Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 24/09/1976 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. I benefici previsti dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e successive integrazioni, per sopperire alle impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del [...] |
Art. 2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al precedente articolo 1, gli interessati presentano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda agli enti ed [...] |
Art. 3. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a disporre interventi ai sensi dell'articolo 3, lettere a) e b) della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive integrazioni, [...] |
Art. 4. Il termine per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 3, primo comma, della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, è protratto - anche ai fini dell'applicazione dei benefici [...] |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. |
§ 4.10.34 - Legge Regionale 24 settembre 1976, n. 56.
Estensione dei benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e successive integrazioni, 1° luglio 1976, n. 28, 26 luglio 1976, n. 34, e 29 luglio 1976, n. 35, a Comuni non compresi nella delimitazione di cui alla legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
(B.U. 25 settembre 1976, n. 79).
I benefici previsti dalla
Ai fini della concessione dei benefici di cui al precedente articolo 1, gli interessati presentano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda agli enti ed organi competenti alla concessione dei benefici stessi, salvo quanto disposto al successivo articolo 4.
La concessione ed erogazione dei benefici hanno luogo con le modalità ed entro i limiti massimi stabiliti dalle disposizioni richiamate al precedente articolo 1.
L'ammontare dei benefici è in ogni caso determinato previa detrazione di una quota fissa di lire 500.000.
L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a disporre interventi ai sensi dell'articolo 3, lettere a) e b) della
Il termine per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 3, primo comma, della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.