§ 2.2.39 - Legge Regionale 14 febbraio 1978, n. 11.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 sullo stato giuridico e trattamento economico del personale della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:14/02/1978
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Agli effetti della presente legge, per Enti regionali si intendono: l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (E.R.S.A.), l'Ente per lo sviluppo dell'artigianato (E.S.A.), l'Ente tutela [...]
Art. 2.      Il personale di ruolo, incluso quello in prova, in servizio al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge presso l'E.R.S.A., l'E.S.A. l'E.T.P. ed il [...]
Art. 6.      Ai dirigenti assegnati alla direzione degli Enti regionali è attribuita, per la durata dell'assegnazione, una indennità mensile, non pensionabile, pari al 15% dello stipendio iniziale previsto [...]
Art. 9.      Presso ciascun Ente regionale è costituito un organo collegiale con composizione e competenze analoghe a quelle previste dall'articolo 91 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Art. 10.      Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale degli Enti regionali è iscritto, dalla data dell'inquadramento o della nomina nei ruoli degli Enti stessi, [...]
Art. 11.      Per il personale degli Enti regionali che, alla data
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, il personale dell'E.R.S.A., dell'E.T.P. e del C.R.S.A. è inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente a quella rivestita [...]
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      A decorrere dal 1° gennaio 1977, al personale regionale è corrisposto uno stipendio pari alla somma degli importi corrispondenti alla posizione tabellare spettante, all'assegno personale [...]
Art. 17.      (Omissis)
Art. 18.      I dipendenti regionali possono cedere, mediante atti di delegazione, una quota dello stipendio, in pagamento di premi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione, stipulata con Istituti [...]
Art. 19.      (Omissis)
Art. 20.      L'indennità di cui al quarto comma dell'articolo 84 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, non spetta qualora l'interessato assuma o abbia assunto servizio alle dipendenze dello Stato o di [...]
Art. 21.      (Omissis)
Art. 22.      A favore dei dipendenti regionali che, a norma del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, siano assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni sul lavoro, la Regione provvede, durante i periodi di [...]
Art. 23.      Qualora l'Avvocatura dello Stato non abbia prestato il proprio patrocinio ai sensi dell'articolo 44 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, l'Amministrazione regionale rimborserà, a richiesta del [...]
Art. 24. 
Art. 25.      Per gli scopi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 120 milioni di cui lire 70 milioni per le finalità previste dalla [...]
Art. 26.      (Omissis)
Art. 27.      Fermo restando quanto previsto dalla Parte II, Titolo II, Capo II, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, i posti annualmente disponibili nella qualifica funzionale di agente tecnico - [...]
Art. 28.      Ai vincitori dei concorsi di cui all'articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, a decorrere dal 1° gennaio 1977, ed ai vincitori dei concorsi di cui all'articolo 27 della presente [...]
Art. 29.      In attesa dell'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sub articolo 3 della presente legge, la dotazione organica di [...]
Art. 30.      In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della presente legge, ai dirigenti assegnati agli Enti regionali, i quali siano stati equiparati, con legge regionale, alla qualifica di direttore [...]
Art. 31.      (Omissis)
Art. 32.      Fino al giorno precedente alla data di inquadramento nel ruolo unico regionale, lo stipendio di cui all'articolo 16 nonchè le competenze accessorie vengono corrisposti al personale degli Enti [...]
Art. 33.      Sono fatti salvi gli effetti dei concorsi banditi dagli Enti regionali anteriormente al 1° novembre 1977.
Art. 34.      Il personale assunto dagli Enti regionali, fuori ruolo organico, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi, viene inquadrato, anche in soprannumero, nel limite [...]
Art. 35.      (Omissis)
Art. 36.      Il personale con qualifica di guardia del Corpo forestale regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia frequentato o comunque non abbia ultimato la frequenza del [...]
Art. 37.      Ai fini della determinazione dello stipendio da attribuire ai dipendenti regionali ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e della conseguente progressione [...]
Art. 38.      Per la determinazione dello stipendio di cui all'articolo 16 della presente legge, da attribuire al personale di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, la posizione [...]
Art. 39.      Le norme di cui all'articolo 110, primo e secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, si applicano anche al personale che sia stato collocato a riposo tra il 1° luglio 1974 ed il [...]
Art. 40.      Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 non operano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 102 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Art. 41.      Al personale dell'E.S.A. che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, rivestiva la qualifica di segretario principale o equiparata ed era in godimento della [...]
Art. 42.      (Omissis)
Art. 43.      Ai dipendenti regionali che alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 1 975, n. 48, rivestivano da meno di due anni la qualifica terminale della carriera di concetto è [...]
Art. 44.      In relazione alle festività soppresse con legge 5 marzo 1977, n. 54, ai dipendenti regionali spettano sei giornate di riposo per l'anno 1977; dette giornate sono concesse, a richiesta degli [...]
Art. 45.      Il personale ai sensi dell'articolo 3, primo comma, numero 2), della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72, può, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 46.      In deroga al disposto dell'articolo 120, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, la prossima revisione contrattuale avverrà entro il 31 dicembre 1978.
Art. 47.      (Omissis)
Art. 48.      Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.
Art. 49.      Per gli oneri relativi al precedente articolo 25, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978 [...]
Art. 50.      Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 101, 105 e 106 dello stato di [...]
Art. 51.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.39 - Legge Regionale 14 febbraio 1978, n. 11.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 sullo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Friuli- Venezia Giulia. [*]

(B.U. 14 febbraio 1978, n. 15).

 

TITOLO I

INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE DEL PERSONALE DEGLI ENTI REGIONALI

 

Art. 1.

     Agli effetti della presente legge, per Enti regionali si intendono: l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (E.R.S.A.), l'Ente per lo sviluppo dell'artigianato (E.S.A.), l'Ente tutela pesca (E.T.P.), il Centro regionale di sperimentazione agraria (C.R.S.A.) e l'Azienda delle foreste, istituiti rispettivamente con leggi regionali 18 luglio 1967, n. 15; 18 ottobre 1965, n. 21; 12 maggio 1971, n. 19; 4 marzo 1971, n. 8 e 25 maggio 1966, n. 7 [1].

 

     Art. 2.

     Il personale di ruolo, incluso quello in prova, in servizio al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge presso l'E.R.S.A., l'E.S.A. l'E.T.P. ed il C.R.S.A. è inquadrato, a decorrere dalla medesima data, nel ruolo unico regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

 

     Artt. 3. - 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     Ai dirigenti assegnati alla direzione degli Enti regionali è attribuita, per la durata dell'assegnazione, una indennità mensile, non pensionabile, pari al 15% dello stipendio iniziale previsto per la qualifica di dirigente [3].

 

     Artt. 7. - 8.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 9.

     Presso ciascun Ente regionale è costituito un organo collegiale con composizione e competenze analoghe a quelle previste dall'articolo 91 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

     (Omissis) [4]/1.

 

     Art. 10.

     Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale degli Enti regionali è iscritto, dalla data dell'inquadramento o della nomina nei ruoli degli Enti stessi, rispettivamente all'ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.P.D.) o altro istituto esercitante funzioni analoghe, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli Enti locali (I.N.A.D.E.L.) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (C.P.D.E.L.) [4]/2.

 

     Art. 11.

     Per il personale degli Enti regionali che, alla data

dell'inquadramento nel ruolo unico regionale, non sia iscritto ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza rispettivamente all' I.A.D.E.L. e della C.P.D.E.L. a carico degli Enti medesimi e del personale, salvo rivalsa nei confronti di quest'ultimo per la propria quota parte, per il periodo che decorre dalla data di inquadramento nei ruoli dell'Ente alla data di inquadramento nel ruolo unico regionale [4]/3.

 

     Art. 12.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 13.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, il personale dell'E.R.S.A., dell'E.T.P. e del C.R.S.A. è inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente a quella rivestita presso l'Ente di provenienza.

     A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a detto personale è attribuito lo stipendio previsto dall'articolo 16 della legge medesima.

     Ai fini del conseguimento dei successivi aumenti periodici, ciascun dipendente conserva l'anzianità corrispondente alla posizione tabellare in godimento il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e quella maturata nella posizione medesima.

     Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica di inquadramento viene mantenuta l'anzianità maturata da personale nella corrispondente qualifica presso l'Ente di provenienza.

 

     Art. 14.

     (Omissis) [6].

 

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE

 

     Art. 15.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 16.

     A decorrere dal 1° gennaio 1977, al personale regionale è corrisposto uno stipendio pari alla somma degli importi corrispondenti alla posizione tabellare spettante, all'assegno personale pensionabile di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 1976, n. 21, ed a lire 25.000 mensili di aumento [7]/1.

     Ai fini del conseguimento dei successivi aumenti periodici, ciascun dipendente conserva l'anzianità corrispondente alla posizione tabellare in godimento al 31 dicembre 1976 e quella maturata nella posizione medesima.

 

     Art. 17.

     (Omissis) [8].

     Con effetto dall'anno 1977, sono soppresse le norme di cui ai commi quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo dell'articolo 76.

     (Omissis) [8]/1.

 

     Art. 18.

     I dipendenti regionali possono cedere, mediante atti di delegazione, una quota dello stipendio, in pagamento di premi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione, stipulata con Istituti esercenti l'attività assicurativa nel territorio nazionale.

     Per gli atti di delegazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità generale dello Stato e nelle Istruzioni sui Servizi del Tesoro.

 

TITOLO III

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

 

     Art. 19.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 20.

     L'indennità di cui al quarto comma dell'articolo 84 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, non spetta qualora l'interessato assuma o abbia assunto servizio alle dipendenze dello Stato o di altri Enti il cui personale sia iscritto all'I.N.A.D.E.L. L'interessato rilascerà apposita attestazione circa l'insussistenza di tale motivo di esclusione, impegnandosi altresì a restituire l'indennità che fosse divenuta indebita in seguito al verificarsi di una delle ipotesi suddette.

     Per la determinazione del servizio utile ai fini della indennità di fine rapporto, è valutabile il solo servizio reso alle dipendenze dell'Amministrazione regionale o degli Enti regionali, compreso quello prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152.

     (Omissis) [1]0.

 

     Art. 21.

     (Omissis) [1]1.

 

     Art. 22.

     A favore dei dipendenti regionali che, a norma del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, siano assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni sul lavoro, la Regione provvede, durante i periodi di inabilità temporanea assoluta, all'eventuale integrazione tra quanto erogato dall'I.N.A.I.L. e l'intera retribuzione spettante ai dipendenti stessi.

     In nessun caso l'integrazione regionale di cui al precedente comma potrà superare i limiti, di tempo e di misura, previsti per il trattamento economico del personale in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio.

 

     Art. 23.

     Qualora l'Avvocatura dello Stato non abbia prestato il proprio patrocinio ai sensi dell'articolo 44 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, l'Amministrazione regionale rimborserà, a richiesta del dipendente e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, le spese legali da questi sostenute per la propria difesa in giudizi civili o penali nei quali sia stato coinvolto per fatti o cause di servizio e nei quali sia stato prosciolto in istruttoria o sia stato assolto con sentenza passata in giudicato.

     La norma di cui al precedente comma si applica anche al Presidente della Giunta regionale, agli Assessori regionali nonchè ai Presidenti degli Enti regionali che siano coinvolti in giudizi civili o penali per fatti o cause connessi all'adempimento del proprio mandato e all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni.

 

     Art. 24. [1]1/1

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni per servizi di mensa a favore del personale, per le giornate lavorative con orario di servizio interrotto. Sono a carico dell'Amministrazione l'organizzazione dei servizi ed i relativi costi fissi nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 52 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 [1]1/2.

     Ai fini di agevolare l'attività per servizi di rivendita di generi alimentari e di largo consumo a favore dei dipendenti regionali, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare apposite convenzioni assumendo a proprio carico l'organizzazione dei servizi ed i relativi costi fissi nella misura stabilita con le modalità di cui al comma precedente.

 

     Art. 25.

     Per gli scopi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 120 milioni di cui lire 70 milioni per le finalità previste dalla lettera a) dell'articolo 6 e lire 50 milioni per le finalità previste dalla lettera b) del medesimo articolo.

 

TITOLO IV

CONCORSI PUBBLICI ED INTERNI

 

     Art. 26.

     (Omissis) [1]2.

 

     Art. 27.

     Fermo restando quanto previsto dalla Parte II, Titolo II, Capo II, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, i posti annualmente disponibili nella qualifica funzionale di agente tecnico - entro il limite del 25% - possono essere conferiti mediante concorso per esami riservato al personale con qualifica funzionale di commesso che sia in possesso dei prescritti requisiti. Ai fini della partecipazione a detto concorso si prescinde dal possesso dell'anzianità di cui all'articolo 33, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

 

     Art. 28.

     Ai vincitori dei concorsi di cui all'articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, a decorrere dal 1° gennaio 1977, ed ai vincitori dei concorsi di cui all'articolo 27 della presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 1978, è attribuito un incremento di stipendio pari all'importo derivante dall'applicazione della norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 della legge medesima; ai fini dei successivi aumenti periodici continua ad applicarsi il disposto di cui al citato articolo 34.

     La norma di cui al precedente comma si applica altresì nei casi previsti dall'ultimo comma degli articoli 36 e 37 della legge regionale 5 agosto 1975. n. 48.

     (Omissis) [1]3.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 29.

     In attesa dell'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sub articolo 3 della presente legge, la dotazione organica di ciascun Ente regionale è determinata dal numero del personale in servizio presso l'Ente medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge, compreso quello in prova e quello eventualmente in corso di assunzione in base a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le cui prove di esame siano già iniziate alla data del 1° novembre 1977.

 

     Art. 30.

     In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della presente legge, ai dirigenti assegnati agli Enti regionali, i quali siano stati equiparati, con legge regionale, alla qualifica di direttore regionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e all'articolo 38 della presente legge.

     I dirigenti di cui al precedente comma vengono considerati in aggiunta rispetto ai posti indicati nella tabella «A» allegata alla presente legge per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 13, settimo comma, all'articolo 14, quinto comma, ed all'articolo 18, primo e terzo comma della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

 

     Art. 31.

     (Omissis) [1]3/1.

 

     Art. 32.

     Fino al giorno precedente alla data di inquadramento nel ruolo unico regionale, lo stipendio di cui all'articolo 16 nonchè le competenze accessorie vengono corrisposti al personale degli Enti regionali a carico del bilancio degli Enti medesimi.

     L'onere previsto a carico degli Enti regionali, derivante dall'applicazione dell'articolo 111 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è assunto dall'Amministrazione regionale, con rivalsa nei confronti degli Enti stessi.

 

     Art. 33.

     Sono fatti salvi gli effetti dei concorsi banditi dagli Enti regionali anteriormente al 1° novembre 1977.

     I concorsi di cui all'articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 per i posti disponibili entro il 31 dicembre 1975 ed entro il 31 dicembre 1976 saranno effettuati dagli Enti regionali secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge purchè esperiti non oltre il 31 dicembre 1978.

     Agli effetti del precedente comma, le competenze dell'organo di cui all'articolo 96 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sono svolte dall'organo di cui all'articolo 9 della presente legge.

 

     Art. 34.

     Il personale assunto dagli Enti regionali, fuori ruolo organico, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi, viene inquadrato, anche in soprannumero, nel limite di 1 unità, nella qualifica funzionale di coadiutore del ruolo unico regionale secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 13 della presente legge.

 

     Art. 35.

     (Omissis) [1]3/2.

 

     Art. 36.

     Il personale con qualifica di guardia del Corpo forestale regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia frequentato o comunque non abbia ultimato la frequenza del corso di cui all'articolo 26, settimo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, verrà immesso negli organici regionali previo superamento di un corso di tre mesi senza l'effettuazione di un ulteriore periodo di prova.

 

     Art. 37.

     Ai fini della determinazione dello stipendio da attribuire ai dipendenti regionali ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e della conseguente progressione economica, la posizione tabellare in godimento prevista dall'articolo 16 della presente legge s'intende sostituita dalla posizione tabellare determinata ai sensi del citato articolo 99.

 

     Art. 38.

     Per la determinazione dello stipendio di cui all'articolo 16 della presente legge, da attribuire al personale di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, la posizione tabellare in godimento s'intende sostituita con il trattamento economico in godimento previsto all'articolo 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n 748.

     Ai fini della determinazione degli aumenti periodici, si considerano le misure delle retribuzioni previste all'articolo 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n 748.

 

     Art. 39.

     Le norme di cui all'articolo 110, primo e secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, si applicano anche al personale che sia stato collocato a riposo tra il 1° luglio 1974 ed il 31 agosto 1975 e che abbia presentato domanda di riscatto entro il 30 giugno 1974.

 

     Art. 40.

     Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 non operano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 102 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

 

     Art. 41.

     Al personale dell'E.S.A. che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, rivestiva la qualifica di segretario principale o equiparata ed era in godimento della seconda classe di stipendio di detta qualifica, viene rideterminata la posizione tabellare ai sensi dell'articolo 99, primo e secondo comma, della citata legge regionale con riferimento alla qualifica di segretario capo.

     La domanda per il conseguimento del beneficio di cui al precedente comma deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il beneficio suindicato non può, comunque, avere effetto anteriore alla data di inquadramento nel ruolo unico regionale.

 

     Art. 42.

     (Omissis) [1]4.

 

     Art. 43.

     Ai dipendenti regionali che alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 1 975, n. 48, rivestivano da meno di due anni la qualifica terminale della carriera di concetto è attribuito, a decorrere dalla medesima data, uno scatto biennale anche virtuale in aggiunta al trattamento economico tabellare attribuito in sede di inquadramento.

 

     Art. 44.

     In relazione alle festività soppresse con legge 5 marzo 1977, n. 54, ai dipendenti regionali spettano sei giornate di riposo per l'anno 1977; dette giornate sono concesse, a richiesta degli interessati, compatibilmente con le esigenze di servizio.

     Qualora per motivate esigenze di servizio le giornate di cui al precedente comma non possano essere usufruite entro il 30 giugno 1978, esse saranno compensate con un importo corrispondente all'ammontare, ragguagliato a giornata, dello stipendio in godimento.

 

     Art. 45.

     Il personale ai sensi dell'articolo 3, primo comma, numero 2), della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72, può, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere inquadrato con effetto dalla medesima data, anche in soprannumero, nel ruolo unico regionale con la qualifica e la posizione tabellare in godimento.

 

     Art. 46.

     In deroga al disposto dell'articolo 120, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, la prossima revisione contrattuale avverrà entro il 31 dicembre 1978.

 

     Art. 47.

     (Omissis) [1]5.

 

     Art. 48.

     Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 49.

     Per gli oneri relativi al precedente articolo 25, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria IV il capitolo 1572 con la denominazione: «Fondo per anticipazioni e piccoli prestiti a favore del personale regionale» e con lo stanziamento di lire 120 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (Rubrica n. 2 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo), ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

 

     Art. 50.

     Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 101, 105 e 106 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

     Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati per l'esercizio 1978, rispettivamente di lire 550 milioni, 100 milioni e 50 milioni.

     Alla predetta maggiore spesa di lire 700 milioni, prevista per l'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 3603 - «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine»

- dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli

esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

     Le spese relative al compenso per lavoro straordinario fanno carico al capitolo 102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità ed al corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi successivi.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 fanno carico al capitolo 205 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed al corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi successivi [1]5/1.

 

     Art. 51.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato «A» - (Omissis) [1]6.

 

 

Allegato «B»

 

     Stipendio annuo lordo iniziale e base delle qualifiche funzionali

 

Anni Stipen.  Consigl.   Segret.   Coadiut.   Ag. tecnico Commesso

O   iniziale  2.750.000  2.300.000 1.750.000  1.575.000  1.350.000 2

base    3.100.000  2.550.000  1.950.000 1.750.000  1.500.000

 

Anni  Stipendio    Dirigente   Guardia C.F.R.   Maresciallo C.F.R. O

iniziale     5.000.000    1.750.000        2.300.000

2     base         5.500.000    1.900.000        2.500.000

 

 

 


[*] La presente legge è stata abrogata ai sensi dell'art. 217 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53 ad eccezione delle norme da quest'ultima richiamate, nonchè ad accezione delle integrazioni disposte dall'art. 12 come previsto dall'interpretazione autentica di cui al'art. 39 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81. Si riporta, comunque, il testo integrale della legge, con le modifiche a tutto il 31 agosto 1981, per soddisfare sia i predetti richiami, sia l'eventuale uso da parte degli operatori in relazione al contenzioso sugli atti anteriormente emessi.

[1] E' considerato Ente regionale ai sensi del presente articolo anche l'I.R.Fo.P., giusta ultimo comma dell'art. 27 della L.R. 18 maggio 1978, n. 42.

[2] Articoli dal 3 al 5 modificativi degli artt. 5, 6 e 7 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[3] Vedi la deroga di cui all'art. 30 della presente legge.

[4] Norme modificative della L.R 5 agosto 1975, n. 48.

[4]4/1 Comma abrogativo degli artt. 96 e 97 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[4]4/2 articolo così modificato dall'art. 8, lettera d) della L.R. 28 giugno 1980, n. 21.

[4]4/3 Vedi nota che precede.

[5] Articolo modificativo del I comma dell'art. 7 della L.R. 25 maggio 1966, n. 7 e del I comma dell'art. 9 della L.R. 12 maggio 1971, n. 19. Dette modifiche sono state espressamente mantenute in vigore ai sensi dell'interpretazione autentica di cui all'art. 39 della L.R. 9 dicembre 1992, n. 81.

[6] Articolo modificativo del I comma dell'art. 55 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[7] Articolo modificativo del I e III comma dell'art. 76 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[7]7/1 A decorrere dal 1° ottobre 1978, l'importo di cui al presente comma è stato elevato di lire 50.000 mensili ai sensi del I comma dell'art 1 della L.R. 23 marzo 1979, n. 10, come modificato dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 1979, n. 11.

[8] Articolo modificativo del II, V e VI comma dell'art. 18, del II comma dell'art. 46, del V, VII e X comma dell'art. 62, del IV, V, VI, VII e VIII comma dell'art. 76, del II comma dell'art. 77 del I comma dell'art. 80 e del I comma dell'art. 86 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[8]8/1 Vedi nota che precede.

[9] Articolo modificativo del III e V comma dell'art. 84 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[1]10 Comma abrogativo del VI comma dell'art. 84 della L.R. agosto 1975, n. 48.

[1]11 Articolo sostitutivo dell'art. 85 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[1]11/1 Il presente articolo deve intendersi abrogato con effetto dal 1° gennaio 1982, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 217 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[1]11/2 Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 215 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[1]12 Articolo sostitutivo del VII e VIII comma e modificativo del IX comma dell'art. 26 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[1]13 Comma abrogativo del IV comma dell'art. 33 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[1]13/1 Articolo soppresso dall'art. 8, lettera e) della L.R. 28 gennaio 1980, n. 21.

[1]13/2 Articolo soppresso dall'art. 7 della L.R. 27 agosto 1979, n. 46.

[1]14 Comma integrativo dell'art. 99 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[1]15 Articolo modificativo degli artt. 105 e 106 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[1]15/1 Vedi anche l'art. 218 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[1]16 Per quanto riguarda l'organico del personale del ruolo unico regionale vedi ora la tabella allegato «B» alla L.R. 11 aprile 1979, n. 15.