Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 fiere, mercati, commercio |
Data: | 29/04/1980 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 18. Iniziative fieristiche della regione. |
Art. 21. Interventi promozionali. |
Artt. 24. – 27. |
§ 3.6.5 - L.R. 29 aprile 1980, n. 45.
Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche.
(B.U. 30 aprile 1980, n. 18, 1° suppl. ord.).
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI [1]
Artt. 1. – 7. [2]
Titolo II
AUTORIZZAZIONE E CALENDARIO [3]
Artt. 8. – 14. [4]
Titolo III
ENTI FIERISTICI [5]
Artt. 15. – 17. [6]
Titolo IV
INIZIATIVE E CONTRIBUTI REGIONALI
Art. 18. Iniziative fieristiche della regione.
1. La regione può organizzare manifestazioni fieristiche, direttamente o per mezzo di enti o aziende dipendenti istituite a norma dell'articolo 48 dello statuto, previa approvazione del relativo regolamento da parte della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può altresì disporre la propria partecipazione a manifestazioni fieristiche.
Artt. 19. – 20. [7]
Art. 21. Interventi promozionali.
1. [8].
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del
2 bis. [10].
3. La giunta regionale può altresì promuovere l'intervento a manifestazioni fieristiche in Lombardia di delegazioni di operatori economici stranieri e la loro partecipazione alle connesse attività informative anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse.
3 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente i criteri di priorità, nonché le modalità per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 [11].
Artt. 22 – 23. [12]
Titolo V
NORME FINALI E TRANSITORIE [13]
[1] Titolo I e artt. 1 – 7 abrogati dall’art. 15 della
[2] Titolo I e artt. 1 – 7 abrogati dall’art. 15 della
[3] Titolo II e artt. 8 – 14 abrogati dall’art. 15 della
[4] Titolo II e artt. 8 – 14 abrogati dall’art. 15 della
[5] Titolo III e artt. 15 – 17 abrogati dall’art. 15 della
[6] Titolo III e artt. 15 – 17 abrogati dall’art. 15 della
[7] Artt. 19 e 20 abrogati dall’art. 15 della
[8] Comma abrogato dall’art. 15 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 110, lett. e), della
[10] Comma abrogato dall’art. 15 della
[11] Comma aggiunto dall'art. 2, comma 110, lett. f), della
[12] Artt. 22 e 23 abrogati dall’art. 15 della
[13] Titolo V e artt. 24 – 27 abrogati dall’art. 15 della
[14] Titolo V e artt. 24 – 27 abrogati dall’art. 15 della