzione e per la predisposizione e l’aggiornamento dei piani regionali e provinciali;
b) collaborazione all’attuazione degli interventi previsti nei piani regionali e provinciali di cui alla lettera a);
c) adozione, nell’ambito delle proprie competenze, delle misure necessarie per fronteggiare le situazioni di pericolo indicate nei predetti piani;
d) impiego dei mezzi e delle strutture operative necessarie per gli interventi, con particolare riguardo alle misure di emergenza per eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati dal Comune in via ordinaria;
e) informazione della popolazione sui comportamenti da tenere in occasione di emergenze;
f) attuazione degli interventi necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
g) attivazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti e utilizzo del volontariato a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali, regionali e provinciali.
2. Per lo svolgimento delle funzioni ad essi conferite, i Comuni adottano, divulgano, attuano e aggiornano il piano comunale o intercomunale di protezione civile, utilizzando anche forme associative e di cooperazione tra enti locali e, nei territori montani, le Comunità montane; i Comuni si dotano altresì di una struttura operativa di protezione civile, fornita dei mezzi necessari allo svolgimento delle relative attività.
Art. 15. (Funzioni del Sindaco).
1. Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, assume, al verificarsi o nell’imminenza di eventi o situazioni di emergenza, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, dandone contemporanea comunicazione alla SOUP, alla sala operativa provinciale ed al Prefetto.
2. Il Sindaco dirige le attività di soccorso nell’ambito del territorio del proprio Comune, anche nell’ipotesi di eventi che coinvolgano più Comuni e che richiedano interventi coordinati da parte della Provincia o della Regione, attenendosi alle direttive provinciali o regionali
Art. 16. (Volontariato).
1. Le organizzazioni del volontariato costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile. La Regione favorisce la loro partecipazione alle attività di predisposizione ed attuazione di programmi e piani, e formula altresì indirizzi in ordine all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello provinciale, comunale e intercomunale.
2. La Regione promuove la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, stimolando iniziative di qualificazione, aggiornamento e coordinamento.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, ai sensi del
3 bis. All’albo sono iscritti i gruppi comunali di volontariato di protezione civile e le altre organizzazioni di volontariato di protezione civile [4].
3 ter. Le organizzazioni ed i gruppi di cui al comma 3 bis, fanno parte del sistema regionale di protezione civile [5].
3 quater. L’iscrizione all’albo di cui al comma 3, viene disposta dal Dirigente della struttura competente in materia di protezione civile a seguito di domanda presentata dall’organizzazione [6].
3 quinquies. La Giunta regionale definisce le modalità ed i criteri per la tenuta dell’albo, nonché i requisiti per l’iscrizione all’albo medesimo [7].
Art. 17. (Norme finanziarie).
1. Per le finalità della presente legge è istituito a decorrere dall’anno 2002 il fondo regionale per la protezione civile con la dotazione per il medesimo anno di euro 774.685,35 di cui euro 516.456,90 per le spese di parte corrente ed euro 258.228,45 per spese in conto capitale; per gli anni successivi la dotazione del fondo sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Per garantire l’attuazione di interventi di emergenza e lo svolgimento delle esercitazioni compresi gli oneri straordinari per l’impiego del personale regionale e l’utilizzo del volontariato, per l’anno 2002 è autorizzata la spesa di euro 103.291,38; per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede per l’anno 2002 mediante impiego delle risorse che si rendono disponibili a seguito dell’abrogazione della
4. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 2 si provvede a decorrere dall’anno 2002 mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dai commi 1 e 2 sono iscritte in appositi capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2002; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
Art. 18. (Abrogazione e norme transitorie).
1. La
2. Fino alla costituzione dei Comitati di cui agli articoli 11 e 12, comma 5, continuano ad operare i Comitati di cui rispettivamente agli articoli 14 e 5, comma 5, della
[1] Comma aggiunto dall'art. 27 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 6 del
[3] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi da 3 a 3 quinquies per effetto dell'art. 15 della
[4] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi da 3 a 3 quinquies per effetto dell'art. 15 della
[5] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi da 3 a 3 quinquies per effetto dell'art. 15 della
[6] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi da 3 a 3 quinquies per effetto dell'art. 15 della
[7] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi da 3 a 3 quinquies per effetto dell'art. 15 della