Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 30/12/1981 |
Numero: | 95 |
Sommario |
Art. 1. Il personale di cui all'articolo 5, primo, secondo ed ultimo comma del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839, in servizio presso l'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della [...] |
Art. 2. Per il personale di cui al precedente articolo 1, proveniente dai soppressi E.N.L.R.P., E.N.T.V., E.N.P.M.F. e U.I.A.I., la posizione tabellare nella qualifica di inquadramento è determinata, a [...] |
Art. 3. La progressione economica del personale di cui al precedente articolo 2 si sviluppa in classi biennali, comunque non superiori a 8, nella misura di cui alla Tabella C della legge regionale 31 [...] |
Art. 4. Qualora, per effetto dell'inquadramento, al personale di cui all'articolo 1 della presente legge venga attribuito un trattamento economico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, [...] |
Art. 5. Ai soli fini giuridici della determinazione dell'anzianità nella qualifica di inquadramento, l'anzianità maturata dal personale di cui al precedente articolo 1 presso l'Amministrazione di [...] |
Art. 6. Tra i criteri di valutazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 172, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per il personale inquadrato ai sensi del Titolo I della [...] |
Art. 7. In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale di cui all'articolo 172 della legge regionale 31 [...] |
Art. 8. Il personale di cui all'articolo 5, primo, secondo ed ultimo comma del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839, assegnato ai Comuni in forza degli articoli 4 e 14 della legge regionale 22 dicembre 1980, [...] |
Art. 9. L'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 8 nei ruoli organici dei Comuni avverrà, con deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore [...] |
Art. 10. Al personale di cui al precedente articolo 8 viene corrisposto, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dai Comuni di assegnazione, il trattamento [...] |
Art. 11. Al fine di assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti, il personale assunto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre [...] |
Art. 12. Gli inquadramenti di cui ai precedenti articoli 8 e 11 avverranno in posizione soprannumeraria sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che modificheranno gli organici dei [...] |
Art. 13. (Omissis) |
Art. 14. Il personale di cui agli articoli 1 e 8, cessato dal servizio nel periodo intercorrente tra il 12 aprile 1980 e la data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato [...] |
Art. 15. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.2.62 - Legge Regionale 30 dicembre 1981, n. 95.
Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei Comuni del personale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 18 dicembre 1979. n. 839.
(B.U. 30 dicembre 1981, n. 134).
TITOLO I
NORME PER L'INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE DEL PERSONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 5 DEL D.P.R. 18 DICEMBRE 1979, N. 839
Il personale di cui all'articolo 5, primo, secondo ed ultimo comma del
Per il personale di cui al precedente articolo 1, proveniente dai soppressi E.N.L.R.P., E.N.T.V., E.N.P.M.F. e U.I.A.I., la posizione tabellare nella qualifica di inquadramento è determinata, a decorrere dal 12 aprile 1980, sommando i seguenti elementi del trattamento economico in godimento alla data predetta:
a) stipendio comprensivo di classi e scatti acquisiti;
b) assegno perequativo;
c) assegni temporanei e tabellari per il personale dell'E.N.T.V.;
d) acconti concessi in forza di regolamenti già in vigore e di norme statali.
Al personale di cui al precedente comma non viene attribuito l'aumento previsto per i dipendenti regionali dall'articolo 16, primo comma, della
Al personale di cui al primo comma sono attribuiti, con decorrenza 12 aprile 1980, i livelli funzionali-retributivi previsti dalla
- stipendio spettante in base alla posizione tabellare determinata ai sensi dei precedenti primo e secondo comma;
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell'importo della classe o scatto in corso di maturazione:
a) per il personale proveniente dai soppressi E.N.L.R.P. E.N.T.V. - E.N.P.M.F. e U.I.A.I.:
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell'importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l'Amministrazione di provenienza: si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra la somma dello stipendio e dell'eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e la somma dello stipendio e dell'eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi maturati nella classe in godimento; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultimo maturato;
b) per il personale proveniente dai soppressi E.N.A.O.L.I., O.N.P.I., U.M.A., E.N.A.L. e E.N.A.P.I.:
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell'importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l'Amministrazione di provenienza: si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite ai sensi dell'articolo 40, ottavo e nono comma del
- acconto previsto per l'anno 1980 dall'articolo 1 della
- eventuale importo corrispondente alla differenza tra quanto determinato ai sensi delle precedenti interlinee e lo stipendio iniziale del livello funzionale retributivo d'inquadramento.
A decorrere dal 1° gennaio 1981, lo stipendio del personale di cui ai precedenti commi viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento al 31 dicembre 1980, determinato ai sensi del comma precedente;
b) acconto previsto per l'anno 1981 dall'articolo 1 della
c) importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato, presso l'Ente di provenienza e l'Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980 [2].
Al personale di cui al precedente articolo 1, nei confronti del quale ha trovato applicazione, ai fini del trattamento economico, il
Al personale di cui al precedente comma non viene attribuito l'aumento previsto per i dipendenti regionali dall'articolo 16, primo comma, della
Al personale di cui al quinto comma sono attribuiti, con decorrenza 12 aprile 1980, i livelli funzionali-retributivi previsti dalla
- stipendio spettante in base alla posizione tabellare determinata ai sensi dei precedenti quinto e sesto comma;
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell'importo della classe o scatto in corso di maturazione:
a) per il personale proveniente dai soppressi E.N.L.R.P. - E.N.T.V. E.N.P.M.F. e U.I.A.I.:
-rateo determinato al 12 aprile 1980 e dell'importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l'Amministrazione di provenienza: si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra la somma dello stipendio e dell'eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e la somma dello stipendio e dell'eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi maturati nella classe in godimento; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica dl provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultimo maturato;
b) per il personale proveniente dai soppressi E.N.A.O.L.I., O.N.P.I., U.M.A., E.N.A.L. e E.N.A.P.I.:
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell'importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l'Amministrazione di provenienza: si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite ai sensi dell'articolo 40, ottavo e nono comma del
- importo corrispondente alla differenza tra gli aumenti contrattuali previsti per l'anno 1980 dall'articolo 1 della
- eventuale importo corrispondente alla differenza tra quanto determinato ai sensi delle precedenti interlinee e lo stipendio iniziale del livello funzionale retributivo di inquadramento.
A decorrere dal 1° gennaio 1981, lo stipendio del personale di cui al precedente comma viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento al 31 dicembre 1980 determinato ai sensi del comma precedente;
b) importo corrispondente alla differenza tra la somma degli aumenti contrattuali previsti per l'anno 1980 e 1981 dall'articolo 1 della
c) la somma risultante dalla differenza tra l'importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato, presso l'Ente di provenienza e l'Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980 ed i benefici conseguiti per effetto dell'applicazione dell'articolo 40, primo comma, quarta interlinea, del
La progressione economica del personale di cui al precedente articolo 2 si sviluppa in classi biennali, comunque non superiori a 8, nella misura di cui alla Tabella C della
Qualora, per effetto dell'inquadramento, al personale di cui all'articolo 1 della presente legge venga attribuito un trattamento economico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, inferiore al trattamento economico fisso e continuativo spettante al 12 aprile 1980 per la corrispondente carriera, qualifica o livello d'appartenenza, in forza di regolamenti e di norme statali già in vigore, comprensivo degli acconti di cui all'articolo 1 della
L'assegno personale di cui al precedente comma verrà assorbito con i futuri aumenti di carattere generale fino all'integrale assorbimento.
Ai soli fini giuridici della determinazione dell'anzianità nella qualifica di inquadramento, l'anzianità maturata dal personale di cui al precedente articolo 1 presso l'Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera è valutata per intero. E' valutato per metà il servizio eventualmente prestato in carriera immediatamente inferiore.
Nei casi in cui presso l'Amministrazione di provenienza sia prevista soltanto la qualifica, ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, per «carriera» corrispondente o immediatamente inferiore, s'intende «qualifica» corrispondente o immediatamente inferiore.
Ai soli fini giuridici della determinazione dell'anzianità nella qualifica di dirigente si considera l'anzianità maturata nella qualifica corrispondente a quella d'inquadramento.
Tra i criteri di valutazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 172, terzo comma, della
In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale di cui all'articolo 172 della
Con successiva legge regionale verranno definiti numericamente per livello funzionale gli aumenti di organico di cui al precedente comma.
TITOLO II
NORME PER L'INQUADRAMENTO NEI RUOLI ORGANICI DEI COMUNI DEL PERSONALE DI
CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL D.P.R. 18 DICEMBRE 1979, N. 839 E DEGLI ARTICOLI 4 E
14 DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1980, N. 70
Il personale di cui all'articolo 5, primo, secondo ed ultimo comma del
Per il personale già adibito ai servizi assistenziali di cui all'articolo 12 della
L'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 8 nei ruoli organici dei Comuni avverrà, con deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nel livello retributivo, funzionale corrispondente alla qualifica o carriera o livello formalmente rivestiti presso l'Ente di provenienza, secondo l'equiparazione di cui alla Tabella B) e con il trattamento economico in godimento alla data del 1° febbraio 1981 ovvero del 22 giugno 1981 per il personale di cui al secondo comma del precedente articolo 8, da determinarsi ai sensi del precedente articolo 2.
Al personale di cui al presente articolo non potranno comunque essere concessi ulteriori benefici contrattuali per gli anni 1979, 1980 e 1981.
Al personale di cui al precedente articolo 8, nei confronti del quale veniva applicato, ai fini del trattamento economico, il
A decorrere dal 1° dicembre 1981, la misura dell'indennità di cui al comma precedente non è suscettibile degli incrementi previsti dall'ultimo comma dell'allegato 3 del
Al personale di cui al precedente articolo 8 viene corrisposto, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dai Comuni di assegnazione, il trattamento economico previsto dall'articolo 2 della presente legge fino alla corresponsione del trattamento di inquadramento nei ruoli organici dei Comuni.
Ai fini della progressione economica nei livelli retributivi d'inquadramento di cui alla Tabella B) si tiene conto dell'anzianità maturata dal personale a decorrere dal 12 aprile 1980.
Nei confronti del personale suindicato troveranno altresì applicazione le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.
Al fine di assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti, il personale assunto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della
L'inquadramento avrà luogo con deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine di cui al precedente articolo 9, previo superamento di prove di esame da indirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le prove di cui al precedente comma, consistenti in esame-colloquio o prova pratica, verteranno su argomenti inerenti i compiti istituzionali dei Comuni in materia socio-assistenziale e dovranno avere riguardo, altresì, alle esperienze lavorative degli interessati nello stesso settore.
In caso di mancata indizione da parte dei Comuni delle prove di esame, entro il termine di cui al secondo comma, ovvero in caso di mancato superamento da parte degli interessati delle prove indette, i relativi rapporti di lavoro s'intendono risolti di diritto.
Al personale di cui al presente articolo spetta, a decorrere dal 1° gennaio 1982 e sino alla corresponsione del trattamento d'inquadramento, il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale previsto per il personale di analogo livello retributivo-funzionale del ruolo degli Enti locali.
Il personale di cui al presente articolo verrà inquadrato nello stipendio iniziale previsto per il livello retributivo-funzionale spettante ai sensi del precedente comma.
Gli inquadramenti di cui ai precedenti articoli 8 e 11 avverranno in posizione soprannumeraria sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che modificheranno gli organici dei rispettivi Enti locali, in conseguenza delle nuove funzioni attribuite agli Enti medesimi dalla
(Omissis) [9].
TITOLO III
NORME FINALI
Il personale di cui agli articoli 1 e 8, cessato dal servizio nel periodo intercorrente tra il 12 aprile 1980 e la data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato dall'Amministrazione regionale secondo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 2.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
TABELLA ALLEGATO A |
------------------------------------------------------------------ |
QUALIFICHE FUNZIONALI DI QUALIFICHE FUNZIONALI L.R. |
PROVENIENZA 31.8.1975, N. 48 |
PERSONALE PROVENIENTE DA: |
|
O.N.P.I. E.N.L.R.P. U.I.A.I. |
E.N.A.P.I. E.N.T.V. |
E.N.A.O.L.I. E.N.P.M.F |
E.N.A.L U.M.A. |
|
dirigente ---- ---- dirigente |
|
collab. direttore di --- consigliere |
coordinatore gruppo direttore |
coll. tecn. di I classe |
coordin. direttore di II |
collaboratore classe segr. |
collab. tecnico reg. di I classe |
segr. reg. di II |
classe |
|
assistente vice segr. direttrice segretario |
coordin. regionale capo educatrice |
assistente ufficio capo |
tecn. coordin. sezione vice |
assistente direttore |
assistente direttrice di II |
tecnico classe |
segretario |
economo |
ragioniere capo |
geometra capo |
perito agrario |
capo perito |
agrario princ. |
assistente |
sanitaria |
assistente |
sociale |
infermiera capo |
infermiera |
profess. |
insegnante |
addetta |
insegnante |
scuola mat. |
istitutore |
|
archivista coadiutore capo operaia cuoca coadiutore |
datt. operatore addetta operaia |
tecnico infermiera guardarobiera |
generica cuoco |
di I classe |
cuoco di II |
classe |
guardarobiera |
|
|
agente tecnico agente tecnico ---- agente tecnico |
sottocuoco di I |
cl. sottocuoco |
di II cl. |
custode |
ausiliaria |
|
commesso commesso inserviente commesso |
inserviente |
|
|
TABELLA ALLEGATO B |
------------------------------------------------------------------ |
QUALIFICHE FUNZIONALI DI LIVELLI D'INQUADRAMENTO D.P.R. |
PROVENIENZA PERSONALE 7.11.1980, N. 810 |
PROVENIENTE DA: |
|
O.N.P.I. - E.N.A.P.I. E.N.L.R.P. - E.N.T.V. |
E.N.A.O.I.I. - - E.N.P.M.F. |
E.N.A.L - U.M.A. |
|
collaboratore direttore di gruppo IX livello |
coordinatore |
collaboratore tecnico |
coordinatore |
|
collaboratore direttore di II classe VIII livello |
collaboratore tecnico |
assistente |
coordinatore |
assistente tecn. |
coordinatore |
|
assistente tecnico assistente sociale VII livello |
con profilo |
professionale di |
assistente sociale ed |
in possesso di |
regolare diploma |
professionale |
|
assistente assistente vice direttore VI livello |
tecnico segretario economo |
capo sezione |
ragioniere capo |
geometra capo perito |
agrario capo perito |
agrario princ. |
assistente sanitaria |
infermiera capo |
infermiera |
professionale |
insegnante addetta |
insegnante scuola mat. |
istitutore |
|
archivista addetta infermiera IV livello |
dattilografo generica cuoco di I |
operatore tecnico classe cuoco di II |
classe guardarobiera |
|
|
agente tecnico agente tecnico III livello |
sottocuoco di I classe |
sottocuoco di II |
classe custode |
ausiliaria inserviente |
|
commesso commesso II livello |
----------------------------------------------------------------- |
[1] Alinea aggiunto dall'art. 30 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 23 della
[3] Vedi nota [1].
[4] Vedi nota che precede.
[5] Per quanto concerne l'autorizzazione al rimborso per le spese relative ai conguagli conseguenti all'attribuzione del trattamento di inquadramento vedi l'articolo unico della
[6] Vedi nota che precede.
[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. a), della