Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 28/12/2010 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento) |
Art. 2. (Variazioni di bilancio) |
Art. 3. (Fondo per adeguamento, messa in sicurezza ed efficienza energetica degli edifici scolastici) |
Art. 4. (Rinnovo autorizzazioni limiti d’impegno) |
Art. 5. (Fondo regionale anticrisi anno 2011) |
Art. 6. (Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari, anno 2011) |
Art. 7. (Fondo di rotazione per la progettazione) |
Art. 8. (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici) |
Art. 9. (Controllo e riscossione della tassa automobilistica regionale e degli altri tributi regionali |
Art. 10. (Interventi comunitari) |
Art. 11. (Riorganizzazione del servizio idrico integrato) |
Art. 12. (Integrazione al Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile) |
Art. 13. (Regime transitorio dei canoni di edilizia Residenziale pubblica) |
Art. 14. (Modifica alla legge regionale 17/1999) |
Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 36/1998) |
Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 7/2009) |
Art. 17. (Misure per il rispetto del patto di stabilità interno) |
Art. 18. (Modifica all’articolo 31 della legge regionale 7/1995) |
Art. 19. (Proroga del termine di fine lavori del progetto “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto”) |
Art. 20. (Disposizioni di semplificazione) |
Art. 21. (Modifiche alle leggi regionali 11/2010 e 20/2001) |
Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 23/1995) |
Art. 23. (Modifica alla legge regionale 16/1990) |
Art. 24. (Modifica alla legge regionale 60/1997) |
Art. 25. (Servizi scolastici nei piccoli Comuni) |
Art. 26. (Modifica alla legge regionale 20/2002) |
Art. 27. (Modifica alla legge regionale 35/2001) |
Art. 28. (Modifica alla legge regionale 17/2008) |
Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 18/2008) |
Art. 30. (Modifiche alla legge regionale 27/2009) |
Art. 31. (Modifiche alle leggi regionali 7/2004 e 24/2009) |
Art. 32. (Riapertura del termine di cui all’articolo 1 della legge regionale 21/2003) |
Art. 33. (Modifiche alla legge regionale 31/2008) |
Art. 34. (Modifiche alla legge regionale 31/2009) |
Art. 35. (Modifiche alla legge regionale 16/2010) |
Art. 36. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale) |
Art. 37. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa) |
Art. 38. (Autorizzazioni di spesa) |
Art. 39. (Cofinanziamento regionale) |
Art. 40. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 6.3.94 - L.R. 28 dicembre 2010, n. 20.
Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011)
(B.U. 31 dicembre 2010, n. 115)
Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento)
1. Per il periodo 2011/2013 il quadro finanziario di cui all’articolo 5, comma 1, della
1) previsione entrate: anno 2011, euro 3.873.790.067,73;
2) previsione entrate: anno 2012, euro 3.934.775.321,23;
3) previsione entrate: anno 2013, euro 3.933.288.846,27.
Art. 2. (Variazioni di bilancio)
1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:
a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della
b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2011 e relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire:
a) la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 marzo 2007, n. 17114 (Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le Regioni (articolo 28, comma 5,
b) l’organizzazione di corsi per la formazione del personale da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia;
c) il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia-Romagna in attuazione delle
d) l’utilizzo delle risorse FAS 2007/2013, sia statali che relative al cofinanziamento regionale, derivanti dalle economie al 31 dicembre 2010;
e) il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;
f) il pieno utilizzo delle risorse del Fondo sanitario regionale [1].
3. [Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate] [2].
4. [Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse per consentire il trasferimento delle risorse alla regione Emilia-Romagna in attuazione della
Art. 3. (Fondo per adeguamento, messa in sicurezza ed efficienza energetica degli edifici scolastici)
1. La Regione persegue il tempestivo adeguamento, la messa a norma e l’efficienza energetica del patrimonio pubblico di edilizia scolastica, mediante:
a) il ricorso a ogni modalità e strumento atti a conseguire il pieno raggiungimento di tale obiettivo, comprese le forme alternative di finanziamento con la partecipazione di soggetti ed enti anche di natura privata;
b) la partecipazione alla formazione e al finanziamento di piani o programmi per la messa a norma, l’efficienza energetica e la messa in sicurezza degli edifici scolastici, promossi o da concordare con lo Stato, le Province e i Comuni.
2. La Giunta regionale adotta gli atti necessari all’attuazione di quanto disposto nel presente articolo.
3. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 è istituito nel bilancio di previsione per il 2011 un apposito capitolo, a carico dell’UPB 4.26.04, denominato “Finanziamenti per la messa in sicurezza, adeguamento a norma ed efficienza energetica degli edifici scolastici”, con una dotazione di euro 3.200.000,00.
Art. 4. (Rinnovo autorizzazioni limiti d’impegno)
1. E’ rinnovata per l’anno 2011, limitatamente a euro 52.000,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2012 e termine nell’anno 2031, di cui al comma 1 dell’articolo 16 della
2. E’ rinnovata per l’anno 2011, limitatamente a euro 55.000,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2012 e termine nell’anno 2031, di cui al comma 1 dell’articolo 17 della
3. E’ rinnovata per l’anno 2011, limitatamente a euro 56.000,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2012 e termine nell’anno 2031, di cui al comma 1 dell’articolo 13 della
Art. 5. (Fondo regionale anticrisi anno 2011)
1. Per l’anno 2011 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi € 17.290.000,00 di cui € 13.290.000,00 iscritti, a carico dell’UPB 2.08.18 ed € 4.000.000,00 iscritti a carico dell’UPB 2.08.19, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011, ripartito per le seguenti finalità:
- a favore delle PMI e per l’occupazione;
- a favore degli investimenti per la ricerca/innovazione collegate al distretto tecnologico della domotica;
- per la compensazione dei canoni ERAP;
- a favore dei contratti di solidarietà;
- a favore del diritto allo studio;
- a favore dei precari;
- a favore della stabilizzazione dei contratti a termine;
- per i contributi alle famiglie;
- per i rimborsi dei ticket sanitari.
2. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.
3. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2011, stanziate a carico delle UPB 2.08.18 “Fondo anticrisi - corrente” e 2.08.19 “Fondo anticrisi – investimento”, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse, previo parere della competente commissione assembleare.
3 bis. Le risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo anticrisi per l’anno 2011 sono vincolate fino al completamento degli interventi di cui al comma 1 [4].
Art. 6. (Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari, anno 2011)
1. E’ istituito, per l’anno 2011, il fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari, per un importo complessivo di euro 22.500.000,00 iscritto, a carico delle UPB 2.08.21 “Fondo priorità regionale - corrente” e dell’UPB 2.08.22 “Fondo priorità regionale - investimento”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011.
2. A carico delle UPB 2.08.21 “Fondo priorità regionale - corrente”, per l’importo di euro 13.000.000,00, ripartito per le seguenti finalità:
a) sostegno a progetti di sviluppo a base culturale [5];
b) attività relative al marketing territoriale;
c) integrazione di finanziamenti di interventi in campo sociale.
3. A carico dell’UPB 2.08.22 “Fondo priorità regionale - investimento”, per l’importo di euro 9.500.000,00, ripartito per le seguenti finalità:
a) investimenti per progetti di sviluppo a base culturale [6];
b) interventi regionali per l’integrazione dei finanziamenti destinati alla riqualificazione e ammodernamento delle strutture ricettive [7];
c) sviluppo della trigenerazione su edifici sanitari e pubblici regionali;
d) miglioramento dell’efficienza energetica su edifici scolastici (primarie e secondarie).
4. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.
5. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo priorità regionale anno 2011, stanziate a carico dell’UPB 2.08.21 “Fondo priorità regionale - corrente” e dell’UPB 2.08.22 “Fondo priorità regionale - investimento”, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse, previo parere della competente commissione assembleare.
5 bis. Le risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo per gli interventi prioritari per l’anno 2011 sono vincolate fino al completamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 [8].
Art. 7. (Fondo di rotazione per la progettazione)
1. È istituito un fondo di rotazione per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla
2. Fermo restando il limite di popolazione di cui al comma 1, l’anticipazione è concessa in base alla data di arrivo della relativa istanza. I Comuni interessati presentano l’istanza ogni anno successivamente alla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio di previsione che stanzia il relativo importo. In caso di arrivo contemporaneo, viene data preferenza all’istanza del Comune con minor numero di abitanti.
3. Il contenuto dell’istanza è stabilito dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
4. I Comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre cinque anni dalla data del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.
5. L’anticipazione è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 4.
6. L’anticipazione è revocata qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della
7. Per l’anno 2011 la disponibilità del fondo è determinata nell’importo complessivo di euro 500.000,00 a carico dell’UPB 2.08.20 dello stato di previsione della spesa. Per gli anni successivi l’importo è stabilito con legge di bilancio.
8. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.
Art. 8. (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)
1. Ai sensi dell’articolo 128 del
Art. 9. (Controllo e riscossione della tassa automobilistica regionale e degli altri tributi regionali [9])
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere le operazioni relative all’espletamento delle procedure per l’esternalizzazione in tutto o in parte delle attività concernenti il controllo e la riscossione della tassa automobilistica regionale e degli altri tributi regionali [10].
2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte a carico dell’UPB 2.08.10 per l’importo complessivo di euro 8.510.000,00, ripartito nel triennio 2011/2013 come segue:
a) per l’anno 2011, euro 2.950.000,00;
b) per l’anno 2012, euro 2.780.000,00;
c) per l’anno 2013, euro 2.780.000,00 [11].
3. A decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti abilitati trasmettono alla Regione in formato elettronico gli elenchi previsti dal
4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la Regione effettua l’istruttoria e il riconoscimento dell’esenzione per i soggetti disabili di cui all’articolo 8 della
5. Pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei benefici di cui al comma 4 sono inoltrate alla struttura organizzativa regionale competente, o ai diversi uffici individuati dall’Amministrazione regionale, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica.
Art. 10. (Interventi comunitari)
1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero 2008/2011 – FEAGA – Piano d’azione regionale, è autorizzato un finanziamento regionale aggiuntivo a sostegno degli interventi comunitari previsti dal piano di azione regionale fino ad euro 3.750.000,00;
2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono iscritte a carico delle UPB 3.09.05 e 3.09.12, previste nello stato di previsione della spesa e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata e comunque mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali di settore;
3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l’esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari da attuarsi e ai fini SIOPE di cui al comma 1;
4. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce il quadro finanziario e le modalità di monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate per gli interventi previsti al comma 1.
Art. 11. (Riorganizzazione del servizio idrico integrato)
1. Gli organi delle Autorità di ambito di cui alla
2. Fino alle nomine di cui al comma 1, le funzioni di commissario straordinario sono esercitate dai presidenti delle rispettive Autorità in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12. (Integrazione al Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile)
1. Il finanziamento del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile di cui al
2. La spesa relativa è a carico dell’UPB 4.26.04 dello stato di previsione della spesa per l’anno 2011.
Art. 13. (Regime transitorio dei canoni di edilizia Residenziale pubblica)
1. Per l’anno 2011, il calcolo dei canoni locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata effettuato ai sensi del
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) ai fini dell’applicazione del canone minimo previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1), del
b) nel caso di contratti di locazione relativi ad assegnazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14. (Modifica alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
"1 bis. La SVIM s.p.a. può altresì:
a) gestire le partecipazioni acquisite ai sensi della presente legge o gestire, su incarico della Giunta regionale, le partecipazioni della Regione in società o enti che perseguono finalità di ricerca e innovazione o realizzano interventi per la modernizzazione produttiva e lo sviluppo economico delle Marche;
b) acquisire, previa autorizzazione della Giunta regionale, partecipazioni nelle società o enti di cui alla lettera a)”.
Art. 15. (Modifiche alla
1. II comma 2 dell'articolo 10 bis della
"2. Il trasporto sanitario di cui agli articoli 20, comma 1, e 21, commi 1 e 2, è assicurato dalle aziende sanitarie e dall'INRCA avvalendosi di mezzi e di personale propri. Ove ciò non sia possibile, il trasporto sanitario è affidato ai soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 26 bis, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di servizi e forniture e anche in attuazione delle direttive comunitarie in materia. A tal fine i bandi di gara nelle procedure aperte contengono i requisiti prescritti per l'autorizzazione e l'accreditamento e indicano un termine non superiore a novanta giorni entro cui, comunque, gli interessati debbono munirsi del provvedimento di autorizzazione e accreditamento."
2. II comma 3 dell’articolo 10 bis della I.r. 36/1998 è abrogato.
Art. 16. (Modifiche alla
1. La rubrica dell’articolo 8 della
2. Prima del comma 1 dell’articolo 8 della
“01. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’Associazione Mediateca delle Marche che svolge attività di catalogazione, di editoria e di Marche Film Commission transita alla Regione Marche. L’inquadramento nel ruolo regionale avviene previo espletamento di concorso riservato nella posizione contrattuale corrispondente a quella ricoperta presso l’Associazione Mediateca delle Marche. La Giunta regionale incrementa la propria dotazione organica e definisce i criteri e le modalità per l’applicazione del presente comma” [12].
3. La spesa derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 fa carico all’UPB 2.07.01.
Art. 17. (Misure per il rispetto del patto di stabilità interno)
1. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, la struttura organizzativa regionale competente in materia di ragioneria e bilancio è autorizzata, su conforme indicazione della Giunta regionale, a sospendere per quanto necessario, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 47 della
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a ricorrere a ogni strumento idoneo al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
Art. 18. (Modifica all’articolo 31 della
1. AI comma 1 dell’articolo 31 della
“abbiano le seguenti dimensioni:
a) appostamento fisso alla minuta selvaggina, di norma collocato a terra, avente dimensioni non superiori a 9 mq;
b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con dimensioni non superiori a 9 mq per ciascun capanno principale o secondario;
c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato in prossimità dell’acqua, sugli argini di uno specchio d’acqua o prato soggetto ad allagamento le cui dimensioni non possono superare complessivamente i 20 mq.”.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli appostamenti precedentemente autorizzati nelle ultime cinque stagioni venatorie.
Art. 19. (Proroga del termine di fine lavori del progetto “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto”)
1. Il termine di fine lavori del progetto “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto” annualità IV e IV bis di cui al decreto del dirigente del servizio Lavori Pubblici della Giunta regionale n. 616/SLP del 5 novembre 2004 ed annualità V e VI, di cui al decreto del dirigente del servizio Lavori Pubblici della Giunta regionale n. 655/SLP del 19 novembre 2004, è prorogato al 31 dicembre 2011. Tale progetto è stato finanziato ai sensi dell’articolo 8 della
Art. 20. (Disposizioni di semplificazione)
1. Sono abrogati:
a) la
b) il comma 2 dell’articolo 28 della
2. Al comma 1 dell’articolo 12 della
3. Al comma 3 bis dell’articolo 9 della
Art. 21. (Modifiche alle leggi regionali 11/2010 e 20/2001)
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della
“6 bis. Ai fini della determinazione dell’incentivo per il personale regionale di cui all’articolo 4 della
2. Dopo il comma 11 dell’articolo 22 della
“11 bis. Il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni o da enti e aziende privati non in posizione di comando, può optare per il trattamento economico di cui alla lettera b) del comma 11, senza riconoscimento dell’anzianità di servizio.”.
Art. 22. (Modifiche alla
1. Dopo l’art. 4 bis della
“Art. 4 ter. (Ammontare massimo degli emolumenti)
1. L’ammontare massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere ai consiglieri regionali a titolo di indennità di carica, indennità di funzione, diaria e rimborso spese di trasporto, di cui agli articoli 2, 4 e 6, non può comunque superare l’indennità massima spettante ai membri del Parlamento, ai sensi dell’articolo 3 del
2. In caso di superamento del limite indicato al comma 1, l’Ufficio di presidenza o la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, accertatene le cause, apportano le riduzioni necessarie ai singoli emolumenti da corrispondere, a partire dalle indennità di funzione.
3. Del provvedimento di riduzione è data preventiva informazione ai soggetti interessati, e nel caso di provvedimento generale, ai presidenti dei gruppi assembleari.”.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2011 la misura della diaria mensile da corrispondere ai consiglieri regionali a titolo di rimborso delle spese di soggiorno, dell’indennità di funzione e dell’indennità di carica, resta determinata nell’ammontare in vigore al 31 dicembre 2010. Eventuali riduzioni sono assunte con provvedimento dell'Ufficio di presidenza [13].
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della
“1 bis. I Consiglieri possono tuttavia rinunciare all’assegno di cui al comma 1.”.
Art. 23. (Modifica alla
1. L’articolo 12 della
“Art. 12 - (Conclusione delle attività formative)
1. Le iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione si concludono con una prova finale, diretta ad accertare il grado di preparazione professionale e l’idoneità degli allievi. Le prove di esame sono quelle specificate nel progetto formativo finanziato o autorizzato.
2. Per l’effettuazione della prova finale dei corsi realizzati dalla Regione e dalle Province, i dirigenti delle rispettive strutture competenti in materia di formazione professionale nominano una commissione esaminatrice, composta da:
a) un membro con funzioni di presidente, individuato nell’atto di nomina;
b) due docenti del corso, designati dall’organismo gestore.
3. I compensi e i rimborsi spese eventualmente spettanti ai componenti le commissioni, nonché le necessarie disposizioni organizzative sono stabiliti dalla Giunta regionale.
4. La Regione e la Provincia, per i rispettivi corsi, rilasciano a coloro che hanno superato le prove finali con esito positivo un attestato di qualifica o di specializzazione.
5. A coloro che hanno frequentato corsi che non prevedono l’effettuazione di una prova finale viene rilasciato un certificato di frequenza da parte dell’organismo gestore.
6. Per l’ammissione alle prove finali di cui al comma 1 e per il rilascio dell’attestato di frequenza di cui al comma 5, gli allievi devono aver frequentato la percentuale minima delle ore di corso stabilita dalla Giunta regionale.
7. Restano salve le disposizioni sulle commissioni esaminatrici dei corsi disciplinati da norme statali vincolanti per la Regione.”.
Art. 24. (Modifica alla
1. Alla lettera m bis) del comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 25. (Servizi scolastici nei piccoli Comuni)
1. La Regione promuove la stipula di intese con l’Ufficio scolastico regionale, per il mantenimento, per l'autosufficienza e per lo sviluppo del servizio scolastico nei Comuni montani o con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. I Comuni, le Province, le Unioni di Comuni, le Comunità montane e le Fondazioni bancarie possono aderire alle intese di cui al comma 1.
3. Le intese di cui al comma 1 prevedono:
a) il sostegno finanziario agli istituti scolastici, per far fronte ai costi derivanti dall’impiego di personale docente ed ausiliario aggiuntivo, in posizione di mobilità o dipendente da cooperative sociali;
b) l'attuazione di mirate progettualità, per migliorare i processi di insegnamento ed apprendimento e per superare I'isolamento delle scuole mediante le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
c) la valorizzazione della funzione educativa delle fattorie didattiche, mediante progetti sperimentali finalizzati all'educazione ambientale ed alla diffusione della conoscenza del territorio;
d) la cessione a titolo gratuito da parte delle pubbliche amministrazioni di personal computer e di altre apparecchiature informatiche alle istituzioni scolastiche, quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione.
4. Gli interventi previsti nelle intese di cui al comma 1 sono finanziati con la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi, dei Comuni, delle Province, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle Fondazioni bancarie interessate.
5. La Regione può destinare una parte del fondo per la montagna di cui all’art.19 della
Art. 26. (Modifica alla
1. Il termine per l’adeguamento ai requisiti minimi di cui all’allegato A al
Art. 27. (Modifica alla
1. All’articolo 1, comma 5 bis, lettera b), della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
Art. 28. (Modifica alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della
“1 bis. In attuazione di normative o accordi a carattere nazionale o internazionale l’adesione può essere disposta anche a favore di enti od organismi, comunque denominati, costituendi ovvero la cui costituzione risale a un periodo inferiore a quello indicato al comma 1.”.
Art. 29. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della
2. Al comma 2 dell’articolo 15 della
3. Il comma 4 dell’articolo 19 della
4. Dopo il comma 20 dell’articolo 23 della
“20 bis. Ai Presidenti e agli Assessori delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni si applicano le disposizioni di cui al Capo IV del Titolo III del
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 31 maggio 2010.
Art. 30. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell’articolo 38 bis della
2. Il comma 5 dell’articolo 38 bis della
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 48 della
“c) le società consortili con partecipazione pubblica maggioritaria.”.
Art. 31. (Modifiche alle leggi regionali 7/2004 e 24/2009) [14]
[1. Alla lettera b) del comma 1 e al comma 2 dell’art. 4 della
2. Dopo l'art. 10 della
“Art. 10 bis (Autorizzazione regionale)
1. Per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali la valutazione di impatto ambientale (VIA) è di competenza regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della
2. Per le ipotesi di cui al comma 1, la Giunta regionale, di concerto con le Province interessate, emana apposite linee guida contenenti i criteri per l'individuazione dei possibili siti alternativi.”.]
Art. 32. (Riapertura del termine di cui all’articolo 1 della
1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 4, della
Art. 33. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della I.r. 31/2008 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c bis) il funzionamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 2.".
3. L'articolo 7 della I.r. 31/2008 è abrogato.
Art. 34. (Modifiche alla
1. Il comma 3 dell’articolo 49 della
2. Al comma 4 dell’articolo 49 della
Art. 35. (Modifiche alla
1. Al comma 3 dell’articolo 27 della
2. Al comma 3 dell’articolo 33 della
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 40 della
“1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
1 ter. Nelle more dell’effettuazione delle gare per l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati i gestori sono comunque tenuti a garantire la continuità del servizio”.
Art. 36. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della
Art. 37. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della
Art. 38. (Autorizzazioni di spesa)
1. Per l’anno 2011 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.
Art. 39. (Cofinanziamento regionale)
1. Per l’anno 2011 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.
2. Per l’anno 2011 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.
Art. 40. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[2] Comma abrogato dall'art. 8 della
[3] Comma abrogato dall'art. 8 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 8 della
[5] Lettera così sostituita dall'art. 17 della
[6] Lettera così sostituita dall'art. 17 della
[7] Lettera così modificata dall'art. 8 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 8 della
[9] Rubrica così modificata dall'art. 8 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[11] Comma così modificato dall'art. 8 della
[12] La Corte costituzionale, con sentenza 10 novembre 2011, n. 299, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[13] Comma così modificato dall'art. 7 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 1 della