§ 2.2.42 - Legge Regionale 26 giugno 1978, n. 77.
Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:26/06/1978
Numero:77


Sommario
Art. 1.      Il personale già dipendente dall'E.N.A.L.C., I.N.A.P.L.I. ed I.N.I.A.S.A., trasferito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, con [...]
Art. 2.      Il personale amministrativo, di ragioneria e tecnico viene inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza, secondo la seguente equiparazione:
Art. 3.      Il personale didattico viene inquadrato nelle qualifiche funzionali di consigliere e di segretario, secondo la seguente equiparazione:
Art. 4.      L'inquadramento del personale di cui agli articoli 2 e 3 viene effettuato nella posizione tabellare corrispondente all'anzianità maturata nella carriera o gruppo di provenienza e, per i [...]
Art. 5.      Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica d'inquadramento viene mantenuta l'anzianità maturata dal personale nella corrispondente carriera o gruppo presso l'ente di provenienza.
Art. 6.      Qualora, per effetto dell'inquadramento, al personale inquadrato ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge venisse attribuito un trattamento economico, ivi compresa l'indennità [...]
Art. 7.      Il personale già dipendente dall'E.N.A.L.C e disciplinato all'atto del trasferimento alla Regione dal Regolamento del personale dei centri di addestramento professionale alberghiero con [...]
Art. 8.      Al personale di cui all'articolo 1 si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, con effetto dal 1° luglio 1976, le disposizioni della parte IV, Titolo II, della [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      Gli acconti erogati dall'Amministrazione regionale al personale di cui al presente Titolo verranno recuperati in sede di attribuzione del trattamento economico previsto dalla presente legge; per [...]
Art. 11.      La definitiva sistemazione del personale di cui al presente Titolo sarà regolata con successiva legge regionale, ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.
Art. 12.      Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, è inquadrato, con effetto [...]
Art. 13.      Il personale dipendente dallo Stato organicamente assegnato agli uffici trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 25 novembre 1975, n 902, che alla data di entrata in vigore [...]
Art. 14.      Per il personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13, che presso l'Amministrazione di provenienza appartenga alla carriera direttiva, l'inquadramento nella qualifica funzionale di dirigente [...]
Art. 15.      Il personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13 appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è inquadrato nella qualifica corrispondente al [...]
Art. 16.      Al personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13 viene attribuita la posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in godimento nell'Amministrazione di provenienza alla data di [...]
Art. 17.      Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica d'inquadramento, l'anzianità maturata dal personale comandato o trasferito, presso l'Amministrazione di provenienza, nella [...]
Art. 18.      Per l'applicazione dell'articolo 99, primo e secondo comma, della legge regionale n. 48/1975, al personale, in posizione di comando, inquadrato ai sensi della legge medesima ed al personale, in [...]
Art. 19.      Alla copertura dei posti di dirigente degli uffici di veterinario provinciale, trasferiti alla Regione, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, che risultino [...]
Art. 20.      In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla Tabella A allegata alla legge 14 febbraio [...]
Art. 21.      Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978; a tale scopo [...]
Art. 22.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.42 - Legge Regionale 26 giugno 1978, n. 77.

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 27 giugno 1978, n. 56).

 

TITOLO I

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 41 DEL D.P.R.

25 NOVEMBRE 1975, N. 902

 

Art. 1.

     Il personale già dipendente dall'E.N.A.L.C., I.N.A.P.L.I. ed I.N.I.A.S.A., trasferito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 3 agosto 1976, viene inquadrato, con effetto dal 1° luglio 1976, nel ruolo unico regionale secondo le disposizioni degli articoli successivi.

 

     Art. 2.

     Il personale amministrativo, di ragioneria e tecnico viene inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza, secondo la seguente equiparazione:

     Ispettore generale - Capo Servizio - Dirigente

     Capo Sezione - Consigliere di I, II e III cl. - Consigliere

     Carriera di concetto - Segretario

     Carriera esecutiva - Coadiutore

     Carriera ausiliaria - Commesso

     Nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, saranno indicate le mansioni specifiche del personale inquadrato nella qualifica funzionale di commesso ed assegnato ai centri di formazione professionale.

 

     Art. 3.

     Il personale didattico viene inquadrato nelle qualifiche funzionali di consigliere e di segretario, secondo la seguente equiparazione:

     - insegnante di gruppo A - Consigliere

     - direttore di gruppo A e di gruppo B - Consigliere

     - insegnante di gruppo B - Segretario

     - istruttore di gruppo B e di gruppo C - Segretario

     Nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, saranno indicate le apposite specializzazioni e le mansioni specifiche del personale inquadrato ai sensi del presente articolo.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     L'inquadramento del personale di cui agli articoli 2 e 3 viene effettuato nella posizione tabellare corrispondente all'anzianità maturata nella carriera o gruppo di provenienza e, per i dipendenti con qualifica equiparabile a quella di dirigente, nella qualifica corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento.

     Ai fini di cui al primo comma, il servizio prestato in carriera immediatamente inferiore a quella risultante dal decreto ministeriale di trasferimento è valutato per metà e per non più di cinque anni.

     Qualora, ai fini dell'applicazione del presente articolo, sia dubbia l'individuazione delle carriere, l'equiparazione sarà effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

 

     Art. 5.

     Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica d'inquadramento viene mantenuta l'anzianità maturata dal personale nella corrispondente carriera o gruppo presso l'ente di provenienza.

     Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica di dirigente si considera l'anzianità maturata dalla nomina a capo servizio.

 

     Art. 6.

     Qualora, per effetto dell'inquadramento, al personale inquadrato ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge venisse attribuito un trattamento economico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, inferiore al trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, al lordo dell'indennità integrativa speciale e delle altre indennità ed assegni comunque percepiti in modo continuativo, con esclusione dei premi di rendimento, delle quote di aggiunta di famiglia, dei compensi per lavoro straordinario e per indennità di missione, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il trattamento precedente e quello di inquadramento.

     L'assegno personale di cui al comma precedente verrà riassorbito in ragione di un terzo dell'aumento spettante con il passaggio alla qualifica funzionale superiore o con l'attribuzione delle successive posizioni tabellari e in ragione della metà dell'aumento spettante in base a miglioramenti di carattere generale fino all'integrale assorbimento.

 

     Art. 7.

     Il personale già dipendente dall'E.N.A.L.C e disciplinato all'atto del trasferimento alla Regione dal Regolamento del personale dei centri di addestramento professionale alberghiero con esercizio alberghiero, approvato con decreto interministeriale del 20 maggio 1970, continua ad essere disciplinato dal Regolamento medesimo salvo quanto previsto dal comma successivo e dagli articoli 8 e 9 della presente legge. L'orario di lavoro e la sua articolazione saranno stabiliti per tale personale con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione della Giunta stessa in armonia con quanto previsto dall'articolo 46, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

     Le cause e le modalità di cessazione dal servizio sono disciplinate dalla normativa vigente per il personale regionale.

     Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvederà con legge a modificare ed adeguare il Regolamento di cui al primo comma sia per quanto concerne la parte normativa, sia per quanto concerne i livelli funzionali.

     A decorrere dal 1° gennaio 1977, al personale di cui al primo comma è attribuito un acconto mensile pari all'importo di lire 25.000.

 

     Art. 8.

     Al personale di cui all'articolo 1 si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, con effetto dal 1° luglio 1976, le disposizioni della parte IV, Titolo II, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 10.

     Gli acconti erogati dall'Amministrazione regionale al personale di cui al presente Titolo verranno recuperati in sede di attribuzione del trattamento economico previsto dalla presente legge; per il personale di cui all'articolo 7 detto recupero avverrà al momento della definizione della posizione tabellare.

 

     Art. 11.

     La definitiva sistemazione del personale di cui al presente Titolo sarà regolata con successiva legge regionale, ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

 

TITOLO II

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 DEL D.P.R. 25 NOVEMBRE 1975, N. 902, E DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE Al SENSI

DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546

 

     Art. 12.

     Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, è inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera rivestita presso l'Amministrazione di provenienza.

     Il personale con qualifica di guardia sanitaria viene inquadrato nella qualifica funzionale di coadiutore.

 

     Art. 13.

     Il personale dipendente dallo Stato organicamente assegnato agli uffici trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 25 novembre 1975, n 902, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio presso la Regione ai sensi dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è inquadrato, con effetto dalla data di trasferimento alla Regione, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera rivestita presso l'Amministrazione di provenienza.

 

     Art. 14.

     Per il personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13, che presso l'Amministrazione di provenienza appartenga alla carriera direttiva, l'inquadramento nella qualifica funzionale di dirigente ovvero in quella di consigliere, si effettua secondo la seguente equiparazione:

     - Dirigente superiore o equiparato; Primo dirigente o equiparato; Ispettore generale o Direttore di divisione o equiparato, anche ad esaurimento - dirigente

     - altre qualifiche della carriera direttiva - consigliere

     Per il personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13 che presso l'Amministrazione di provenienza appartenga alla categoria degli operai, l'inquadramento si effettua secondo la seguente equiparazione:

     - operaio comune - commesso

     - operaio qualificato - agente tecnico

     - operaio specializzato - coadiutore

 

     Art. 15.

     Il personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13 appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è inquadrato nella qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, purchè svolga le mansioni proprie della qualifica funzionale corrispondente a detto titolo di studio, ovvero nella qualifica corrispondente alle mansioni svolte, anche se in possesso del titolo di studio superiore.

     Per l'inquadramento nella qualifica funzionale di coadiutore, al personale di cui al precedente comma si applica il disposto dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 631.

 

     Art. 16.

     Al personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13 viene attribuita la posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in godimento nell'Amministrazione di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge per il personale comandato ed alla data del trasferimento per quello trasferito, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici, dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, nonchè degli altri assegni fissi e continuativi.

 

     Art. 17.

     Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica d'inquadramento, l'anzianità maturata dal personale comandato o trasferito, presso l'Amministrazione di provenienza, nella corrispondente carriera è valutata per intero. E' valutato per metà il servizio eventualmente prestato in carriera immediatamente inferiore.

     Per il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza viene valutata per metà e per non più di cinque anni. Viene comunque valutata per intero l'anzianità maturata in posizione di comando presso la Regione.

     Il limite della valutazione per non più di cinque anni, di cui al comma precedente, non si osserva ai fini della partecipazione ai concorsi interni di cui all'articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

 

     Art. 18.

     Per l'applicazione dell'articolo 99, primo e secondo comma, della legge regionale n. 48/1975, al personale, in posizione di comando, inquadrato ai sensi della legge medesima ed al personale, in posizione di comando o trasferito, inquadrato ai sensi del Titolo II della presente legge, si ha riguardo all'anzianità di effettivo servizio richiesta per il conseguimento della classe o qualifica immediatamente superiore a quella posseduta alla data di inquadramento, alla retribuzione in godimento ed a quella prevista per la suddetta classe o qualifica, secondo la normativa vigente presso l'Amministrazione di provenienza.

     Il beneficio di cui al precedente comma non si applica al personale, in posizione di comando, inquadrato ai sensi della legge regionale n. 48/1975, cui siano stati attribuiti i tre aumenti periodoci di stipendio previsti dall'articolo 105, primo comma, della legge medesima, ovvero sia stato inquadrato in qualifica superiore a quella posseduta

nell'Amministrazione di provenienza.

     La domanda per il conseguimento del beneficio di cui al primo comma deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il beneficio suindicato non può, comunque, avere effetto anteriore alla data d'inquadramento.

     Al personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ed inquadrato ai sensi della presente legge, in luogo dei benefici previsti dall'articolo 99, primo e secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sono attribuiti a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tre scatti biennali, anche virtuali, con effetto dalla data d'inquadramento.

 

     Art. 19.

     Alla copertura dei posti di dirigente degli uffici di veterinario provinciale, trasferiti alla Regione, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, che risultino vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante concorso per titoli riservato al personale della carriera direttiva, appartenente ai suddetti uffici, inquadrato ai sensi dell'articolo 12 della presente legge, che sia in possesso del diploma di laurea in veterinaria e che, da almeno un anno, sia preposto ad uno dei suddetti uffici.

     Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi degli articoli 42 e 46 dello Statuto si stabiliranno i titoli valutabili, la composizione delle Commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie e le modalità di svolgimento dei concorsi.

 

     Art. 20.

     In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla Tabella A allegata alla legge 14 febbraio 1978, n. 11, viene aumentato in corrispondenza, per qualifica funzionale, al numero del personale che sarà inquadrato per effetto della presente legge e con decorrenza dalla data dell'inquadramento.

     In conseguenza di quanto previsto al precedente articolo 19 il numero dei posti dell'organico del personale della qualifica di dirigente del ruolo unico regionale di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, viene altresì aumentato in corrispondenza del numero dei vincitori del concorso di cui al citato articolo 19.

     Il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, viene altresì aumentato in corrispondenza, per qualifica funzionale, al numero del personale che è stato inquadrato in soprannumero per effetto della legge regionale 15 marzo 1976, n. 2 e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 21.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978; a tale scopo gli stanziamenti dei capitoli 101, 105 e 106 vengono elevati rispettivamente di lire 190.000.000, di lire 75.000.000 e di lire 35.000.000.

     All'onere complessivo di lire 300.000.000 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 3603 - «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

     Le spese per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 22.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Commi modificativi degli articoli 19 e 20 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[2] Articolo soppresso dall'art. 8, lettera f) della L.R. 28 giugno 1980, n. 21.