§ 2.1.15 - Legge Regionale 14 aprile 1982, n. 28. [*]
Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 22 e 13 giugno 1980, n. 12, concernenti l'ordinamento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:14/04/1982
Numero:28


Sommario
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 


§ 2.1.15 - Legge Regionale 14 aprile 1982, n. 28. [*]

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 22 e 13 giugno 1980, n. 12, concernenti l'ordinamento dell'Amministrazione regionale.

(B.U. 14 aprile 1982, n. 40).

 

     Artt. 1. - 3.

     (Omissis) [1].

 

     Artt. 4. - 8.

     (Omissis) [2].

 

Art. 9.

     In relazione alle disposizioni della presente legge si richiamano il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 10.

     La ripartizione in rubriche delle spese della Regione viene effettuata, con richiamo a quanto previsto in proposito dall'articolo 6, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, attribuendo i capitoli di spesa alla Presidenza della Giunta, alle Direzioni regionali ed ai Servizi secondo le competenze determinate dalla presente legge.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1982 ed al bilancio pluriennale 1982-1984.

 

     Art. 11.

     I posti in organico dell'ottavo livello del personale del ruolo unico regionale vengono aumentati di una unità. Tale aumento va computato nei posti che possono essere coperti da personale cui siano conferiti gli incarichi di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

 

     Art. 12.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[1] Norme modificative ed integrative degli artt. 1, 2 e 5 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[2] Norme modificative ed integrative degli artt. 3, 7, 11 e 26 della L.R. 28 marzo 1968, n. 22.

[3] Comma integrativo dell'art. 7 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.