§ 6.3.94 - L.R. 28 dicembre 2010, n. 20.
Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011)


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:28/12/2010
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2.  (Variazioni di bilancio)
Art. 3.  (Fondo per adeguamento, messa in sicurezza ed efficienza energetica degli edifici scolastici)
Art. 4.  (Rinnovo autorizzazioni limiti d’impegno)
Art. 5.  (Fondo regionale anticrisi anno 2011)
Art. 6.  (Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari, anno 2011)
Art. 7.  (Fondo di rotazione per la progettazione)
Art. 8.  (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)
Art. 9.  (Controllo e riscossione della tassa automobilistica regionale e degli altri tributi regionali
Art. 10.  (Interventi comunitari)
Art. 11.  (Riorganizzazione del servizio idrico integrato)
Art. 12.  (Integrazione al Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile)
Art. 13.  (Regime transitorio dei canoni di edilizia Residenziale pubblica)
Art. 14.  (Modifica alla legge regionale 17/1999)
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 36/1998)
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 7/2009)
Art. 17.  (Misure per il rispetto del patto di stabilità interno)
Art. 18.  (Modifica all’articolo 31 della legge regionale 7/1995)
Art. 19.  (Proroga del termine di fine lavori del progetto “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto”)
Art. 20.  (Disposizioni di semplificazione)
Art. 21.  (Modifiche alle leggi regionali 11/2010 e 20/2001)
Art. 22.  (Modifiche alla legge regionale 23/1995)
Art. 23.  (Modifica alla legge regionale 16/1990)
Art. 24.  (Modifica alla legge regionale 60/1997)
Art. 25.  (Servizi scolastici nei piccoli Comuni)
Art. 26.  (Modifica alla legge regionale 20/2002)
Art. 27.  (Modifica alla legge regionale 35/2001)
Art. 28.  (Modifica alla legge regionale 17/2008)
Art. 29.  (Modifiche alla legge regionale 18/2008)
Art. 30.  (Modifiche alla legge regionale 27/2009)
Art. 31.  (Modifiche alle leggi regionali 7/2004 e 24/2009)
Art. 32.  (Riapertura del termine di cui all’articolo 1 della legge regionale 21/2003)
Art. 33.  (Modifiche alla legge regionale 31/2008)
Art. 34.  (Modifiche alla legge regionale 31/2009)
Art. 35.  (Modifiche alla legge regionale 16/2010)
Art. 36.  (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
Art. 37.  (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
Art. 38.  (Autorizzazioni di spesa)
Art. 39.  (Cofinanziamento regionale)
Art. 40.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.3.94 - L.R. 28 dicembre 2010, n. 20.

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011)

(B.U. 31 dicembre 2010, n. 115)

 

     Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento)

1. Per il periodo 2011/2013 il quadro finanziario di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 “Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione” è definito come segue:

1) previsione entrate: anno 2011, euro 3.873.790.067,73;

2) previsione entrate: anno 2012, euro 3.934.775.321,23;

3) previsione entrate: anno 2013, euro 3.933.288.846,27.

 

     Art. 2. (Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:

a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;

b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2011 e relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale;

c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire:

a) la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 marzo 2007, n. 17114 (Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le Regioni (articolo 28, comma 5, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311);

b) l’organizzazione di corsi per la formazione del personale da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia;

c) il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia-Romagna in attuazione delle legge 3 agosto 2009 n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione);

d) l’utilizzo delle risorse FAS 2007/2013, sia statali che relative al cofinanziamento regionale, derivanti dalle economie al 31 dicembre 2010;

e) il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;

f) il pieno utilizzo delle risorse del Fondo sanitario regionale [1].

3. [Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate] [2].

4. [Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse per consentire il trasferimento delle risorse alla regione Emilia-Romagna in attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione) ] [3].

 

     Art. 3. (Fondo per adeguamento, messa in sicurezza ed efficienza energetica degli edifici scolastici)

1. La Regione persegue il tempestivo adeguamento, la messa a norma e l’efficienza energetica del patrimonio pubblico di edilizia scolastica, mediante:

a) il ricorso a ogni modalità e strumento atti a conseguire il pieno raggiungimento di tale obiettivo, comprese le forme alternative di finanziamento con la partecipazione di soggetti ed enti anche di natura privata;

b) la partecipazione alla formazione e al finanziamento di piani o programmi per la messa a norma, l’efficienza energetica e la messa in sicurezza degli edifici scolastici, promossi o da concordare con lo Stato, le Province e i Comuni.

2. La Giunta regionale adotta gli atti necessari all’attuazione di quanto disposto nel presente articolo.

3. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 è istituito nel bilancio di previsione per il 2011 un apposito capitolo, a carico dell’UPB 4.26.04, denominato “Finanziamenti per la messa in sicurezza, adeguamento a norma ed efficienza energetica degli edifici scolastici”, con una dotazione di euro 3.200.000,00.

 

     Art. 4. (Rinnovo autorizzazioni limiti d’impegno)

1. E’ rinnovata per l’anno 2011, limitatamente a euro 52.000,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2012 e termine nell’anno 2031, di cui al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2, legge finanziaria 2004 (decima annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 1.040.000,00. Il limite di impegno di euro 52.000,00, di durata massima ventennale, fa carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2011.

2. E’ rinnovata per l’anno 2011, limitatamente a euro 55.000,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2012 e termine nell’anno 2031, di cui al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 2/2004 (undicesima annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 1.100.000,00. Il limite di impegno di euro 55.000,00, di durata massima ventennale, fa carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2011.

3. E’ rinnovata per l’anno 2011, limitatamente a euro 56.000,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2012 e termine nell’anno 2031, di cui al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29, legge finanziaria 2005 (dodicesima annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 1.120.000,00. Il limite di impegno di euro 56.000,00, di durata massima ventennale, fa carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2011.

 

     Art. 5. (Fondo regionale anticrisi anno 2011)

1. Per l’anno 2011 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi € 17.290.000,00 di cui € 13.290.000,00 iscritti, a carico dell’UPB 2.08.18 ed € 4.000.000,00 iscritti a carico dell’UPB 2.08.19, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011, ripartito per le seguenti finalità:

- a favore delle PMI e per l’occupazione;

- a favore degli investimenti per la ricerca/innovazione collegate al distretto tecnologico della domotica;

- per la compensazione dei canoni ERAP;

- a favore dei contratti di solidarietà;

- a favore del diritto allo studio;

- a favore dei precari;

- a favore della stabilizzazione dei contratti a termine;

- per i contributi alle famiglie;

- per i rimborsi dei ticket sanitari.

2. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

3. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2011, stanziate a carico delle UPB 2.08.18 “Fondo anticrisi - corrente” e 2.08.19 “Fondo anticrisi – investimento”, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse, previo parere della competente commissione assembleare.

3 bis. Le risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo anticrisi per l’anno 2011 sono vincolate fino al completamento degli interventi di cui al comma 1 [4].

 

     Art. 6. (Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari, anno 2011)

1. E’ istituito, per l’anno 2011, il fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari, per un importo complessivo di euro 22.500.000,00 iscritto, a carico delle UPB 2.08.21 “Fondo priorità regionale - corrente” e dell’UPB 2.08.22 “Fondo priorità regionale - investimento”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011.

2. A carico delle UPB 2.08.21 “Fondo priorità regionale - corrente”, per l’importo di euro 13.000.000,00, ripartito per le seguenti finalità:

a) sostegno a progetti di sviluppo a base culturale [5];

b) attività relative al marketing territoriale;

c) integrazione di finanziamenti di interventi in campo sociale.

3. A carico dell’UPB 2.08.22 “Fondo priorità regionale - investimento”, per l’importo di euro 9.500.000,00, ripartito per le seguenti finalità:

a) investimenti per progetti di sviluppo a base culturale [6];

b) interventi regionali per l’integrazione dei finanziamenti destinati alla riqualificazione e ammodernamento delle strutture ricettive [7];

c) sviluppo della trigenerazione su edifici sanitari e pubblici regionali;

d) miglioramento dell’efficienza energetica su edifici scolastici (primarie e secondarie).

4. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

5. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo priorità regionale anno 2011, stanziate a carico dell’UPB 2.08.21 “Fondo priorità regionale - corrente” e dell’UPB 2.08.22 “Fondo priorità regionale - investimento”, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse, previo parere della competente commissione assembleare.

5 bis. Le risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo per gli interventi prioritari per l’anno 2011 sono vincolate fino al completamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 [8].

 

     Art. 7. (Fondo di rotazione per la progettazione)

1. È istituito un fondo di rotazione per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), da sostenersi da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risultante dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell’anno precedente.

2. Fermo restando il limite di popolazione di cui al comma 1, l’anticipazione è concessa in base alla data di arrivo della relativa istanza. I Comuni interessati presentano l’istanza ogni anno successivamente alla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio di previsione che stanzia il relativo importo. In caso di arrivo contemporaneo, viene data preferenza all’istanza del Comune con minor numero di abitanti.

3. Il contenuto dell’istanza è stabilito dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

4. I Comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre cinque anni dalla data del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.

5. L’anticipazione è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 4.

6. L’anticipazione è revocata qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento di concessione, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi, su motivata istanza dell’ente locale beneficiario, dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

7. Per l’anno 2011 la disponibilità del fondo è determinata nell’importo complessivo di euro 500.000,00 a carico dell’UPB 2.08.20 dello stato di previsione della spesa. Per gli anni successivi l’importo è stabilito con legge di bilancio.

8. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.

 

     Art. 8. (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)

1. Ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sono approvati il programma triennale 2011/2013 e l’elenco annuale 2011 dei lavori pubblici di competenza della Regione di cui alle schede 1, 2 e 3 della tabella F allegata alla presente legge.

 

     Art. 9. (Controllo e riscossione della tassa automobilistica regionale e degli altri tributi regionali [9])

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere le operazioni relative all’espletamento delle procedure per l’esternalizzazione in tutto o in parte delle attività concernenti il controllo e la riscossione della tassa automobilistica regionale e degli altri tributi regionali [10].

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte a carico dell’UPB 2.08.10 per l’importo complessivo di euro 8.510.000,00, ripartito nel triennio 2011/2013 come segue:

a) per l’anno 2011, euro 2.950.000,00;

b) per l’anno 2012, euro 2.780.000,00;

c) per l’anno 2013, euro 2.780.000,00 [11].

3. A decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti abilitati trasmettono alla Regione in formato elettronico gli elenchi previsti dal decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale. A decorrere dalla medesima data è corrisposto alla Regione il diritto fisso previsto dalla normativa statale suddetta.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la Regione effettua l’istruttoria e il riconoscimento dell’esenzione per i soggetti disabili di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). A decorrere dalla medesima data sono comunicate alla struttura organizzativa regionale competente le variazioni di natura soggettiva od oggettiva intervenute rispetto alle esenzioni già riconosciute entro trenta giorni dal loro verificarsi ovvero, in caso di decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione dalla legislazione vigente.

5. Pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei benefici di cui al comma 4 sono inoltrate alla struttura organizzativa regionale competente, o ai diversi uffici individuati dall’Amministrazione regionale, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica.

 

     Art. 10. (Interventi comunitari)

1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero 2008/2011 – FEAGA – Piano d’azione regionale, è autorizzato un finanziamento regionale aggiuntivo a sostegno degli interventi comunitari previsti dal piano di azione regionale fino ad euro 3.750.000,00;

2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono iscritte a carico delle UPB 3.09.05 e 3.09.12, previste nello stato di previsione della spesa e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata e comunque mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali di settore;

3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l’esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari da attuarsi e ai fini SIOPE di cui al comma 1;

4. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce il quadro finanziario e le modalità di monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate per gli interventi previsti al comma 1.

 

     Art. 11. (Riorganizzazione del servizio idrico integrato)

1. Gli organi delle Autorità di ambito di cui alla legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche), sono soppressi a decorrere dalla data indicata dalla normativa statale. Per lo svolgimento delle relative funzioni, nelle more dell'entrata in vigore della normativa regionale di riorganizzazione del servizio idrico integrato, la Giunta regionale nomina commissari straordinari per un periodo comunque non superiore a un anno.

2. Fino alle nomine di cui al comma 1, le funzioni di commissario straordinario sono esercitate dai presidenti delle rispettive Autorità in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. (Integrazione al Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile)

1. Il finanziamento del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 2295 del 26 marzo 2008 è elevato per un importo fino a ulteriori euro 1.300.000,00.

2. La spesa relativa è a carico dell’UPB 4.26.04 dello stato di previsione della spesa per l’anno 2011.

 

     Art. 13. (Regime transitorio dei canoni di edilizia Residenziale pubblica)

1. Per l’anno 2011, il calcolo dei canoni locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata effettuato ai sensi del regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 2 (Criteri per il calcolo dei canoni locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Attuazione dell'articolo 20 quaterdecies della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36), non può comportare aumenti dei canoni medesimi superiori al 20 per cento rispetto ai canoni corrisposti nell'anno 2010.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) ai fini dell’applicazione del canone minimo previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1), del regolamento regionale 2/2008;

b) nel caso di contratti di locazione relativi ad assegnazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14. (Modifica alla legge regionale 17/1999)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo), come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa), è aggiunto il seguente:

"1 bis. La SVIM s.p.a. può altresì:

a) gestire le partecipazioni acquisite ai sensi della presente legge o gestire, su incarico della Giunta regionale, le partecipazioni della Regione in società o enti che perseguono finalità di ricerca e innovazione o realizzano interventi per la modernizzazione produttiva e lo sviluppo economico delle Marche;

b) acquisire, previa autorizzazione della Giunta regionale, partecipazioni nelle società o enti di cui alla lettera a)”.

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 36/1998)

1. II comma 2 dell'articolo 10 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria), è sostituito dal seguente:

"2. Il trasporto sanitario di cui agli articoli 20, comma 1, e 21, commi 1 e 2, è assicurato dalle aziende sanitarie e dall'INRCA avvalendosi di mezzi e di personale propri. Ove ciò non sia possibile, il trasporto sanitario è affidato ai soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 26 bis, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di servizi e forniture e anche in attuazione delle direttive comunitarie in materia. A tal fine i bandi di gara nelle procedure aperte contengono i requisiti prescritti per l'autorizzazione e l'accreditamento e indicano un termine non superiore a novanta giorni entro cui, comunque, gli interessati debbono munirsi del provvedimento di autorizzazione e accreditamento."

2. II comma 3 dell’articolo 10 bis della I.r. 36/1998 è abrogato.

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 7/2009)

1. La rubrica dell’articolo 8 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell’audiovisivo) è sostituita con la seguente: “Norme finali e transitorie”.

2. Prima del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 7/2009 è inserito il seguente:

“01. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’Associazione Mediateca delle Marche che svolge attività di catalogazione, di editoria e di Marche Film Commission transita alla Regione Marche. L’inquadramento nel ruolo regionale avviene previo espletamento di concorso riservato nella posizione contrattuale corrispondente a quella ricoperta presso l’Associazione Mediateca delle Marche. La Giunta regionale incrementa la propria dotazione organica e definisce i criteri e le modalità per l’applicazione del presente comma” [12].

3. La spesa derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 fa carico all’UPB 2.07.01.

 

     Art. 17. (Misure per il rispetto del patto di stabilità interno)

1. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, la struttura organizzativa regionale competente in materia di ragioneria e bilancio è autorizzata, su conforme indicazione della Giunta regionale, a sospendere per quanto necessario, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 47 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), l’utilizzo delle disponibilità finanziarie presenti sui vari capitoli e a disporre il blocco degli impegni di spesa e dei pagamenti.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a ricorrere a ogni strumento idoneo al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

 

     Art. 18. (Modifica all’articolo 31 della legge regionale 7/1995)

1. AI comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) le parole “conformi ai limiti dimensionali e alle modalità costruttive fissati dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti:

“abbiano le seguenti dimensioni:

a) appostamento fisso alla minuta selvaggina, di norma collocato a terra, avente dimensioni non superiori a 9 mq;

b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con dimensioni non superiori a 9 mq per ciascun capanno principale o secondario;

c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato in prossimità dell’acqua, sugli argini di uno specchio d’acqua o prato soggetto ad allagamento le cui dimensioni non possono superare complessivamente i 20 mq.”.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli appostamenti precedentemente autorizzati nelle ultime cinque stagioni venatorie.

 

     Art. 19. (Proroga del termine di fine lavori del progetto “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto”)

1. Il termine di fine lavori del progetto “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto” annualità IV e IV bis di cui al decreto del dirigente del servizio Lavori Pubblici della Giunta regionale n. 616/SLP del 5 novembre 2004 ed annualità V e VI, di cui al decreto del dirigente del servizio Lavori Pubblici della Giunta regionale n. 655/SLP del 19 novembre 2004, è prorogato al 31 dicembre 2011. Tale progetto è stato finanziato ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale).

 

     Art. 20. (Disposizioni di semplificazione)

1. Sono abrogati:

a) la l.r. 11 luglio 2006, n. 8 (Finanziamenti alla società Aerdorica per la gestione dell’aeroporto di Falconara);

b) il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007).

2. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010) dopo le parole: “Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “e dell’Assemblea legislativa regionale” e le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011”.

3. Al comma 3 bis dell’articolo 9 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009), come modificato dall’articolo 12, comma 3, della l.r. 16/2010, le parole: “euro 231.000,00” sono sostituite dalle parole: “euro 261.000,00”.

 

     Art. 21. (Modifiche alle leggi regionali 11/2010 e 20/2001)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti per il contenimento della spesa) è aggiunto il seguente:

“6 bis. Ai fini della determinazione dell’incentivo per il personale regionale di cui all’articolo 4 della l.r. 34/1988, degli articoli 22 e 22 bis della l.r. 20/2001 e dell’articolo 16 della l.r. 14/2003, è preso a riferimento il trattamento economico complessivo previsto dai contratti individuali di lavoro.”

2. Dopo il comma 11 dell’articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è aggiunto il seguente:

“11 bis. Il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni o da enti e aziende privati non in posizione di comando, può optare per il trattamento economico di cui alla lettera b) del comma 11, senza riconoscimento dell’anzianità di servizio.”.

 

     Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 23/1995)

1. Dopo l’art. 4 bis della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è aggiunto il seguente:

“Art. 4 ter. (Ammontare massimo degli emolumenti)

1. L’ammontare massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere ai consiglieri regionali a titolo di indennità di carica, indennità di funzione, diaria e rimborso spese di trasporto, di cui agli articoli 2, 4 e 6, non può comunque superare l’indennità massima spettante ai membri del Parlamento, ai sensi dell’articolo 3 del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito in legge 26 marzo 2010, n. 42.

2. In caso di superamento del limite indicato al comma 1, l’Ufficio di presidenza o la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, accertatene le cause, apportano le riduzioni necessarie ai singoli emolumenti da corrispondere, a partire dalle indennità di funzione.

3. Del provvedimento di riduzione è data preventiva informazione ai soggetti interessati, e nel caso di provvedimento generale, ai presidenti dei gruppi assembleari.”.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2011 la misura della diaria mensile da corrispondere ai consiglieri regionali a titolo di rimborso delle spese di soggiorno, dell’indennità di funzione e dell’indennità di carica, resta determinata nell’ammontare in vigore al 31 dicembre 2010. Eventuali riduzioni sono assunte con provvedimento dell'Ufficio di presidenza [13].

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 23/1995 è inserito il seguente:

“1 bis. I Consiglieri possono tuttavia rinunciare all’assegno di cui al comma 1.”.

 

     Art. 23. (Modifica alla legge regionale 16/1990)

1. L’articolo 12 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale), è sostituito dal seguente:

“Art. 12 - (Conclusione delle attività formative)

1. Le iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione si concludono con una prova finale, diretta ad accertare il grado di preparazione professionale e l’idoneità degli allievi. Le prove di esame sono quelle specificate nel progetto formativo finanziato o autorizzato.

2. Per l’effettuazione della prova finale dei corsi realizzati dalla Regione e dalle Province, i dirigenti delle rispettive strutture competenti in materia di formazione professionale nominano una commissione esaminatrice, composta da:

a) un membro con funzioni di presidente, individuato nell’atto di nomina;

b) due docenti del corso, designati dall’organismo gestore.

3. I compensi e i rimborsi spese eventualmente spettanti ai componenti le commissioni, nonché le necessarie disposizioni organizzative sono stabiliti dalla Giunta regionale.

4. La Regione e la Provincia, per i rispettivi corsi, rilasciano a coloro che hanno superato le prove finali con esito positivo un attestato di qualifica o di specializzazione.

5. A coloro che hanno frequentato corsi che non prevedono l’effettuazione di una prova finale viene rilasciato un certificato di frequenza da parte dell’organismo gestore.

6. Per l’ammissione alle prove finali di cui al comma 1 e per il rilascio dell’attestato di frequenza di cui al comma 5, gli allievi devono aver frequentato la percentuale minima delle ore di corso stabilita dalla Giunta regionale.

7. Restano salve le disposizioni sulle commissioni esaminatrici dei corsi disciplinati da norme statali vincolanti per la Regione.”.

 

     Art. 24. (Modifica alla legge regionale 60/1997)

1. Alla lettera m bis) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell’agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche – ARPAM), come inserita dall’articolo 31 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), le parole: “, solamente in forma anonima” sono soppresse.

 

     Art. 25. (Servizi scolastici nei piccoli Comuni)

1. La Regione promuove la stipula di intese con l’Ufficio scolastico regionale, per il mantenimento, per l'autosufficienza e per lo sviluppo del servizio scolastico nei Comuni montani o con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2. I Comuni, le Province, le Unioni di Comuni, le Comunità montane e le Fondazioni bancarie possono aderire alle intese di cui al comma 1.

3. Le intese di cui al comma 1 prevedono:

a) il sostegno finanziario agli istituti scolastici, per far fronte ai costi derivanti dall’impiego di personale docente ed ausiliario aggiuntivo, in posizione di mobilità o dipendente da cooperative sociali;

b) l'attuazione di mirate progettualità, per migliorare i processi di insegnamento ed apprendimento e per superare I'isolamento delle scuole mediante le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

c) la valorizzazione della funzione educativa delle fattorie didattiche, mediante progetti sperimentali finalizzati all'educazione ambientale ed alla diffusione della conoscenza del territorio;

d) la cessione a titolo gratuito da parte delle pubbliche amministrazioni di personal computer e di altre apparecchiature informatiche alle istituzioni scolastiche, quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione.

4. Gli interventi previsti nelle intese di cui al comma 1 sono finanziati con la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi, dei Comuni, delle Province, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle Fondazioni bancarie interessate.

5. La Regione può destinare una parte del fondo per la montagna di cui all’art.19 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) al finanziamento delle spese previste dall'intesa di cui al comma 1.

 

     Art. 26. (Modifica alla legge regionale 20/2002)

1. Il termine per l’adeguamento ai requisiti minimi di cui all’allegato A al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), in scadenza al 31 dicembre 2010, è prorogato al 31 dicembre 2012.

 

     Art. 27. (Modifica alla legge regionale 35/2001)

1. All’articolo 1, comma 5 bis, lettera b), della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), le parole: “al 31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2010”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

 

     Art. 28. (Modifica alla legge regionale 17/2008)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 17 (Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi), è aggiunto il seguente:

“1 bis. In attuazione di normative o accordi a carattere nazionale o internazionale l’adesione può essere disposta anche a favore di enti od organismi, comunque denominati, costituendi ovvero la cui costituzione risale a un periodo inferiore a quello indicato al comma 1.”.

 

     Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 18/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), sono aggiunte in fine le parole: “per i Sindaci dei Comuni con popolazione pari a quella residente nei Comuni appartenenti alla Comunità montana, con una riduzione del 50 per cento”.

2. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 18/2008 dopo le parole: “spetta un’indennità” sono inserite le parole: “pari a quella degli Assessori dei Comuni con popolazione pari a quella residente nei Comuni appartenenti alla Comunità montana e comunque”.

3. Il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 18/2008 è abrogato.

4. Dopo il comma 20 dell’articolo 23 della l.r. 18/2008 è inserito il seguente:

“20 bis. Ai Presidenti e agli Assessori delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni si applicano le disposizioni di cui al Capo IV del Titolo III del d.lgs. 267/2000, concernenti lo status degli amministratori locali.”

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 31 maggio 2010.

 

     Art. 30. (Modifiche alla legge regionale 27/2009)

1. Al comma 2 dell’articolo 38 bis della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) sono aggiunti i seguenti periodi: “Nel caso in cui le imprese non provvedano nel termine previsto, l’autorizzazione è sospesa fino alla presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l’impossibilità di presentare il DURC. Decorsi inutilmente sei mesi di sospensione, l’autorizzazione è revocata.”
2. Il comma 5 dell’articolo 38 bis della l.r. 27/2009 è abrogato.

3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 27/2009 è sostituita dalla seguente:

“c) le società consortili con partecipazione pubblica maggioritaria.”.

 

     Art. 31. (Modifiche alle leggi regionali 7/2004 e 24/2009) [14]

[1. Alla lettera b) del comma 1 e al comma 2 dell’art. 4 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale) dopo le parole “impatto ambientale” è inserita la seguente: “interprovinciale”.

2. Dopo l'art. 10 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è inserito il seguente:

“Art. 10 bis (Autorizzazione regionale)

1. Per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali la valutazione di impatto ambientale (VIA) è di competenza regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 7/2004, la Regione assume anche la competenza al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e quella relativa al rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) prevista dall'articolo 213 del d.lgs. 152/2006. In ogni caso, la VIA è di competenza regionale qualora l’impianto sia situato ad una distanza pari o inferiore a 5 km dal confine provinciale.

2. Per le ipotesi di cui al comma 1, la Giunta regionale, di concerto con le Province interessate, emana apposite linee guida contenenti i criteri per l'individuazione dei possibili siti alternativi.”.]

 

     Art. 32. (Riapertura del termine di cui all’articolo 1 della legge regionale 21/2003)

1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Trasformazione in costruzioni a carattere permenente degli alloggi prefabbricati temporanei installati a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997) è riderminato in novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 33. (Modifiche alla legge regionale 31/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2008, n. 31 (Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari), le parole: “ai Comuni associati negli ambiti territoriali sociali" sono sostituite dalle parole: "ai soggetti sottoscrittori dei medesimi protocolli".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della I.r. 31/2008 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c bis) il funzionamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 2.".

3. L'articolo 7 della I.r. 31/2008 è abrogato.

 

     Art. 34. (Modifiche alla legge regionale 31/2009)

1. Il comma 3 dell’articolo 49 della l.r. 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione - Legge finanziaria 2010) è abrogato.

2. Al comma 4 dell’articolo 49 della l.r. 31/2009 è soppresso l’ultimo periodo.

 

     Art. 35. (Modifiche alla legge regionale 16/2010)

1. Al comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010) le parole “entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle parole “entro il 30 giugno 2011”.

2. Al comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 16/2010 le parole: “La gestione della discarica e del relativo contenzioso è affidata al Comune di Barchi, che subentra in tutti i rapporti connessi” sono sostituite dalle seguenti: “La gestione della discarica e del relativo contenzioso è affidata congiuntamente ai comuni di Barchi e Mondavio, che subentrano in tutti i rapporti connessi, rispettivamente nella misura del 70 per cento e del 30 per cento”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 16/2010 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

1 ter. Nelle more dell’effettuazione delle gare per l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati i gestori sono comunque tenuti a garantire la continuità del servizio”.

 

     Art. 36. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 31/2001, l’entità delle spese per l’esecuzione di leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l’anno 2011 negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 37. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato per l’anno 2011 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

 

     Art. 38. (Autorizzazioni di spesa)

1. Per l’anno 2011 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

 

     Art. 39. (Cofinanziamento regionale)

1. Per l’anno 2011 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.

2. Per l’anno 2011 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.

 

     Art. 40. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20.

[2] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20.

[3] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20.

[4] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 17 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 17 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[7] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20.

[8] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20.

[9] Rubrica così modificata dall'art. 8 della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20.

[10] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20.

[11] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 10 novembre 2011, n. 299, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[13] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 27.

[14] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2011, n. 9.