§ 2.5.16 - L.R. 6 agosto 1984, n. 39.
Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.5 musei, biblioteche e beni culturali
Data:06/08/1984
Numero:39


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 


§ 2.5.16 - L.R. 6 agosto 1984, n. 39. [1]

Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico [2].

(B.U. 10 agosto 1984, n. 32, 1° suppl. ord.).

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

Art. 1.

     1. La regione, al fine di promuovere la protezione e la valorizzazione del patrimonio edilizio di interesse ambientale, architettonico, artistico nonché del patrimonio archeologico, concede contributi:

     a) per l'acquisto di immobili e loro pertinenze ed eventuali fasce di rispetto aventi interesse ambientale, architettonico o artistico nonché rappresentanti esempi di archeologia industriale;

     b) per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, nonché di restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse ambientale, architettonico o artistico nonché rappresentanti esempi di archeologia industriale;

     c) per l'acquisto di terreni sui quali siano in corso scavi archeologici, ovvero sui quali insistano reperti immobili di interesse archeologico, o in cui sia stata accertata la presenza di reperti archeologici;

     d) per l'acquisto di aree di rispetto intorno a zone archeologiche;

     e) per la costruzione e la manutenzione di opere finalizzate alla valorizzazione di immobili di interesse archeologico, nonché per la realizzazione di strutture stabili di protezione degli immobili stessi.

 

     Art. 2.

     1. I contributi finalizzati all'acquisto degli immobili di cui alla lettera a) dell'art. 1, sono concessi ai comuni e alle province.

     2. I contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) dell'art. 1, sono concessi oltre che ai comuni e alle province, a soggetti proprietari, ivi comprese la regione, in osservanza a quanto disposto dai successivi artt. 4 e 5.

     3. I contributi finalizzati all'acquisto degli immobili di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, sono concessi esclusivamente ai comuni e alle province.

     4. I contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui alla lett. e) dell'art. 1, sono concessi ai soggetti proprietari degli immobili oggetto dell'intervento.

 

     Art. 3. [3]

     [Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono essere presentate alla giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno].

 

     Art. 4. [4]

     [1. La domanda di contributo per l'acquisto di immobili di cui alla lettera a) dell'art. 1, deve essere corredata dai seguenti documenti:

     a) almeno due planimetrie, tra le quali un estratto catastale, contenenti una dettagliata descrizione dell'immobile nonché del circostante contesto ambientale e nelle quali siano messe in evidenza le principali modificazioni urbanistiche e territoriali intervenute dall'epoca di realizzazione dell'opera;

     b) documentazione ottenuta con indagine tecnica non distruttiva, dello stato di fatto con l'indicazione delle eventuali stratificazioni e aggiunte, nonché di ogni elemento artisticamente significativo;

     c) relazione illustrativa contenente la descrizione dello stato di fatto con l'indicazione dei dati riassuntivi delle superfici e dei volumi, la descrizione dello stato di conservazione della costruzione e delle finiture, la descrizione delle caratteristiche tipologiche e strutturali, nonché circa le destinazioni d'uso dell'immobile, corredata di note storico-critiche e dall'indicazione delle relative bibliografie;

     d) stralcio dello strumento urbanistico generale e, ove esistente, esecutivo, con riferimento all'immobile ed al contesto circostante, ed estratto dalle relative norme urbanistico-edilizie applicabili;

     e) ove si tratti di immobile vincolato, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, copia della documentazione comprovante l'esistenza di tale vincolo;

     f) copia delle schede di rilevamento o di inventario, ove esistente, ai sensi della L.R. 19 marzo 1980, n. 30;

     g) relazione sull'utilizzazione che si intende perseguire e il programma di gestione economico-culturale;

     h) parere della competente sovrintendenza ai beni architettonici e ambientali sulla rilevanza artistica del bene e sulla compatibilità dell'utilizzazione prevista con le esigenze di tutela, relativamente agli immobili soggetti alla tutela di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089;

     i) preventivo del costo dell'intervento;

     l) copia della denuncia inviata al competente ministero ove necessario, ai sensi degli artt. 28 e 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

     m) l'autorizzazione, ove necessaria, prevista dagli artt. 24 e 26 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

     2. La domanda di contributo per l'esecuzione degli interventi di cui alla lett. b) dell'art. 1, deve essere corredata, oltre che dai documenti elencati dal precedente primo comma, anche dai seguenti elaborati:

     a) relazione descrittiva dei criteri che si intendono seguire in ordine alla realizzazione dell'intervento progettato, e al fine di assicurare la valorizzazione degli elementi qualificanti dell'immobile, nonché la conservazione dei suoi tipici valori ambientali, architettonici ed artistici;

     b) progetti di massima redatti in scala adeguata, dai quali risulti evidente il carattere dell'intervento per il quale si chiede il contributo.

     3. La domanda di contributo per l'acquisto degli immobili di cui alle lett. c) e d) del precedente art. 1 deve essere corredata dai seguenti documenti:

     a) parere favorevole della competente sovrintendenza archeologica;

     b) estratto catastale dell'immobile da acquisire e di quelli circostanti;

     c) copia del decreto di vincolo, emesso ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

     d) relazione illustrativa circa l'importanza archeologica dell'immobile da acquistare, nonché in merito all'utilizzazione cui lo si intende adibire;

     e) indicazione delle modalità circa l'apertura al pubblico dell'area archeologica, deliberate dall'ente richiedente in conformità alle norme vigenti;

     f) preventivo del costo dell'acquisto.

     4. La domanda di contributo per la realizzazione degli interventi di cui alla lett. e) del precedente art. 1, deve essere corredata dai seguenti documenti:

     a) approvazione della competente sovrintendenza archeologica in merito all'utilità dell'intervento progettato, alla sua idoneità allo scopo, nonché alle relative modalità progettuali;

     b) estratto catastale dell'immobile interessato dall'intervento e di quelli circostanti;

     c) progetto esecutivo dell'intervento, redatto in scala adeguata;

     d) relazione illustrativa dell'intervento progettato;

     e) preventivo documentato del costo dell'intervento].

 

     Art. 5.

     1. La concessione ai privati proprietari dei contributi di cui alla lettera b) del precedente art. 1 è subordinata alla sottoscrizione da parte dei proprietari degli immobili e alla trascrizione nei registri immobiliari, di un atto unilaterale di obbligo che preveda:

     a) l'impegno a non trasferire per atto tra vivi, la proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento o di una parte di esso, per la durata di dieci anni successivamente all'ultimazione dell'intervento stesso;

     b) fermo restando quanto previsto dall'art. 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, l'attribuzione alla regione e in via subordinata, al comune in cui l'immobile è ubicato, del diritto di prelazione a parità di condizioni, esercitabile nel caso in cui la proprietà dell'immobile stesso sia trasferita a titolo oneroso dopo la scadenza del termine stabilito dalla precedente lett. a);

     c) l'impegno, qualora si tratti di immobili che rivestano eccezionali valori ambientali ed architettonici o artistici, ad assicurare l'apertura degli stessi alle visite del pubblico, secondo tempi e modalità prestabiliti;

     d) la previsione di penali nel caso di inadempimento degli obblighi assunti.

     2. In ogni caso la violazione dell'obbligo di cui alla lett. a) del precedente primo comma, comporta la perdita del contributo concesso dalla regione e la sua conseguente decadenza in conformità a quanto previsto dal successivo art. 12.

     3. Il contributo viene corrisposto per la totalità della spesa ritenuta ammissibile, qualora il proprietario ceda gratuitamente alla regione o al comune l'immobile oggetto dell'intervento, a fronte di una contestuale costituzione del diritto di superficie avente durata da trenta a quarantacinque anni a favore del proprietario cedente.

     4. In tal caso devono essere previsti, assieme all'attribuzione del diritto di superficie, l'obbligo di manutenzione dell'edificio, nonché adeguate garanzie per l'adempimento.

 

     Art. 6.

     1. La concessione dei contributi di cui alla lett. e) del precedente art. 1, è subordinata all'avvenuta accettazione delle condizioni per l'apertura al pubblico delle aree archeologiche interessate.

 

Titolo II

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

 

     Art. 7.

     1. La Giunta regionale, sentite le province, approva i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 1 [5].

     2. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti [6].

     3. [Tale programma è articolato in modo distinto, a seconda che si tratti di immobili di interesse ambientale, architettonico o artistico, ovvero di immobili di interesse archeologico] [7].

     4. [Il programma individua i beneficiari e l'importo di ciascun contributo] [8].

     5. I contributi sono corrisposti in conto capitale nella misura massima del settantacinque per cento della spesa riconosciuta ammissibile, salvo quanto disposto al precedente art. 5, terzo comma.

     6. Nel determinare la misura del contributo si tiene conto degli eventuali contributi devoluti per lo stesso fine dallo Stato e da enti pubblici e di eventuali contributi devoluti dalla regione stessa.

 

     Art. 8.

     1. Al fine della determinazione delle priorità per la concessione dei contributi relativi all'acquisto di immobili di interesse ambientale, architettonico o artistico, la giunta regionale tiene conto di tutti i seguenti elementi:

     a) il valore ambientale, architettonico o artistico dell'immobile;

     b) lo stato di degrado dell'immobile, l'urgenza di eventuali lavori di ripristino e le sue possibilità di recupero;

     c) l'utilizzazione cui si intende adibire l'immobile.

     2. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, la giunta regionale tiene conto degli elementi indicati dal precedente primo comma, nonché:

     a) del tipo di ripristino progettato e della destinazione presente e futura dell'immobile;

     b) del parere espresso dalla competente sovrintendenza in ordine al valore culturale dell'immobile e all'importanza dell'intervento progettato;

     c) della funzionalità dell'intervento progettato rispetto ai programmi di gestione del territorio;

     d) del grado di fruibilità dell'immobile, anche in relazione alla destinazione d'uso prevista;

     e) dell'eventuale collocazione dell'immobile in zone di parchi naturali o in zone di particolare rilevanza ambientale, ovvero dei centri storici.

     f) la coerenza con i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'art. 3 della l.r. 9 giugno 1997, n. 18 "Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali", nonché con le indicazioni, contenute negli elaborati della pianificazione, paesistica [9].

     3. Per la concessione dei contributi aventi ad oggetto immobili di interesse archeologico, è data preferenza agli interventi comportanti l'ampliamento di aree e zone archeologiche esistenti di proprietà pubblica, nonché a quelli riguardanti ambienti compresi nel territorio di più comuni.

 

     Art. 9.

     1. [Il programma di intervento finanziario approvato dalla regione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione] [10].

     2. [Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del programma, i soggetti beneficiari devono trasmettere alla giunta regionale ai fini dell'ottenimento dei contributi, la documentazione elencata nei successivi commi terzi e quarto del presente articolo] [11].

     3. Per l'ottenimento dei contributi finalizzati all'acquisto di immobili, occorre presentare:

     a) ove si tratti di acquisto a trattativa privata, la copia del contratto preliminare di compravendita;

     b) ove si tratti di acquisizione mediante procedura espropriativa, in attuazione di previsioni urbanistiche, la copia dell'istanza di emissione del decreto di esproprio;

     c) la documentazione dei necessari finanziamenti ed affidamenti, per la parte di spesa non coperta da contributo regionale.

     4. Per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo, di cui alla lettera b) del precedente art. 1, nonché per quelli finalizzati all'esecuzione degli interventi di cui alla lettera e) del precedente art. 1, occorre presentare:

     a) l'autorizzazione o la concessione comunale, corredata dai relativi progetti esecutivi, nonché, ove necessario, dal nullaosta della competente Sovrintendenza e dall'autorizzazione paesistica, rilasciata dai soggetti competenti così come individuati dagli articoli 2, 4 e 6 della l.r. n. 18/97 [12];

     b) la documentazione dei necessari finanziamenti o affidamenti, per la parte di spesa non coperta dal contributo regionale;

     c) ove necessario, l'impegno unilaterale di cui al precedente articolo 5, munito della prova dell'intervenuta trascrizione;

     d) ove necessario, l'atto di impegno alla cessione gratuita dell'immobile alla regione o al comune, nelle ipotesi previste dal precedente art. 5, terzo comma.

     e) la documentazione relativa al sistema di realizzazione dei lavori come previsto dall'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici [13].

 

     Art. 10.

     1. [Accertata l'idoneità della documentazione trasmessa, entro tre mesi dal termine di cui al comma 2 dell'art. 9, il dirigente regionale competente per materia concede il contributo, e ne dispone l'erogazione con proprio decreto di approvazione del progetto e conferma del contributo, secondo quanto disposto dai successivi commi] [14].

     2. I contributi per l'acquisto di immobili sono erogati entro due mesi dalla loro concessione.

     3. Ove si tratti di acquisizione mediante trattativa privata, i relativi contratti dovranno essere stipulati, a pena di decadenza del contributo, entro tre mesi dall'avvenuta concessione.

     4. I contributi finalizzati all'esecuzione di opere devono essere corrisposti per una quota pari all'ottanta per cento del loro ammontare, all'atto della presentazione del certificato di inizio lavori, rilasciato dal comune competente per territorio.

     5. Tali lavori devono essere iniziati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla comunicazione al soggetto beneficiario dell'intervenuta concessione, e devono essere ultimati entro tre anni dal loro inizio, salva la facoltà della regione di concedere una proroga di tale termine allorquando il ritardo dipenda da cause non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario e riconducibili alla complessità dell'intervento, accertata dai competenti uffici regionali.

     6. Entro dieci giorni dalla presentazione del certificato di collaudo dei lavori, deve essere corrisposta la restante quota del venti per cento, ovvero la minor somma dovuta nel caso in cui il costo complessivo dell'intervento sia risultato inferiore a quello preventivato.

     7. Il collaudo dei lavori è effettuato da un tecnico nominato dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato, con le modalità di cui al titolo V della L.R. 12 settembre 1983, n. 70.

     8. I collaudatori accertano l'avvenuta esecuzione dei lavori a regola d'arte, verificando altresì, l'esatto ammontare delle relative spese, sulla base della documentazione allegata alla domanda di contributo, del relativo progetto e del relativo giornale dei lavori. Ultimate le operazioni con esito favorevole, il collaudatore rilascia il certificato di collaudo.

     8 bis. L'autorizzazione di eventuali varianti in corso d'opera rispetto al progetto esecutivo approvato non potrà comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della Regione [15].

 

     Art. 11.

     1. Qualora i lavori finanziati con i contributi di cui alla presente legge non siano ultimati nel termine stabilito dal precedente art. 10, quinto comma, o in quello eventualmente prorogato ai sensi del medesimo quinto comma, il comune competente per territorio, ovvero un funzionario incaricato dall'assessore regionale competente, qualora si tratti di intervento comunale, accerta lo stato di attuazione dei lavori e determina l'ammontare delle spese sostenute.

     2. Nel caso in cui il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia dovuto a ragioni considerate giustificate dalla giunta regionale, questa può deliberare la conferma della quota di contributo commisurata alla parte di intervento realmente attuata e la contestuale decadenza della restante quota.

     3. Nel caso in cui la particolare situazione di fatto renda opportuna l'ultimazione dei lavori progettati, la giunta regionale, con propria deliberazione motivata, può disporre l'ultimazione d'ufficio dei lavori stessi, usufruendo della quota di contributo non utilizzata dal beneficiario, e recuperando dal beneficiario stesso le eventuali spese ulteriori, con la procedura prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

     4. In ogni altro caso, la giunta regionale delibera la decadenza per l'intero ammontare del contributo concesso.

 

     Art. 12.

     1. In caso di decadenza parziale o totale, dal contributo, le somme corrisposte al beneficiario e da restituire alla regione, devono essere aumentate sulla base dell'incremento del costo della vita, accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo intercorrente tra la data di erogazione delle suddette somme ed il giorno della loro restituzione, nonché sulla base di un tasso di interesse semestrale pari al quindici per cento calcolato con riferimento al medesimo periodo.

 

     Art. 13.

     1. La regione, al fine di sviluppare la conoscenza e la diffusione degli interventi di cui al titolo della presente legge attiva iniziative di informazione, comunicazione e promozione da effettuarsi anche mediante convenzioni con enti pubblici e società specializzate.

 

     Art. 14.

     1. Per le finalità previste dalla presente legge, salvo quanto disposto dal precedente art. 13, è autorizzata a favore di comuni, province e soggetti proprietari degli immobili, nell'ambito delle disposizioni di cui al precedente art. 2, la concessione di contributi in capitale «una tantum» di L. 4.370 milioni nel triennio 1984/1986 di cui L. 620 milioni nel 1984, L. 2.250 milioni nel 1985 e L. 1.500 milioni nel 1986.

     2. Per le finalità previste dal precedente art. 13 è autorizzata la spesa di L. 380 milioni nel biennio 1984/1985 di cui L. 130 milioni nel 1984.

     3. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai precedenti commi trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1984/1986 alla parte II «Spesa per i programmi di sviluppo», progetto 4.6.4.1 «Interventi di valorizzazione e recupero del patrimonio artistico e ambientale», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

     4. Al finanziamento degli oneri di L. 620 milioni e di L. 130 milioni previsti rispettivamente dai precedenti primo e secondo comma, si provvede mediante impiego per L. 620 milioni del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutui» e per L. 130 milioni del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali», iscritti rispettivamente al capitolo 2.5.2.1.2.958 e 2.5.2.1.1.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

     5. In relazione a quanto disposto dal presente articolo agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

     A) Stato di previsione delle entrate

     1 - Al titolo 3, categoria 4 «Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari» è istituito per memoria il capitolo 3.4.1809 «Restituzioni da parte dei soggetti beneficiari dei contributi in capitale per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente di valore storico, architettonico, artistico ed archeologico in caso di decadenza del contributo».

     B) Stato di previsione delle spese

     1 - Alla parte II, ambito 4, settore 6, obiettivo 4, progetto 1, sono istituiti:

     a) il capitolo 2.4.6.4.1.1810 «Spese per iniziative di informazione, comunicazione e promozione per sviluppare la conoscenza e la diffusione degli interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore storico, architettonico, artistico ed archeologico», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 130 milioni;

     b) il capitolo 2.4.6.4.1.1486 «Contributi in capitale una tantum a comuni, province e privati proprietari per la protezione e la valorizzazione del patrimonio di interesse ambientale, architettonico, artistico ed archeologico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 620 milioni.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 1, comma 19, lett. a) della L.R. L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[3] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6 con decorrenza stabilita dal comma 9 dello stesso art. 4, L.R. 6/2001.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6 con decorrenza stabilita dal comma 9 dello stesso art. 4, L.R. 6/2001.

[5] Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2, dall'art. 1, comma 19, lett. b) della L.R. L.R. 27 marzo 2000, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[6] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[7] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[8] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[10] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[11] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[14] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2, dall'art. 1, comma 19, lett. b) della L.R. L.R. 27 marzo 2000, n. 18 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[15] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.