§ 2.2.46 - Legge Regionale 11 aprile 1979, n. 15.
Istituzione del ruolo ad esaurimento del personale già dipendente dall'ENALC e disciplinato dal regolamento del personale dei centri di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:11/04/1979
Numero:15


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° luglio 1976, viene istituito ad esaurimento un ruolo del personale già dipendente dall'ENALC, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 26 giugno [...]
Art. 2.      L'inquadramento del personale di cui all'articolo 1, viene effettuato nella posizione tabellare corrispondente all'anzianità maturata, per servizi di ruolo o a contratto a tempo indeterminato, [...]
Art. 3.      Al personale di cui al precedente articolo 1, si applicano, in quanto compatibili e per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 5 [...]
Art. 4.      Ai fini della determinazione dell'anzianità nel livello di inquadramento, viene mantenuta l'anzianità maturata dal personale nella qualifica risultante nel decreto ministeriale di trasferimento [...]
Art. 5.      Qualora, per effetto dell'inquadramento, al personale inquadrato ai sensi della presente legge venisse attribuito un trattamento economico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, [...]
Art. 6.      Il personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, che abbia continuato a prestare ininterrotto servizio con contratto [...]
Art. 7.      Gli acconti erogati dall'Amministrazione regionale al personale di cui alla presente legge verranno recuperati in sede di attribuzione del trattamento economico previsto dalla legge medesima.
Art. 8.      In conseguenza di quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale 26 giugno 1978, n. 77, l'organico del personale del ruolo unico regionale, suddiviso per qualifiche funzionali, è quello [...]
Art. 9.      Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1979 che [...]


§ 2.2.46 - Legge Regionale 11 aprile 1979, n. 15.

Istituzione del ruolo ad esaurimento del personale già dipendente dall'ENALC e disciplinato dal regolamento del personale dei centri di addestramento professionale alberghiero con esercizio alberghiero.

(B.U. 12 aprile 1979, n. 41).

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1° luglio 1976, viene istituito ad esaurimento un ruolo del personale già dipendente dall'ENALC, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 26 giugno 1978, n. 77, e disciplinato dall'articolo 7 della legge medesima [*].

     A decorrere dalla data medesima, il personale di cui al comma precedente viene inserito in sei livelli funzionali del ruolo ad esaurimento corrispondenti, ai fini della progressione economica, alle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, secondo l'equiparazione di cui all'allegata Tabella «A». Nella Tabella medesima è altresì indicato, per ogni qualifica di provenienza, il numero del personale trasferito alla Regione ed inquadrato nel ruolo ad esaurimento, nonchè del personale inquadrato nel ruolo stesso ai sensi del successivo articolo 6.

     Qualora particolari esigenze lo richiedano, il personale del ruolo ad esaurimento che cessa dal servizio può essere sostituito con personale da assumere mediante contratto a tempo determinato per l'esplettamento delle mansioni svolte dal personale cessato. A detto personale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da alberghi e pubblici esercizi.

 

     Art. 2.

     L'inquadramento del personale di cui all'articolo 1, viene effettuato nella posizione tabellare corrispondente all'anzianità maturata, per servizi di ruolo o a contratto a tempo indeterminato, nella qualifica risultante nel decreto ministeriale di trasferimento del 3 agosto 1976, ovvero in qualifica inclusa nello stesso livello funzionale.

     Ai fini di cui al comma precedente il servizio prestato in qualifica inclusa nel livello funzionale immediatamente inferiore a quello d'inquadramento è valutato per metà e per non più di tre anni.

 

     Art. 3.

     Al personale di cui al precedente articolo 1, si applicano, in quanto compatibili e per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per quanto concerne le mansioni del personale medesimo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Regolamento del personale dei centri di addestramento professionale alberghiero con esercizio alberghiero, approvato con decreto interministeriale del 20 maggio 1970.

     In casi di assegnazione o trasferimento ad uffici diversi dall'I.R.Fo.P. - Centro di formazione professionale alberghiero di Marina di Aurisina, al personale viene assegnata una delle specializzazioni previste dal Regolamento emanato con D.P.G.R. 10 novembre 1977, n. 01985, per la qualifica funzionale corrispondente al livello di inquadramento.

     Ai fini della partecipazione ai concorsi interni previsti dalla Parte II, Titolo II, Capo II della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e dall'articolo 27 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, vale l'equiparazione di cui all'allegata tabella «A».

 

     Art. 4.

     Ai fini della determinazione dell'anzianità nel livello di inquadramento, viene mantenuta l'anzianità maturata dal personale nella qualifica risultante nel decreto ministeriale di trasferimento del 3 agosto 1976 ovvero in qualifica inclusa nello stesso livello funzionale.

 

     Art. 5.

     Qualora, per effetto dell'inquadramento, al personale inquadrato ai sensi della presente legge venisse attribuito un trattamento economico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, inferiore al trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, al lordo della indennità integrativa speciale e delle altre indennità ed assegni comunque percepiti in modo continuativo, con esclusione dei premi di rendimento, delle quote di aggiunta di famiglia, dei compensi per lavoro straordinario e per indennità di missione, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il trattamento precedente e quello di inquadramento.

     L'assegno personale di cui al comma precedente verrà riassorbito in ragione di un terzo dell'aumento Spettante con il passaggio alla qualifica funzionale superiore o con l'attribuzione delle successive posizioni tabellari e in ragione della metà dell'aumento spettante in base a miglioramenti di carattere generale fino all'integrale assorbimento.

 

     Art. 6.

     Il personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, che abbia continuato a prestare ininterrotto servizio con contratto a tempo determinato presso la Regione e che sia in servizio presso l'I.R.Fo.P. alla data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo ad esaurimento secondo quanto disposto dagli articoli precedenti.

     L'inquadramento del personale di cui al comma precedente si consegue previo superamento di un esame-colloquio il cui programma e modalità di svolgimento saranno determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa. Nel suddetto decreto sarà stabilità altresì la composizione della Commissione, di cui un membro, escluso il Presidente, viene designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 52 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

     Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 4 si considera l'anzianità maturata per servizio continuativamente prestato con contratto a tempo determinato a decorrere dal 1° luglio 1976. La qualifica contrattuale di «assistente allievi-impiegato amministrativo» s'intende equiparata a quella di «segretario di amministrazione», inclusa nel IV livello funzionale del ruolo ad esaurimento.

     Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 26 giugno 1978, n. 77. n termine di 30 giorni per esercitare l'opzione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7.

     Gli acconti erogati dall'Amministrazione regionale al personale di cui alla presente legge verranno recuperati in sede di attribuzione del trattamento economico previsto dalla legge medesima.

 

     Art. 8.

     In conseguenza di quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale 26 giugno 1978, n. 77, l'organico del personale del ruolo unico regionale, suddiviso per qualifiche funzionali, è quello riportato nella tabella «B» allegata alla presente legge.

 

     Art. 9.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1979 che presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti

capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

 

 

 

Allegato A [1]

 

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Livello     Qualifica             Qualifica ex ENALC (D.M.

funzionale  funzionale            3.8.1976)

             corrispondente

------------------------------------------------------------------

VI          Dirigente        1     Direttore

 

V           Consigliere      1     Vice Direttore

IV          Segretario       1     Segretario

                              2     Segretario amministrativo

                              1     Segretario ricevimento e

                                    cassa

                              1     Economo

                              1     Prefetto disciplina allievi

                              1     Capo ricevimento

                              1     Primo istruttore cucina -

                                    primo chef

                              1     Primo istruttore sala - primo

                                    maitre

                              1     Secondo maitre - secondo

                                    istruttore sala

                              1     Cuoco capo partita -

                                    istruttore tecnico cucina

                              1     Secondo istruttore cucina

                              1     Istruttore tecnico di bar -

                                    primo barman

 

III         Coadiutore       2     Idraulico (operaio

                                    specializzato)

                              1     Elettricista (operaio

                                    specializzato)

                              1     Falegname (operaio

                                    specializzato)

                              1     Muratore (operaio

                                    specializzato)

                              1     Giardiniere (operaio

                                    specializzato)

                              1     Primo portiere

                              1     Prima guardarobiera

                              2     Primo dispensiere

                              1     Cuoco capo partita

 

II          Agente tecnico   1     Pittore (operaio qualificato)

                              1     Barman [1]/1

                              1     Secondo portiere

                              1     Secondo maitre [1]/2

                              1     Stiratrice

                              3     Demi-chef

                              1     Cuoco famiglia

                              1     Commissioniere

                              1     Cassiere ristorante

                              1     Autista

                              1     Guardarobiera

                              1     Lavandaia

                              1     Aiuto cuoco

 

 

I           Commesso         1     Facchino cucina

                              2     Facchino piani

                              4     Cameriere piani

                              4     Uomo fatica (operaio comune)

                              2     Lavapiatti

 

                              54

------------------------------------------------------------------

 

Allegato B

 

ORGANICO DEL PERSONALE DEL RUOLO UNICO REGIONALE [1]/3

 

Dirigenti                                           144 [*] [**]

Consiglieri                                                  349

Segretari                                                    848

Coadiutori                                                   688

Agenti                                                       142

Commessi                                                     173

Marescialli C.F.R.                                            87

Guardie C.F.R.                                               138

                                                        ---------

Totale                                                 2.569 [2]

 

[*] Più  tre posti  di cui all'art. 12 della L.R. 31 ottobre 1977,

n. 58, recati temporaneamente in aumento.

[**] Dei  144  posti  previsti  per  la  qualifica  funzionale  di

dirigente, non  più di  19 possono essere coperti da dirigenti cui

siano conferiti  gli incarichi  di cui  all'articolo  13,  settimo

comma, all'articolo 14, quinto comma, e all'art. 18, primo e terzo

comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48. [3]

 

 

 


[*] Per la destinazione di detto personale vedi l'art. 49 della L.R. 16 novembre 1982, n. 76, mentre per i livelli funzionali vedi l'equiparazione di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della L.R. 14 giugno 1983, n. 54.

[1] Tabella così modificata dall'art. 7 della L.R. 28 giugno 1980, n. 21. Vedi anche il penultimo comma del medesimo articolo.

[1]1/1 Vedi, con decorrenza 1° dicembre 198Z, la nuova equiparazione di cui all'art. 20, ottavo comma, della L.R. 14 giugno 1983, n. 54.

[1]1/2 Vedi nota che precede.

[1]1/3 La presente tabella viene mantenuta ai soli fini storici, in quanto l'organico attuale è determinato dall'art. 20 della L.R. 14 giugno 1983, n. 54.

[2] Numero così elevato ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30 luglio 1979, n. 40, dell'art. 8 della L.R. 27 agosto 1979, n. 46, dell'art. 9 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12, dell'art. 5 della L.R. 3 giugno 1981, n. 36, dell'art. 11 della L.R. 14 aprile 1982, n. 28 e dell'art. 50 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 28 giugno 1980, n. 21, dell'art. 9 della L.R. 18 dicembre 1981, n. 86 e dell'art. 7 della L.R. 30 dicembre 1981, n. 95, il numero dei posti di organico della presente tabella deve intendersi aumentato, per qualifica funzionale, in corrispondenza al numero del personale inquadrato con le predette leggi regionali.

[3] Vedi anche l'art. 30 della L.R. 14 febbraio 1978, n. 11, l'art. 9 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12 e l'art. 11 della L.R. 14 aprile 1982, n. 28.