Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 10/08/2018 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Residui attivi e passivi) |
Art. 2. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2018) |
Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2017) |
Art. 4. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 5. (Modifiche alla l.r. 10/2003) |
Art. 6. (Variazioni di entrate e di spese) |
Art. 7. (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2018-2020 e approvazione ulteriori allegati dell'assestamento al bilancio 2018-2020) |
Art. 8. (Modifiche alla l.r. 34/1978) |
Art. 9. (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 5/2007) |
Art. 10. (Modifica all'articolo 12 della l.r. 33/1991) |
Art. 11. (Modifiche agli articoli 3, 7, 19 e 52 della l.r. 6/2012) |
Art. 12. (Modifiche alla l.r. 13/2003) |
Art. 13. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 1/2017) |
Art. 14. (Modifiche agli articoli 66 e 67 della l.r. 20/2008) |
Art. 15. (Modifica all’articolo 43 della l.r. 16/2016) |
Art. 16. (Modifiche all’art. 16 della l.r. 28/2016) |
Art. 17. (Modifica all’articolo 12 della l.r. 37/2017 e conseguente modifica all’articolo 51 del r.r. 11/2003) |
Art. 18. (Modifica all’articolo 7 della l.r. 37/2017) |
Art. 19. (Modifica all’articolo 3 della l.r. 26/2017) |
Art. 20. (Modifica all’art. 2 della l.r. 7/2018) |
Art. 21. (Disposizioni in materia di usi delle acque. Modifica degli articoli 3 e 4 del r.r. 2/2006) |
Art. 22. (Modifica della l.r. 69/1989) |
Art. 23. (Fusione per incorporazione di Lombardia Informatica s.p.a. in ARCA s.p.a.) |
Art. 24. (Attuazione impegni assunti con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione) |
Art. 25. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.197 - L.R. 10 agosto 2018, n. 12.
Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali
(B.U. 14 agosto 2018, n. 33, suppl.)
Art. 1. (Residui attivi e passivi)
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2017. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2017 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 sono indicate a livello di missioni e programmi nella Tabella A (Allegato 1).
Art. 2. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2018)
1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2018 è determinato in € 5.146.806.089,88 di cui € 3.460.349.854,55 relativi al conto sanitario della gestione sanitaria accentrata (GSA) ai sensi del Titolo II del
Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2017)
1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge regionale di approvazione del rendiconto generale della gestione 2017, è quantificato in € -8.322.974,54. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a € 369.616.743,35 mentre la quota vincolata a € 637.137.007,04. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti il disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 è quantificato in € 1.015.076.724,93 interamente imputato a debito pregresso non contratto.
2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a € 1.015.076.724,93 l'indebitamento previsto dall'articolo 1, comma 5, della
3. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2018/2020 trovano capienza negli stanziamenti della missione 50 'Debito pubblico', rispettivamente programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota interessi e programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota capitale, iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio 2018/2020.
4. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2017 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2018-2020 sono apportate le seguenti variazioni:
a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del Titolo 06 'Accensione Prestiti' -Tipologia 0300 'Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine' è ridotta di € 534.923.275,07.
b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 'Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente' è incrementata di € 1.015.076.724,93;
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 'Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente' è ridotta di € 1.550.000.000,00.
Art. 4. (Disposizioni finanziarie)
1. Per il finanziamento degli investimenti nel triennio 2018-2020 è autorizzato il ricorso all'indebitamento rispettivamente per ulteriori € 25.000.000,00 nel 2018, € 65.505.468,00 nel 2019 ed € 69.890.947,00 nel 2020, ai sensi dell'articolo 10 della
2. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 1 potrà decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2019 con riferimento all'anno 2018, dal 1° gennaio 2020 con riferimento all'anno 2019 e dal 1° gennaio 2021 con riferimento all'anno 2020; i relativi oneri annui trovano capienza negli stanziamenti della missione 50 'Debito Pubblico', programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo l 'Spese correnti' per quanto riguarda la quota interessi e al programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo 4 'Rimborso prestiti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.
3. Per la riqualificazione e il potenziamento della direttrice della SP14 'Rivoltana', comprensiva della sua prosecuzione in Milano tramite la SP15bis 'Paullese bis', alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 5 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' è autorizzata la spesa di € 8.000.000,00 nel 2021 ed € 7.750.000,00 nel 2022.
4. Alla
5. All'articolo 1, comma 26, della
6. La spesa di € 75.000,00 autorizzata ai sensi del comma 16 dell'articolo 1 della
7. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di € 1.000.000,00 alla missione 4 'Istruzione e diritto allo studio', programma 6 'Servizi ausiliari all'istruzione' - Titolo 2 'Spesa in conto capitale' per l'acquisto da parte dei comuni lombardi e unioni di comuni di automezzi non alimentati a diesel da adibire al trasporto scolastico, obbligatoriamente attrezzati anche per il trasporto disabili. Il contributo deve essere erogato entro l'esercizio in corso e può coprire interamente il costo dell'automezzo. Con successivo provvedimento la Giunta regionale, definisce criteri e modalità per la presentazione della richiesta di finanziamento.
8. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di € 1.000.000,00 alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 2 'Interventi per la disabilità' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' da destinare ai comuni lombardi e unioni di comuni per la realizzazione o adattamento di parchi gioco inclusivi. Il contributo può coprire interamente il costo delle opere e/o delle attrezzature a condizione che la relativa spesa sia realizzata entro l'esercizio in corso. Con successivo provvedimento la Giunta regionale, definisce i criteri per la presentazione della richiesta di finanziamento.
9. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di € 3.000.000,00 alla missione 8 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 01 'Urbanistica e assetto del territorio' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' per il finanziamento ai comuni lombardi e unioni di comuni di opere di manutenzione e/o riqualificazione delle infrastrutture per la mobilità e delle opere connesse alla funzionalità delle stesse. Il contributo può coprire interamente il costo delle opere con esclusivo riferimento alle spese sostenute e rendicontate nell'esercizio in corso. Con successivo provvedimento la Giunta regionale definisce criteri e modalità per la presentazione della richiesta di finanziamento.
10. Per il 2018 è autorizzata la spesa complessiva di € 1.000.000,00 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' programma 05 'Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' da destinarsi agli Enti parco per il riparto aggiuntivo per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti. Con proprio provvedimento la Giunta regionale definisce criteri e modalità per la presentazione della richiesta di finanziamento . Il contributo può coprire interamente il costo delle opere a condizione che la relativa spesa sia sostenuta entro l'esercizio in corso.
11. Per il 2018 è autorizzata la spesa complessiva di € 2.000.000,00 alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' da destinarsi alle Comunità Montane, per il riparto aggiuntivo di risorse per le misure forestali ai sensi degli articoli 25 e 26 della
12. Qualora, con riferimento ai commi 7, 8, 9, 10 e 11, l'importo dei finanziamenti richiesti sia inferiore all'importo stanziato la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della
13. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di € 200.000,00 alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 02 'Interventi per la disabilità' - Titolo 1 'Spese in conto corrente' per un contributo straordinario annuo finalizzato al funzionamento del Centro per l'integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti. Il contributo è erogato a titolo di cofinanziamento a integrazione delle quote contributive corrisposte dagli enti partecipanti come da Statuto.
14. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di € 4.000.000,00 alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 4 'Servizio idrico integrato' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' per il finanziamento agli Uffici d'Ambito (ATO) di interventi per il miglioramento dei tempi del ciclo della depurazione. Il contributo è erogabile a condizione che la relativa spesa sia sostenuta entro l'esercizio in corso.
15. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di € 9.000.000,00 alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 1 'Difesa del suolo' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' per il finanziamento a Enti del sistema regionale (Consorzi di Bonifica, Enti Parco) e Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) di opere strutturali di bacino prioritarie per la mitigazione del rischio idrogeologico. Con proprio provvedimento la Giunta regionale definisce criteri di finanziamento e il relativo programma. Il finanziamento è erogabile a condizione che la relativa spesa sia sostenuta entro l'esercizio in corso.
16. E' autorizzata alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' la spesa fino a un massimo di € 1.000.000,00, rispettivamente di € 100.000,00 nel 2018 e di € 900.000,00 nel 2019 da destinarsi alla realizzazione della 92a Adunata nazionale degli Alpini - Milano 2019. Con successivo provvedimento la Giunta regionale approva lo schema di convenzione da adottarsi per l'erogazione del contributo, prevedendo un primo acconto per l'avvio dell'iniziativa e il successivo saldo a seguito della rendicontazione della spesa sostenuta.
17. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di € 1.000.000,00 alla missione 15 'Politiche per il lavoro e la formazione professionale', programma 01 'Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' per il potenziamento dei centri per l'impiego previsto dall'articolo 4 comma 4 della
18. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di € 3.170.000,00 alla missione 6 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' da destinarsi ai comuni per investimenti nell'impiantistica sportiva e attrezzature sportive. Con proprio provvedimento la Giunta regionale definisce criteri e modalità per la presentazione della richiesta di contributo che può coprire interamente il costo delle opere finanziate.
19. Al comma 23 dell'articolo 1 della
20. Per effetto delle disposizioni del presente articolo allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2018-2020 sono apportate le variazioni di cui rispettivamente alle allegate tabella 1 'Variazione di entrate' e tabella 2 'Variazione di spese' (Allegati 2 e 3).
21. Ai maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si fa fronte con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Coperture finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).
Art. 5. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 7, le parole da: 'dalla
b) al comma 8 bis dell'articolo 34 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Con decorrenza dalla stagione venatoria 2019-2020, è ridotta del 50 per cento la tassa annuale di rinnovo della licenza per l'esercizio venatorio rilasciata agli operatori espressamente autorizzati a collaborare all'attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica o domestica inselvatichita di cui all'articolo 41, commi 3 e 5, della
c) al comma 1 dell'articolo 38, le parole: 'sui quali sussista diritto reale di godimento' sono sostituite dalle seguenti: 'in usufrutto, acquisiti con patto di riservato dominio oppure utilizzati a titolo di locazione finanziaria da parte';
d) al comma 1 dell'articolo 39, le parole: 'titolari di diritto reale di godimento, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria' sono sostituite dalle seguenti: 'usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio oppure utilizzatori a titolo di locazione finanziaria';
e) al comma 1 dell'articolo 41, le parole: 'tabella B allegata alla presente legge' sono sostituite dalle seguenti: 'tabella approvata con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale';
f) all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 41, le parole: 'entro il mese di novembre' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 15 dicembre';
g) ai commi 2 e 3 dell'articolo 41, le parole: 'tabella B' sono sostituite dalle seguenti: 'tabella di cui al comma 1';
h) dopo il comma 6 dell'articolo 41 è aggiunto il seguente:
'6 bis. Nel caso di modifiche agli importi della tassa automobilistica disposte con legge statale, il dirigente dalla competente struttura regionale provvede ad adeguare la tabella di cui al comma 1.';
i) il comma 2 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:
'2. Per i motoveicoli la tassa automobilistica è così determinata:
CLASSE EURO |
TASSA FISSA FINO A 11 kW |
OLTRE 11 KW |
EURO 0 |
€ 26,00 |
€ 26,00 + (€ 1,70 x Kw totali) |
EURO 1 |
€ 23,00 |
€ 23,00 + (€ 1,30 x Kw totali) |
EURO 2 |
€ 21,00 |
€ 21,00 + (€ 1,00 x Kw totali) |
EURO 3 |
€ 20,00 |
€ 19,11 + (€ 0,88 x Kw totali) |
EURO 4 |
€ 20,00 |
€ 19,11 + (€ 0,88 x Kw totali)' |
j) dopo il comma 7 dell'articolo 42 sono aggiunti i seguenti:
'7 bis. Sono veicoli ad uso speciale:
a) gli autoveicoli destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, come individuati nel decreto dirigenziale 20 febbraio 2003 del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante “Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale”;
b) i motoveicoli ad uso esclusivo della polizia locale;
c) i veicoli di cui alla classificazione recata dall’articolo 54 del
7 ter. Per veicoli di cui alle lettere a) e c) del comma 7 bis, la tariffa è dovuta sulla base dell’imponibile determinato secondo il parametro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del
7 quater. Per veicoli di cui alla lettera b) del comma 7 bis, la tariffa è dovuta secondo i parametri di calcolo previsti per i motocarri con cilindrata inferiore a 500 cc e motocarri con cilindrata uguale o superiore a 500 cc come individuati nella tabella di cui al comma 1 dell’articolo 41.”;
k) al comma 1 dell'articolo 44 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', a condizione che la cilindrata del veicolo non sia superiore a 2000 cc se alimentato a benzina o con alimentazione combinata oppure a 2.800 cc se alimentato a gasolio.';
l) dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 44 è inserito il seguente: 'L'esenzione riconosciuta può essere trasferita su nuovo veicolo, senza soluzione di continuità, nel caso di compravendita o perdita di possesso di quello esentato avvenuta entro il termine di pagamento della tassa automobilistica stabilito per il veicolo nuovo.';
m) dopo il comma 9 dell'articolo 44 è inserito il seguente:
'9 bis. Le esenzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 8, sono riconosciute anche nel caso in cui il veicolo da esentare sia utilizzato in regime di locazione finanziaria secondo le risultanze del PRA.';
n) il comma 10 dell'articolo 44 e il comma 3 dell'articolo 77 sono abrogati;
o) al comma 19 bis 1. dell'articolo 44 dopo le parole 'nell'anno 2018' sono aggiunte le seguenti: 'e nell'anno 2019';
p) nella rubrica dell'articolo 48, la parola: 'ultraventennali' è sostituita dalla seguente: 'ultratrentennali';
q) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 48, la parola: 'ventesimo' è sostituita dalla seguente: 'trentesimo' e le parole da: 'alla d.g.r. 11 ottobre 2000, n. 1529' fino a: 'misure di limitazione della circolazione), nonché' sono soppresse;
r) al primo periodo del comma 5 ter dell'articolo 48, dopo le parole: 'senza conducente' sono aggiunte le seguenti: '; in tal caso il diritto alla fruizione della riduzione tariffaria è riconosciuto laddove l'attività di noleggio di veicoli senza conducente sia esclusiva o prevalente tra quelle esercitate dall'impresa.';
s) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 è inserita la seguente:
'b bis) a stabilire, come previsto all'articolo 3, comma 30, della
t) dopo il comma 1 bis dell'articolo 50 sono inseriti i seguenti:
'1 ter. A decorrere dall'anno d'imposta 2018, le risorse di cui alla lettera b bis) del comma 1 sono assegnate ai comuni di cui al secondo periodo del comma 27 dell'articolo 3 della
1 quater. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1 ter sono considerati le discariche e gli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 51 presso i quali sono conferiti i rifiuti oggetto del tributo.';
u) il comma 2 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:
'2. Le autorizzazioni per la gestione delle discariche e degli impianti di cui al comma 1, le aree che identificano l'esatta ubicazione di tali discariche e impianti e le eventuali modifiche sono inserite, a cura dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione ed entro trenta giorni dal rilascio, nell'applicativo Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti, C.G.R. web. Dell'inserimento è data notizia alla struttura regionale competente in materia di tributi e all'ufficio regionale competente in materia di pianificazione dei rifiuti.';
v) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 53, le parole: 'derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani' sono sostituite dalle seguenti: 'provenienti da impianti di recupero e smaltimento nei quali vengono trattati anche rifiuti urbani';
w) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 53 le parole: 'derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani' sono sostituite dalle seguenti: 'provenienti da impianti di recupero e smaltimento nei quali vengono trattati anche rifiuti urbani';
x) al comma 8 dell'articolo 53 le parole: 'qualora i rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani' sono sostituite dalle seguenti: 'qualora i rifiuti speciali derivanti da impianti di recupero e smaltimento nei quali vengono trattati anche rifiuti urbani';
y) dopo il comma 8 dell'articolo 53 è inserito il seguente:
'8 bis. In funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti nei singoli comuni, sono applicate le addizionali e le riduzioni del tributo previste all'articolo 205 del
z) dopo il comma 2 dell'articolo 56 è aggiunto il seguente:
'2 bis. I soggetti preposti al controllo del territorio cooperano, nell'ambito delle attività istituzionali attribuite, con i funzionari provinciali di cui al comma 1 per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni. A tal fine, i medesimi soggetti trasmettono anche alla provincia territorialmente competente gli esiti delle attività svolte, rilevanti ai fini della presente legge.';
aa) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 56, le parole: 'Gli agenti, di cui al comma 1,' sono sostituite dalle seguenti: 'I funzionari provinciali addetti al controllo del territorio di competenza' e dopo le parole: 'verbale di constatazione' sono inserite le seguenti: 'anche sulla base degli esiti di cui al comma 2 bis,';
bb) al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 56, le parole: 'agenti' sono sostituite dalle seguenti: 'i funzionari';
cc) al quarto periodo del comma 4 dell'articolo 56, dopo le parole: 'struttura tributaria della Regione,' sono aggiunte le seguenti: 'anche mediante posta elettronica certificata,';
dd) all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 86, le parole: 'oppure alla data di pubblicazione sul BURL della delibera della Giunta regionale relativa all'emissione dei questionari' sono soppresse;
ee) dopo il comma 6 dell'articolo 91 è inserito il seguente:
'6 bis. Non è ammessa la rateizzazione di cui ai commi 5 e 6 nel caso in cui l'interessato sia stato dichiarato decaduto da analogo beneficio per almeno due volte negli ultimi cinque anni.';
ff) dopo il comma 3 ter dell'articolo 92 sono aggiunti i seguenti:
'3 quater. Le competenti strutture della Regione, degli enti e delle società di cui di cui all'Allegato A1 della
3 quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3 quater trovano applicazione dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione con cui la Giunta regionale ne definisce le relative modalità di attuazione, compresa la progressiva partecipazione degli enti e delle società di cui all'Allegato A1 della l.r. 30/2006.';
gg) dopo il comma 3 dell'articolo 95 sono aggiunti i seguenti:
'3 bis. Nel caso di mancata notifica degli atti di cui all'articolo 90, comma 4, a destinatari dichiarati sconosciuti, secondo gli esiti certificati dal soggetto incaricato del servizio postale di cui al comma 2, la competente struttura regionale provvede a verificare presso gli uffici regionali nonché presso gli enti e le società di cui all'Allegato A1 della
3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis trovano applicazione dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto del dirig ente della competente struttura regionale che ne definisce le modalità di attuazione, a seguito della pubblicazione sul BURL della deliberazione di cui al comma 3 quinquies dell'articolo 92.';
hh) il comma 4 dell'articolo 96 è sostituito dal seguente:
'4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di recidiva per due o più periodi d'imposta relativi al medesimo tributo e al medesimo soggetto obbligato nel corso degli ultimi tre periodi tributari.';
ii) la tabella B è soppressa.
2. Dal periodo d'imposta avente decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la modifica all'articolo 48, comma 5 ter, della
3. Entro il 30 settembre 2018 gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 51, comma 2, della
4. Le modifiche apportate dal comma 1, lettere da v) a x), del presente articolo, all'articolo 53, comma 4, lettera a), comma 5, lettera a), e comma 8, della
5. Le addizionali al tributo, previste al comma 8 bis dell'articolo 53 della
6. Le riduzioni al tributo, previste al comma 8 bis dell'articolo 53 della
7. La Giunta regionale approva le deliberazioni previste al comma 1, lettere t) e y), del presente articolo, entro il 31 dicembre 2018.
8. Dall'applicazione del secondo periodo del comma 8 bis dell'articolo 34 della
9. La spesa per l'applicazione del comma 19 bis 1. dell'articolo 44 della
10. La spesa derivante dal comma 1 ter dell'articolo 50 della
11. Dall'applicazione del comma 8 bis dell'articolo 53 della
Art. 6. (Variazioni di entrate e di spese)
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2018 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 1 (Allegato 2).
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta per il 2018 diminuito quanto alla previsione di competenza di € 526.091.444,07 e aumentato quanto alla previsione di cassa di € 1.717.204.357,88; per il 2019 e il 2020 risulta rispettivamente aumentato di € 139.688.097,00 e di € 76.393.629,00 per la sola competenza.
3. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2018 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 2 (Allegato 3).
4. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta per il 2018 diminuito rispettivamente quanto alla previsione di competenza di € 526.091.444,07 e aumentato quanto alla previsione di cassa di € 117.204.357,88; per il 2019 e il 2020 risulta rispettivamente aumentato di € 139.688.097,00 e di € 76.393.629,00 per la sola competenza.
5. Sono autorizzate per il triennio 2018/2020 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e nell'ambito delle missioni e dei programmi di cui alla Tabella 2 b).
6. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese continuative o ricorrenti determinate annualmente in bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del
7. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2018/2020 di cui alla allegata Tabella 2 d).
8. Sono approvati i seguenti prospetti recanti il dato assestato delle risorse oggetto delle variazioni di cui rispettivamente alla Tabella 1 e alla Tabella 2:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5).
9. E' approvato in riferimento alle variazioni riportate nelle Tabelle 1 e 2, il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6).
Art. 7. (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2018-2020 e approvazione ulteriori allegati dell'assestamento al bilancio 2018-2020)
1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre modificati gli allegati alla
2. Sono pertanto approvati ai sensi del comma 1 i seguenti allegati alla presente legge:
a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (Allegato 7);
b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8);
c) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2018-2020 (Allegato 9);
d) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 10 a) b) c);
e) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (Allegato 11);
f) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs 118/2011 (Allegato 12);
g) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura (Allegato 13);
h) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 14);
i) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato 15).
3. Sono, altresì, allegati alla presente legge rispettivamente:
a) la nota integrativa prevista dall'articolo 50 comma 3 del
b) in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h), del
Art. 8. (Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 3 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:
'3. I termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione dell'intervento sono stabiliti dai singoli atti di concessione del beneficio finanziario, comunque denominato, a pena di decadenza di diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. Entro gli stessi termini il beneficiario può, per fatti estranei alla sua volontà che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione dell'intervento, presentare istanza di proroga sulla quale decide il soggetto competente di cui al comma 4 entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'istanza sospende i termini di decadenza dal beneficio di cui al primo periodo. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore complessivamente a trecentosessantacinque giorni. Per la concessione di eventuali ulteriori proroghe il soggetto competente di cui al comma 4 può richiedere, sulla base di motivate ragioni tecnico-economiche di particolare complessità, il parere del Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 1 della
b) al comma 5 dell'articolo 39 e al comma 4 dell'articolo 40 le parole: 'pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione e' sono soppresse;
c) al comma 3 dell'articolo 41, le parole: 'da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e' sono soppresse;
d) dopo il primo periodo del comma 2 bis dell'articolo 55 è inserito il seguente: 'La disposizione di cui al primo periodo è estesa agli enti di cui all'allegato A1, Sezione I, della
e) al comma 8 bis dell'articolo 59 dopo le parole 'prenotazioni di impegno' sono aggiunte le seguenti: 'e assunzioni di impegno';
f) dopo il comma 3 dell'articolo 69 è inserito il seguente:
'3 bis. Al fine di assicurare la celerità di spese di limitata discrezionalità tecnico-amministrativa, l'erogazione delle stesse può essere effettuata da funzionari delegati alla spesa, appositamente nominati con deliberazione della Giunta regionale, mediante accreditamenti di somme, nei limiti e con le modalità stabilite da apposito regolamento. Per le spese di cui al primo periodo, le attività di controllo sono finalizzate alla sola riconciliazione contabile da parte della competente struttura in materia di risorse finanziarie.'.
2. Il comma 3 dell'articolo 27 della
Art. 9. (Modifiche all’articolo 1 della
1. All'articolo 1 della
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il Comitato d'indirizzo si riunisce su richiesta di uno dei suoi componenti.';
b) il primo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: 'E' facoltà delle direzioni regionali chiedere all'unità tecnica di formulare pareri in merito a progetti di lavori pubblici, ferme restando le disposizioni di legge o di regolamento che ne prevedano il parere obbligatorio;';
c) alla lettera a) del comma 7 le parole 'di cui ai commi 9 e 10' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al comma 9';
d) dopo la lettera a) del comma 7 è inserita la seguente:
'a bis) sono stabiliti i criteri di carattere tecnico ed economico-finanziario in presenza dei quali le direzioni regionali possono richiedere i pareri di cui alle lettere a) e b) del comma 9;';
e) al punto 1 della lettera b) del comma 7 le parole 'Direttore generale della Presidenza' sono sostituite dalle seguenti: 'Direttore competente in materia di risorse finanziarie';
f) al punto 2 della lettera c) del comma 7 le parole 'Programmazione integrata' sono sostituite dalle seguenti: 'risorse finanziarie';
g) la lettera a) del comma 9 è sostituita dalla seguente:
'a) progetti relativi a lavori pubblici sussidiati di cui all'articolo 3, comma 76, della
h) alla lettera b) del comma 9 le parole 'di importo pari o superiore a 25 milioni di euro' sono soppresse;
i) le lettere c) ed e) del comma 9 sono abrogate;
j) il comma 10 è abrogato;
k) il comma 11 è sostituito dal seguente:
'11. I pareri di cui al comma 9 sono resi entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.';
l) alla lettera b) del comma 12 le parole 'dei commi 9 e 10' sono sostituite dalle seguenti: 'del comma 9'.
2. Fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera a bis) del comma 7 dell'articolo 1 della
Art. 10. (Modifica all'articolo 12 della
1. Al comma 3 dell'articolo 12 della
Art. 11. (Modifiche agli articoli 3, 7, 19 e 52 della
1. Alla
a) alla lettera d bis) del comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'l'inosservanza degli obblighi previsti dal suddetto regolamento comporta l'applicazione di sanzioni interdittive nella misura e con le modalità stabilite dallo stesso regolamento;';
b) dopo il comma 3 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
'3 bis. Se gli enti partecipanti titolari delle funzioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2 non mettono a disposizione le risorse di cui al comma 3, gli stessi enti corrispondono annualmente alle agenzie per il traporto pubblico locale un importo sufficiente ad assicurarne l'ordinario svolgimento delle funzioni, determinato secondo quanto definito negli atti organizzativi delle medesime agenzie, con particolare riguardo alla dotazione organica approvata dal relativo consiglio di amministrazione.
3 ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 3 bis, l'assemblea delle agenzie per il trasporto pubblico locale può, con provvedimento motivato, disporre l'utilizzo di una quota annua massima del 2 per cento delle risorse autonome correnti assegnate per il finanziamento dei servizi a ciascuna agenzia per gli anni 2018 e 2019, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 67, comma 13 quater, da destinare esclusivamente al reperimento delle necessarie risorse umane.';
c) al comma 3 dell'articolo 19 dopo le parole 'e di inalienabilità' sono inserite le seguenti: ', nonché le modalità per il rilascio da parte della competente Agenzia, previo parere della direzione regionale competente, dell'autorizzazione all'alienazione anticipata dei mezzi acquistati con la compartecipazione di risorse pubbliche';
d) al comma 4 dell'articolo 19 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La suddetta sanzione non si applica nei casi di anticipata alienazione dei mezzi di cui al comma 3.';
e) dopo il comma 4 dell'articolo 19 è inserito il seguente:
'4 bis. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 13, lettera g), applicano le sanzioni di cui al comma 4 e destinano i relativi proventi allo svolgimento delle funzioni del trasporto pubblico locale. Con provvedimento della Giunta regionale sono disciplinati il procedimento sanzionatorio e la graduazione delle sanzioni, nel rispetto dei criteri previsti dalla
f) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 52 la parola 'massima' è soppressa e le parole 'del 60 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'del 70 per cento';
g) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 52 è abrogato.
Art. 12. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole: '
b) ai commi 1 e 3 dell'articolo 4, al comma 2 dell'articolo 6, al comma 1 dell'articolo 9 e al comma 1 dell'articolo 10, le parole: 'L.R. 1/1999' sono sostituite dalle seguenti: 'l.r. 22/2006';
c) al comma 3 dell'articolo 4, le parole: 'Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 7' sono sostituite dalle seguenti: 'Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'articolo 8' e le parole: 'di cui all'articolo 8' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 7';
d) il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
'3. La Regione con il Fondo finanzia, anche sulla base di piani presentati dalle province in relazione alle funzioni di competenza, le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine, la Regione può integrare il Fondo con risorse proprie nell'ambito della Programmazione ordinaria nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale.';
e) al comma 1 dell'articolo 9 le parole: 'e i servizi socio-assistenziali di cui alla
f) dopo la parola 'province' ovunque essa ricorra, inserire le seguenti: 'e Città metropolitana di Milano'.
Art. 13. (Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 14. (Modifiche agli articoli 66 e 67 della
1. Alla
a) il comma 8 dell'articolo 66 è sostituito dal seguente:
'8. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei commi 4 e 5, può essere acquisito personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, oppure contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa oppure di consulenza professionale; i contratti di lavoro autonomo possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, con professionisti iscritti ad ordini o ad albi, con soggetti che operino nel campo della comunicazione e dell'informatica o che abbiano maturato esperienze in ruoli di responsabilità professionale o istituzionale anche in qualità di amministratori nell'ambito degli organi esecutivi degli enti territoriali. Il trattamento economico viene stabilito in relazione alla prestazione richiesta e comunque non può superare i limiti eventualmente stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.';
b) al comma 12 dell'articolo 66 è aggiunto in fine il seguente periodo: 'I periodi di servizio prestati possono essere riconosciuti come punteggio attribuibile nell'ambito di selezioni pubbliche regionali.';
c) il comma 9 dell'articolo 67 è sostituito dal seguente:
'9. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei commi 3 e 5, può essere acquisito personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, oppure contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa oppure di consulenza professionale; i contratti di lavoro autonomo possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, con professionisti iscritti ad ordini o ad albi, con soggetti che operino nel campo della comunicazione e dell'informatica o che abbiano maturato esperienze in ruoli di responsabilità professionale o istituzionale anche in qualità di amministratori nell'ambito degli organi esecutivi degli enti territoriali. Il trattamento economico viene stabilito in relazione alla prestazione richiesta e comunque non può superare i limiti eventualmente stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.'.
Art. 15. (Modifica all’articolo 43 della
1. Al comma 11 dell'articolo 43 della
Art. 16. (Modifiche all’art. 16 della
1. All'articolo 16 della
a) al comma 1 le parole 'allo stesso termine' sono sostituite dalle seguenti: 'alla data di trasmissione alla Giunta regionale delle proposte di cui allo stesso articolo 3, comma 6, e comunque non oltre il 30 giugno 2019';
b) dopo il comma 1è aggiunto il seguente:
'1 bis. I presidenti e i restanti componenti di tutti i consigli di gestione dei parchi regionali di cui all'articolo 22 della
2. Gli organi degli enti gestori di cui all'articolo 16, comma 1, della
Art. 17. (Modifica all’articolo 12 della
1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 12 della
2. Al comma 1 dell'articolo 51 del
Art. 18. (Modifica all’articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
'Art. 7
(Misura straordinaria per il potenziamento delle attività di ricerca e di studio presso il Consiglio regionale)
1. I fondi liberi dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto del Consiglio regionale, per l'anno 2016, rimangono in capo al Consiglio regionale fino ad un massimo di 500.000,00 euro e sono destinati a incrementare la dotazione finanziaria annua prevista dall'art. 7 della
Art. 19. (Modifica all’articolo 3 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
'1 bis. Nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto di cui al comma 1, deve essere espressamente previsto l'impegno da parte dell'aggiudicatario al mantenimento dei livelli occupazionali e all'applicazione del contratto collettivo che preveda il trattamento economico più favorevole per i lavoratori.
1 ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
Art. 20. (Modifica all’art. 2 della
1. Al comma 2, dell'articolo 2, della
Art. 21. (Disposizioni in materia di usi delle acque. Modifica degli articoli 3 e 4 del
1. Nell'uso irriguo delle acque, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), del
2. Nell'uso domestico di acque sotterranee, di cui all'articolo 4 del
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, previa istanza di riclassificazione dell'uso delle acque da parte del soggetto interessato e con effetto dall'annualità successiva a quella in cui l'autorità competente accerta la sussistenza dei presupposti per la riclassificazione.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Le utenze in atto alla data di entrata in vigore della presente legge che soddisfano tutte le condizioni e limitazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del
5. Ai minori introiti di cui al Titolo 3 'Entrate extratributarie' tipologia 0100 'Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2018-2020, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, quantificabili in € 3.000,00 annui per i commi 1 e 3 e in altrettanti € 3.000,00 annui per i commi 2 e 4, si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del
6. A seguito delle disposizioni di cui al presente articolo, al
a) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 dopo la parola 'serre' sono aggiunte le seguenti: ', il presente uso comprende anche le attività venatorie e sportivo-venatorie praticabili sui fondi agricoli';
b) al comma 1 dell'articolo 4 dopo la parola 'bestiame' sono aggiunte le seguenti: 'ivi compreso l'uso per scambio termico in impianti a pompa di calore,'.
Art. 22. (Modifica della
1. Dopo l'articolo 1 della
'Art. 1 bis.
1. La Giunta regionale, in relazione all'anno 2019, approva, previa verifica della coerenza con i risultati attesi del programma regionale di sviluppo, nonché con gli atti di programmazione regionale in materia ambientale, il programma delle attività della Fondazione Lombardia per l'Ambiente ed eroga alla stessa Fondazione un contributo specificamente finalizzato alla realizzazione delle attività, contenute nello stesso programma, di interesse istituzionale per la Regione.
2. La Fondazione, entro il 31 marzo del 2020, trasmette alla Giunta regionale copia del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio di previsione dell'anno in corso, nonché una relazione sull'impiego del contributo per le attività di cui al comma 1.
3. Alla spesa di cui al comma 1 quantificata in € 200.000,00 per l'anno 2019 si provvede con le risorse allocate alla missione 9, programma 2 - Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020, cui è data copertura finanziaria come indicato nell'Allegato 3 tabella 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della
Art. 23. (Fusione per incorporazione di Lombardia Informatica s.p.a. in ARCA s.p.a.) [1]
1. Al fine di conseguire maggiori livelli di efficienza ed economicitàè autorizzata la fusione per incorporazione di Lombardia Informatica s.p.a. nell'Azienda regionale centrale acquisti s.p.a. (di seguito ARCA s.p.a.).
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale compie gli atti necessari a rendere effettiva la fusione per incorporazione di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile.
3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 1 della
'3 bis 1. ARCA s.p.a. svolge le funzioni di cui ai commi 3 e 3 bis anche in relazione all'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività.'.
4. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 1 della
'4 ter. ARCA s.p.a. assicura inoltre lo sviluppo e la gestione del sistema informativo regionale (SIR), fornisce alla Regione il supporto strategico per l'analisi, l'elaborazione e l'utilizzo del patrimonio informativo regionale, individua innovative soluzioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, cura la diffusione sul territorio di nuove soluzioni informatiche, eroga servizi di gestione in linea con i livelli di servizio definiti dalla Regione e garantisce l'erogazione di servizi infrastrutturali.'.
5. Dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2504 e 2504-bis, comma 2, del codice civile:
a) è abrogato l'articolo 11 della
b) è abrogato il comma 7 dell'articolo 1 della
c) sono abrogate le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della
d) è soppressa la lettera c) della Sezione I - Società partecipate in modo totalitario dell'Allegato A1 della
e) i riferimenti a Lombardia Informatica s.p.a. contenuti in leggi, regolamenti o altri atti devono ritenersi relativi a ARCA s.p.a.;
f) acquistano efficacia le modifiche di cui ai commi 3 e 4.
Art. 24. (Attuazione impegni assunti con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione)
1. Il comma 9 dell'articolo 1 della
'9. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di avanzamento degli investimenti, in coerenza con i principi contabili armonizzati, è consentita la rimodulazione delle risorse negli esercizi finanziari di competenza, fermo restando il rispetto del pareggio di bilancio. Sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in aumento o in diminuzione degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo per interventi strutturali di politica economica regionale allocati alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'.'.
2. La garanzia di cui al comma 13 dell'articolo 1 della l.r. 42/2017è inclusa nel calcolo del limite di indebitamento come riportato alla sezione 'DEBITO POTENZIALE' dell'Allegato 12 'Limite di indebitamento' della presente legge.
Art. 25. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Allegati
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della