§ 5.2.100 - L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.
Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:22/12/2003
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e contabile).
Art. 2.  (Disposizioni in materia di sviluppo economico).
Art. 3.  (Disposizioni in materia di territorio, trasporti e viabilità).
Art. 4.  (Disposizioni in materia di servizi alla persona).
Art. 5.  (Entrata in vigore).


§ 5.2.100 - L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2004.

(B.U. 27 dicembre 2003, n. 52 – 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e contabile).

     1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 2 dell’articolo 70 è sostituito dal seguente:

     “2. Tali somme possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.”.

     2. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell’attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell’assistenza sanitaria) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 dell’articolo 3 la parola “cinquantamila” è sostituita dalla parola “centotrentamila”;

     b) al comma 3 dell’articolo 3 le parole “Tale procedura comporta la richiesta e la valutazione di almeno tre preventivi” sono sostituite dalle parole “Tale procedura comporta la richiesta di almeno tre preventivi qualora l’importo della spesa non superi l’ammontare di cinquantamila euro al netto dell’IVA e di almeno cinque preventivi qualora l’importo della spesa sia compreso tra cinquantamila euro e centotrentamila euro al netto di IVA.”;

     c) al comma 4 dell’articolo 3 la parola “cinquantamila” è sostituita dalla parola “centotrentamila”.

     3. La Regione può conferire ad Infrastrutture lombarde s.p.a., costituita ai sensi dell’articolo 23, comma 3 bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e dell’articolo 15 bis della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali), le funzioni relative all’esperimento delle procedure di evidenza pubblica per la progettazione, l’affidamento e l’aggiudicazione dei lavori concernenti infrastrutture ed opere di interesse regionale, nonché le connesse funzioni di committente [1].

     3 bis. Gli enti dipendenti della Regione e le aziende sanitarie regionali conferiscono ad Infrastrutture lombarde s.p.a. le funzioni relative all’esperimento delle procedure di evidenza pubblica per la progettazione, l’affidamento e l’aggiudicazione dei lavori concernenti infrastrutture ed opere di interesse regionale individuate dalla Giunta regionale, nonché le connesse funzioni di committente [2].

     3 ter. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori, la società Infrastrutture Lombarde s.p.a. svolge attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) in ordine agli interventi di interesse regionale e sino alla fase del collaudo, per conto della Regione, nonché, sulla base di convenzione, degli enti di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, degli enti locali e degli organismi di diritto pubblico [3].

     4. Alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 35 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 – III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 11 dell’articolo 27 è sostituito dal seguente:

     "11. La Giunta regionale autorizza l'utilizzo dei fondi per la partecipazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 10.”;

     b) dopo il comma 12 dell'articolo 27 è inserito il seguente:

     “12 bis. Per garantire un adeguato supporto alla predisposizione degli interventi di cui al comma 10, la cui progettazione richiede il contributo di particolari professionalità specialistiche, è autorizzato il ricorso a forme di assistenza tecnica. Al finanziamento delle spese previste dal presente comma si provvede annualmente con legge di bilancio.”.

     5. La Giunta regionale è autorizzata all’acquisizione di collaborazioni finalizzate a garantire il tempestivo svolgimento dei controlli previsti dal Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, relativamente alle operazioni da realizzarsi con il cofinanziamento dei fondi strutturali dell’Unione Europea nel periodo di programmazione 2000-2006.

     6. Alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo) è apportata la seguente modifica:

     a) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

     “Art. 7. (Premio per la pace).

     1. La Regione Lombardia istituisce un premio annuale per la pace, da assegnare a persone, enti pubblici e privati, ad associazioni lombarde che abbiano promosso iniziative per la pace e la cooperazione allo sviluppo.

     2. La Giunta regionale nomina ogni anno una giuria di cinque membri, scelti tra personalità eminenti segnalate da enti, associazioni e soggetti operanti nel campo della promozione di iniziative per la pace e la cooperazione allo sviluppo.”.

     7. Alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana) è apportata la seguente modifica:

     a) [dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 25 è aggiunta la seguente:

     “b bis) la stipulazione di intese con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l’acquisizione o il riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza.”] [4].

     8. Alla legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 (Norme sull’iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della Regione) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 2 bis dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

     “2 bis. L’autenticazione di cui al comma 2 può essere altresì eseguita da tutti i soggetti previsti dall’articolo 14, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).”.

     9. [Alla legge regionale 2 maggio 1992, n. 16 (Istituzione e funzioni della “Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna”) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 1 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:

     “1. Alle componenti della commissione spetta una indennità di presenza per un importo di € 155,00 a seduta, per non più di una seduta al giorno e per non oltre cinquanta sedute annue.”] [5].

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di sviluppo economico).

     1. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 3 ter dell’articolo 3 è inserito il seguente:

     “3 ter 1. E' istituito un fondo di rotazione la cui gestione è affidata a Finlombarda Spa. Le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono definite in apposita convenzione, stipulata dal direttore generale competente, previa deliberazione della Giunta regionale; le misure d'intervento di cui al comma 3 ter, lettere b), c) e d) possono essere finanziate, nell'ambito della delibera di cui al comma 3 ter, secondo le modalità del fondo e mediante contributi in conto capitale a fondo perduto nel rispetto della normativa vigente.”;

     b) dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 è inserita la seguente:

     “a bis) la promozione di imprese innovative mediante il sostegno al processo di definizione di nuove idee imprenditoriali ed il sostegno all’avvio delle prime fasi di attività;”;

     c) dopo il comma 2 dell’articolo 6 è inserito il seguente:

     “2 bis. Per la promozione delle imprese innovative di cui al comma 1, lettera a bis), la Regione può concedere voucher da utilizzare presso strutture ed organismi individuati. Le modalità per l’erogazione dei voucher e per l’individuazione delle strutture e degli organismi presso cui utilizzarli sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 1.”;

     d) il comma 4 ter dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     “4 ter. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera d quater), la Regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione di progetti innovativi finalizzati al trasferimento e/o alla applicazione di innovazioni. In alternativa a tale contributo, la Regione può erogare voucher, con le modalità operative e per l’ammontare stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 1.”;

     e) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

     “Art. 9. (Cooperative di garanzia e consorzi fidi).

     1. Per agevolare l’accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese la Regione sostiene lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi di primo e secondo grado, costituiti prevalentemente dalle piccole e medie imprese aventi i requisiti di cui all’articolo 12, comma 2, mediante la concessione di agevolazioni destinate alla formazione e all’integrazione del fondo rischi delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi operanti nei settori dell’industria, del turismo e dei servizi, nell’ambito del processo di riqualificazione e riassetto delle strutture organizzative.

     2. La Giunta regionale, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal PRS e degli indirizzi programmatici del DPEFR, determina gli indirizzi e i criteri generali per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.”.

     2. Alla legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera d) del comma 2 dell’articolo 15 è sostituita dalla seguente:

     “d) costituzioni di reti di vendita e di centri di assistenza all’estero;”;

     b) dopo il comma 5 dell’articolo 15 sono aggiunti i seguenti commi:

     “5 bis. La Regione può, altresì, attivare e realizzare i programmi di cui al comma 2, lettere c) e d) sia direttamente sia tramite le camere di commercio e loro organismi regionali, il CESTEC, le università, i centri studi pubblici e privati e le associazioni di categoria dell’artigianato più rappresentative a livello regionale e aderenti alle confederazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale.

     5 ter. La Giunta regionale stabilisce le modalità operative per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 bis, in conformità alle indicazioni di cui ai punti 2.11 e 2.13 della deliberazione del Consiglio regionale del 29 ottobre 1991, n. V/335 (Indirizzi, priorità e criteri per l’attuazione degli interventi regionali previsti dalla legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 “Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia”).”.

     3. Alla legge regionale 21 marzo 2000 n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali) è apportata la seguente modifica:

     a) [il comma 2 bis dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

     “2 bis. Le risorse finanziarie stanziate dallo Stato a favore della Regione e destinate alle imprese commerciali e ad interventi di sostegno e qualificazione delle stesse sono utilizzate per gli interventi di cui al comma 1, secondo le procedure e le modalità previste nella presente legge.” ] [6].

     4. La Regione, per l’ammissione alle agevolazioni in forma automatica di cui all’articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e all’articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l’economia), ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), si avvale di Finlombarda Spa per il supporto organizzativo, la raccolta delle domande, l’istruttoria, la comunicazione dell’esito alle imprese richiedenti, nonché per l’erogazione delle agevolazioni. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il direttore generale competente stipula, previa deliberazione della Giunta regionale, la convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore.

     5. In attuazione dell’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)) ai fini della concessione delle risorse derivanti dai bandi in attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l’imprenditoria femminile), è istituito un fondo di rotazione la cui gestione è affidata a Finlombarda Spa. Le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono definite in apposita convenzione, stipulata dal direttore generale competente, previa deliberazione della Giunta regionale.

     6. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 4 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

     “4. Nell’ambito delle risorse stanziate dal bilancio regionale per gli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, al fine di migliorare l’efficienza delle procedure e l’efficacia degli interventi, su proposta del comitato tecnico per il credito di cui all’articolo 9, può adeguare i criteri, la ripartizione delle risorse disponibili e l’entità massima dei finanziamenti e delle agevolazioni per ciascun tipo di intervento di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2. La deliberazione della Giunta regionale è trasmessa alla competente commissione consiliare.”.

     7. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la rubrica dell’articolo 41 bis è sostituita dalla seguente:

     “(Promozione regionale di interventi a favore delle imprese estrattive)”;

     b) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 41 bis sono sostituiti dai seguenti:

     “1. La Regione, in conformità agli obiettivi programmatici del programma regionale di sviluppo (PRS) e ai principi del d.lgs. 624/1996, incentiva gli interventi finalizzati al miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell’impatto ambientale nelle industrie estrattive e al miglioramento della salute e sicurezza sul luogo di lavoro nelle imprese estrattive, anche per la realizzazione di progetti pilota per la messa a punto delle migliori tecnologie disponibili.

     2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi in conto capitale e finanziamenti secondo le modalità previste dalle leggi in materia.

     3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per la quota parte di intervento non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.”.

     8. Alla legge regionale 5 settembre 2000, n. 25 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000/2002 – II provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 10 dell’articolo 6 è abrogato.

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di territorio, trasporti e viabilità).

     1. In attuazione dell’Accordo di Programma Quadro “Riqualificazione e potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità della Regione Lombardia”, sottoscritto il 3 aprile 2000 ed attuativo dell’intesa istituzionale di programma stipulata fra l’amministrazione statale e l’amministrazione regionale in data 3 marzo 1999 e suoi successivi aggiornamenti, la Regione compartecipa ai costi di attuazione dei seguenti interventi stradali:

     a) SS 36 Nuova Valassina: riqualifica Cinisello-Monza;

     b) Tangenziale Sud di Brescia: 1° lotto fra i caselli di Brescia Ovest e Brescia Centro;

     c) Sistema Tangenziale di Mantova: Asse Interurbano da Angeli a Cerese (Lotto A1 - 2° stralcio);

     d) SS 42 Lavori di ammodernamento da Darfo a Edolo, 4° lotto: variante agli abitati di Niardo, Braone, Ceto e Nadro;

     e) SS 415 Potenziamento da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda.

     2. In attuazione dell’Accordo di Programma Quadro “Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all’aeroporto di Malpensa 2000”, sottoscritto il 3 marzo 1999 ed attuativo dell’intesa istituzionale di programma stipulata fra l’amministrazione statale e l’amministrazione regionale in data 3 marzo 1999 e suoi successivi aggiornamenti, la Regione compartecipa ai costi di attuazione dei seguenti interventi stradali:

     a) SS 11 Magenta – SS 494 - Tangenziale Ovest Milano;

     b) SS 342 Briantea: peduncolo di Vedano-Olona;

     b bis) S.S. 342 Briantea: variante di Solbiate-Olgiate Comasco [7];

     b ter) Variante S.S. 341 e Bretella di Gallarate [8].

     3. La Regione compartecipa ai costi di attuazione dell’intervento ferroviario: “Contributo per la realizzazione delle opere di mitigazione connesse al quadruplicamento ferroviario Pioltello - Treviglio” previsto dall’Accordo di Programma Quadro “Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all’aeroporto di Malpensa 2000” sottoscritto il 3 marzo 1999 ed attuativo dell’intesa istituzionale di programma stipulata fra l’amministrazione statale e l’amministrazione regionale in data 3 marzo 1999 e suoi successivi aggiornamenti.

     4. [Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 bis dell’articolo 11 è aggiunto in fine il seguente periodo:

     “Ai canoni inerenti alle concessioni sul demanio della navigazione interna, di cui alla presente legge, non si applica l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, prevista dall’articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione Lombardia) e successive modificazioni e integrazioni.”;

     b) dopo il comma 3 quater dell’articolo 20 è inserito il seguente:

     “3 quater 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, tutti i servizi di trasporto pubblico locale sono affidati nel rispetto della vigente normativa di attuazione della riforma del trasporto pubblico locale. Per gli enti locali affidanti che non hanno completato le procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2003 sono prorogate fino all’entrata in vigore dei rispettivi contratti di servizio e comunque non oltre il 31 luglio 2004. Nel periodo di proroga delle concessioni le risorse finanziarie sono assegnate dalla Regione in attuazione della l.r. 2/1982, della l.r. 13/1995 e della l.r. 1/2002.”;

     c) al comma 8 bis dell’articolo 30 sono aggiunte, infine, le seguenti parole:

     “Per l’anno 2004 il termine è prorogato al 28 febbraio 2004.”] [9].

     5. Nell’ambito degli interventi di cui alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale), i collaudi di opere pubbliche di interesse regionale di cui all’articolo 31 possono essere effettuati dai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 32, appartenenti a tutte le categorie indicate dall’articolo 33, comma 1, della legge medesima.

     6. Alla legge regionale 11 agosto 2003, n. 16 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 11 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     “11. Allo scopo di promuovere e favorire il recupero e la valorizzazione dei Navigli lombardi, la Regione Lombardia partecipa, con il Comune di Milano, la Provincia di Milano, il Comune di Pavia, la Provincia di Pavia, il consorzio di bonifica Est Ticino - Villoresi e gli altri enti pubblici o privati interessati, alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata ‘Navigli Lombardi’ e provvede alle spese di gestione nella fase di avvio.”.

     7. [Alla legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001) come modificata dall’articolo 3 della l.r. 20 dicembre 2002 n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al primo capoverso del comma 10 dell’articolo 3 le parole “della Giunta” sono soppresse;

     b) alla lettera i) del secondo capoverso del comma 10 dell’articolo 3 le parole “della Giunta regionale” sono soppresse] [10].

 

     Art. 4. (Disposizioni in materia di servizi alla persona).

     1. Alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economica-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” - Collegato 2003) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

     “2. Gli organi degli ISU restano in carica per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti essenziali ed indifferibili, fino all’entrata in vigore della legge di riforma degli ISU, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004. Nel caso in cui un membro del consiglio di amministrazione cessi dall’incarico, si provvede alla sua sostituzione.”;

     b) il comma 9 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

     “9. Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali possono accedere ad altre forme di credito ai sensi dell’articolo 2, comma 2 sexies, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Ai fini della programmazione della spesa sanitaria, e nel pieno rispetto delle regole di equilibrio economico finanziario del sistema anche nel medio periodo, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute, individuando la relativa copertura nel budget annuale, a rispettare il limite massimo di spesa per i beni durevoli determinato secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta regionale, in sede di approvazione dei budget medesimi.”.

     2. [Alla legge regionale 11 aprile 1980, n. 38 (Interventi promozionali della regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 è inserita la seguente:

     “b bis) promuove e sostiene la localizzazione sul territorio regionale delle produzioni cinematografiche e audiovisive.”;

     b) il comma 1 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

     “1. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1, la Regione concede contributi a specifiche iniziative nel campo cinematografico ed audiovisivo, in modo da garantire la più ampia attuazione del pluralismo culturale.”;

     c) dopo il comma 1 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:

     “1 bis. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, lettera b bis), la Giunta regionale si avvale della Fondazione Film commission. Le modalità di svolgimento dell’attività, nonché gli obiettivi ed i risultati sono disciplinati da apposita convenzione.” ] [11].

 

     Art. 5. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 21 ottobre 2004, n. 25.

[2] Comma inserito dall’art. 2 della L.R. 21 ottobre 2004, n. 25.

[3] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 21.

[4] Lettera abrogata dall'art. 38 della L.R. 1 aprile 2015, n. 6.

[5] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 29 aprile 2011, n. 8.

[6] Lettera abrogata dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2005, n. 19.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2009, n. 14.

[9] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[10] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[11] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 30 luglio 2008, n. 21.